Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
Spetta al giudice del riesame, investito della richiesta di revoca di un sequestro preventivo eseguito all'estero, a seguito di rogatoria internazionale, valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità, concernenti l'adozione ed il mantenimento della misura cautelare, sulla base della normativa interna e non già della disciplina convenzionale afferente alle modalità di avvio dell'istanza di collaborazione giudiziaria per la materiale esecuzione della misura cautelare adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2004, n. 23112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23112 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 12/02/2004
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 183
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Antonio - Consigliere - N. 42858/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 6 ottobre 2003 da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo;
avverso l'ordinanza pronunciata il 2 ottobre 2003 dal Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del riesame, nel procedimento a carico di:
EL NO ER nato a [...] il [...];
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Sentito, altresì, l'avv. Ezio Andisio che, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. - Nell'ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale a carico di EL ON ER e di RI ZO, il P.M. di Cuneo inoltrava, il 27.7.2002, richiesta di rogatoria internazionale, in esito alla quale la polizia giudiziaria di Nizza, il 14 novembre successivo, effettuava il sequestro preventivo del conto corrente n. 369459 intestato allo stesso EL ON presso la Banca San Paolo di Mentone, 11 Avenue Verdun.
L'indagato proponeva istanza di revoca della misura cautelare, sul rilievo che nel conto corrente in sequestro erano state depositate somme corrispostegli dall'Ufficio del Lavoro di Montecarlo relative all'indennità di disoccupazione (pari a circa euro 5.000) e che sullo stesso conto erano state compiute operazioni non riconducibili alle imputazioni di cui alle indagini in corso, di talché erano insussistenti i presupposti del disposto sequestro, anche alla luce delle spiegazioni rese dal difensore a seguito di apposita richiesta della Guarda di Finanza di Cuneo.
Su parere contrario del P.M., il g.i.p. del Tribunale di Cuneo rigettava la richiesta di revoca.
Pronunciando sul gravame proposto dallo stesso indagato, lo stesso Tribunale, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l'istanza, disponendo il dissequestro del conto e la restituzione all'avente diritto delle somme sequestrate. Rilevava il Collegio che l'ipotesi accusatoria, secondo cui il EL ON avesse distratto, anche per conto dello RI, somme appartenenti alle società fallite di cui quest'ultimo era amministratore, e che le somme oggetto di sequestro fossero in qualche modo riconducibili agli addebiti in questione, era rimasta mera enunciazione della richiesta rogatoria, ma non risultava suffragata da alcun elemento di riscontro in atti. Reputava che, in siffatto contesto processuale, fosse ininfluente la mancata giustificazione da parte dell'indagato, che avrebbe potuto essere stata determinata anche da ragioni estranee alle contestazioni in oggetto. Concludeva, quindi, che non v'era in atti alcuna prova, neppure a livello indiziario, del nesso pertinenziale delle somme sequestrate con l'ipotesi accusatoria.
2. - Avverso l'anzidetta pronuncia, il P.M. di Cuneo propone ora ricorso per Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 321 e 322 bis del codice di rito in relazione all'art. 14, comma secondo, della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria del 1959, recepita dalla l. n. 215/1961, ed in particolare l'erronea valutazione della pertinenzialità in caso di rogatoria.
Deduce parte ricorrente che, ai fini della validità degli atti processuali esperiti all'estero non è richiesta alcuna allegazione di elementi di prova, salva espressa richiesta dell'ordinamento straniero, sicché era sufficiente una mera prospettazione dei fatti e delle ipotesi delittuose ad opera dell'autorità richiedente. L'errore del giudice del riesame consisteva nell'apprezzamento della ritualità della misura cautelare in atto sulla base della normativa interna, laddove, trattandosi di sequestro per rogatoria, avrebbe dovuto valutarsi solo l'atto iniziale, ovverosia la prospettazione, da parte del P.M. richiedente, dei fatti e della loro qualificazione giuridica, senza possibilità alcuna di tener conto di elementi ulteriori e diversi.
3. - Il ricorso è privo di fondamento.
Ed invero, non appare affatto censurabile la motivazione del giudice del riesame, che investito della richiesta di revoca di un sequestro preventivo eseguito all'estero, a seguito di rogatoria internazionale, valuti la sussistenza dei presupposti di legittimità dell'eseguita misura cautelare sulla base della normativa interna e non già della disciplina convenzionale afferente alle modalità di avvio dell'istanza di collaborazione giudiziaria per la materiale esecuzione della disposta misura cautelare. È, infatti, ius receptum che spetta all'autorità giudiziaria italiana valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione ed il mantenimento della stessa misura, attraverso - di norma - i meccanismi di controllo previsti dall'ordinamento interno (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. 15.5.2003, n. 21420, rv. 224184; id. Sez. 1^, 15.10.29 92, n. 34576,
rv. 222864). E tale logica di giudizio è stata correttamente seguita dal giudice di merito che ha rilevato la mancanza in atti di elementi giustificativi dell'ipotizzato nesso pertinenziale, giungendo, coerentemente, alla revoca del disposto sequestro preventivo. 4. - Per quanto precede l'impugnazione in oggetto deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004