Sentenza 14 dicembre 2007
Massime • 1
In sede di appello cautelare, il giudice, pur essendo la sua cognizione limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi di appello, conserva integri i propri poteri e può disporre accertamenti, anche di carattere sanitario, qualora li ritenga necessari ai fini della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2007, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 14/12/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 04039
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 026170/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CORTE APPELLO CATANZARO;
nei confronti di:
2) TRIB. LIB. CATANZARO;
con ORDINANZA del 17/07/2006 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi che ha chiesto indicarsi la competenza della C.A. di AR.
OSSERVA
Con ordinanza del il 11 12001 la Corte di Appello di AR ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del Tribunale di AR, sezione per le misure cautelari personali, che, delibando sull'impugnazione proposta nell'interesse di IE ER AT avverso il rigetto da parte del Tribunale di LA, in data 21/2/2007, della richiesta di sostituzione per ragioni di salute della misura custodiale in carcere, aveva annullato l'ordinanza 21/2/2007 e restituito gli atti al Tribunale di LA per la rinnovazione dell'accertamento peritale, atti che il Tribunale di LA aveva poi trasmesso alla Corte di Appello di AR, dinanzi alla quale pendeva il procedimento a seguito degli appelli degli imputati avverso la sentenza 21/9/2006 emessa dal citato Tribunale. Il Giudice rimettente ha osservato che il Tribunale di AR, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi, avrebbe dovuto procedere egli stesso alla rinnovazione della perizia (ritenuta viziata per violazione dell'art. 229 c.p.p.) e che pertanto il provvedimento emesso era abnorme.
Il conflitto va risolto nel senso indicato dal Giudice rimettente. Alla sezione del Tribunale delegata al riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a decidere in sede di appello sui medesimi provvedimenti la legge riconosce poteri parzialmente diversi a seconda, appunto, che eserciti le sue funzioni in sede di riesame ovvero di appello. Nel primo caso il Tribunale ha la stessa piena cognizione del Giudice che ha emesso il provvedimento e può adottare la propria decisione in base a ragioni differenti da quelle proposte a sostegno della richiesta di riesame ed, anche, sulla base di elementi emersi successivamente;
nel secondo caso la cognizione del Tribunale rimane, di contro, limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi di appello. Ma, pur nell'ambito del quantum appellatum e nel rispetto del devolutum, il Tribunale conserva integri i suoi poteri e può disporre accertamenti, anche di carattere sanitario, qualora li ritenga necessari al fine del decidere (cfr. Cass. sentenze n. 1707/93 e n. 1414/92). Di ciò non ha tenuto conto il Tribunale di AR che, rilevata una causa di nullità dell'accertamento tecnico svolto dal Tribunale di LA (dinanzi al quale era stata presentata nell'interesse di ER AT IE richiesta di sostituzione della misura coercitiva, atto applicata nei suoi confronti), ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di LA per procedere al rinnovo dell'accertamento peritale nel rispetto delle formalità e delle garanzie previste per la perizia, così come più volte enunciato da questa Corte (cfr. ex multis: Cass. sent. n. 10190/2006); e ciò in luogo di procedere direttamente - come era nei suoi poteri - alla rinnovazione dell'accertamento peritale ritenuto indispensabile per la decisione.
Nè, per diversamente opinare, può farsi richiamo al disposto di cui all'art. 279 c.p.p., laddove si individua la competenza funzionale per l'applicazione ovvero per la revoca o la modifica delle misure cautelari, al di fuori della fase delle indagini preliminari, nel Giudice che procede, atteso che al momento della pronuncia impugnata dinanzi al Tribunale di AR gli atti erano ancora nella disponibilità del Tribunale di LA (che aveva infatti preso in esame la richiesta di sostituzione della misura cautelare presentata dal IE e deciso negativamente sulla stessa) e che pertanto, permanendo - ex art. 91 disp. att. c.p.p. - in capo a tale Tribunale la detta competenza funzionale e rientrando - per quanto più sopra si è detto - nei poteri del Tribunale di AR, sezione per il riesame e l'appello dei provvedimenti restrittivi, quello di procedere ai necessari accertamenti sanitari, nessun rilievo può attribuirsi alle successive vicende processuali ed, in particolare, al passaggio degli atti alla Corte di Appello di AR (per il giudizio di secondo grado) che, a buon diritto, si è ritenuta incompetente a svolgere qualsivoglia accertamento.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di AR, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008