Sentenza 19 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5760 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC 57 60 / 01 Aula B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 14868/98 - Consigliere Cron. 12416 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere Rep. - ConsigliereDott. Giovanni MAZZARELLA Ud.15/01/01 Dott. Guido VIDIRI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 81 SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 19. APR. 2001 IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SC TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 - Eme avverso la sentenza n. 9839/98 del Tribunale di ROMA, 124 -1- depositata il 25/05/98 R.G.N. 39322/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato LI MARZI delega Avvocato BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso. mur -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Roma, con sentenza del 12 luglio 1993, rigettava la domanda proposta da OR TA nei confronti del Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento del diritto allo assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118. L'appello proposto dalla OR avverso tale sentenza, che aveva ritenuto la carenza del requisito sanitario, è stato parzialmente accolto dal Tribunale di Roma, con sentenza 25 maggio 1998, che ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegno di cui al citato art. 13 a decorrere dal 1° luglio 1996 e ha condannato il Ministero alla corresponsione di detta prestazione con la riformando la decisioneindicata decorrenza, pretorile. Il giudice d'appello, nel decidere sull'unico motivo di gravame con il quale la ricorrente aveva lamentato la inadeguata valutazione delle infermità da parte del consulente di primo grado, ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ed ha accolto parzialmente la domanda. Ha ritenuto cioè, in adesione al parere del consulente di secondo 3 Emer grado, che le condizioni fisiche della OR avevano determinato una riduzione della capacità lavorativa della stessa nella misura del 75 per cento a decorrere dal 1° giugno 1996, affermando quindi che da tale data sussisteva il requisito sanitario di cui al citato art. 13 (legge n. 118/1971) come modificato dall'art. 9 del D.L.vo 23 novembre 1988 n. 509. Il Tribunale ha inoltre ritenuto la sussistenza di altri requisiti costitutivi del diritto allo assegno, facendo specifico riferimento al requisito economico di cui al citato art. 13 ed al requisito dell'età (non superiore ai sessantacinque anni). Il Ministero dell'Interno chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo;
ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimata OR resiste con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione dell'art. 13 della legge 118/1971 deducendo la insussistenza del requisito della incollocazione al lavoro, e lamentando che nessuna dimostrazione era stata fornita, oltre alle condizioni socioeconomiche ritenute sussistenti dal tribunale, dell'ulteriore indispensabile requisito costituito dalla iscrizione alle liste del collo- camento speciale, essendo la ricorrente (nata nel 1949) di età inferiore ai cinquantacinque anni alla data del riconoscimento del beneficio. In relazione a tale motivo la resistente OR ha eccepito in controricorso la inammis- sibilità del ricorso assumendo che il Ministero ha dedotto per la prima volta in sede di legittimità la insussistenza dello stato di incollocazione. Tale rilievo del controricorrente non ha pregio: mentre è fondato il ricorso del Ministero. Va infatti ribadito, come è giurisprudenza di questa Corte in relazione al diritto all'assegno di invalidità civile disciplinato dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, che lo stato di "incollocazione al lavoro", previsto da tale norma, non costituisce elemento estrinseco alla fatti- specie assistenziale bensì rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e quindi una condizione dell'azione (Cass. 27 ottobre 1998 n. 10708), della quale chi agisce in giudizio, per l'accertamento del diritto e il conseguimento della prestazione, deve pertanto fornire la dimostrazione alla stregua dei principi generali in tema di onere Gu r 5 probatorio. di specie non si è formato giudicatoNel caso interno, neppure implicito, in ordine a tale elemento costitutivo. Infatti il Pretore ha rigettato la domanda ritenendo la ricorrente portatrice di infermità non invalidanti ai fini del diritto all'assegno e considerazione soltanto il quindi prendendo in requisito c.d. sanitario, senza emettere, nemmeno implicitamente, alcuna pronuncia in ordine al requisito della incollocazione. E pertanto il Ministero, vittorioso in primo grado, non aveva alcun interesse ad una impugnazione avverso la sentenza pretorile, ad esso totalmente favorevole (cfr. in tema di requisito reddituale ex citato art. 13 legge n. 118/1971, tra le altre, Cass. 14 dicembre 1995 n. 12800). imita OS A sua volta il Tribunale, limitandosi all'esame della sussistenza del requisito sanitario e dei requisiti attinenti al reddito ed alla età della ricorrente - qualificati dal giudice come requisiti socio sanitari - ha omesso di verificare la sussistenza dello stato di incollocazione al lavoro, e quindi di un elemento costitutivo del diritto azionato che non era stato accertato in Emer 6 primo grado. dell'impugnazione Dal che la ammissibilità nella presente sede di proposta dal Ministero legittimità, ed altresì la sua fondatezza, essendo appunto la sentenza d'appello inficiata dal denunziato vizio di violazione di legge. In base a tanto, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, designato come in dispositivo, il quale procederà all'esame del punto trascurato dalla sentenza qui impugnata, procedendo agli accertamenti di fatto ritenuti occorrenti e provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385 terzo comma c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, 15 gennaio 2001, лит Mercu zio- 1 Presidente: Ii Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA e Depositata in Cancelleria 19 APR. 200 Oggi, lle IL COLLABORATORE A CA M E R P DI CANCELLERIA U E T R 7 O E N O G *