Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
3 Aula 'A' /0 0 REPUBBLICA ITALIANA 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14 LA CORTE SUPREMA SAZIONE Oggetto 0 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 等 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 19025/0 Consigliere Стоп 3454 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. UI VIDIRI Rel. Consigliere ud. 27/11/02 - Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NO IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CIVININI 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CASSIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato | GIUSTINO PIAZZA MOSCONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. (a seguito di scissione da I STET - Società Finanziaria Telefonica p.a. SEAT DIVISIONE STET! in persona del legale rappresentante 1 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CHINOTTO 1, presoo 10 studio dell'avvocato GIULIO 2002 CELEBRANO, che lo rappresenta e difende unitamente 4878 -1- agli avvocati SALVATORE TRIFIRO', STEFANO BERETTA, giusta delega in atti;
- controzicorrente avverso la sentenza Π. 487/00 del Tribunale di | PALERMO, depositata il 25/11/00 R.G. N. 134/99; udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. UI 7 . VIDIRI;
udito l'Avvocato BERETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. i -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 22 maggio 1996, LD ON chiedeva dichiararsi in contraddittorio con la STET Società Finanziaria Telefonica per Azioni Seat t Divisioni Stet s.p.a. la nullità del termine apposto al proprio contratto di lavoro, stipulato con la suddetta società in data 19 luglio 1997 per l'esecuzione di un servizio definito e predeterminato nel tempo avente carattere di straordinarietà ed occasionalità. Chiedeva in particolare la conversione а tempodel contratto a termine in contratto indeterminato con conseguente nullità del recesso avvenuto alla scadenza del rapporto, con la condanna UI IO della società alla reintegrazione ed alle ulteriori conseguenze di legge. A sostegno della sua richiesta la ricorrente deduceva che il termine apposto al contratto doveva considerarsi illegittimo per la mancata specifica indicazione nella lettera di assunzione dell'opera o del servizio aventi carattere straordinario od occasionale @ per l'assenza di straordinarietà. Inoltre la ricorrente rilevava la violazione dell'art. 17 del contratto collettivo di categoria, che prevedeva un limite numerico alle assunzioni a termine. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore di Palermo 1 rigettava la domanda. A seguito di gravame della ON, il Tribunale di Palermo con sentenza del 25 novembre 2000 rigettava l'appello e compensava le spese del doppio grado. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che nel periodo in cui aveva assunto la ON, la società aveva provveduto ad una profonda ristrutturazione e riorganizzazione, con la creazione di tre nuove linee vendita "clienti", "business" e grandi clienti e vendite telefoniche, e con l'instaurazione di diciotto filiali di vendita, con contestuale abolizione delle aree regionali e delle agenzie e la conseguente costituzione di un assetto Gundle Vidri delle filiali più orientato alla vendita ed al supporto della vendita. Si era così pervenuto ad un radicale mutamento della struttura organizzativa. Questa, infatti, era in precedenza costituita dalla Direzione vendita, con sede a Torino, da 49 agenzie sparse sul territorio nazionale e da sette aree regionali. Per effetto della ristrutturazione si era verificato l'abolizione delle aree geografiche e la creazione, appunto, di diciotto filiali, cui era stata attribuita una competenza nuova e più ampia rispetto a quella già affidata alle agenzie. In particolare per la Sicilia la ristrutturazione aveva implicato la 2 chiusura dell'agenzia di Catania ed il trasferimento a quella di Palermo della relativa attività nonchè la trasformazione dell'agenzia di Palermo in filiale. Si era, in tal modo, determinato un eccezionale e straordinario lavoro di carattere transitorio in ragione della ridefinizione degli organici e dei carichi di lavoro, del di alcuni trasferimento lavoratori, della trasformazione di alcuni rapporti in telelavoro, del decentramento presso la пес costituita filiale di compiti prima svolti presso la sede centrale di Torino, con la conseguenziale necessità di definire procedure operative completamente nuove e da avviare. Da qui l'esigenza di un temporaneo incremento d'organico 白 la Gunbo legittimità del ricorso al contratto di lavoro a termine. L'utilizzazione del rapporto a termine doveva, in conclusione, ritenersi legittima, sulla base di una valutazione eex ante della eccezionalità transitorietà degli eventi connessi alla ristrutturazione aziendale. Quanto all'asserita violazione dell'art. 17 del contratto di categoria, il Tribunale rilevava, infine, che la Stet nella lettera di assunzione aveva fatto riferimento alle ipotesi disciplinate dalla legge n. 3 230 del 1962 mentre il richiamo, di carattere generale e con clausola di rinvio, alle norme contrattuali ed aziendali (richiamo contenuto nella lettera di assunzione) valeva solo per gli aspetti non specificamente regolati dal contratto individuale. Avverso tale sentenza LD ON propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la Stet Pagine Gialle s.p.a., a seguito di scissione della Stet Società Finanziaria Telefonica p.a. Seat Divisione Stet, che ha depositato memoria ex art. 378 c.c.p. MOTIVI DELLA DECISIONE UI VI Con il primo motivo di ricorso LD ON 1. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria (360 n. 5 c.p.c.) e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.( art. 360 n. 3 c.p.c.). riportando leIn particolare la ricorrente, conclusioni formulate in sede di gravame, ha lamentato che il Tribunale ha omesso di pronunziarsi in ordine alla invocazione del rinnovo dell'istruttoria (ed in ordine ai verbali di udienza della parallela causa Santoro, nella quale per gli stessi fatti il Tribunale una opposta decisione di quellaera pervenuto ad presa nella impugnata sentenza), e non ha fornito alcuna pur larvata motivazione circa le prospettazioni probatorie e difensive, in tal modo impedendo provare che essa ricorrente, per tutto il periodo lavorativo, era stata adibita a tutte le "ordinarie" attività della società. Così il Tribunale era venuto meno al suo compito di giudicare se nella vigenza del rapporto di lavoro sussistevano le ragioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, lett. c) e cioè l'esigenza di un opera о di un servizio della "esecuzione definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere UI VIn' straordinario ed occasionale". Con il secondo motivo di ricorso la ON lamenta violazione € falsa applicazione dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 е segnatamente delle disposizioni di cui ai punti a) e c) della legge 3 c.p.c.]. Ribadendo in partestessa (art. 360 n. quanto giá evidenziato con il primo motivo, la ricorrente deduce che ha svolto durante il 940 rapporto lavorativo mansioni rientranti nella normale attività aziendale tanto che era state indotta a ritenere che la si sottoponesse ad un apposito corso per la conoscenza di tutti i servizi aziendali in vista di un migliore inserimento nell'organico aziendale. Peraltro, con la lettera di assunzione la 5 Stet aveva assoggettato il rapporto di lavoro ad un periodo di prova di due mesi, prorogabile consensualmente per un altro mese, riproducendo in tal modo la norma di cui al c.c.n.l. del 13 novembre 1992, che prevedeva per gli impiegati degli altri gruppi professionali un identico periodo di prova. Ed il detto contratto al sesto comma dell'art. 1 disponeva che, alla scadenza del periodo di prova, l'impiegato doveva ritenersi confermato in servizio ove l'azienda non avesse proceduto alla disdetta. Ne conseguiva che il rapporto dedot Lo in giudizio era divenuto, UN VO comunque, a tempo indeterminato con effetto dal 1 ottobre 1995. Nè la nullità del termine poteva { escludersi per il fatto che nel caso di specie il ricorso al contratto fosse determinato dalla esigenza di sostituire altri lavoratori perchè l'assunzione era avvenuta per un periodo ben superiore a quello richiesto per detta sostituzione e perchè non erano stati indicati in contratto i nominativi dei dipendenti da sostituire. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione con dell'art. 2077 C.C. riferimento agli artt. 16 e 17 del c.c.n.l. ed all'art. 3 lett. c) della legge n. 230 del 1962 ( art. 5 c.p.c.). Per il contratto collettivo del360 n. 6 novembre 1992 пол era settore grafico del 13 tempo consentita l'assunzione con contratti a determinato per una percentuale di dipendenti superiore al 10% del personale nel caso di specie superata dalla Stet. Nè valeva in contrario dedurre la possibilità che una simile disposizione fosse contenute in successivi accordisostituita da norme - aziendali - più restrittive e più sfavorevoli stante la prescrizione di cui all'art. 2077, secondo C.C. secondo cui le clausole difformi dei comma J individuali preesistenti e successive al contratti qui ho Violen contratto collettivo sono sostituite di diritto da Ярило quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più sfavorevoli ai prestatori di lavoro. I tre motivi di ricorso da esaminarsi 2. congiuntamente per comportare la risoluzione di problematiche tra loro connesse sul piano logico giuridico, vanno rigettati perche privi di fondamento.
2.1. Questa Corte di Cassazione ha statuito che l'art. 1, comma secondo, lettera c) della legge 18 aprile 1962 n. 230 ( che consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro "quando 1'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo 7 aventi carattere straordinario ed occasionale") поп apuò essere invocato per giustificare assunzioni termine rivolte a sopperire a fluttuazioni di mercato ed ad incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali), trattandosi di fenomeni che una impresa funzionante opportunamente programmata, deve essere in grado di fronteggiare nell'ambito della propria attività normale;
detta disposizione si riferisce invece ad opere o servizi che, pur potendo consistere quido Vister. in una attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinano un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi isolati ed eccezionali, tali da non potere essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata (cfr. al riguardo Cass, 14 luglio 1994 n. 6585; Cass. 9 maggio 1994 n. 4503 cui adde Cass. 19 febbraio 1998 n. 1754). La Corte ha poi precisato che la ricorrenza della straordinarietà di cui all'art. 1 cit. deve essere frutto di una valutazione "ex ante", posto che 1'apposizione del termine al contratto di lavoro deve avvenire all'atto della stipula di questo (cfr. in tali sensi Cass. 14 luglio 1994 n. 6585); che detta valutazione si risolve in un accertamento di fatto che, in sede di legittimità, è censurabile solo per vizio di motivazione (cfr. Cass. 16 marzo 1994 n. 2498; Cass. 4 novembre 1993 D. 10897); ed infine che la forma scritta è richiesta dalla legge n. 230 del 1962 solo per il termine non anche per le ragioni e giustificatrici (cfr. al riguardo Cass. 8 luglio 1995 n. 7507; Cass. 28 giugno 1981 n. 3517). Orbene, Il Tribunale ha ritenuto, come si è detto, che la società resistente ha proceduto ad una UI Violen riorganizzazione produttiva comportante la necessità di un temporaneo incremento di organico. A Приво tale affermazione 11 giudice d'appella è pervenuto con una decisione che, per essere adeguatamente motivata, priva di salti logici e corretta sul piano giuridico non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità.
2.2. Premesso che fl mancato accoglimento dolla richiesta di una prova поп può configurare contrariamente -a quanto sostenuto in ricorso una violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., non può addebitarsi alla sentenza impugnata neanche una illegittima valutazione del materiale probatorio avendo il Tribunale affermato di essere pervenuto al suo giudizio sulla ristrutturazione e riorganizzazione 9 della società Seat sulla base della documentazione in atti. E' principio consolidato che il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei Catti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una utilizzazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non UI VO menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. in tali sensi tra le altre: Cass. 27 luglio 1993 n. 8396; Casa. 26 aprile 1990 n. 3476). Sotto altro versante va osservato che non 2.3. può nel caso di specie, trovare ingresso la censura con la quale la ricorrente denunzia il mancato esame da parte del giudice di appello di singole norme contrattuali, che a suo dire avrebbero invece, legittimato, se prese in esame, la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. La Società Seat Pagine Gialle non ha impugnato con un 10 motivo specifico il punto della decisione del Tribunale di Palermo in cui sono state esposte le ragioni dell'art. 17 del dell'inapplicabilità contratto collettivo di categoria;
inoltre, nel non riportare in ricorso il contenuto delle summenzionate clausole ha violato il principio dell'autosufficienza secondo cui nel giudizio di cassazione il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, ha l'onere di indicare, UN UN mediante l'integrale trascrizione, ove occorra, della medesima nel ricorso, la risultanza che asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che proprio per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative (cfr. Cass. 10 marzo 2000 n. 2802; Cass. 25 marzo 1999 n. 2838; Cass. 29 agosto 1997 n. 8249).
3. Alla stregua delle argomentazioni sinora svolle il ricorso va rigettato.
4. Ricorrono giusti motivi per compensare Interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
11 la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 27 novembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE colo ViolurUI IL CANCELLIERE Depositato in Cangeffet Joggi, 2 GEN 2003 IL DANCELLIZAE 12