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Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/07/2023, n. 33443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33443 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IU nato a [...] il [...]; avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 18/11/2021 ed i decreti del Magistrato di sorveglianza di Cosenza del 24/11/2021 e del 06/12/2021; visti gli atti, i provvedimenti impugnati ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale CA RO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 33443 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA IU Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 16/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con i decreti del 24 novembre e del 6 dicembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da PE IC avverso l'ordinanza pronunciata dal medesimo con la quale era stata rigettata la sua istanza di permesso premio. Il Magistrato di sorveglianza (cui gli atti erano stati restituiti dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 18 novembre 2021 per accertare la sussistenza della firma digitale del difensore sul reclamo medesimo) ha rilevato che il reclamo, proposto tramite posta elettronica certificata, non era stato inviato alla corretta casella PEC, depositoattipenali.uffsorv.cosenza@giustiziacertit, indirizzo questo indicato per l'ufficio che aveva emesso il provvedimento dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ma al diverso indirizzo e-mail tribsorv.laquila@giustiziacert.it . 2. Avverso i predetti provvedimenti PE IC, per mezzo dell'avv. AR LE RA, propone ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 24, comma 6-sexies, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per inosservanza di norme processuali, osservando che l'inammissibilità non consegue all'invio ad un indirizzo telematico nell'ambito del medesimo ufficio, come già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Anzitutto si rileva che gli unici provvedimenti che potevano essere impugnati sono quelli del Magistrato di sorveglianza di Cosenza avendo essi natura decisoria al contrario del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Inoltre, al Magistrato di sorveglianza non era precluso l'accertamento dell'invio del reclamo presso la corretta casella di posta elettronica considerato che tale profilo attiene alla ammissibilità dell'impugnazione stessa. 2.1. Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 24, comma 6-sexies, dl. n. 137 del 2020, nel testo vigente a seguito della conversione disposta dalla I. n. 176 del 2020, stabilisce: «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura 2 penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto dígitalrnente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6- bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». 2.2. In tal modo sono state previste ulteriori, rispetto a quelle enumerate dall'art. 591 cod. proc. pen., cause di inammissibilità dell'impugnazione quando essa è proposta, a norma dell'art. 24, comma 6-bis del citato DL n. 137 del 2020, in difetto di requisiti specifici ivi previsti. Il legislatore ha, infatti, individuato alcuni requisiti tecnici essenziali, richiesti ad substantiam, per assicurare, mediante l'utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione, la provenienza dell'impugnazione, l'originalità e completezza dell'atto e il tempestivo e completo recapito all'ufficio giudiziario destinatario. Si tratta di requisiti tecnici, quelli enumerati all'art. 24, comma 6- sexies, d.l.n. 137 del 2020, che — in analogia a quanto già previsto per il processo civile telematico regolato dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 — sono posti a presidio del rispetto delle garanzie sostanziali che la normativa processuale deve assicurare alla valenza dell'atto informatico di parte trasmesso mediante la posta elettronica certificata. 2.3. Il difetto o l'irregolarità della certificazione informatica della riferibilità dell'atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell'atto da detto soggetto (intestazione della casella PEC), della abilitazione del difensore (presenza nel REG.IND.E. - registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completa e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati), non pongono 3 soltanto in dubbio l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determinano l'inesistenza giuridica. Tali carenze o vizi vulnerano, infatti, la stessa esistenza dell'atto creato e spedito in forme diverse da quelle stabilite dalla normativa ennergenziale che introduce una deroga, da interpretarsi quindi in senso restrittivo rispetto alle ordinarie regole processuali in ragione dell'eccezionalità delle condizioni che ne hanno giustificato l'adozione, ai normali schemi formali di proposizione dell'impugnazione, sicché può affermarsi che l'impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza. Correlativamente, soltanto l'accertata carenza di tali requisiti essenziali di esistenza dell'atto di impugnazione può giustificare la sanzione dell'inammissibilità. D'altra parte il legislatore dell'emergenza ha previsto una particolare e, come si vedrà, giustificata, deroga all'ordinario regime di declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione nei casi previsti dall'art. 24, comma 6- sexies, d.l. n. 137 del 2020, attribuendola al giudice a quo. Il legislatore, ben conscio che l'impugnazione proposta telematicamente è ricevuta dall'ufficio che ha emesso l'atto impugnato e che, mancando un repository centrale ove custodirla, la stessa è archiviata elettronicamente nei sistemi informatici dell'ufficio ricevente — tanto che è previsto l'inserimento di copia analogica (cartacea) dell'atto nel fascicolo processuale unitamente all'attestazione di cancelleria degli estremi di ricezione (art. 24, comma 5) —, ha attribuito al giudice a quo il potere di dichiararne l'inammissibilità. Il giudice, infatti, non riceve l'atto informatico ed il messaggio di posta che lo contiene, sicché gli è di fatto impedito, ed è comunque estremamente difficoltoso, compiere le verifiche tecniche imposte dall'art. 24, -A.) comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020. Il comma 6-septies stabilisce, dunque, che «nei casi previsti dal comma 6- sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato». Si comprende bene il senso della disposizione: il giudice a quo, che dispone dell'originale informatico dell'impugnazione, è l'autorità maggiormente titolata ad effettuare, tramite l'ausiliario di cancelleria tenuto a compiere le previste verifiche ed annotazioni, il controllo del rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla disciplina ennergenziale per la proposizione dell'impugnazione secondo tale innovativa modalità. 2.4. È ciò che è correttamente avvenuto nel caso di specie: il Magistrato di sorveglianza, ricevuta l'impugnazione avverso il proprio provvedimento, ne ha dichiarato l'inammissibilità a norma dell'art. 24, comma 6-septies, d.l. n. 137 del 2020, conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità al quale ha chiarito che «nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, 4 l'inammissibilità per mancanza di valida sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in deroga alla competenza indicata all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata, anche d'ufficio, dal giudice del provvedimento impugnato, ferma restando l'attribuzione al giudice "ad quem" del vaglio di ammissibilità quanto agli altri profili» (Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, M., Rv. 282673). 4. Ciò premesso, risulta quindi corretto il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cosenza che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, evidenziando la carenza dell'essenziale requisito costituito dall'invio alla casella di posta elettronica certificata indicata nel provvedimento direttoriale richiamato dalla legge. La circostanza, che non è in contestazione, determina l'inammissibilità del reclamo, per sua inesistenza giuridica. 4.1. Inconferente poi risulta il richiamo, operato dal ricorrente, a Sez. 5 - , Sentenza n. 24953 del 10/05/2021, Rv. 281414 - 01, poiché tale decisione ha per oggetto la diversa questione della trasmissione dell'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del capo dell'ufficio giudiziario, mentre nel caso in esame l'indirizzo non rientra affatto tra quelli riportati nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 4.2. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, recentemente precisato che «in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge» (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346). 4.3. Tale condiviso principio deve trovare applicazione anche nel caso in esame poiché l'impugnazione (reclamo al Tribunale di sorveglianza) è stata indirizzata a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato dal 5 richiamato provvedimento direttoriale, sicché non è di fatto venuta ad esistenza per mancanza di un requisito essenziale dell'atto. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale CA RO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 33443 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA IU Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 16/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con i decreti del 24 novembre e del 6 dicembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da PE IC avverso l'ordinanza pronunciata dal medesimo con la quale era stata rigettata la sua istanza di permesso premio. Il Magistrato di sorveglianza (cui gli atti erano stati restituiti dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 18 novembre 2021 per accertare la sussistenza della firma digitale del difensore sul reclamo medesimo) ha rilevato che il reclamo, proposto tramite posta elettronica certificata, non era stato inviato alla corretta casella PEC, depositoattipenali.uffsorv.cosenza@giustiziacertit, indirizzo questo indicato per l'ufficio che aveva emesso il provvedimento dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ma al diverso indirizzo e-mail tribsorv.laquila@giustiziacert.it . 2. Avverso i predetti provvedimenti PE IC, per mezzo dell'avv. AR LE RA, propone ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 24, comma 6-sexies, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per inosservanza di norme processuali, osservando che l'inammissibilità non consegue all'invio ad un indirizzo telematico nell'ambito del medesimo ufficio, come già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Anzitutto si rileva che gli unici provvedimenti che potevano essere impugnati sono quelli del Magistrato di sorveglianza di Cosenza avendo essi natura decisoria al contrario del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Inoltre, al Magistrato di sorveglianza non era precluso l'accertamento dell'invio del reclamo presso la corretta casella di posta elettronica considerato che tale profilo attiene alla ammissibilità dell'impugnazione stessa. 2.1. Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 24, comma 6-sexies, dl. n. 137 del 2020, nel testo vigente a seguito della conversione disposta dalla I. n. 176 del 2020, stabilisce: «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura 2 penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto dígitalrnente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6- bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». 2.2. In tal modo sono state previste ulteriori, rispetto a quelle enumerate dall'art. 591 cod. proc. pen., cause di inammissibilità dell'impugnazione quando essa è proposta, a norma dell'art. 24, comma 6-bis del citato DL n. 137 del 2020, in difetto di requisiti specifici ivi previsti. Il legislatore ha, infatti, individuato alcuni requisiti tecnici essenziali, richiesti ad substantiam, per assicurare, mediante l'utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione, la provenienza dell'impugnazione, l'originalità e completezza dell'atto e il tempestivo e completo recapito all'ufficio giudiziario destinatario. Si tratta di requisiti tecnici, quelli enumerati all'art. 24, comma 6- sexies, d.l.n. 137 del 2020, che — in analogia a quanto già previsto per il processo civile telematico regolato dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 — sono posti a presidio del rispetto delle garanzie sostanziali che la normativa processuale deve assicurare alla valenza dell'atto informatico di parte trasmesso mediante la posta elettronica certificata. 2.3. Il difetto o l'irregolarità della certificazione informatica della riferibilità dell'atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell'atto da detto soggetto (intestazione della casella PEC), della abilitazione del difensore (presenza nel REG.IND.E. - registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completa e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati), non pongono 3 soltanto in dubbio l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determinano l'inesistenza giuridica. Tali carenze o vizi vulnerano, infatti, la stessa esistenza dell'atto creato e spedito in forme diverse da quelle stabilite dalla normativa ennergenziale che introduce una deroga, da interpretarsi quindi in senso restrittivo rispetto alle ordinarie regole processuali in ragione dell'eccezionalità delle condizioni che ne hanno giustificato l'adozione, ai normali schemi formali di proposizione dell'impugnazione, sicché può affermarsi che l'impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza. Correlativamente, soltanto l'accertata carenza di tali requisiti essenziali di esistenza dell'atto di impugnazione può giustificare la sanzione dell'inammissibilità. D'altra parte il legislatore dell'emergenza ha previsto una particolare e, come si vedrà, giustificata, deroga all'ordinario regime di declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione nei casi previsti dall'art. 24, comma 6- sexies, d.l. n. 137 del 2020, attribuendola al giudice a quo. Il legislatore, ben conscio che l'impugnazione proposta telematicamente è ricevuta dall'ufficio che ha emesso l'atto impugnato e che, mancando un repository centrale ove custodirla, la stessa è archiviata elettronicamente nei sistemi informatici dell'ufficio ricevente — tanto che è previsto l'inserimento di copia analogica (cartacea) dell'atto nel fascicolo processuale unitamente all'attestazione di cancelleria degli estremi di ricezione (art. 24, comma 5) —, ha attribuito al giudice a quo il potere di dichiararne l'inammissibilità. Il giudice, infatti, non riceve l'atto informatico ed il messaggio di posta che lo contiene, sicché gli è di fatto impedito, ed è comunque estremamente difficoltoso, compiere le verifiche tecniche imposte dall'art. 24, -A.) comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020. Il comma 6-septies stabilisce, dunque, che «nei casi previsti dal comma 6- sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato». Si comprende bene il senso della disposizione: il giudice a quo, che dispone dell'originale informatico dell'impugnazione, è l'autorità maggiormente titolata ad effettuare, tramite l'ausiliario di cancelleria tenuto a compiere le previste verifiche ed annotazioni, il controllo del rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla disciplina ennergenziale per la proposizione dell'impugnazione secondo tale innovativa modalità. 2.4. È ciò che è correttamente avvenuto nel caso di specie: il Magistrato di sorveglianza, ricevuta l'impugnazione avverso il proprio provvedimento, ne ha dichiarato l'inammissibilità a norma dell'art. 24, comma 6-septies, d.l. n. 137 del 2020, conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità al quale ha chiarito che «nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, 4 l'inammissibilità per mancanza di valida sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in deroga alla competenza indicata all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata, anche d'ufficio, dal giudice del provvedimento impugnato, ferma restando l'attribuzione al giudice "ad quem" del vaglio di ammissibilità quanto agli altri profili» (Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, M., Rv. 282673). 4. Ciò premesso, risulta quindi corretto il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cosenza che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, evidenziando la carenza dell'essenziale requisito costituito dall'invio alla casella di posta elettronica certificata indicata nel provvedimento direttoriale richiamato dalla legge. La circostanza, che non è in contestazione, determina l'inammissibilità del reclamo, per sua inesistenza giuridica. 4.1. Inconferente poi risulta il richiamo, operato dal ricorrente, a Sez. 5 - , Sentenza n. 24953 del 10/05/2021, Rv. 281414 - 01, poiché tale decisione ha per oggetto la diversa questione della trasmissione dell'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del capo dell'ufficio giudiziario, mentre nel caso in esame l'indirizzo non rientra affatto tra quelli riportati nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 4.2. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, recentemente precisato che «in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge» (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346). 4.3. Tale condiviso principio deve trovare applicazione anche nel caso in esame poiché l'impugnazione (reclamo al Tribunale di sorveglianza) è stata indirizzata a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato dal 5 richiamato provvedimento direttoriale, sicché non è di fatto venuta ad esistenza per mancanza di un requisito essenziale dell'atto. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 giugno 2023.