Sentenza 21 novembre 2001
Massime • 1
Risponde di furto aggravato ex art. 625, n. 7 cod. pen., e non del mero illecito amministrativo previsto dagli artt.17 e 219 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il presidente di un consorzio di acquedotti che utilizzi l'acqua di un fiume in misura superiore a quanto stabilito nell'atto di concessione, trattandosi di norme che tutelano beni giuridici diversi, ossia la proprietà, con la sanzione penale, e l'ambiente e la salubrità delle acque, con quella amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2001, n. 37237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37237 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANGINI Bruno - Presidente - del 21/11/2001
1. Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 1954
3. Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 028841/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IC EA nato il [...];
avverso SENTENZA del 01/06/2001 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
udito, per la parte civile, l'Avv. Cristina Giustozzi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv. Luca Maori e Stelio Zeganelli che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 16-5-1997 il Pretore circondariale di Perugia, sezione distaccata di Gualdo Tadino, condannava alla pena di mesi di reclusione e L. 600.000 di multa RI NE, nella sua qualità di presidente del consorzio degli acquedotti di Perugia, per il reato di furto aggravato per avere prelevato acqua in misura superiore a quella consentita dal decreto di derivazione di acque ad uso potabile dalle sorgenti del fiume Topino alle condizioni indicate nel decreto medesimo e nel suo disciplinare - prelievo di 330 Lt/sec invece di Lt 210/sec -, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante.
Fatto accertato a Nocera Umbra il 18-6-1994.
Con sentenza dell'1-6-2001 la Corte di Appelo di Perugia confermava la sentenza del Pretore.
Avverso la sentenza il RI ricorre per Cassazione e ripropone le stesse questioni sollevate in sede di merito con un primo ricorso ed altre ne aggiunge con un secondo.
Deduce violazione e falsa applicazione di norme nel primo atto impugnativo, laddove il giudice del merito, con conseguente erronea motivazione:
A) aveva escluso che il consorzio acquedotti di Perugia e per esso il Presidente, nella sua attività di derivazione delle acque del fiume Topino, aveva escluso l'esercizio da parte sua di un potere qualificabile come possesso o quanto meno come detenzione sicché aveva riconosciuto ravvisabile nella fattispecie l'elemento dell'altruità del bene richiesto per l'integrazione del reato di furto, relativamente al maggiore quantitativo di acqua prelevata rispetto a quello consentito dalla P.A. con il provvedimento concessorio risalente al 1955;
B) aver ravvisato la sussistenza dell'ingiusto profitto, ulteriore elemento richiesto dalla norma di cui all'art. 624 C.P. nel mancato pagamento di canoni dovuti per il quantitativo di acqua "derivata" in più mentre questo era stato regolarmente al Consorzio pagato da coloro che ne avevano usufruito, asserendo che quanto sul punto in sentenza affermato non era stato oggetto di prova gravante su di lui;
C) aveva ritenuto, con motivazione illogica, insussistente, nemmeno sotto il profilo putativo, l'esimente prospettata dello stato di necessità, non tenendo nella doverosa considerazione il pericolo attuale di danno grave che ne sarebbe derivato alle persone se il Consorzio non avesse prelevato acqua in misura maggiore a quella consentita (trattavasi di una comunità che ormai contava 250.000 unità) si era verificata una grave siccità nella zona);
D) aveva ritenuto immotivamente sussistente ai fini dell'impossessamento un interesse personale, assolutamente indimostrato, da parte sua - elemento soggettivo del reato;
E) aveva correttamente considerato che la derivazione di acque pubbliche senza concessione da parte della competente autorità amministrativa ricadeva sotto il disposto dell'art. 219 l. 1775/1933 che per la ipotesi cammina una mera sanzione amministrativa e più precisamente, risalendo il fatto di cui è giudizio ad epoca anteriore al 1990, sotto il disposto come modificato dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 che ha depenalizzato l'originaria contravvenzione e come successivamente modificato dall'art. 114 l. 24 11-1981 n. 689 solo in relazione all'importo - quintuplicato - della sanzione amministrativa, di guisa che, per la suddetta ragione, non potevano avere rilievo le modifiche solo successivamente apportate dal D. L.vo 152/1999 e dal D. L.vo 258/2000 al menzionato testo dell'art. 219; di poi, però, pur partendo da questa inconfutabile premessa, il giudice a quo con decisione del tutto illogica, dal punto di vista motivazionale, aveva ritenuto di dovere escludere l'applicabilità della prevalenza della legge speciale sulla legge generale di cui all'art. 15 C.P. sull'infondato presupposto che le due norme, penale ed amministrativa, tutelerebbero interessi tra loro diversi.
Con il secondo ricorso il RI insiste circa l'insussistenza dell'illecito penale contestato rientrando se mai il fatto in quello previsto specificatamente dagli artt. 17 e 19 R.D. 1775/1933 come successivamente modificato e cioè illecito solo amministrativo, per altra ragione non configurabile nella fattispecie avendo il Consorzio degli acquedotti di Perugia ottenuto provvedimento concessorio alla derivazione dell'acqua dal fiume Topino sin dal 1955 e per quella prelevata in più avendo presentato dal 1939 domanda di sanatoria. Evidenzia, in ogni caso, l'insussistenza del dolo - egli era per altro presidente di un organo collegiale - risalendo il maggiore utilizzo a venti anni prima per le aumentate esigenze di distribuzione essendosi accresciuto il numero degli utenti da 170.000 a 250.000 ubicati in 12 Comuni, ripetute ma inevase erano state le domande di adeguamento presentate dal Consorzio, l'ultima delle quali nel 1989 e a cui, in risposta, con missiva del 3-8-1990 il Ministro dei lavori pubblici aveva richiesto il rispetto della concessione (210 Lt. al sec.), riservando di disporre verifiche e controlli. Ripropone l'ipotizzabilità dello stato di necessità e ciò al fine di non disporre il razionamento dell'acqua per i 270.000 utenti. Sostiene - motivi nuovi - la configurabilità semmai del reato di appropriazione indebita del bene utilizzato in concessione e ciò con riferimento al maggiore quantitativo e, comunque, la non configurabilità dell'aggravante contestata (art. 625 n. 7 C.P.), la destinazione della cosa derivando da atto volontario e non dalla naturale condizione della stessa.
Ribadisce che errata era stata l'accettazione della domanda i risarcimento del Comune di Foligno, costituitosi parte civile nel procedimento, in quanto la presunta utilizzazione, oltre i limiti, di un bene demaniale non ledeva ne' diritti ne' interessi di uno dei Comuni rivieraschi, quale, appunto, lo era il Comune di Foligno. Le diverse questioni sollevate a difesa del RI sono, ad avviso di questa Corte, destituite di fondamento, valendo le argomentazioni del giudice di merito, di primo e di secondo grado.
Invero, corretta è la qualificazione giuridica del fatto quale furto aggravato e di tale illecito penale sia l'elemento materiale che psicologico sono da ritenere sussistenti, come osservato in sentenza, e ciò ovviamente con riferimento al maggior prelievo di acqua rispetto a quello consentito con il provvedimento concessorio e relativo disciplinare.
Il consorzio degli acquedotti di Perugia e per esso il suo presidente, il RI, per l'appunto, utilizzando maggiore quantitativo di acqua del fiume Topino, in tal modo si è impossessato mediante sottrazione di acqua appartenente ad altri (il demanio), potendosi ritenere legittimo ed autonomo possessore solo del quantitativo stabilito con il provvedimento di concessione. Condotta cosciente e volontaria di sottrazione di bene altrui e nella quale non può ravvisare la buona fede, almeno a partire dall'epoca successiva a quando il Ministro dei lavori pubblici con la nota sopra menzionata del 3-8-90 richiese, in risposta alla domanda di adeguamento, il rispetto rigoroso del quantitativo utilizzabile (210 lt. al sec.) fissato con l'atto di concessione del 1955, riservandosi anzi di effettuare al riguardo verifiche e controlli. Vale di poi, quanto al ritenuto profitto, l'assorbente considerazione che questo non necessariamente devesi concretizzare in un vantaggio patrimoniale per chi si impossessa, illeggittimamente, oltre i limiti della concessione, del bene mobile demaniale, sicché anche il prospettato intento di erogare acqua in più agli utenti del consorzio costituisce quel profitto per sè o per altri richiesto dalla norma incriminatrice - dolo specifico -.
Nè, nel contempo, può riconoscersi pregio alcuno alla prospettata argomentazione che nel caso in esame dovrebbe trovare applicazione l'esimente di cui all'art. 54 C.P., in quanto la Corte territoriale con valutazione in punto di fatto, adeguatamente motivata, ha ritenuto che il prelievo del maggiore quantitativo non corrispondesse al bisogno primario di soddisfare le necessità di alimentazione e di igiene agli utenti e come tali indilazionabili, quanto piuttosto quella connessa, ad attività industriali, di commercio o di conforto, quindi, il cui mancato soddisfacimento non poteva concretizzare uno stato di pericolo attuale di grave danno alle persone, come ipotizzato dal legislatore.
Infondata del tutto l'ulteriore tesi della configurabilità nel caso in esame del delitto di appropriazione indebita o, comunque, della insussistenza dell'aggravante contestata destinazione a pubblica utilità del quantitativo di acqua in più prelevato.
Vale infatti, il rilievo che il consorzio era possessore della casa solo nei limiti della concessione e non per il quantitativo in più, sicché di questo illecitamente si impossessò commettendo furto e non appropriazione indebita.
Quanto all'altra censura vale l'argomento che, per legge dello Stato, l'acqua dei fiumi è acqua che appartiene al demanio e come tale, non per altro volontario, destinata a pubblico servizio e a pubblica utilità, sicché non può dubitarsi della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 C.P.. Infondata del pari è l'argomentazione che, per il principio di specialità di cui all'art. 15 C.P., la materia sarebbe in via esclusiva regolata dalla normativa di cui alla legge n. 1775 del 1933 - art. 17 e 219 - come successivamente modificata dalla legge sopra richiamata, con la conseguenza che il prelievo oltre la concessione ipotizzerebbe semmai un illecito amministrativo essendo stata la contravvenzione depenalizzata e non già un illecito penalmente rilevane ex artt. 624 e 625 C.P. e ciò sulla base del richiamo al menzionato principio contenuto nel primo comma dell'art. 9 della legge sulla depenalizzazione n. 689 del 1981.
Nel caso in esame il richiamato principio non trova applicazione per la ragione prospettata in sentenza che il legislatore ha inteso tutelare da un lato la proprietà e dall'altro la regolare utilizzazione delle risorse idriche assicurando in tal caso che danno non sia cagionato nell'ambiente e alla salubrità delle acque. Sicché duplici sono i beni giuridici protetti e duplice, quindi la tutela apprestata dal legislatore.
Come osservato in sentenza, le norme contenute nell'art. 17 R.D. n.1775/1933 tutelano l'ambiente, la purezza delle acque dall'inquinamento, le risorse idriche;
accanto a queste norme vi è anche la tutela prevista dagli artt. 624 e 625 C.P. "ogni qual volta la violazione delle norme su richiamate comporta impossessamento del bene da parte di colui che commette la violazione amministrativa". Va, da ultimo, affrontata la questione relativa al riconosciuto diritto del Comune di Foligno al risarcimento del danno. Corretta è da ritenere la decisione del giudice di merito e, ciò per la ragione esplicitata in sentenza che, attraversando il fiume Topino buona parte del territorio di quel Comune, un prelievo maggiore delle sue acque, oltre il limite consentito, può comportare impoverimento di risorsa idrica e danno all'ambiente, sicché il Comune in questione ha titolo interesse a che le acque di detto fiume vengano utilizzate secondo legge.
Ogni violazione di tale uso se genera danni per la collettività dei cittadini che vivono nel menzionato territorio può formare oggetto di azione di risarcimento danni e come argomentato in sentenza "diversamente non avrebbe senso e spiegazione l'obbligo della consultazione, imposto dalla normativa in questione, degli enti territoriali interessati dal corso del fiume per ogni intervento che modifica il regime delle acque del fiume stesso.
Questa per altro è stata la ragione che ha indotto in sede amministrativa il Comune di Foligno ad opporsi alla domanda di ampliamento del prelievo del consorzio degli acquedotti di Perugia. Vale, infine, sul punto l'ulteriore argomentazione secondo cui, pure a voler ritenere che dal maggiore prelievo non derivino altri danni al di fuori di quello ambientale, non può però sostenersi che il diritto alla tutela spetti in via esclusiva allo Stato, in quanto, come evidenziato in sentenza, l'art. 18, 3^ co., della legge 349/86 legittima oltre che lo Stato, proprietario dell'acqua, anche gli enti locali a promuovere azione di risarcimento per fatti dolosi o colposi che hanno cagionato danni ambientali.
Le censure prospettate dal ricorrente non hanno alla stregua delle suddette considerazioni alcun concreto fondamento e l'impugnazione, con riferimento ai due atti di ricorso, va rigettata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2002