Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORT SUP3632/02 REPUBBLICA ITALIANA: IN NOME CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 11102/99 Cron.8518 Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 23/11/01 ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CENTRO DIAGNOSTICO MEDICINA NUCLEARE VOMERO in ' persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DEI PARIOLI 76, presso 10 studio dell'avvocato STUDIO LIBERATI D'AMORE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL VECCHIO ALFREDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AN IG, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISACCA, rappresentato e difeso 2001 dall'avvocato NUNZIO RIZZO, giusta delega in atti;
4560 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 4383/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 20/11/98 R.G.N. 42565/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Napoli confermava la sentenza del 25 gennaio 1996, con la quale il Pretore della stessa sede accogliendo parzialmente le domande proposte da IG NT contro il Centro diagnostico di medicina nucleare Vomero del dottore Augusto Basile c.s.r.l. aveva condannato la società convenuta al pagamento, in misural - (minore rispetto a quella pretesa: lire 198.835.982, pari alla metà di lire 397.671.964) liquidata equitativamente, di quanto dovuto all'attore in dipendenza della cessazione prima del termine di scadenza per "fatto e Gwp causa" della stessa società dell'incarico di consulente del reparto di - medicina nucleare per scintigrafie in vivo e radioimmunologia, che gli era stato conferito per sette anni mediante "convenzione" stipulata tra le parti il 3 giugno 1988 insieme all'incarico, previsto distintamente, di direttore tecnico dello stesso reparto, dal quale l'attore si era dimesso - con lettera dell'otto luglio 1993 a seguito di diffida dell'Università di Napoli, con la quale. - collaborava, a non intrattenere rapporti con terzi incompatibili con tale collaborazione. Osservava, infatti, il giudice d'appello: con lettera dell'8 luglio 1993, il NT si é dimesso soltanto dall'incarico di direttore tecnico del reparto di medicina nucleare e, pertanto, la cessazione contestuale dall'incarico di consulente dello stesso reparto - previsto "distintamente, sin dalla "convenzione" stipulata tra le parti il 3 giugno 1988 - é imputabile, esclusivamente, al Centro diagnostico di medicina nucleare Vomero del dottore Augusto Basile e c.s.r.l; né il chiaro tenore della lettera di dimissioni è smentito da altri elementi;
peraltro, dall'interrogatorio delle parti, é emerso che, "pur dopo le dimissioni da direttore tecnico, il NT ha continuato a svolgere l'incarico di consulente per tutto il mese di luglio 1993, pur dopo essere stato sostituto"; -Il risarcimento del danno al quale lo stesso Centro diagnostico é di conseguenza tenuto - risulta correttamente liquidato in via equitativa, per ciascuno degli anni del "periodo mancante alla scadenza del contratto", in misura pari alla metà della media dei corrispettivi annui che sono - stati già percepiti dal EM in dipendenza del doppio incarico (di direzione, appunto, e di consulenza) a seguito delle dimissioni dello - stesso EM dal primo incarico;
infatti, i due incarichi sono degni di "un compenso valutabile in pari misura": la consulenza "richiedeva un maggiore impegno in termini di presenza nel Centro e assiduità di prestazioni professionali", mentre "é innegabile la maggiore responsabilità nell'espletamento delle funzioni di direttore tecnico". Avverso la sentenza d'appello, la società soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso – denunciando vizio di motivazione (art.360, n. 5, c.p.c.) – si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto "chiaro, - preciso ed univoco" il tenore letterale della lettera di dimissioni del NT, laddove fa esplicito riferimento alla figura del direttore tecnico, senza considerare adeguatamente degli elementi di equivocità indotti dal richiamo contestuale alla diffida dell'Università, che prospettava l'incompatibilità anche per l'incarico di consulenza. -Con il secondo motivo denunciando vizio di motivazione (art.360, n. 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare la circostanza, sulla quale era stata dedotta prova anche in appello, che il NT - dopo la lettera di dimissioni – si é allontanato "spontaneamente e definitivamente" dal Centro, "affermando che, da quel momento, si sarebbe dedicato solo all'impiego pubblico". Con il terzo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (432 c.p.c.) nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) — si - censura la sentenza impugnata per avere liquidato il danno in via equitativa, sebbene il NT non ne avesse fornito la prova e, peraltro, senza motivare circa "l'obiettiva impossibilità di una determinazione certa". Il ricorso non é fondato.
2. In tema d'interpretazione dei negozi unilaterali, quali le dimissioni di cui si discute nel presente giudizio, si applicano (ai sensi dell'art. 1324) le norme sulla interpretazione dei contratti (art. 1262 e seguenti c.c.), nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi secondo la - giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4147/2001, 12780/2000, 12908/2000, 12 494/99, 11712 /98, 4116/99, 2853/95) con la conseguenza che, ove non sussista (o, come nella specie, - non sia denunciata) la violazione di tali canoni legali di ermeneutica, l'interpretazione del giudice di merito non é sindacabile, in sede di legittimità, se é sorretta - come nella specie - da motivazione congrua ed immune da - vizi. Pertanto il primo motivo di ricorso non é fondato. Parimenti infondato é, altresì, il secondo motivo.
3. La sentenza impugnata - come é stato ricordato in narrativa ha accertato - che, dall'interrogatorio delle parti, é emerso che, "pur dopo le dimissioni da direttore tecnico, il NT ha continuato a svolgere l'incarico di consulente per tutto il mese di luglio 1993, pur dopo essere stato sostrutito". Tale accertamento di fatto - che non é sindacabile, in sede di legittimità, perché sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi risulta - infondatamente investito, quindi, con il secondo motivo di ricorso. Parimenti infondato é, infine, anche il terzo motivo. - wixxma ha4. La sentenza impugnata come é stato ricordato in narrativa confermato la liquidazione equitativa del danno, da risarcire al NT, in misura pari alla metà della media dei corrispettivi annui dal medesimo già percepiti in dipendenza del doppio incarico (di direzione, appunto, e di consulenza) per ciascuno degli anni del "periodo mancante alla scadenza - del contratto" - in base al rilievo che i due incarichi sono degni di "un compenso valutabile in pari misura". Nè tale accertamento di fatto del giudice di merito può essere sindacato, in sede di legittimità, perché sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi - quantomeno implicita - (anche) per quanto riguarda la verifica (ai sensi - dell'art.432 c.p.c.) circa l'obiettiva impossibilità di determinare, senza ricorso all'equità appunto, l'importo nella specie dovuto a titolo di risarcimento del danno (vedi, per tutte, Cass. 11210/2001, 508/99). Tanto basta per rigettare anche il terzo motivo.
5.Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato - in base alla regola dellaPer l'effetto, il ricorrente dev'essere condannato soccombenza (art. 91 c.p.c.) - alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione in favore della parte vittoriosa,едине da dispositivo -
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del 25000 € 12.31 88 presente giudizio di cassazione, che liquida in lire, oftre lire 5.000.000 (cinque milioni) per onorario. per ad ewes 2582.28* Così deciso in Roma, il 23 novembre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Miles Москва Де нь ca alla IL CANCELLIERE tato in Cancelleria MAR. 2002 CANCELLIERE po 2 Loggi, 1 M A D E E C R T T N S A I E T S L T G I E E R R A I L D L E O D 5