Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2734
CASS
Sentenza 25 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel giudizio proposto dal privato nei confronti della P.A. per responsabilità civile nella causazione di un incidente stradale, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza margini di apprezzamento o discrezionalità, nonché, ancora, limitatamente alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha stabilito che il rapporto della Polstrada attestante, tra l'altro, l'esclusione di anomalie del fondo stradale, non fosse, "in parte qua", dotato di fede privilegiata e, per conseguenza, non dovesse necessariamente essere impugnato con querela di falso, ne' comportasse, "ipso facto", l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali contrastanti con tale assunto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2734
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2734
    Data del deposito : 25 febbraio 2002

    Testo completo