Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
Nel giudizio proposto dal privato nei confronti della P.A. per responsabilità civile nella causazione di un incidente stradale, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza margini di apprezzamento o discrezionalità, nonché, ancora, limitatamente alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha stabilito che il rapporto della Polstrada attestante, tra l'altro, l'esclusione di anomalie del fondo stradale, non fosse, "in parte qua", dotato di fede privilegiata e, per conseguenza, non dovesse necessariamente essere impugnato con querela di falso, ne' comportasse, "ipso facto", l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali contrastanti con tale assunto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
Dott. GINFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso lo studio dell'avvocato SCARNATI RAFFAELE, che lo difende unitamente all'avvocato FALETTI GIANCARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANAS, Ente Nazionale Autonomo delle Strade, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 791/97 della Corte d'Appello di TORINO, sezione 3^ CIVILE emessa il 23/5/97, depositata il 10/06/97; RG. 403/95,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato RAFFAELE SCARNATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EF VA conveniva innanzi al tribunale di Torino l'ANAS per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali asseritamente subite nella caduta della moto, alla cui guida si trovava, sulla S.S. Torino - Bardonecchia per anomalie della stessa (notevole dislivello non segnalato).
L'ANAS si opponeva alla domanda, che il tribunale rigettava. Proponeva gravame lo EF, ma la corte di appello di Torino lo rigettava, considerando che dal rapporto degli agenti della polizia stradale risultava esclusa l'esistenza di anomalie della strada con efficacia probatoria fino a querela di falso e tanto comportava inattendibilità delle deposizioni testimoniali assunte, il cui contenuto non era, peraltro, favorevole allo EF, e rendeva superfluo l'espletamento delle ulteriori prove richieste, già di per sè inammissibili per mancanza del requisito della novità.
Lo EF ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a quattro motivi;
essendo stato il ricorso notificato all'avvocatura distrettuale dello Stato invece che all'avvocatura generale, è stata disposta la rinnovazione della notifica, eseguita la quale, l'avvocatura generale ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta motivazione apparente e contraddittoria, sostenendo che la sentenza impugnata poggia sull'assunto che gli agenti della polizia stradale hanno accertato con forza probante fino a querela di falso le condizioni del manto stradale;
poiché dal rapporto non risulta che gli agenti abbiano compiuto l'accertamento, viene a cadere l'assunto e la sentenza rimane priva di motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere attribuito la medesima efficacia probatoria degli atti pubblici ai dati fattuali emergenti dal rapporto che formano oggetto di mero apprezzamento.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea ed incompleta valutazione delle deposizioni testimoniali e, particolarmente, di quelle rese dal IA e dal AM.
I motivi da ritenersi fondati vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.
Non qualsiasi atto che provenga da un pubblico ufficiale è atto pubblico ed è dotato della particolare efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ma solo quello che è assunto nell'esercizio di una specifica potestà certificativa con effetti erga omnes. L'attribuzione della potestà deve considerarsi implicita quando l'atto rappresenta estrinsecazione necessaria di determinate attività previste dalla legge e dirette alla documentazione (Cass. 25.11.1992 n. 12545), come quelle svolte dagli agenti della polizia stradale nella redazione di rapporti in relazione a sinistri. Solo la parte del rapporto che riproduce fatti avvenuti in presenza dell'autore o da lui personalmente percepiti o constatati senza margini di apprezzamento svolge l'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente (art. 2700 c.c.), mentre ricadono nell'ambito delle prove critiche ed offrono materiale indiziario superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo le altre parti, ivi comprese quelle riferentisi a circostanze di fatto che, pur percepite dal pubblico ufficiale, siano filtrate attraverso una sua personale valutazione.
Il quadro normativo è, infatti, nel senso di limitare l'applicazione del regime dell'atto pubblico, che importa sottrazione alla verifica del contraddittorio con pregiudizio della lealtà del procedimento e dell'effettività della tutela giurisdizionale. Dagli enunciati principi si è discostata la sentenza impugnata, la quale ha attribuito l'efficacia probatoria del documento fidefacente ad elementi fattuali che sono contenuti nel rapporto e negli atti che lo corredano, ma non hanno formato oggetto di diretta e specifica constatazione da parte degli autori, come la presenza di dislivello stradale non segnalato.
Tanto si ripercuote sulla valutazione delle prove testimoniali e, soprattutto, delle deposizioni dei testi IA e AM, rimanendo tale valutazione decisamente influenzata dall'efficacia probatoria attribuita agli elementi fattuali contenuti nel rapporto, sicché si rende necessario il riesame delle prove stesse. In conclusione, i primi tre motivi del ricorso vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Torino per nuovo esame sulla base dei principi sopra esposti. Allo stesso giudice del rinvio è demandata la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Rimane assorbito il quarto motivo, con il quale il ricorrente, nel denunciare violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, lamenta che la corte di merito abbia disatteso la richiesta di prova testimoniale, proposta in secondo grado, sul riflesso che difetta il carattere della novità, sostenendo che avrebbe dovuto, viceversa, ammetterla, considerato che mirava a chiarire l'effettivo contenuto degli atti provenienti dagli agenti della polizia stradale.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso;
dichiara assorbito il quarto;
cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 10 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002