Sentenza 20 novembre 2002
Massime • 2
In tema di demolizione di opere edilizie abusive, il giudice dell'esecuzione può sospendere il procedimento di esecuzione in presenza dell'avvenuta proposizione di una domanda di condono edilizio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la applicazione della normativa sul condono edilizio, atteso che in caso di legittimo conseguimento della sanatoria l'ordine di demolizione può essere revocato per incompatibilità con il provvedimento amministrativo.
In tema di demolizione di opere edilizie abusive, l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo al patrimonio comunale è incompatibile con il provvedimento di demolizione solo se sia stata dichiarata, con la prescritta formalità della delibera consiliare, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 20/11/2002
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 1475
3. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 20444/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG SC, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza dell' 8-16/3/2002 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di SI, quale giudice dell'esecuzione. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
lette le conclusioni del P.G., con cui chiede il rigetto del ricorso;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza di patteggiamento 15/4/98 del PR di SI (passata in giudicato l'1/6/1998), a GU RA era stata applicata la pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione, L. 300.000 di multa, giorni 10 di arresto e L.
1.000.000 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 20 lett. b) L. n. 47/1985, 17/18/20/23 L. n. 64/1974 e 349 c.p., commessi fino al 3/1/91, con conseguente ordine di demolizione delle opere abusive. Il competente P.M., con decreto 13/12/2001, disponeva di eseguire il menzionato ordine ed il GU proponeva contro il provvedimento incidente di esecuzione, chiedendone la revoca o l'annullamento, che veniva rigettato dal Tribunale di SI, quale giudice dell'esecuzione - a seguito di procedimento in camera di consiglio ex art. 666, commi 3 e 4, c.p.p. - con l'ordinanza indicata in premessa. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il GU, ai sensi dell' art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 7 L. n.47/1985, in quanto il Comune di SI aveva disposto l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale, fissando anche la data dell'immissione in possesso, e contro detta determinazione era stato proposto rituale ricorso al T.A.R., con richiesta di sospensiva, ancora pendente.
La contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata discenderebbe, secondo il ricorrente, dall'aver ritenuto il Giudice dell'esecuzione l'inerzia dell'autorità amministrativa, pur avendo dato atto del provvedimento di acquisizione del manufatto abusivo adottato dal menzionato Comune.
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto ribadisce il Collegio che sia l'ordine di demolizione di cui all'art. 7, ult. comma, L. n. 47/1985, che quello di ripristino previsto dall' art.
1-sexies L. n. 431/1985, emessi in sede di cognizione, possono essere sempre revocati in sede esecutiva, ma solo quando risultino affatto incompatibili con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria;
tale incompatibilità, quindi, non deve essere futura e meramente eventuale, bensì già esistente ed insanabile al momento della decisione in executivis.
Oltre all'ipotesi di revoca dell'ordine di demolizione, è stata altresì costantemente ammessa, da questa Corte Suprema (tra molte:
Sez. 3^, 26 novembre 1998, n. 3183, Rizzuto;
Sez. 3^, 28 novembre 1996, n. 4065, Ilardi ed altri), la possibilità del giudice dell'esecuzione di sospendere l'ordine in questione quando l'interessato abbia proposto la domanda di sanatoria, versando il dovuto, per aver modo di vetrificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa sul condono edilizio, e quindi, eventualmente per revocare l'ordine di demolizione, che sia divenuto incompatibile con la conseguita sanatoria.
Orbene, nel caso di specie, pur essendo stata emessa ingiunzione a demolire anche da parte del Sindaco del Comune di SI (in data 27/2/97, ancora prima della sentenza di patteggiamento), non ottemperata dall'ingiunto l'acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale, secondo il costante orientamento di questa Corte Suprema diventerebbe incompatibile col provvedimento del giudice penale solo se, con le prescritte formalità (deliberazione consiliare), fosse stata dichiarata (e ciò non risulta nel caso in esame) - ex art. 7, comma 5, L. n. 47/1985 - l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera, anzicché l'interesse alla sua demolizione, che invece emerge proprio dall'ordine del Sindaco, mai revocato.
Ne risulta essere intervenuto finora l'annullamento o la sospensione dello stesso da parte del giudice amministrativo, che peraltro - per costante giurisprudenza (tra tante: Cass. Sez. 3^, 18 giugno 1998, Falcone) - non esclude che il giudice penale possa emettere ed eseguire un analogo ordine.
D'altro canto non è stata neppure presentata (e d'altronde non ne sussistevano le condizioni di legge) domanda di condono edilizio, ex art. 39 L. n. 724/1994, o di concessione edilizia in sanatoria, ex art. 13 L. n. 47/1985, da parte dell'interessato. Ne discende, dunque, l'infondatezza delle proposte doglianze.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2003