Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen. il comportamento di chi lasci il proprio cane in auto, sia pure parcheggiata in zona d'ombra e con i finestrini leggermente aperti, in periodo estivo , così da determinare la morte dell'animale per eccessivo calore.
Commentario • 1
- 1. Fido, il migliore amico dell'uomoAccesso limitatoAldo Natalini · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/1999, n. 9905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9905 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblic
DR. PAOLO MARIA TONINI PRESIDENTE del 24/6/99
DR. VINCENZO ACCATTATIS CONSIGLIERE SENTENZA
DR. PIERLUIGI ONORATO CONSIGLIERE N. 2451
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore REGISTRO GENERA
DR. SALVATORE SALVAGO CONSIGLIERE N. 45596/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LA NI N. A FORIO D'ISCHIA IL 1.8.39 RES. IVI VIA BOCCA 29 contro la sentenza del pretore di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, 19.6.98 che lo condannava alla pena di lit.
1.500.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 727 comma 1 CP, modificato dalla Legge n. 473.93, perché provocava la morte di un cane lasciato nella propria autovettura, esposta al sole e con i finestrini chiusi. In Forio d'Ischia il 27.7.96.
Udita la relazione del Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dr. Vittorio Meloni, il quale ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di notizia di stampa e dell'intervento di un esponente della LIPU di Napoli, veniva aperto procedimento
contro
LA TO, accusato di avere lasciato il proprio cane setter chiuso all'interno di autovettura, in modo da cagionarne la morte.
2. Al dibattimento, il RE accertava che il prevenuto, insieme ad un amico, si era posto in macchina per recarsi al Comune. Sulla macchina saliva il cane di proprietà del LA. Alle ore 12,30 circa l'imputato scendeva dalla autovettura e la lasciava parcheggiata in zona d'ombra, coi finestrini aperti di qualche centimetro, onde consentire al cane, rimasto a bordo, di respirare.
3. Verso le ore 12,50- 13, il LA tornava presso l'autovettura. Il cane stava male, tanto che veniva chiamato un veterinario, il quale giungeva dopo 10-15 minuti, constatando difficoltà respiratoria e cardiocircolatoria nell'animale, che moriva poco dopo. Secondo tale veterinario, ascoltato come teste, pur non essendo il cane direttamente soggetto ad esposizione solare, la morte era dovuta ad eccessivo calore.
4. Altro teste riferiva di essersi incontrato col LA dinanzi al municipio verso le ore 12. Dopo il termine del colloquio, aveva udito l'imputato pronunciare frasi concitate nei pressi dell'autovettura.
5. Il RE riteneva provato che la condotta dell'imputato aveva violato il sentimento comune di protezione verso gli animali. Si era verificato un caso di incrudelimento, inteso quale sevizia o molestia arrecata ad un animale. Era ipotizzabile anche una ipotesi colposa, trattandosi di contravvenzione. Nella specie, si addebitava al prevenuto di avere consentito che l'animale salisse in macchina;
nell'averlo lasciato solo in autovettura, anche se la zona era ombreggiata al momento del parcheggio, in condizioni insostenibili, tanto che l'aria calda entrava in ogni modo nell'abitacolo;
nell'avere perciò cagionato quella situazione di eccessivo calore dalla quale era derivata l'insufficienza cardiorespiratoria.
6. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, della legge penale e mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett. (e) CPP. MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è infondato. L'art. 727 CP, nel testo vigente, punisce la condotta di chi, alternativamente, incrudelisce verso animali senza necessità; li sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche insopportabili;
li adopera in giochi o lavori insostenibili;
li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura;
infine li abbandona.
8. Trattandosi di contravvenzione, essa può essere commessa con dolo o con colpa, vale a dire per negligenza o imprudenza. Così è ipotizzabile il reato sia quando un soggetto volontariamente adopera sevizie verso un animale, sia quando le sofferenze e le crudeltà vengono fatte sopportare all'animale non per deliberata volontà, ma per trascuratezza o per negligenza.
9. Tale è il caso di specie: non si addebita al LA di avere lasciato il cane chiuso in macchina allo scopo deliberato di arrecargli sofferenze o di detenerlo in condizioni per esso insopportabili;
ma si addebita al padrone, persona presumibilmente affezionata all'animale, di averlo lasciato per negligenza in una condizione per lui insopportabile, talché il cane ebbe una insufficienza respiratoria, constatata dal veterinario assunto come teste qualificato, ed un collasso cardiocircolatorio tale da cagionargli non solo sofferenze, ma la morte, il che integra i presupposti dell'aggravante prevista dal comma 2 della norma. 10. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che "sussiste una condizione di sofferenza ingiustificata nel caso di cani tenuti in un locale sottotetto soffocante tenuto conto in particolare della temperatura di un sottotetto non protetto nelle ore più calde della giornata di piena estate" (Cass. 11.6.97 n. 5584). 11. Se è sostenibile la natura esclusivamente dolosa dell'ipotesi di "incrudelimento", poiché la crudeltà è comportamento umano cosciente e volontario (vedi in tal senso Cass. 29.1.97 n. 601), nondimeno la norma di cui all'art. 727 CP - che nella specie è stata contestata nella sua interezza con l'aggravante di cui al comma secondo - comprende anche comportamenti i quali, chiaramente, possono essere tenuti a titolo di colpa, quali la detenzione dell'animale in condizioni insopportabili.
12. Ciò posto, appare inconferente il primo motivo, nel quale si nega qualsiasi comportamento crudele verso il cane e si pone in evidenza la carenza di prova circa le cause della morte dell'animale, non accertate scientificamente.
13. In parte il motivo si risolve in una censura in fatto, inammissibile dinanzi a questa Corte ove non sia ravvisata una lacuna logica, una contraddizione o una mancanza materiale di motivazione. Vale a dire, il RE ha accertato sulla base di una testimonianza qualificata che il cane ebbe un collasso per eccesso di calore. L'apprezzamento della fonte di prova compiuto dal giudice di merito è incensurabile, in quanto logicamente e congruamente motivato. Se un cane, così ha ragionato Il RE, accusa difficoltà di respirazione dopo essere stato lasciato chiuso - o quasi - in una macchina parcheggiata alle ore 12,30 del 27 luglio;
se il proprietario chiama di urgenza un veterinario, se quest'ultimo constata il collasso cardiocircolatorio per eccesso di calore, appare logicamente motivata la sentenza che ricollega la morte alla esposizione ad eccessivo calore. Sulla sufficienza ed idoneità della testimonianza del veterinario in relazione al reato di cui all'art.727 CP vedasi Cass. 30.1.99 n. 1247.
14. Introdurre il dubbio che il cane potesse essere affetto da una preesistente cardiopatia, mai rilevata, costituisce motivo e censura in fatto, inammissibile dinanzi a questa Corte.
15. L'imputato deduce poi che il RE non ha dato rilevanza al fatto che l'auto non era esposta al sole non aveva i finestrini chiusi, contrariamente a quanto contestato nel capo di imputazione. 16. La censura, oltre ad essere in fatto, non ha fondamento. Il RE ha dato atto dell'esito delle prove, ma ha ritenuto che l'avere lasciato la macchina un zona d'ombra coi finestrini aperti di qualche centimetro non ha influito sull'eccesso di calore cui la bestia è stata sottoposta. onde il reato ugualmente sussiste. 17. Non si tratta di condanna per un fatto diverso da quello contestato, ma di una contestazione alla quale è seguito un accertamento in fatto, accertamento il quale peraltro non stato sufficiente a ritenere l'accaduto mero fatto accidentale senza responsabilità di alcuno.
18. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 24 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1999