Sentenza 20 settembre 2001
Massime • 1
In tema di notificazioni urgenti a mezzo del telegrafo, la prova dell'avvenuta comunicazione risulta dalla produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. cod. proc. pen., nonché dall'accertamento dell'effettiva ricezione da parte dei destinatari della comunicazione, non essendo sufficiente per la verifica del rispetto del termine di comparizione la sola prova della spedizione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che non aveva accertato la ricezione del telegramma di comunicazione dell'udienza fissata per il riesame di misura cautelare, da parte di uno dei difensori, nel termine stabilito dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2001, n. 36978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36978 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 20/09/2001
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 2671
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO MARIA GRILLO - Consigliere - N. 15840/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR BE, nato il [...] a [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza 26 luglio 2000 n., con la quale è stato confermato il provvedimento di convalida del sequestro, emesso il 7 luglio 2000 dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Gioacchino IZZO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza 26 luglio 2000 n. 224 - con la quale è stato confermato il provvedimento di convalida del sequestro, emesso il 7 luglio 2000 dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza - BE AR ha proposto ricorso per cassazione, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- Violazione 324, 148, 149 e 178 c.p.p., perché l'avviso dell'udienza è stato dato, fuori dal caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 149 c.p.p., a mezzo di telegramma, spedito il 21 e consegnato il 24 luglio 2000 in violazione del termine di tre giorni prima della data fissata (26 luglio 2000), senza preavviso telefonico e senza le annotazioni previste dal secondo comma dell'art. 149 c.p.p. cit.. In proposito si deve prima di tutto rilevare che la ristrettezza e la natura decadenziale dei termini in cui l'udienza davanti al tribunale del riesame dev'essere tenuta conferisce alla notifica dell'avviso di fissazione di essa obiettive ragioni di urgenza, che giustificano il ricorso per l'esecuzione al mezzo del telegrafo.
D'altra parte è priva di fondamento l'eccezione del mancato preavviso telefonico.
L'art. 149 c.p.p. prevede due forme diverse e indipendenti di esecuzione delle notificazioni urgenti, eseguite l'una col mezzo del telefono, seguita dalla conferma telegrafica (commi 1-4) e l'altra mediante telegramma (comma 5), per cui il ricorso alla seconda non dev'essere necessariamente preceduto dall'esperimento infruttuoso della prima. Inoltre, le annotazioni indicate nel secondo comma della norma citata riguardano la notificazione col mezzo del telefono e non quella eseguita mediante telegramma, rispetto alla quale risulterebbero superflue.
Diverso è il caso dell'intempestivo recapito del telegramma, addotto dai difensori a sostegno dell'eccepita violazione dei diritti della difesa.
Infatti, nel caso di notifica col mezzo del telegrafo la prova della avvenuta comunicazione risulta e dalla produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. cod. proc. pen., dalla quale si deduca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 cod. proc. pen., la sussistenza degli elementi necessari a rendere idonea la comunicazione stessa in ordine agli atti giudiziari cui sia preordinata, spettando d'altro lato al difensore che abbia presentato l'istanza di riesame l'onere di rendere attuabile la ricezione degli atti che lo riguardino nel rispetto del termine previsto dall'art. 309, comma ottavo, c.p.p. (Cass., Sez. 2^, 19 dicembre 1994 n. 5617/95, ric. Di Domenico), e dall'accertamento dell'effettiva ricezione da parte dei destinatari della comunicazione della data fissata per l'udienza di riesame al fine del controllo dell'avvenuta esecuzione della notifica, non essendo sufficiente per la verificazione del rispetto del relativo termine la sola prova della spedizione del telegramma. Nella specie tale accertamento risulta compiuto solo rispetto al telegramma spedito ad uno dei difensori, l'avv. Pisani, mediante acquisizione della copia del telegramma con la certificazione che il recapito alle ore 15,25 dello stesso 21 luglio è stato impedito dalla circostanza che lo studio del professionista era chiuso, sicché l'eccezione di intempestività della comunicazione deve ritenersi infondata dal momento che essa è dipesa dall'assenza del destinatario.
Infatti, il difensore che, in esecuzione del mandato professionale, ha proposto istanza di riesame di una misura cautelare ha l'onere di rendere possibile la notifica degli atti del procedimento davanti al tribunale del riesame nei modi previsti dalla legge, restando altrimenti carente di legittimazione ad eccepire l'intempestività della comunicazione alla quale ha dato luogo.
Non risulta, invece, che analogo accertamento sia stato eseguito riguardo al telegramma spedito all'avv. Agnello, la quale assume, sia pure senza darne dimostrazione, che le sia stato recapitato solo il 24 luglio 2000.
In difetto di questo accertamento non è possibile considerare osservato il termine per la comunicazione della data dell'udienza. Per questa ragione deve pronunciarsi l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Cosenza perché vi provveda, procedendo quindi a nuovo riesame.
P.Q.M.
La Corte Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2001