Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 1
Per gli interventi di ricostruzione post-sismica nella Regione Campania la concessione edilizia è sostituita da una autorizzazione sindacale, ai sensi dell'art. 56 del D.L. 19 marzo 1981 n. 75, convertito con legge 14 maggio 1981 n. 219, ma resta fermo l'obbligo di munirsi preventivamente delle autorizzazioni già previste dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497, atteso che con la richiamata legge n. 219 si è inteso derogare alla sola disciplina in materia edilizia e non anche a quella paesaggistica e vincolistica in generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2006, n. 31468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31468 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 24/05/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 939
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 19160/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 21 marzo 2005 dalla Corte d'Appello di Napoli;
udita nella pubblica udienza del 24 maggio 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 dicembre 2002 il giudice del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, dichiarò NO NG, RR RM e MB NG LE colpevoli dei reati di cui:
a) alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), ed D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies, convertito dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, per avere, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in assenza della relativa autorizzazione ambientale, agendo in base ad autorizzazione in sanatoria per attività di ristrutturazione postsismica illegittima perché sprovvista di titolo sotto il profilo del vincolo, costruito un organismo edilizio diverso dal preesistente, con modifica sia della sagoma sia dei prospetti della struttura portante, anche se con pari cubatura;
b) alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), ed D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies, convertito dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, per avere, nella costruzione del suddetto fabbricato,
eseguito opere in difformità anche dalla autorizzazione in sanatoria innalzando una canna fumaria sul prospetto principale del fabbricato, nonché il MB colpevole del reato di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, e l'NO colpevole del reato di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia,
con i doppi benefici e l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 21 marzo 2005, emessa a seguito di appello del solo NO, dichiarò estinto per prescrizione il reato di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, ed eliminò la relativa pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
L'NO propone ricorso per Cassazione deducendo erronea e falsa applicazione della legge penale.
Osserva che nella specie non si applica la normativa di cui alla L. n. 431 del 1985 perché si tratta di interventi assentiti ai sensi della L. n. 219 del 1981, che godono di un regime speciale. Questo principio è stato infatti fatto discendere dalla giurisprudenza dalla dichiarazione di preminente interesse nazionale contenuta nella L. n. 219 del 1981, art.
2. Del resto il D.M. 28 marzo 1985 (c.d. Galassino) prevede espressamente che dal divieto di modificazione dell'assetto territoriale sono fatti salvi i provvedimenti di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero, come esattamente osservato dalla Corte d'appello, non vi sono norme che prevedano deroghe alla disciplina generale in materia paesaggistica ed ambientale, ed in particolare all'obbligo di richiedere preventiva autorizzazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, per gli interventi di ricostruzione post sismica nella ragione Campania solo perché abbiano goduto dei benefici e dei contributi previsti dalla L. n. 219 del 1981. La giurisprudenza citata dal ricorrente, infatti, si riferisce ai provvedimenti emessi dal sindaco di Napoli o dal presidente della giunta regionale Campania quali commissari straordinari di governo ai sensi della L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 80 e segg., e non a tutti gli altri interventi di ricostruzione.
Anzi, per tutti gli ordinari di ricostruzione post sismica nella regione Campania che abbiano goduto dei benefici e dei contributi previsti, la tesi del ricorrente sembra smentita da una specifica disposizione legislativa. Infatti, il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, art. 56, convertito nella L. 14 maggio 1981, n. 219, dispone, comma 1, che per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione edilizia è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori, ma, al quinto comma, specifica che per gli interventi su edifici soggetti a vincoli di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, e L. 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime. Ciò significa che il legislatore, mentre ha inteso derogare per gli interventi di ricostruzione post sismica, alla disciplina in materia edilizia, non ha invece inteso derogare anche alla disciplina in materia paesaggistica. Dal che deve desumersi che il suddetto D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito nella L. 14 maggio 1981, n. 219, non può essere interpretato nel senso che, per gli ordinari interventi di ricostruzione post sismica, abbia posto una disciplina speciale derogatoria della (peraltro successiva temporalmente) disciplina generale posta dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla L. 8 agosto 1985, n. 431.
È appena il caso di rilevare che il corso della prescrizione è stato nella specie sospeso per il periodo complessivo di anni 1, mesi 3 e giorni 22 (dal 14.6.02 al 6.12.02 e dal 19.5.04 al 21.3.05) per rinvii del dibattimento a richiesta della difesa, sicché la prescrizione si maturerà solo il 3 luglio 2006.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2006