Versione
23 agosto 2012
23 agosto 2012
Art. 12.
Attivita' giudiziale penale
1. L'attivita' giudiziale penale e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessita' e gravita' del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entita' economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuita', la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.
3. Si tiene altresi' conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio.
Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti.
5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso puo' essere diminuito fino alla meta'.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.
Attivita' giudiziale penale
1. L'attivita' giudiziale penale e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessita' e gravita' del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entita' economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuita', la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.
3. Si tiene altresi' conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio.
Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti.
5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso puo' essere diminuito fino alla meta'.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.
Commentari • 5
- 1. Gratuito patrocinio, l'imputato non può opporsi al decreto di liquidazione del compenso all'avvocatoAccesso limitatoVito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 22 gennaio 2015 · 40.010586
Giurisprudenza • 81
- 1. Trib. Castrovillari, ordinanza 08/03/2021Provvedimento: […] Nel caso di specie, tenuto conto dei parametri di cui agli artt. 12 commi 2 e 3 D.M. 140/2012 e 82 dpr. 115/2002 non sussistono motivi per discostarsi dai valori medi previsti dalla tariffa professionale di riferimento in considerazione della complessità del giudizio per come evincibile dalla documentazione in atti. […] secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 12 DM 140/2012: “qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio”. […]Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- opposizione decreto liquidazione compensi·
- compensazione spese·
- identità posizione processuale·
- patrocinio a spese dello Stato·
- retroattività normativa·
- art. 106 bis dpr. 115/2002·
- art. 12 DM 140/2012