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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17987 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: DI MI, nato a [...] 1'01/08/1966, avverso l'ordinanza del 08/06/2021 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, proposta ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 18 febbraio 2019 che aveva confermato la condanna di MI DI per il reato di Penale Sent. Sez. 2 Num. 17987 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 10/02/2023 calunnia, consistito nell'aver riferito all'autorità giudiziaria di aver appreso dall'Avv. Quinto, suo amico, che era stato ordito un complesso piano per consentire alla sua collega RI AZ ER di continuare ad esercitare le sue funzioni di Giudice per le indagini preliminari a Trani dilatando i tempi del suo trasferimento e consentendo alla ER di continuare ad occuparsi di un delicato processo (indicato come Truck Center) nel quale ella aveva garantito ad un legale compiacente, avv. Laforgia - che si sarebbe fatto opportunamente sostituire da altro professionista per non esporsi - un importante successo professionale, disponendo una perizia collegiale per allungare i tempi di definizione del procedimento. 2. Ricorre per cassazione MI DI, con due distinti atti. 2.1. Nel ricorso a firma dell'avv. Domenico RIni deduce violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 634 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta inammissibilità della istanza di revisione. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello, nella delibazione effettuata, sarebbe andata oltre i limiti della sua cognizione, adottando valutazioni inerenti al merito del giudizio di revisione, quali quelle relative alla effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, peraltro in assenza di contraddittorio, avendo la Corte deliberato de plano. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui ha svilito la prova nuova costituita dalla dimostrazione della inattendibilità dell'Avv. MI Quinto, il soggetto, all'epoca amico del DI, dal quale il ricorrente aveva dichiarato all'autorità giudiziaria di avere appreso le notizie calunniose della cui falsità esso DI non sarebbe stato a sicura conoscenza, essendosi limitato a riportare quanto riferitogli dal legale. L'Avv. Quinto era stato ritenuto credibile nel giudizio di cognizione allorquando aveva negato la circostanza di aver riferito al ricorrente le notizie calunniose e la prova nuova era tesa - attraverso l'allegazione di nuove dichiarazioni del Quinto mai prese in esame - proprio ad intaccare tale valutazione, che il ricorso assume essere decisiva, che aveva portato alla condanna dell'imputato, secondo quanto il ricorrente più nel dettaglio specifica ai fgg. 10-13 del ricorso. La Corte avrebbe illogicamente ritenuto la mancanza di significatività anche delle ulteriori prove nuove, costituite da sms dimostrativi della buona fede del ricorrente nel fatto di credere che vi fossero state gravi irregolarità nella conduzione di un processo penale ad opera della sua collega di lavoro persona offesa della calunnia, circostanza idonea ad incidere in modo decisivo sull'elemento soggettivo del reato. La Corte avrebbe illegittimamente parcellizzato l'analisi delle nuove prove, così svalorizzandone la decisività. 2 2.2. Nel ricorso a firma degli Avv. Agostino De Caro e US Della Monica si deducono argomenti giuridici sovrapponibili a quelli del primo ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati. 1. Deve premettersi che in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563; Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000, Benedetto, Rv. 216893). Inoltre, l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422). 2. Nel caso in esame, in nessuno dei due ricorsi si affronta e si supera il dato, che risulta decisivo nella valutazione operata dalla Corte ed anche di immediata evidenza, secondo il quale il ricorrente, nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni calunniose all'autorità giudiziaria, era perfettamente consapevole della loro falsità, tenuto conto che era stato già celebrato il procedimento Truck Center con modalità del tutto diverse da quelle riferite dal DI (nessun conferimento di perizia da parte della dottoressa ER e celeri conclusioni del procedimento in sole due udienze, senza che l'Avv. Laforgia vi avesse prestato, neanche attraverso altro collega, la sua attività professionale). Tali circostanze erano note al ricorrente non solo per la loro successione cronologica rispetto alle dichiarazioni calunniose, ma anche perché il DI stesso, nel corso di un interrogatorio, aveva ammesso di averne avuto contezza. 3 Il Consigliere estensore US RI Il Presidente Sergi i PA Siffatte puntualizzazioni, contenute a fg. 2 dell'ordinanza impugnata e successivamente ribadite dalla Corte territoriale, in quanto decisive in punto di ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, rendono irrilevanti le nuove acquisizioni addotte dal ricorrente siccome tendenti a dimostrare la sua buona fede, dal momento che prescindono da quanto egli possa aver saputo da terzi (come l'Avv. Quinto) o commentato con altri (attraverso gli sms). L'evidente inconferenza delle prove nuove rispetto a tali dati decisivi di natura oggettiva, non a caso obliterati nei ricorsi, rende ragione della scelta della Corte di procedere de plano nella decisione di inammissibilità della richiesta di revisione. In tema di revisione, infatti, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute de plano, essendo rimessa alla discrezionalità della Corte d'appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio nei casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396; Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Demarchi Albengo, Rv. 264848). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.02.2023
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, proposta ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 18 febbraio 2019 che aveva confermato la condanna di MI DI per il reato di Penale Sent. Sez. 2 Num. 17987 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 10/02/2023 calunnia, consistito nell'aver riferito all'autorità giudiziaria di aver appreso dall'Avv. Quinto, suo amico, che era stato ordito un complesso piano per consentire alla sua collega RI AZ ER di continuare ad esercitare le sue funzioni di Giudice per le indagini preliminari a Trani dilatando i tempi del suo trasferimento e consentendo alla ER di continuare ad occuparsi di un delicato processo (indicato come Truck Center) nel quale ella aveva garantito ad un legale compiacente, avv. Laforgia - che si sarebbe fatto opportunamente sostituire da altro professionista per non esporsi - un importante successo professionale, disponendo una perizia collegiale per allungare i tempi di definizione del procedimento. 2. Ricorre per cassazione MI DI, con due distinti atti. 2.1. Nel ricorso a firma dell'avv. Domenico RIni deduce violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 634 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta inammissibilità della istanza di revisione. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello, nella delibazione effettuata, sarebbe andata oltre i limiti della sua cognizione, adottando valutazioni inerenti al merito del giudizio di revisione, quali quelle relative alla effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, peraltro in assenza di contraddittorio, avendo la Corte deliberato de plano. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui ha svilito la prova nuova costituita dalla dimostrazione della inattendibilità dell'Avv. MI Quinto, il soggetto, all'epoca amico del DI, dal quale il ricorrente aveva dichiarato all'autorità giudiziaria di avere appreso le notizie calunniose della cui falsità esso DI non sarebbe stato a sicura conoscenza, essendosi limitato a riportare quanto riferitogli dal legale. L'Avv. Quinto era stato ritenuto credibile nel giudizio di cognizione allorquando aveva negato la circostanza di aver riferito al ricorrente le notizie calunniose e la prova nuova era tesa - attraverso l'allegazione di nuove dichiarazioni del Quinto mai prese in esame - proprio ad intaccare tale valutazione, che il ricorso assume essere decisiva, che aveva portato alla condanna dell'imputato, secondo quanto il ricorrente più nel dettaglio specifica ai fgg. 10-13 del ricorso. La Corte avrebbe illogicamente ritenuto la mancanza di significatività anche delle ulteriori prove nuove, costituite da sms dimostrativi della buona fede del ricorrente nel fatto di credere che vi fossero state gravi irregolarità nella conduzione di un processo penale ad opera della sua collega di lavoro persona offesa della calunnia, circostanza idonea ad incidere in modo decisivo sull'elemento soggettivo del reato. La Corte avrebbe illegittimamente parcellizzato l'analisi delle nuove prove, così svalorizzandone la decisività. 2 2.2. Nel ricorso a firma degli Avv. Agostino De Caro e US Della Monica si deducono argomenti giuridici sovrapponibili a quelli del primo ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati. 1. Deve premettersi che in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563; Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000, Benedetto, Rv. 216893). Inoltre, l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422). 2. Nel caso in esame, in nessuno dei due ricorsi si affronta e si supera il dato, che risulta decisivo nella valutazione operata dalla Corte ed anche di immediata evidenza, secondo il quale il ricorrente, nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni calunniose all'autorità giudiziaria, era perfettamente consapevole della loro falsità, tenuto conto che era stato già celebrato il procedimento Truck Center con modalità del tutto diverse da quelle riferite dal DI (nessun conferimento di perizia da parte della dottoressa ER e celeri conclusioni del procedimento in sole due udienze, senza che l'Avv. Laforgia vi avesse prestato, neanche attraverso altro collega, la sua attività professionale). Tali circostanze erano note al ricorrente non solo per la loro successione cronologica rispetto alle dichiarazioni calunniose, ma anche perché il DI stesso, nel corso di un interrogatorio, aveva ammesso di averne avuto contezza. 3 Il Consigliere estensore US RI Il Presidente Sergi i PA Siffatte puntualizzazioni, contenute a fg. 2 dell'ordinanza impugnata e successivamente ribadite dalla Corte territoriale, in quanto decisive in punto di ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, rendono irrilevanti le nuove acquisizioni addotte dal ricorrente siccome tendenti a dimostrare la sua buona fede, dal momento che prescindono da quanto egli possa aver saputo da terzi (come l'Avv. Quinto) o commentato con altri (attraverso gli sms). L'evidente inconferenza delle prove nuove rispetto a tali dati decisivi di natura oggettiva, non a caso obliterati nei ricorsi, rende ragione della scelta della Corte di procedere de plano nella decisione di inammissibilità della richiesta di revisione. In tema di revisione, infatti, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute de plano, essendo rimessa alla discrezionalità della Corte d'appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio nei casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396; Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Demarchi Albengo, Rv. 264848). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.02.2023