CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2023, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 3300 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. AS IC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione da lui subìta in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. da cui è stato assolto perché il fatto non sussiste con sentenza della Corte d'appello di Roma in data 10/11/2014, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2018. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della colpa grave, poiché il giudice a quo ha attribuito valenza ostativa a circostanze di fatto già ampiamente esaminate e smentite nel giudizio di merito, ravvisando elementi di colpa a carico dell'istante in relazione a condotte poste in essere da terzi e non dal AS, che è stato solo contattato dalle persone offese, tramite un amico, per cercare il furgone oggetto di furto, poiché egli, per motivi di lavoro, era solito andare in giro nelle zone in cui era stato perpetrato il furto stesso, come accertato nel processo di merito. E infatti la Corte territoriale che ha assolto il AS ha osservato che non risultava accertato se il ricorrente avesse avuto effettiva cognizione dell'avvenuto furto e dei suoi autori. Ciò smentisce l'affermazione del giudice della riparazione che ritiene apoditticamente sussistente una contiguità del AS rispetto agli ambienti malavitosi nei quali era maturato il furto. La somma di euro cento era stata consegnata al ricorrente soltanto a titolo di rimborso per le spese di carburante. D'altronde le parti offese non hanno affermato che la richiesta di danaro fosse stata accompagnata da minacce di alcun tipo, come riconosciuto dalla Corte d'appello che ha assolto il AS. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria pervenuta il 29-9-2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti 1 a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato l'anomalia dell'incarico di ritrovare il furgone che era stato rubato, conferito dalle persone offese al AS e accettato da quest'ultimo: incarico che - argomenta il giudice a quo - presupponeva, all'evidenza, la vicinanza agli ambienti criminali in cui doveva essere maturato il furto, atteso che il AS, che aveva percepito euro 100 per tale incarico, a suo dire a titolo di rimborso delle spese di benzina, si era subito mostrato disponibile al rintraccio del furgone rubato. E correttamente la Corte territoriale ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca, come nel caso in esame, adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1-7- 2014, Rv. 260397). L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività 2 criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. 3. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa - effetto (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non può procedersi alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, poiché la condanna al pagamento delle spese in favore della parte resistente va disposta purchè quest'ultima, nell'ambito del giudizio di legittimità, abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della controparte, per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv, 226716). Ciò che, nel caso di specie, non è dato riscontrare, poiché l'Avvocatura dello Stato si è limitata a presentare una memoria contenente una serie di enunciazioni di carattere generale, sui connotati del giudizio ex art. 314 ss cod. proc. pen., avulse dalla specificità del presente processo, senza alcuna argomentazione inerente alle problematiche concretamente poste dalla regiudicanda in esame e dal ricorso presentato dal AS. Non può pertanto ritenersi che l'Avvocatura dello Stato abbia apportato alla dialettica processuale un effettivo contributo, esplicando una concreta attività a supporto delle proprie posizioni e in antitesi a quelle del ricorrente. Ciò preclude la liquidazione delle spese a favore dell'Amministrazione resistente. 3
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso il 21/10/2022.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 3300 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. AS IC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione da lui subìta in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. da cui è stato assolto perché il fatto non sussiste con sentenza della Corte d'appello di Roma in data 10/11/2014, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2018. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della colpa grave, poiché il giudice a quo ha attribuito valenza ostativa a circostanze di fatto già ampiamente esaminate e smentite nel giudizio di merito, ravvisando elementi di colpa a carico dell'istante in relazione a condotte poste in essere da terzi e non dal AS, che è stato solo contattato dalle persone offese, tramite un amico, per cercare il furgone oggetto di furto, poiché egli, per motivi di lavoro, era solito andare in giro nelle zone in cui era stato perpetrato il furto stesso, come accertato nel processo di merito. E infatti la Corte territoriale che ha assolto il AS ha osservato che non risultava accertato se il ricorrente avesse avuto effettiva cognizione dell'avvenuto furto e dei suoi autori. Ciò smentisce l'affermazione del giudice della riparazione che ritiene apoditticamente sussistente una contiguità del AS rispetto agli ambienti malavitosi nei quali era maturato il furto. La somma di euro cento era stata consegnata al ricorrente soltanto a titolo di rimborso per le spese di carburante. D'altronde le parti offese non hanno affermato che la richiesta di danaro fosse stata accompagnata da minacce di alcun tipo, come riconosciuto dalla Corte d'appello che ha assolto il AS. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria pervenuta il 29-9-2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti 1 a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato l'anomalia dell'incarico di ritrovare il furgone che era stato rubato, conferito dalle persone offese al AS e accettato da quest'ultimo: incarico che - argomenta il giudice a quo - presupponeva, all'evidenza, la vicinanza agli ambienti criminali in cui doveva essere maturato il furto, atteso che il AS, che aveva percepito euro 100 per tale incarico, a suo dire a titolo di rimborso delle spese di benzina, si era subito mostrato disponibile al rintraccio del furgone rubato. E correttamente la Corte territoriale ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca, come nel caso in esame, adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1-7- 2014, Rv. 260397). L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività 2 criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. 3. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa - effetto (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non può procedersi alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, poiché la condanna al pagamento delle spese in favore della parte resistente va disposta purchè quest'ultima, nell'ambito del giudizio di legittimità, abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della controparte, per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv, 226716). Ciò che, nel caso di specie, non è dato riscontrare, poiché l'Avvocatura dello Stato si è limitata a presentare una memoria contenente una serie di enunciazioni di carattere generale, sui connotati del giudizio ex art. 314 ss cod. proc. pen., avulse dalla specificità del presente processo, senza alcuna argomentazione inerente alle problematiche concretamente poste dalla regiudicanda in esame e dal ricorso presentato dal AS. Non può pertanto ritenersi che l'Avvocatura dello Stato abbia apportato alla dialettica processuale un effettivo contributo, esplicando una concreta attività a supporto delle proprie posizioni e in antitesi a quelle del ricorrente. Ciò preclude la liquidazione delle spese a favore dell'Amministrazione resistente. 3
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso il 21/10/2022.