Sentenza 2 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11773 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.mi sigg.mi11773 /03 SE IONE LAVO Lavoro 11 Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 26798/01 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. ·25655 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. SQ PICONE Consigliere Ud.13/02/03 Dott. Giovanni GIACALONE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TA EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MICIZIE 9 presso- la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA MASTROCOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO MANCUSO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LL SQ;
- intimato avverso la sentenza n. 1581/00 del Tribunale di 2003 SALERNO, depositata il 09/11/00 R.G.N. 566/95; 928 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- -- Svolgimento del processo. Il Pretore di Amalfi, con sentenza del 3 marzo 1995, accoglieva la domanda di residue spettanze da intercorso rapporto di lavoro subordinato proposta da SQ VI nei confronti di EP AS;
qualequale titolare impresa edile, condannava questi al dell'omonima pagamento, in favore del primo, di Lire 24.250.156, oltre accessori e spese di lite. Avverso tale sentenza, proponevano appello principale l'AS ed appello incidentale il VI, entrambi respinti dal Tribunale di Salerno con sentenza del 9 novembre 2000, Nella motivazione, anzitutto, il Tribunale respingeva l'eccezione di prescrizione quinquennale, riproposta AS dall'AN e già respinta in primo grado, in quanto dalla prova testimoniale emergeva che il rapporto di lavoro fu continuativo, sicché solo al termine dello stesso poteva considerarsi iniziato a decorrere il termine di prescrizione, senza peraltro compiersi. La prova testimoniale non poteva considerarsi contrastata dalla documentazione in atti "di unilaterale provenienza datoriale"; né potevano considerarsi sufficientemente probanti gli elementi documentali relativi alla percezione di indennità di disoccupazione da parte del VI, giacché, una volta provata per testi la continuità del rapporto, avrebbe potuto in ipotesi solo affermarsi la non spettanza di 1 'fur detto beneficio, questione non rientrante nel presente giudizio. Aggiungeva, al riguardo, il Tribunale che la corresponsione di tale indennità ben poteva essere ignorata dal teste Amendola, né la prova documentale di tale corresponsione faceva pubblica fede della sussistenza dei presupposti per ottenerla. Quanto alle quietanze prodotte in appello dall'AS e contestate dal VI, osservava il Tribunale che, sebbene la loro produzione non violava l'art. 437 c.p.c., trattavasi di prova irrilevante, in quanto avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza di eccezioni nuove e, quindi, inammissibili e che avrebbero riguardato alternativamente l'avvenuta definizione transattiva di singoli rapporti ovvero l'avvenuto pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle che si assumevano essere state corrisposte. Aggiungeva il Tribunale che, in ogni caso, si trattava di quietanze cosiddette "a saldo", aventi contenuto esclusivamente ricognitivo e non costituenti una rinuncia, non risultando da altri elementi che il lavoratore le avesse rilasciate con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati od obiettivamente determinabili, e con il cosciente intento di abbandonarli. Tale documentazione, secondo il Tribunale si risolveva in un elemento controproducente per la tesi datoriale, consentendo di cogliere significativa traccia della consapevolezza della parziale utilizzazione "in nero" del lavoratore, avendo 0 2 l'AS affermato che le suddette quietanze non furono prodotte in primo grado in quanto, ad avviso del precedente, defunto, difensore, non sarebbe stato necessario ed opportuno, stante la non regolarità fiscale e previdenziale delle medesime. Anche le note dell'UPLMO traevano origine, sempre secondo il Tribunale, da dati allo stesso prospettati e che ben potevano ritenersi fittizi, senza che tali prospettazioni potessero incidere nel presente giudizio, una volta superate da prova di diversa realtà fattuale, non potendosi applicare nella fattispecie l'art. 2722 c.c., vertendo la prova solo sul materiale svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato. Generiche e non sufficientemente dimostrate apparivano le argomentazioni dell'AS sulla scarsità delle occasioni di lavoro per la sua impresa. Circa le doglianze sul "quantum!, il Tribunale osservava che, anche dalla c.t.u. svolta in appello non erano risultate differenze tali da far ritenere incongrua la somma quantificata dal Pretore, specie ove si considerasse che, essendosi proceduto ad una valutazione di proporzionalità della retribuzione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, essa, pur potendo essere rapportata alle fonti "erga omnes" per la parte normativa ed alla contrattazione collettiva applicabile per quella economica, era comunque adeguatamente valutabile dal giudice in relazione al caso concreto,concreto, sicché congrua doveva ritenersi la 3 Lu valutazione del Pretore operata ex art. 36 Cost., che andava tenuta ferma, così disattendendo anche l'appello incidentale del VI. Ricorre per cassazione l'AS, con unica, articolata, censura, illustrata con memoria;
non si è costituito l'intimato Motivi della decisione. Il ricorrente, dopo aver riassunto, da pagina 3 a pagina 6 del ricorso i motivi proposti in appello, assume che l'impugnata sentenza va cassata per le censure di diritto già poste a base dei motivi di appello da intendersi riproposte e ribadite. Deduce, inoltre, che il Tribunale: a) si è limitato ad un esame formale delle quietanze, sottoscritte e non disconosciute, omettendo ogni pronuncia in ordine alla sostanziale corresponsione delle somme ivi indicate, senza tenere conto che, in assenza di formale disconoscimento, le scritture private fanno piena prova fino a querela di falso e non sono inficianti da compiacenti testimonianze;
inoltre, pur ritenendole ricognitive, non ne ha tenuto conto nella decisione, ignorando quanto risultante dalla c.t.u.; b) ha ritenuto “controproducente” per la tesi dell'AS il non aver prodotto le quietanze in primo grado perché prive 4 di regolarità fiscale, addirittura ritenendo una parziale utilizzazione del lavoratore "in nero", circostanza che non troverebbe ingresso alla luce delle carte processuali, riferendosi detta non regolarità alla mancata applicazione delle ritenute d'acconto; c) pur ritenendo ammissibile la produzione in appello della prova documentale precostituita, ne ha erroneamente ritenuto il contenuto come eccezione nuova non ammissibile in quella sede;
ciò senza tenere conto che l'AS già in primo grado aveva contestato la fondatezza di ogni pretesa del VI, eccependo che questi aveva lavorato nei soli periodi ivi indicati e di cui alle buste paga, che al termine di ogni periodo gli aveva corrisposto la liquidazione ed ogni spettanza;
d) ha omesso di pronunziare sulla censura di pretesa extrapetizione della sentenza di primo grado ed ha ritenuto congrua la somma in essa quantificata, mentre dalla c.t.u. emergerebbe che il VI avrebbe percepito oltre quattro milioni di lire in più dello spettante;
, con non corretta, pertanto, applicazione dell'art. 36 Cost.; e) non ha tenuto conto delle osservazioni del c.t. di parte evidenzianti anch'esse importi già percepiti in eccedenza dal VI;
f) ha disatteso senza motivazione l'eccezione di 5 frin prescrizione quinquennale;
g) ha omesso di pronunciare sull'eccezione di ultrapetizione della sentenza di primo grado circa l'insussistenza dell'obbligo di osservare il c.c.n.l., ma di quello del solo rispetto dei minimi, non essendo l'AS aderente ad alcuna associazione di categoria. Preliminarmente, rileva la Corte che è inammissibile ogni profilo di censura indirizzato contro la sentenza di primo grado e non avverso la sentenza impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Rileva, inoltre, la Corte che, per giurisprudenza costante il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Detto principio dell'autosufficienza del ricorso trova applicazione anche allorché il ricorrente per cassazione lamenti la violazione di una norma processuale, per cui egli ha l'onere di indicare, anche in tal caso, tutti gli elementi di fatto che determinarono la dedotta violazione, al fine di permettere la valutazione della decisività della questione (Cass. 18 luglio 2002 n. 10410). Nella specie, il ricorrente deduce che i giudici di appello non 6 avrebbero considerato eccezioni sul quantum tempestivamente proposte in primo grado (censura di cui alla lett. "c"), né avrebbero tenuto conto delle osservazioni del c.t. di parte, evidenzianti importi percepiti in eccedenza dal VI (censura di cui alla lettera "e", in relazione alla quale, tuttavia, il ricorrente non precisa se e quali contestazioni siano state mosse in sede di merito alla c.t.u., per far valere le osservazioni del c.t. di parte); avrebbero, inoltre, omesso di pronunciare su due eccezioni di ultrapetizione della sentenza di primo grado (lett. "d" e "g"). Orbene, pur essendo indubbio che i vizi dedotti integrino errores in procedendo, in relazione ai quali la S.C. è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, peraltro, per quanto osservato in precedenza, la parte ricorrente ha sempre l'onere di indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto atti ad individuare la dedotta violazione processuale;
non va infatti confuso il dovere di "riesame del fatto processuale" con quello della "ricerca dello stesso". Sotto questo profilo, posto che, il ricorrente lamenta le riferite pretermissioni, era tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi alla stregua dei quali potesse dedursi la ricorrenza o meno delle violazioni prospettate. Con la conseguenza che l'omessa indicazione di detti elementi comporta la genericità dei motivi, sotto il profilo della mancanza di autosufficienza del ricorso. 7 La censura di cui alla lettera "P" è infondata, avendo i giudici di appello specificamentespecificamente motivato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, rilevando che, essendo stato dedotto e provato in giudizio un rapporto continuativo, solo al termine dello stesso poteva ritenersi iniziata a decorrere l'invocato termine prescrizionale, senza peraltro compiersi. Priva di pregio si rivela la doglianza di cui alla lettera "b", peraltro contenente una semplice diversa valutazione dell'omessa produzione in primo grado delle quietanze, da parte del precedente procuratore dell'AS, rispetto a quella motivatamente fornita, sia pure a scopo di mero rafforzamento argomentativo, dai giudici di appello. Anche la censura di cui alla lettera "a" non coglie nel segno. Oltre che essere diretta anch'essa contro una "ratio" solo rafforzativa della motivazione della sentenza impugnata (espressa dal Tribunale "anche se si volesse per mera ipotesi ignorare” la ritenuta inammissibilità dell'eccezione in appello di avvenuta definizione transattiva di singoli rapporti, ovvero l'avvenuto pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che si assumevano corrisposte), si rivela, comunque, priva di pregio, posto che nel qualificare le quietanze in atti di carattere meramente ricognitivo e non negoziale, i giudici di appello hanno correttamente applicato alla fattispecie il consolidato orientamento secondo cui la cosiddetta quietanza 8 fiel liberatoria rilasciata dal lavoratore a saldo di ogni sua pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, che non preclude al dichiarante di agire in giudizio (nel termine di prescrizione) per l'accertamento dei suoi diritti non ancora soddisfatti;
va, infatti, precisato che nella suddetta dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o di transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di оinterpretazione contenuticontenuti nella stessa dichiarazione desumibili "aliunde" - nella specie, correttamente ritenuti insussistenti risulti accertato che il lavoratore l'abbia ", rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati o obiettivamente determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi (Cass. 4 maggio 1999 n. 4442). Ne deriva il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, non essendosi costituito l'intimato. La cate
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese relative al presente quadizio_ Il 13 febbraio 2003. Il Presidente. L'estensore Vincenzo Mileo Ролено Россельfrec en % Crusie fanelle IL CANCELLIERE I D , O Depositato in Cancelleria L 3 L 0 4 A Joggi 202 AGQ. 2003 1 O C 5 B C . DarlleIL CANCELLIERE . A T S T ( N P S A 3 I L T 7 L S N - E O 8 U D - P C 1 I M S 1 A I D N A E E E D S , G I O E G A R T E T N L S O E I T S G T E A I E L R R L I E D D O