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15 novembre 2016
15 novembre 2016
Art. 6. Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 1. All' articolo 1, quinto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , dopo le parole: «ciascuna regione» sono inserite le seguenti: «e provincia autonoma».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 69 del 1963 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Ordine dei giornalisti.
E' istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita' giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione e provincia autonoma o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 69 del 1963 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Ordine dei giornalisti.
E' istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita' giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione e provincia autonoma o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6308Provvedimento: […] In tal senso sono anche le conclusioni del giudice di primo grado, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, evidenziano i tratti più caratteristici della norma, ovvero che tali provvidenze pubbliche costituiscono uno strumento funzionale all'attuazione dei principi costituzionali del pluralismo dell'informazione; senza tralasciare che l'accesso a tali benefici è garantito nella misura dei fondi complessivamente resi disponibili con lo stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 1, comma 6Leggi di più...
- sovvenzioni pubbliche·
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- art. 13 D.P.R. n. 115/2002·
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- art. 2 D.P.C.M. 28 luglio 2017·
- art. 11 D.lgs. n. 70/2017