Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIA)02 9 87 /0 LA CORTE Oggetto locazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8798/98 Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.6235 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 952 Rel. Consigliere Ud. 27/09/00 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere LIRE 3000 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENT ENZA CG069080 sul ricorso proposto da: RI TI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO dall'avvocato CARLO ONESTI, giusta PECORA, difesa delega in atti;
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studiocontro dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.300р VI AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA il PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE IL CANCELLIERE GIGLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 PAOLO SCALETTARIS, giusta delega in atti;
studioRichiesta copia PE CORA 1494 controricorrente dal Sig. per diritti L.зеб il 175:01 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva avversO la sentenza n. 604/97 della Corte d'Appello di GIGLI dal Sig. per diritti L. 24000+6 TRIESTE, emessa il 05/11/97 e depositata il 30/12/97 11-9 APR 2001. (R.G.503/95); AL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Renato DIRITTI PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IRITTI Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LL Anna, premesso di aver concesso in loca- zione un suo immobile per uso di studio all'architetto M TO Arnaldo, con decorrenza dal 1° luglio 1980; che, deceduto il conduttore, la locazione era prosegui- ta, "jure successionis", con la di lui moglie GO Giu- stina, alla quale era stata inutilmente intimata di- sdetta per la naturale scadenza del 30 giugno 1992; in- timava alla stessa GO sfratto per finita locazione e la citava davanti al pretore di Udine per la convalida. La convenuta si opponeva alla convalida, assumendo che il contratto si era rinnovato con la società in ac- comandita semplice DS di GO NA & C. Avendo il pretore rimesso le parti al Tribunale per ragioni di valore, l'attrice già intimante, nel riassu- 2 mere lacausa, chiedeva che, accertata la cessazione del rapporto al 30 giugno 1992, la GO fosse condannata al rilascio. Costituendosi davanti al Tribunale, la GO eccepi- va che, con la morte dell'architetto TO, avvenuta il 28 ottobre 1990, il contratto si era risolto, non sussistendo alcuno dei presupposti di cui all'art. 37 della legge n. 392 del 1978 perchè la stessa potesse succedere nella locazione. Assumeva quindi la convenuta che da due anni era iniziato un nuovo rapporto contrat- tuale con la LL, avente ad oggetto un'attività commerciale, essendo la predetta GO socia accomanda- taria della già ricordata società in accomandita sem- plice. Il Tribunale, con sentenza del 29 maggio 1995, ri- gettava la domanda. La Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza ora impugnata, emessa il 30 dicembre 1997, in accoglimento del gravame della LL, ha dichiarato risolto il contratto alla data del 28 ottobre 1990 e ha condannato l'appellata GO al rilascio dell'immobile. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la SOC- combente GO, formulando due motivi. Resiste con con- troricorso l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 27 e 28 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e 1571 e 1597 C.C., la ricorrente si duole che la Corte, pur affermando, esattamente, che, con la morte dell'architetto TO, il contratto originario con la LL è definitivamente cessato, abbia poi ritenu- to la GO detentrice "sine titutolo", facendo erronea dell'art. 1597 C.C., giammai invocato applicazione ricorrente, e comunque applicabile solo dall'odierna nel caso in cui colui che intenda avvalersene sia 10 stesso conduttore del contratto cessato;
mentre avrebbe M dovuto, senza lasciarsi fuorviare dal rapporto di CO- niugio tra il precedente conduttore e l'attuale, affer- mare, in base all'evidenza e alla concludenza delle re- ciproche condotte (versamento del corrispettivo in cam- bio del godimento dell'immobile), l'esistenza di un nuovo contratto di locazione, disciplinato dagli artt. 27 e 28 della legge citata. Col secondo motivo, denunciando omessa, insuffi- un punto deci- ciente e contraddittoria motivazione su sivo della controversia, la ricorrente rileva come, contraddicendosi, la Corte prima dichiari (giustamente) risolto il contratto alla data della morte dello Zucca- to (28 ottobre 1990), per poi affermare che il condut- tore è stato lasciato nella detenzione dell'immobile 4 per un periodo troppo breve per dedurne la rinnovazione del contratto;
laddove, essendo morto il conduttore, non vi era alcuno che potesse essere mantenuto nella detenzione dell'immobile e che potesse invocare un rin- novo della locazione "per facta concludentia". Queste censure, da trattare, per le loro connessio- ni, congiuntamente, sono destituite di fondamento. La Corte d'appello, dopo aver ribadito che il con- tratto si è risolto alla data del decesso dell'architetto TO (28 ottobre 1990), non avendo la GO, nè per successione nè per un qualsiasi altro precedente rapporto, il diritto di continuare l'attività del coniuge defunto, titolare del contratto locativo (art. 37 della legge 27 luglio 1978 n. 392), e dopo 么 non allo spirare del termine (30 giugno 1992), come er- roneamente ritenuto dalla locatrice LL, ha ne- gato, per più ragioni, che si sia costituito, quell'evento, un nuovo contratto di locazione dello stesso immobile. Premesso infatti che il permanere nei locali a ter- mine di locazione scaduto e il pagamento del canone, che per il ritardato rilascio è dovuto per legge in forza dell'art. 1591 C.C., non costituiscono di per sè elementi per far ritenere che il contratto si sia rin- novato (presupponendo tra l'altro che ciò sia avvenuto 5 tra le stesse parti originarie, mentre nel caso di spe- cie sarebbe subentrato un altro soggetto), la volontà di costituire questo nuovo rapporto di locazione con la società DS, di cui la GO è socia accomandataria, è esclusa perchè la LL riteneva che per succes- sione fosse subentrata la GO e non già la DS, tan- to che il 24 maggio 1991 inviò alla prima la disdetta per il 30 giugno 1992; e perchè tra la data di cessa- zione del contratto (28 ottobre 1990) e quella del 24 meggio 1991 non è trascorso un notevole lasso di tempo, idoneo, per ragionevole affidamento, a far presupporre M una volontà di rinnovo della locazione. Infine, sempre ad avviso della sentenza impugnata, sorregge certo la tesi della GO la lettera da lei non spedita alla LL il 1° luglio 1992 con la rimes- sa del canone del secondo semestre, e che esordisce "in attesa di definizione dei rapporti in corso", dovendosi anche dal lato letterale dedurre che non esisteva anco- ra alcuna stabile definizione di un eventuale rapporto locativo. E pertanto, conclude la Corte, non essendo stata dimostrata l'esistenza di alcun titolo idoneo a consen- tire la detenzione dei locali, di questi va disposto il rilascio. Orbene, a fronte della tesi della GO, che tra le 6 parti sia stato stipulato un nuovo contratto locativo "per facta concludentia", in base a due circostanze di fatto (il godimento dell'immobile da parte della GO e il versamento del canone alla LL), la Corte ha opinato diversamente, in sostanza osservando: che la GO ha avuto per un certo periodo la detenzione dell'immobile, dopo la morte del marito, e che la Bel- lavitis ha riscosso nello stesso periodo i canoni;
che tuttavia, come questi due elementi non sono sufficien- ti, di regola, per la rinnovazione tacita del contrat- to, nel caso che rimanga nella detenzione, dopo la sca- denza, l'originario conduttore, allo stesso modo non sono sufficienti, e а maggior ragione, quando nell'immobile rimanga una persona diversa dall'originario conduttore e questa stessa persona con- tinui a pagare i canoni;
che la LL versava al- tresì in uno stato psicologico (l'erronea persuasione che la GO fosse subentrata nel vecchio contratto) in- compatibile con la volontà di riconoscere la GO come titolare di un nuovo contratto%;B che infine, ed è deci- sivo, tanto la stessa GO sapeva di non aver stipulato nessun nuovo contratto, che riconobbe esplicitamente, nella lettera del 1° luglio 1992, che il rapporto non era ancora "definito". E' bene chiarire che, se da un lato la Corte ha 7 escluso "apertis verbis" un nuovo contratto con la SO- cietà DS per il tramite della sua legale rappresen- tante GO (ma Occorre ricordare comunque che costei, presente nel processo sempre in proprio nome, giammai avrebbe potuto sostenere le ragioni di un soggetto div erso, stante il divieto di sostituzione processua- le: art. 81 C.p.c.); dall'altro assume come presupposto sottinteso del suo ragionamento che le condotte giudi- cate equivoche non hanno dato vita a un nuovo contratto nemmeno in favore della GO in proprio, come è fatto palese anche dalla conclusione secondo cui, dopo т l'estinzione del rapporto con lo TO, non è stata dimostrata “l'esistenza di alcun altro titolo idoneo a consentire la detenzione dei locali", dove si coglie un generico riferimento alla GO tanto come legale rap- presentante dlla società quanto come persona fisica. Appare evidente da quanto esposto che il giudice gravame, in questo duplice accertamento di fatto del che esaurisce ogni possibile ipotesi, non è incorso nè nelle violazioni di legge nè nelle contraddizioni la- mentate dalla ricorrente, ma al contrario ha dato pie- namente conto del suo convincimento, attraverso la di- samina di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, con una motivazione congrua ed esauriente, immune da vizi logici e da errori giuridici, e dunque 8 non sindacabile in questa sede. Al rigetto del ricorso consegue, a carico della ri- corrente soccombente, l'onere del rimborso delle spese di questo giudizio a favore della resistente, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- a rimborsare alla resistente le spese, liquidate in te 125.800. oltre a lire 3.000.000 per onora- lire rio. Così deciso a Roma, addì 27 settembre 2000. Il PresidentePresiden Il Consigliere est. [ Дравки, CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositate in Cancelleria Oz , B. 1 MAR. 2001.Ozgi 69000 IL CANCELL 310000 AN Giambattista UFFICIO DELL TE ROMA Registrato 20 MAR. 2001 Serie 4 an. 1335 5.310.000 (lire trecentcal ز p. Dig ... 10 (Dott.ssa Me APPO Responsabile Servizo Giudiziari (Dr. M. RACCHINI v + 20. 0 0 UFFICI 9