Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
La richiesta di patteggiamento, già respinta dal giudice del dibattimento che abbia conseguentemente dichiarato la propria incompatibilità, non può essere rinnovata davanti ad altro giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2010, n. 16889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16889 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 396
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 45130/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL PE, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 24.7.2009 dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza 25.8.2008 del Tribunale di Taranto, nella parte in cui aveva dichiarato AL PE responsabile del reato continuato di ricettazione e violazione della legge armi, e, accogliendo il solo motivo sul trattamento sanzionarono, riduceva la pena a tre anni di reclusione e Euro 650,00 di multa.
2. Ricorre l'imputato personalmente e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione di legge con riguardo alla declaratoria d'inammissibilità della sua seconda richiesta di applicazione della pena (dinanzi al giudice del dibattimento che aveva sostituito quello dichiaratosi incompatibile dopo il rigetto della prima richiesta) e al rigetto del motivo d'appello sul punto. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. Dopo la sentenza C. Cost, n. 186 del 1992, che aveva comportato l'incompatibilità al giudizio del giudice del dibattimento che aveva respinto la richiesta di patteggiamento, il problema relativo alla possibilità, per le parti, di reiterare indefinitamente la medesima richiesta di "patteggiamento" o richiesta sostanzialmente analoga, così provocando uno stallo processuale era stato già definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 439 del 1993, escludendo tale possibilità (v. pure ord. n. 199 del 1995 e n. 231 del 1997). I Lavori preparatori della L. n. 479 del 1999 richiamano appunto tale problema, e il rischio di paralisi conseguenti, per effetto della sentenza n. 186 del 1992 (espressamente richiamata), alla possibilità di reiterare la richiesta dopo che precedente giudice l'ha rigettata, a giustificazione dell'inserimento nell'art. 448 c.p.p., comma 1 dell'inciso "la richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad un altro giudice", che espressamente, si diceva "mira ad evitare" detti effetti paralizzanti (Atti parlamentari, Senato, DDL 3807-B, Commissione Giustizia in sede referente, seduta 510 del 30.11.1999, p. 65 stampato). Correttamente, pertanto, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno dichiarato inammissibile la richiesta di patteggiamento avanzata dal ricorrente dopo che la sua precedente era stata rigettata perché la pena era stata ritenuta non adeguata e dopo che il giudice che aveva pronunziato detto provvedimento s'era dichiarato incompatibile ed era stato sostituito (potendosi solo aggiungere che a quanto dice lo stesso ricorrente la seconda richiesta di applicazione della pena proponeva addirittura un trattamento sanzionatorio inferiore a quello già ritenuto inadeguato).
2. Conclusivamente il ricorso non può che essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010