Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/2002, n. 11731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11731 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Soa REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. per diritti € 155 AGO 2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5. IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA173 17 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 1049/00 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Cron: 29340 Rep. 310.1 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud.30/04/02 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA 13, presso lo studio dell'avvocato ANGELO DE VINCENTI, difeso dall'avvocato FRANCO MALDONATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ME MA;
intimato avverso la sentenza n. 383/98 del Tribunale di VALLO 2002 DELLA LUCANIA, depositata il 27/11/98; 681 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 17 giugno 1992, RO ER conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, FO ER perché si disponesse lo scioglimento della comunione esisten- te tra loro, relativa ad alcuni beni immobili, in Centola, via Roberto Talamo. FO ER si costituiva e, pur non opponendosi allo scioglimento della comunione, assumeva che ne era estraneo il bene, costituito da un piccolo orto, di sua esclusiva proprietà. Il 12 maggio 1993, nel corso della consulenza disposta per la formazione del progetto di divisio- ne, le parti addivenivano ad un accordo transattivo di scioglimento della comunione, di cui, però, successivamente, FO ER contestava validità ed efficacia. Con sentenza del ottobre/27 novembre 1998, il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava valido ed efficace quell'accordo transattivo e, in confor- mità, attribuiva а ciascuna parte una quota dei beni comuni. Per la cassazione di tale sentenza, FO ER ha proposto ricorso in forza di un unico motivo. RO ER, cui il ricorso è stato notificato il 3 5 gennaio 2000, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE straordinario ex art. 111 Cost., il Con ricorso ricorrente ha impugnato la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Vallo della Lucania, sostenendone l'abnormità, per avere inopinatamente attribuito efficacia di titolo esecutivo al sopra- indicato accordo transattivo, pur versandosi in ipotesi diversa da quella dell'art. 199 c.p.c., prevista nelle controversie inesclusivamente materia di contabilità. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, avverso l'impugnata sentenza del Tribu- nale, che tale è per forma e per contenuto, essendo risolutiva delle stesse contestazioni insorte in ordine alla validità ed efficacia del citato accordo transattivo di divisione, era esclusivamen- te ammesso il mezzo d'impugnazione dell'appello, ai sensi dell'art. 339 c.p.c. (che pure si afferma essere stato proposto), e non già il ricorso per cassazione, che il ricorrente ha presentato sul argomentato e non giustificato, che rilievo, non impugnata dovrebbe attribuirsi la alla sentenza diversa natura di decreto ex art. 199 c.p.c. (il richiamata sentenza diprecedente, di cui alla 4 questa Corte n. 6976/82, è relativo a differente ipotesi). Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 aprile 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. 1 cons est. Il presidente Vincy Baldassare Леансквы боль твое L. CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN Roma 5.AGO/2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE OF 109T 129.11 a Francesc 4UST 2,66 TOT 149,77 The 806. CORTE SUPREMA CASSAZIONE 161,77 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20.1.2012 serie 4 al n. 3251 versate € 161.77 apposta in calce alia copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del/30/5/2002) h