Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 agosto 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2018 |
Commentari • 4
- 1. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/
In merito al D.L. n. 78/2010 (Legge di conversione n. 122/2010) che all'art. 6 comma 8) prevede che A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Si chiede il Vs. autorevole parere su quanto segue: 1. Nel taglio … Per quanto …
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Giurisprudenza • 69
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 19/11/2024, n. 812Provvedimento: Sentenza n. 812/2024 Depositato il 19/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 14/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PRATO FEDERICO, Presidente e Relatore FORNATARO FABRIZIO, Giudice TROIANI RUGGERO, Giudice in data 14/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 437/2024 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune …Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- giurisdizione tributaria·
- art. 384 c.p.c.·
- art. 7 d.lgs. 504/92·
- esenzione ICI·
- art. 391 bis c.p.c.·
- legittimo affidamento·
- buona fede amministrativa·
- doppia conforme·
- revoca sentenza
Versioni del testo
- Art. 1. 1. In conformita' ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328 , e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 , lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunita' locale, mediante le attivita' di oratorio o attivita' similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche' dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell' articolo 8, terzo comma, della Costituzione , ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalita' residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarieta', alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realta' piu' disagiate.
3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attivita' di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
Il capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), reca: «Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali.».
La legge 28 agosto 1997, n. 285 , reca: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza. - Art. 2. 1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attivita' di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge. ((A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia)) .
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. - Art. 3. 1. Ai fini della realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonche' le comunita' montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.