Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 agosto 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2018 |
Commentari • 4
- 1. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/
In merito al D.L. n. 78/2010 (Legge di conversione n. 122/2010) che all'art. 6 comma 8) prevede che A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Si chiede il Vs. autorevole parere su quanto segue: 1. Nel taglio … Per quanto …
Leggi di più… - 2. Il d.l. n. 80 del 2021 e la riforma del lavoro pubblico Riforma del lavoro pubblico ed accelerazione della giustizia civile e penale. L’Ufficio per il processo.Di : Giovanni Mammone · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 4 aprile 2022
Testo integrale con note e bibliografia 1. Il quadro normativo. – Alla fine del 2021 sono definitivamente delineati gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per accedere ai finanziamenti del Recovery Found UE e può effettuarsi un primo consuntivo circa le misure concretamente adottate a proposito della riforma della giustizia, che, come noto, costituisce uno dei capisaldi delle proposte che l'Italia ha sottoposto all'Unione per dare efficienza al proprio sistema economico, giuridico e sociale . In materia di giustizia si prospettano interventi non settoriali ma di sistema, idonei a dare la spinta innovativa necessaria per una vera e propria resilienza. …
Leggi di più… - 3. Legge di bilancio 2018, art. 1, commi 801-900Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 dicembre 2017
- 4. Risoluzione del 03/03/2004 n. 1 - Dipartimento Politiche Fiscali - Federalismo FiscaleDipartimento Politiche Fiscali · 3 marzo 2004
Con la nota in riferimento vengono chiesti chiarimenti in ordine all\'esenzione dall\'imposta comunale sugli immobili (ICI) degli immobili destinati ad attivita\' di oratorio, alla luce di quanto stabilito dalla legge 1 agosto 2003, n. 206, recante "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita\' similari e per la valorizzazione del loro ruolo". Infatti, l\'art. 2, comma 1, di detta legge dispone che "sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attivita\' di oratorio e similari dagli enti di …
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Giurisprudenza • 69
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 19/11/2024, n. 812Provvedimento: Sentenza n. 812/2024 Depositato il 19/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 14/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PRATO FEDERICO, Presidente e Relatore FORNATARO FABRIZIO, Giudice TROIANI RUGGERO, Giudice in data 14/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 437/2024 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune …Leggi di più...
- interpretazione autentica·
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- art. 384 c.p.c.·
- art. 7 d.lgs. 504/92·
- esenzione ICI·
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- 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/05/2025, n. 4123Provvedimento: Pubblicato il 14/05/2025 N. 04123/2025REG.PROV.COLL. N. 03303/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3303 del 2023, proposto da Consorzio di Cooperative Sociali IS – Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Polignano, Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9; contro Comune di Molfetta, non …Leggi di più...
- autorizzazione al funzionamento·
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- centro sociale polivalente·
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- art. 112 c.p.c.·
- omessa pronuncia·
- Terzo Settore·
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- silenzio inadempimento
- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 2166Provvedimento: Sentenza n. 2166/2025 Depositata il 23/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice MARRA PAOLO, Giudice in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 717/2025 depositato il 10/05/2025 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA Difeso da Difensore_2 - …Leggi di più...
- art. 9 comma 6 d.lg.vo 23/2011·
- art. 7 d.lg.vo 504/1992·
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- art. 1 comma 770 legge 160/2019·
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- art. 2 comma 5bis d.l. 102/2013·
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 136Provvedimento: Sentenza n. 136/2025 Depositato il 27/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice in data 22/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1711/2024 depositato il 23/07/2024 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA Difeso da Difensore_2 - …Leggi di più...
- art. 7 d.lg.vo 504/1992·
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- 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/05/2025, n. 4125Provvedimento: Pubblicato il 14/05/2025 N. 04125/2025REG.PROV.COLL. N. 03304/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3304 del 2023, proposto da Consorzio di Cooperative Sociali ME – Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Polignano, Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9; contro Comune di Molfetta, non …Leggi di più...
- art. 104 R.R. Puglia n. 4/2007·
- autorizzazione amministrativa·
- cooperative sociali·
- art. 71 D.Lgs. n. 117/2017·
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- omessa pronuncia·
- art. 831 c.c.·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. In conformita' ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328 , e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 , lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunita' locale, mediante le attivita' di oratorio o attivita' similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche' dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell' articolo 8, terzo comma, della Costituzione , ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalita' residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarieta', alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realta' piu' disagiate.
3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attivita' di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
Il capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), reca: «Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali.».
La legge 28 agosto 1997, n. 285 , reca: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza. - Art. 2. 1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attivita' di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge. ((A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia)) .
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. - Art. 3. 1. Ai fini della realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonche' le comunita' montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.