Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10184 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
C.C. 650pp R.G. 12825/1999 Udienza del 30.1.2003 Oggetto: IRPEF e ILOR 1 . B - N. 5 + REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA 25/5/1986RAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIA) 01 84 LA CORTE SU REM DI ZION TR BUTARIA Composta da sigg.ri Magistrati: hoy 21656 Dott. Ugo Riggio Presidente Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Antonio Merone Consigliere LA14 Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE C ILE SENTENZA N. 65099 sul ricorso proposto da NE AT, elett.te dom.ta in Palermo, piazza V. E. Orlando 27, presso lo studio dell'avv. Filippo Di Pasquale, da cui e rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
Ministero delle Finanze e Ufficio delle Entrate di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, e rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
-controricorrenti- avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione 4, nn. 51/1998 e 52/1998, del 17.3/21.4.1998. -291 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.1.2003 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
rilevato che la NE ha proposto ricorso avverso le sentenze indicate in epigrafe con atto notificato al Ministero delle Finanze presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo e presso l'Ufficio delle Entrate di Trapani in data 3.6.1999; che il ricorso, spedito a mezzo di corriere privato, risulta pervenuto N cancelleria della Corte di cassazione il 1° luglio 1999 e depositato il 2 luglio successivo, e quindi oltre il termine prescritto dall'art. 369, 1° comma, c.p.c.; che il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile;
che consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
p.q.m.
dichiara l'improcedibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 50,00 per spese, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 30.1.2003 GAS Il Consigliere est. Il Presidente Ago Miggin نہیں آتے Атиль было 26 GIU. 2003 A 2