Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
Il richiamo alle norme previste per le controversie di lavoro operato dall'art. 618 bis cod. proc. civ. per le cause di opposizione all'esecuzione forzata, deve essere interpretato nel senso che il richiamo alle norme in materia di controversie individuali di lavoro non può riguardare anche le regole sulla determinazione della competenza per territorio, risultando queste incompatibili con la normativa in tema di esecuzione forzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8110 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
BA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA SACCHELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
R.D.B. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO IOELE, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
avverso il provvedimento n. 999999/99 del Tribunale di PIACENZA, emesso il 07/06/00; R.G. 999/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo Stile;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari la competenza per territorio del Giudice Unico del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato in data 23 settembre 1999 (con elezione di domicilio a Salerno), SM TE - creditore, in virtù di titolo giudiziario costituito da sentenza definitiva e irrevocabile n. 127, emessa in data 7 ottobre 1998 dal Tribunale, sezione lavoro, di Sala Consilina e notificata con formula esecutiva il 28 ottobre 1998 - intimava alla R.D.B. s.p.a. il pagamento della somma di lire 22.709.739 a titolo di accessori sul credito retributivo maturato durante il rapporto di lavoro subordinato svoltosi a Salerno. Con successivo atto del 17 dicembre 1999, il creditore procedeva a pignoramento di credito della società debitrice presso terzi, residenti a Salerno.
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza in data 9 ottobre 1999, l'intimata R.D.B. S.p.A. si opponeva alla minacciata esecuzione, ai sensi dell'art. 618 bis, primo comma, c.p.c., eccependo l'illegittimità della pretesa perché
"erroneamente conteggiati interessi e rivalutazione", "con riferimento alle somme al lordo delle trattenute, mentre dovevano essere conteggiati sulle somme al netto delle stesse, ed alle somme rivalutate", con istanza di rimborso delle somme già pagate e non dovute.
Con memoria difensiva, ritualmente depositata, l'opposto creditore eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, indicando come competente il Tribunale di Salerno - sezione lavoro -, facendo presente che, in base all'art. 480 c.p.c., il creditore deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, onde evitare che l'opposizione a precetto venga proposta davanti al giudice del luogo in cui il precetto stesso è stato notificato.
Con ordinanza resa in data 7 giugno 2000, l'adito Tribunale di Piacenza, in composizione monocratica, investito dell'opposizione suddetta, rigettava l'eccezione di competenza, richiamando i criteri di competenza speciali, espressamente previsti dall'art. 618 bis, secondo cui la competenza è disciplinata dall'art. 413 c.p.c., che, a sua volta, prevede il criterio della sede dell'azienda (in questo caso, Piacenza), quale quello individuato dall'opponente nel proporre il ricorso.
Avverso tale decisione SM TE ha proposto ricorso per regolamento di competenza - al fine di far dichiarare la competenza per ragioni di territorio del Tribunale di Salerno - cui ha resistito la R.D.B. s.p.s. con memoria ex art. 47 c.p.c. Il P.M. ha concluso chiedendo che venga dichiarata la competenza per territorio del Giudice Unico del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Piacenza, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ha ritenuto - pronunciando con ordinanza, avente tuttavia valore di sentenza (ex plurimis, Cass. 20 ottobre 1982 n. 5468)- che la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione all'esecuzione minacciata dal creditore procedente, SM TE, alla società R.D.B., con l'atto di precetto notificato in data 23 settembre 1999, spettasse ad esso Tribunale di Piacenza - sezione lavoro -, affermando che, ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c., il giudice competente doveva essere individuato, non in relazione al criterio stabilito dall'art. 480, terzo comma, c.p.c., ma in base a quello previsto dall'art. 413 c.p.c. che fa riferimento - anche se non in via esclusiva - alla sede dell'azienda, ubicata, nella specie, appunto a Piacenza.
Con la istanza di regolamento si osserva in contrario, - ma senza che si faccia alcuni richiamo al disposto di cui all'art. 618 bis cit.-, che il criterio della sede dell'azienda, previsto dall'art. 413 c.p.c. per le controversie di lavoro, non è applicabile alla fattispecie dell'opposizione all'esecuzione, per la quale è prevista la competenza inderogabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 615, primo comma e 27 c.p.c., con riferimento alla norma di cui all'art. 480 c.p.c., che disciplina l'atto di precetto. Pertanto, il Tribunale di Piacenza avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza a conoscere dell'opposizione a precetto instaurata dal debitore nei confronti del creditore procedente, il quale non solo aveva indicato nell'atto di precetto la residenza nel Comune di Vietri sul Mare e l'elezione di domicilio nel Comune di Salerno, ma aveva anche dimostrato che l'esecuzione forzata ai danni del debitore era iniziata in quest'ultimo Comune, dove esistevano terzi debitori, le cui somme erano state pignorate nelle forme di legge.
A sostegno del proprio assunto, l'TE evidenzia la incongruità della opposta tesi, che, ammettendo la legittimità della dichiarata competenza del foro di Piacenza, finirebbe col configurare una duplice competenza: l'una a Piacenza per l'esame dell'atto prodromico dell'esecuzione, l'altra a Salerno per l'esame dell'esecuzione intrapresa e della successiva ulteriore opposizione all'esecuzione stessa da parte del debitore.
Così individuati i termini della questione di competenza in discussione, rileva preliminarmente il Collegio che - secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte il richiamo alle norme previste per le controversie di lavoro operato dall'art. 618 bis c.p.c. deve essere interpretato nel senso della integrale applicazione dei criteri di competenza territoriale alternativamente previsti dall'art. 413 c.p.c. (con esclusione, quindi, di quello previsto dall'art. 480 c.p.c.); ed è questo un principio che, enunciato anche con riferimento alla opposizione alla esecuzione, vien fatto valere, a maggior ragione, nei casi di semplice opposizione a precetto e cioè ad un atto preliminare e estrinseco al processo esecutivo (ex plurimis, Cass. 23 marzo 1991 n. 3147; Cass. 16 febbraio 1985 n. 1349), senza che possa assumere rilievo la statuizione sulla competenza eventualmente resa nel procedimento nel cui ambito si è formato il titolo esecutivo (v. Cass. 26 maggio 1989, n. 2539). Da tale orientamento, peraltro avallato dalla dottrina pressoché unanime, il Collegio ritiene di doversi discostare. Occorre premettere che l'atto di precetto, che il creditore procedente deve notificare al debitore prima dell'esecuzione, è, a norma dell'art. 479 c.p.c., atto prodromico rispetto all'esecuzione, ma che può essere impugnato in via preventiva, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per contestare il diritto dell'istante di procedere all'esecuzione per l'inesistenza o l'invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto, davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. Il richiamato art. 27, a sua volta, dispone: "Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma (primo comma). Per le cause di opposizione ai singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione (secondo comma)". A norma del terzo comma dell'art. 480 - il quale contiene la regola generale per stabilire il momento di collegamento per l'individuazione del giudice competente per l'esecuzione minacciata, l'indicazione di residenza o l'elezione di domicilio vale a radicare nel luogo prescelto la competenza del giudice sull'opposizione a precetto e ad escludere il foro sussidiario del luogo di notificazione del precetto medesimo, sempre che, in caso di contestazione di tale competenza, risulti - ed il relativo onere probatorio grava sul creditore (ex plurimis, Cass. 28 gennaio 1997 n. 840) - che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la regola generale di cui all'art. 26 stesso codice.
Da questo complesso normativo emerge, con tutta chiarezza, che l'intento del legislatore è stato quello di fare svolgere anche il giudizio di cognizione, che fa seguito alla opposizione a precetto (oltre - come è pacifico - a quello che segue all'opposizione ad esecuzione già iniziata), nel luogo dove deve svolgersi l'esecuzione, attribuendo al creditore precettante la facoltà di scegliere, con l'elezione del proprio domicilio, quello dei fori esecutivi che più gli aggrada.
Spostando l'attenzione sul più volte richiamato disposto di cui all'art. 618 bis, in esso si riscontra, come dato testuale, che, per le materie trattate nei capi 1 e 2 del titolo quarto del libro secondo del codice di rito, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili (primo comma); resta ferma, tuttavia, la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 (secondo comma).
Tale articolo, dunque, ispirato all'evidente intento di assicurare anche al giudizio di opposizione la concentrazione e la celerità che contraddistingue il processo del lavoro, tutelando in tal modo, anche nella fase "esecutiva", in maniera incisiva e differenziata, il lavoratore, in quanto - di regola - "creditore", ha sancito, in termini sufficientemente chiari, la tendenziale estensibilità di tutte le norme del processo del lavoro ai giudizi di opposizione che abbiano ad oggetto le materie specificamente indicate, sempre però che non si ravvisi ragione di incompatibilità con le peculiarità proprie di tali giudizi;
sempre, cioè, che si rispetti - per quanto qui interessa - il principio della tendenziale coincidenza, sotto il profilo della competenza territoriale, del giudice dell'esecuzione e di quello di cognizione, destinato a decidere sull'opposizione all'esecuzione intrapresa o anche solo minacciata con l'atto di precetto.
Orbene, per effetto della riserva contenuta nell'art. 618 bis c.p.c., questo Collegio ritiene applicabile l'art. 413 c.p.c. solo nel suo primo comma;
per la competenza per territorio rimangono invece fermi i criteri di cui agli artt. 27 e 28 c.p.c. Infatti, posto che la competenza prevista dall'art. 27 è strettamente legata, con carattere di dipendenza, alla competenza per territorio dell'esecuzione forzata il legislatore, come si è detto, ha voluto fissare un criterio di competenza, dichiarato inderogabile dal successivo art. 28, il quale faccia coincidere, nei limiti del possibile, il giudice del luogo dell'esecuzione forzata con quello dell'opposizione alla stessa, l'applicazione del criterio territoriale di competenza, sancito dal secondo comma dell'art. 413, urtando con detto criterio, comporterebbe una inosservanza della prevista riserva ("in quanto applicabili").
Nè motivi di rapidità - i quali potrebbero giustificare l'opposta soluzione - sono fondatamente prospettabili a favore della competenza per territorio di cui all'art. 413 c.p.c. Applicando anzi tale norma, si potrebbe arrivare ad una frammentazione - di certo non in sintonia con l'auspicata "rapidità"- dell'attività giudiziaria, nel senso di tener distinti, sul piano territoriale - ed è proprio ciò che verrebbe a verificarsi nel caso in esame - il giudice che ha deciso la causa che ha dato luogo al "titolo", (nella specie, il Tribunale - sez. lavoro - di Sala Consilina), quello dell'esecuzione (nella specie, presso il Tribunale di Salerno) e quello dell'opposizione (nella specie, il Tribunale di Piacenza).
L'estensione alle opposizioni esecutive dei criteri di competenza territoriale, sanciti dal secondo comma dell'art. 413 c.p.c. finirebbe, quindi, in definitiva, con l'estendere al debitore opponente - di regola, il datore di lavoro - quella stessa facoltà di scelta del foro riconosciuta all'attore-lavoratore in sede cognitiva, consentendo il raggiungimento di un risultato, opposto rispetto a quello voluto, non essendo difficile ipotizzare una preferenza del debitore verso un giudice diverso da quello che gli ha dato torto.
Del tutto inappagante appare poi l'argomentazione a sostegno della diversa tesi, secondo cui la portata del primo comma dell'articolo in esame va precisata - come pure rimarcato in dottrina - anche con riferimento al secondo comma del art. 6 medesimo articolo che, nel contemplare il mantenimento della competenza del giudice dell'esecuzione nei casi in cui questa sia già iniziata, prospetta tale previsione come situazione eccezionale.
Da ciò si ricaverebbe, quindi, che il richiamo alla disciplina del rito del lavoro, contenuto nel primo comma, sia da intendersi comprensivo di tutte le implicazioni dell'applicabilità di tale rito, comprese le regole di competenza;
con la conseguenza che le cause di opposizione di cui trattasi andrebbero, di regola, proposte innanzi al giudice indicato dall'art. 413 c.p.c., senza che possa farsi riferimento al foro indicato dall'art. 480, terzo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 27 c.p.c.
Ma si tratta, in realtà, di argomentazione non convincente, poiché la "eccezionalità" è da rinvenirsi unicamente nel fatto che l'opposizione deve essere proposta dinanzi al "giudice dell'esecuzione" anziché a quello che dovrà decidere con poteri "cognitivi", ma non in una deroga al criterio che vuole che la competenza per territorio si radichi nel luogo dove si svolge o è destinata a svolgersi l'esecuzione.
In conclusione, deve affermarsi che, in ordine alla competenza, la disposizione dell'art. 618 bis c.p.c. è da ritenersi limitata alla sola competenza per materia del giudice del lavoro, in quanto il richiamo alle "norme previste per le controversie individuali di lavoro" non può riguardare anche le regole sulla determinazione della competenza per territorio, risultando, queste, incompatibili con la normativa in tema di esecuzione forzata.
Deve, quindi - in difformità alle richieste del P.M. - dichiararsi la competenza per territorio del Giudice Unico del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice Unico del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, e compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001