Sentenza 26 maggio 2015
Massime • 1
Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia, dal momento che l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque un'attività di verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e della decorrenza del termine prescrizionale, la quale risulta in sé idonea a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia, in quanto posta in essere sviluppando dati non veritieri.
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La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
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La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2015, n. 27081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27081 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/05/2015
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 741
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 3210/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. UG NT, nata ad [...] il [...];
2. UG AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 11/04/2014 della Corte d'appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Del Principe Mario per la parte civile che si è riportato alle conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 11/04/2014, ha confermato la condanna di UG NT e UG AN pronunciata dal Tribunale di Teramo - sezione distaccata di Atri - il 26/09/2012 in relazione all'imputazione di calunnia loro rispettivamente ascritta a seguito dell'accusa formulata ai danni del comandante dei CC del comune di Pineto di aver estorto a IE AN la consegna di un documento con l'abuso della qualità di agente di polizia giudiziaria, episodio avvenuto circa dodici anni prima, ed espresso nel corso di un ulteriore contrasto insorto con il pubblico ufficiale. A seguito di tale denuncia il pubblico ufficiale era stato iscritto nel registro degli indagati, procedimento poi concluso con l'archiviazione.
2. La difesa di UG NT e UG AN ha proposto ricorso con il quale si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) con riguardo all'individuazione degli elementi costitutivi del reato, e lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato l'insussistenza dell'ipotesi di accusa in quanto gli elementi di fatto indicati dagli odierni ricorrenti, ancorché non veritieri, non erano idonei ad attribuire alla controparte la consumazione del reato di abuso d'ufficio, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale.
Si lamenta in argomento la mancata analisi dello specifico motivo d'appello, osservando che nella fattispecie contestata mancavano gli elementi tipici dell'art. 323 c.p., circostanza che non consentiva di individuare nella denuncia, ancorché falsamente illustrata, il reato ipotizzato.
3. Con ulteriore motivo si deduce mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo agli ulteriori motivi di appello, su alcune valutazioni di fatto contenute nel gravame che conducevano ad escludere la consapevolezza della non veridicità di quanto denunciato.
In particolare, risulta illogica la motivazione nella parte in cui si individua quale unica forma di contestazione di quanto trascritto nel verbale il rifiuto della sua sottoscrizione da parte dell'interessato, mentre a sostegno dell'inconsapevolezza da parte del detentore del bene della finalità del sequestro vi erano le stesse dichiarazioni della parte offesa, che aveva dubitato che l'interessato avesse effettivamente compreso il motivo del sequestro, idonee secondo la prospettazione a dimostrare la mancanza di fondamento della tesi accusatoria.
4. Si deduce erronea applicazione della legge penale per impossibilità di instaurare un procedimento penale in danno del maresciallo Di ON nel presupposto della già intervenuta prescrizione del reato eventualmente attribuitogli, poiché si ritiene che causa estintiva rendeva priva di scopo la tutela dell'amministrazione giudiziaria cui la disposizione incriminatrice era posta tutela.
A sostegno della tesi difensiva si rileva che nella pronuncia impugnata risulta attribuita falsamente al pubblico ufficiale la violazione di norme processuali non specificate nello svolgimento dell'incarico di acquisizione e sequestro di un documento, situazione che integra erronea applicazione della legge penale e processuale sostanziale. In senso contrario si rileva che ai sensi dell'art. 248 c.p.p. l'autorità giudiziaria, o la polizia giudiziaria può
invitare l'interessato consegnare il bene così soprassedendo alla perquisizione in caso di assenso, attività che rimane riservata all'ipotesi di opposizione alla consegna;
nella specie è pacifico che la cosa venne consegnata e non si procedette alla perquisizione. Ne consegue che la richiesta di consegna non doveva essere necessariamente preceduta da giustificazione, sicché la condotta attribuita all'ufficiale di polizia giudiziaria non gli attribuiva alcuna violazione di norme giuridiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non sono fondati.
2. Sotto un primo profilo si deve osservare la genericità e contraddittorietà degli argomenti posti a base dell'impugnazione all'atto in cui, per un verso contesta che dalla mera falsità della dichiarazioni rilasciate dagli odierni ricorrenti per ricostruire la condotta tenuta dal denunciato nel corso del suo intervento possa discendere la consapevolezza della sua innocenza, connotato tipico del reato di calunnia, salvo successivamente ad escludere la falsità delle dichiarazioni, con argomentazione priva di coerenza. Risulta dalla ricostruzione contenuta in sentenza che alla parte offesa sia stata attribuito un abuso, e che, in forza di tale denuncia l'interessato sia stato iscritto nel registro degli indagati, procedimento conclusosi con un decreto di archiviazione, sicché sussiste il presupposto di fatto dell'oggettivo sviamento dell'attività dell'amministrazione della giustizia a fronte di un comportamento che gli stessi denunciati non negano di aver realizzato, attribuendo al verbalizzante una condotta connotata da abuso, che ha altresì leso la posizione soggettiva della persona denunciata, elementi tipici della condotta contestata. Al di là del dato formale, evocato attualmente nel ricorso, in ordine alla concreta possibilità del pubblico ufficiale di richiedere l'esibizione di documentazione prima del sequestro, irrilevante in quanto attinente al merito della denuncia formulata, quel che rileva al fine di ravvisare gli elementi costitutivi del reato contestato è il tenore della denuncia presentata, all'atto in cui si prospettava a carico dell'interessato la consumazione di un'azione estorsiva realizzata per acquisire la documentazione, la cui specificità indusse all'attivazione del procedimento a carico del denunciato, con l'iscrizione nel registro degli indagati. Il fatto denunciato è pacificamente non rispondente al vero, mentre la circostanza che potesse non configurarsi il reato di abuso a carico dell'odierna parte lesa costituiva elemento della valutazione giudiziale successiva, la cui attivazione era diretta conseguenza dell'esposizione dei fatti. Del resto, le modalità con le quali si espressero gli odierni ricorrenti, che esposero le circostanza non veritiere risalenti ad anni prima a seguito di un ulteriore controllo subito dal medesimo pubblico ufficiale, denotano la volontà di esporre circostanze suscettibili di danneggiarlo, non manifestazione di eventi del tutto neutri, espressi in maniera del tutto occasionale, poiché il contesto in cui vennero formulate, dinanzi ad autorità che avevano l'obbligo di procedere, denota un proposito ritorsivo da parte degli agenti, rispetto al quale le stesse parti ricorrenti non esprimono elementi suscettibili di escludere la consapevolezza della falsità di quanto ricostruito. Per contro la circostanza che all'atto della presentazione della denuncia l'ipotesi di reato fosse già estinta per prescrizione, risulta irrilevante per pacifica giurisprudenza (da ultimo, per tutte Sez. 6, n. 49522 del 09/12/2009, Spagnulo, Rv. 245660) al fine di escludere la fattispecie contestata. Si deve infatti ricordare che l'estinzione del reato presuppone comunque una verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi della individuazione della decorrenza nel termine, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere, il cui corretto svolgimento, imponendo una serie di adempimenti, quali l'iscrizione nel registro degli indagati, la cui corretta esecuzione, unitamente alla tutela degli interessi del terzo accusato, costituisce oggetto della tutela penale.
3. Le ulteriori deduzioni contenute in ricorso si caratterizzano per la sollecitazione ad un nuovo esame di merito, con riferimento sia all'effettiva percezione dei fatti da parte degli interessati, che al significato di quanto attribuito alla parte lesa, che non considera l'essenza della falsa accusa, individuabile nell'attribuzione all'agente di una condotta descritta in maniera non conforme al reale, che non viene superata da allegazioni di segno contrario, idonee a contrastare l'unico elemento rilevante al fine della qualificazione del reato di calunnia, costituito dalla mancanza negli agenti della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Le deduzioni sono esclusivamente volte a negare la possibilità di qualificare come abuso la condotta, a seguito di valutazione da parte delle autorità preposte alla ricezione della denuncia, laddove la sua presentazione e la consapevole mancata corrispondenza ai fatti integrava già la fattispecie ritenuta.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile in questo grado, liquidate come in dispositivo, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ed alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Di ON ON e liquidate in complessivi Euro 3.300, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2015