Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, le controversie aventi ad oggetto, in modo diretto, l'accertamento della titolarità o meno del diritto di elettorato attivo in capo alle persone ammesse alla votazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, quale che sia la natura (pubblica o privata) dell'ente interessato, atteso che i diritti di elettorato rilevano quali diritti soggettivi pubblici e, in quanto tali, non possono essere degradati dalla pubblica amministrazione. (Nella specie, era stata contestata la determinazione con la quale il commissario straordinario di un Automobil Club provinciale, in relazione alle elezioni dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'ente, aveva ammesso alla votazione non solo quanti fossero titolari, in quel momento, di tessera in corso di validità, ma anche di coloro che si fossero trovati nella stessa condizione alla data in cui erano state indette le precedenti elezioni, poi annullate, ancorché detta condizione fosse successivamente venuta meno).
Commentario • 1
- 1. Tessera elettorale: vizi del procedimento nel rilascio del duplicatoRossella Santonicola · https://www.iusinitinere.it/
Le modalità di rilascio della tessera elettorale sono indicate dall'art. 4 del d.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000. In particolare, il comma 5 disciplina i casi di deterioramento della tessera elettorale che ha sostituito integralmente il previgente certificato elettorale svolgendone le medesime funzioni, mentre il comma 6 si occupa di caso di smarrimento o furto. Nel dettaglio, l'articolo 4.5 del d.P.R. in questione stabilisce che in caso di deterioramento è necessaria la “previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e presentazione dell'originale deteriorato”; il comma 6, invece, ordina che “in caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2003, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Alfio - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI AL, NT LO, AN QU, AR ON, GIANAR OV, OM AL, IC BE, NT CI, OL BR, FR CC, AN e ALESAN RI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, presso il prof. avv. Angelo Clarizia, che li rappresenta e difende con il prof. avv. Antonio Carullo, in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
IN TU, NO EN, RI NO, ON LL, SE AV, ER EL AS, elettivamente domiciliati in Roma, Via Lucio Afranio n. 23, presso l'avv. Emanuela Pastore Stocchi, che li rappresenta e difende con il prof. avv. Mauro Poli, in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e
SAGIS S.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucio Afranio n. 23, presso l'avv. Emanuela Pastore Stocchi, unitamente all'avv. Mauro Poli, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata in data 20 marzo 2002 dal notaio Innocenzo Tassinari (Rep. n. 119683);
- resistente con procura -
nonché nei confronti di AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA, COMMISSIONE ELETTORALE e CONSIGLIO DIRETTIVO AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA, COMMISSARIO STRAORDINARIO AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA, AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, PRESIDENZA EL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, NO AL, AMILCARE RI;
- intimati -
avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sesta Sezione, n. 3653/01 del 4 luglio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2002 dal relatore cons. dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parto, gli avvocati Carullo e Poli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso impugnato e per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
PREMESSE IN FATTO E SVOLGIMENTO EL PROCESSO 1 - A seguito del rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell'appello proposto avverso la sentenza del TAR dell'Emilia Romagna che aveva dichiarato la nullità delle operazioni di voto relative all'elezione dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dell'Automobile Club di Bologna, il Ministro per il Turismo disponeva, con decreto del 22 aprile 1999, lo scioglimento di tali organi e nominava, quale Commissario straordinario, l'ing. Angelo Orlandi con il compito di assicurare la gestione e il corretto funzionamento dell'ente fino alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione e di controllo.
L'incarico, la cui durata era stata originariamente stabilita in sei mesi, venne prorogato, alla scadenza, per ulteriori sei mesi. Con delibera del 28 marzo 2000, il Commissario procedeva convocazione dell'assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori. Quindi, con una successiva determinazione del 6 aprile 2000, ammetteva alle votazioni, non solo gli associati "con tessera in corso di validità al 28 marzo 2000", ma anche quelli che tale qualità avessero avuto alla data del 2 dicembre 1997 (quando erano state indette le elezioni che erano state annullate) ancorché l'avessero successivamente perduta.
2 - Con ricorso notificato il 14 luglio 2000, alcuni associati contestavano la validità del verbale contenente la proclamazione degli eletti sotto molteplici profili, assumendo, in particolare:
- che l'atto con il quale il Commissario straordinario aveva indetto le votazioni era viziato da incompetenza, essendo stato emanato dopo la scadenza del termine, non prorogabile, originariamente stabilito per l'espletamento dell'incarico commissariale;
- che, del tutto illegittimamente, erano stati ammessi al voto anche soggetti che pur avendo rivestito, in passato, la qualità di associato alla data delle, non erano più tali quando erano state indette le nuove votazioni.
2.1 - Il ricorso era accolto dal T.A.R. sotto il primo profilo, ritenuto assorbente.
La decisione, appellata sia dall'Automobile Club che da alcuni associati rimasti soccombenti nella precedente fase di giudizio, veniva confermata dal Consiglio di Stato, ma con diversa motivazione, ponendo a fondamento della dichiarazione di nullità della votazione il riconoscimento dell'elettorato attivo anche in favore di soggetti ormai privi della qualità di associato. 2.2 - I ricorrenti chiedono la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso.
Degli intimati resistono, con controricorso, i signori AR UO, RU TI, IO IN, FO LI, RG NI, JA Dal Maso.
MOTIVI ELLA DECISONE 3 - Con i due motivi di ricorso che, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione delle norme sulla giurisdizione e, segnatamente, dell'art. 1 c.p.c., anche in relazione all'art. 23 c.c., dell'art. 2, legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, dell'art. 2, d.p.r. 1950, n. 881, della legge 20 marzo 1975, n. 70, anche in relazione al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dell'art. 103, primo comma, Cost. - censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza, in materia, della giurisdizione del giudice amministrativo, senza considerare:
- che la controversia investiva (anche) la sussistenza del diritto di elettorato e, come tale, doveva ritenersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, in base ai principi che regolano il contenzioso elettorale degli enti pubblici;
che, comunque, gli Automobil Clubs provinciali hanno natura privata;
- che, in ogni caso, anche a voler ammettere che tali enti abbiano natura pubblica, dovrebbe pur sempre riconoscersi che si tratta di enti di carattere associativo e che, conseguentemente, i singoli associati vengono a porsi, rispetto ad essi, in posizione paritetica, la quale esclude che i diritti loro riconosciuti con l'atto costitutivo (tra i quali rientra certamente quello di concorrere, con il proprio voto, all'elezione dei soggetti preposti agli organi di gestione e di controllo) possano essere unilateralmente incisi.
4 - La censura è fondata.
Il contenzioso in materia elettorale amministrativa è ripartito, nel nostro ordinamento, fra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, a seconda che la controversia abbia ad oggetto questioni inerenti al diritto di elettorato, attivo o passivo (rispettivamente, art. 42, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223; art. 82, d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570), ovvero questioni concernenti la legittimità dello svolgimento delle operazioni elettorali (art. 83/11, d.p.r. 570/60, cit.; art. 6, d.p.r. 6 dicembre 1971, n. 1034). Mentre nel primo caso la controversia concerne direttamente la sussistenza del diritto di elettorato attivo o passivo, nell'altro essa investe l'osservanza di norme rivolte alla tutela di esigenze generali della collettività, la cui applicazione incide solo in via mediata sui diritti pubblici dei candidati o degli elettori (Cass. 22 gennaio 1990, n. 348). Muovendo da queste premesse, sono state considerate attinenti alle operazioni elettorali le controversie concernenti la regolarità del computo dei voti (Cass. 2 aprile 1984, n. 2150; 348/90), dell'apertura o della chiusura dei seggi (14 luglio 1981, n. 4590), della vidimazione delle schede (Cass. 2150/84), delle modalità di ammissione al voto (Cass. 3 giugno 1983, n. 3786; 27 gennaio 1993, n. 1012), dell'identificazione degli elettori (Cass. 14 luglio 1981, n. 4586) e, in genere, di tutti gli atti che, dopo l'emanazione di quello di convocazione dei comizi elettorali (art. 83/11, d.p.r. 570/60) e fino a quello di proclamazione dei risultati e degli eletti, concorrono a formare il complesso procedimento elettorale (Cass. 4590/81); a nulla rilevando che l'accertamento delle irregolarità denunziate possa comportare la correzione (totale o parziale) dei risultati elettorali e la stessa sostituzione dei candidati eletti, dal momento che tali effetti rappresentano una conseguenza (non solo eventuale, ma) indiretta della violazione di norme che, come si è appena rilevato, sono dirette a tutelare in via immediata (non già l'interesse individuale dei singoli elettori e dei singoli candidati, ma) l'interesse generale alla regolarità dello svolgimento della competizione elettorale (Cass., sez. un., 11 novembre 1993, n. 11117). 4.1 - Ciò premesso, appare evidente che tra tali controversie non può essere annoverata quella in esame.
Il Commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza a seguito dell'annullamento delle operazioni di voto relative all'elezione dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Automobil Club di Bologna e del successivo scioglimento di tali organi, aveva indetto con delibera del 28 marzo 2000 nuove elezioni, ammettendo alla votazione non solo quanti fossero titolari, in quel momento, di "tessera in corso di validità", ma anche coloro che nella stessa condizione si fossero trovati alla data del 2 dicembre 1997, in cui erano state indette le precedenti elezioni successivamente annullate, ancorché detta condizione fosse successivamente venuta meno.
La legittimità di questa determinazione era stata contestata dagli attuali resistenti assumendo che, in tal modo, erano stati, del tutto illegittimamente, ammessi alla votazione anche soggetti che, avendo perso la qualità di socio, erano ormai privi del diritto di voto. E la tesi è stata ritenuta fondata dal Consiglio di Stato, ponendo in evidenza che la votazione indetta il 28 marzo 2000 non costituiva una mera rinnovazione di singole operazioni elettorali "ora per allora", ma una nuova (ed autonoma) competizione elettorale, diretta al rinnovo degli organi dell'Ente per il quadriennio successivo. E puntualizzando:
- che la concreta composizione del corpo elettorale, convocato per la nuova votazione, doveva essere necessariamente essere quella del giorno in cui le elezioni dovevano svolgersi, poiché altrimenti si sarebbe determinata un'inammissibile scissione tra elettorato attivo e passivo;
che, conseguentemente, "la salvaguardia del diritto di voto" nei confronti di chi, chiamato a votare nella precedente votazione, si era visto travolgere dall'annullamento giurisdizionale la propria scelta elettorale, presupponeva "la permanenza dell'attualità della qualifica di socio e dell'interesse a partecipare al rinnovo delle cariche sociali dell'Ente".
4.2 - Non vi è quindi dubbio che il presente giudizio abbia ad oggetto, e in modo diretto, (anche) l'accertamento del diritto di elettorato attivo, dal momento che l'autorità giudiziaria era chiamata a verificare (non solo se la delibera n. 11 del 28 marzo 2000, con la quale il Commissario straordinario aveva convocato l'Assemblea dei soci dell'Automobil Club di Bologna per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Ente fosse, o meno, viziata da incompetenza, ma) anche la sussistenza della titolarità del diritto di voto in tutti i soggetti chiamati a votare. Sotto tale riguardo, che è l'unico preso in esame dalla sentenza impugnata, oggetto di accertamento era, pertanto, non regolarità delle operazioni elettorali, come sembra riconoscere il giudice a quo, ma la titolarità, o meno, del diritto di elettorato (attivo) da parte delle persone ammesse alla votazione. Ma tale questione, alla stregua dei principi appena ricordati, non poteva essere affidata al giudice amministrativo, essendo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, quale che sia la natura (pubblica o privata) dell'ente interessato: questo perché i diritti di elettorato attivo e passivo rilevano, nel nostro ordinamento, quali diritti soggettivi pubblici e, in quanto tali, non possono essere "degradati" dalla pubblica amministrazione. Ogni ulteriore considerazione, circa la natura dell'Automobil Club di Bologna (e, più in genere, degli Automobil Clubs provinciali) rimane pertanto assorbita.
5 - Il ricorso deve essere quindi accolto. E la sentenza impugnata (che ha confermato la declaratoria di nullità delle votazioni impugnate, proprio sul rilievo che erano stati ammessi a votare soggetti da ritenersi, secondo l'opinione espressa dal Consiglio di Stato, privi del diritto di elettorato attivo) conseguentemente cassata senza rinvio, dovendo essere riconosciuta in materia la giurisdizione del giudice ordinario.
Ricorrono, a giudizio del Collegio, giusti motivi di compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2003