Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
- RTE SUR EMA DI CASSAZIONE010 8 8 /0 1 CPUBBLICA ITALIANA - 4 7 O E 3 . L C L N A O , IN NOM B P 1 9 E I 9 E D 1 - N E 1 O 1 I C Oggetto - Z INDENNITA EXACT 1 A I D 2 R 3L.N 27181 A1 Giu U T I S SEZIONE PRIMA CIVILE I G 9 G DICI DI PACE 3 E E R E N . 6 A Osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T 4 D . S E T U T T N R R.G.N. 11617/00 E Dott. Corrado CARNEVALE Presidente S - A E Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Cron. 2323 Consigliere Dott. Ugo VITRONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud. 20/10/2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: il 26 DEN 2001 CANCELLIERE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, LIRE 3000 CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CG575551
contro
CG575562 DE PALMA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 1, presso l'avvocato GABRIELE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. RO DE AO, che lo rappresenta e difende, giusta procura per diritti L. 2000 a margine del controricorso;
% 31.01.01 2000 IL CANCELLIERE - controricorrente 1909 avversO la sentenza n. 517/00 del Giudice di pace di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FIRENZE, depositata il 07/03/2000; Richiesta copia Studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. SIBILLO per diritti L. 18000 udienza del 20/10/2000 dal Consigliere Dott. Mario $FEB 2001 CANCELLIERE ADAMO;
udito ilper ricorrente, l'Avvocato cheQuadri, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato De Paola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato in da- ta 14.12.1999 IO De AL conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Firenze il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro- tempore, per sentirlo condannare al pagamento in pro- 3000 CANCELLERIA prio favore della somma di £ 2.000.000, ovvero di quel- la minore o maggiore ritenuta di giustizia, dovutagli a titolo di indennità giudiziaria ex art. 3 L. 19.2.1981 n 27, per il periodo 18.9.1995-16.3.1996, durante il LIKE 3000 CANCELLERIA quale aveva svolto le funzioni di Giudice di Pace. eCostituitosi in giudizio il Ministero di Grazia Giustizia eccepiva il difetto di giurisdizione del giu- CG051664 dice adito nonchè l'incompetenza per valore dello stes- 2 so;
in relazione al merito rilevava l'infondatezza del- la domanda. Con sentenza in data 7.3.2000 il Giudice di Pace di Firenze, giudicando secondo equità, accoglieva la do- manda e condannava l'Amministrazione convenuta al paga- mento della somma di £ 2.000.000, oltre alle spese di giudizio, liquidate in complessive £ 1.122.000. Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pa- ce propone ricorso, fondato su due motivi, il Ministero di Grazia e Giustizia. Resiste con controricorso IO De AL. Motivi della decisione Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. DIRITTI DI 19.2.1981 n 27 e degli artt. 1 e 2 L.
6.8.1984 n 425, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva che con l'art. 3 della L. 19.2.1981 n 27 è stata istituita a favore dei magistrati ordinari una speciale indennità, non pensionabile, estesa poi ai ma- gistrati amministrativi, militari ed agli avvocati e procuratori dello Stato con apposita legge e, per la precisione, con l'art. 1 della L. n 425/1984 . Tale indennità è stata dalla giurisprudenza ritenu- ta di natura retributiva e collegata allo status di ma- gistrato a prescindere dall'esercizio delle funzioni 3 talchè è percepita , sia pure in misura ridotta anche dagli uditori giudiziari senza funzioni. In base all'indicato quadro normativo di riferimen- erroneamente il giudice di Pace, con l'impugnata to, sentenza, ha ritenuto che l'indennità in questione com- petesse anche ai giudici di pace in quanto magistrati ordinari, in base alla legge istitutiva dei giudici di pace stessi. L'art. 1 della L. 425/1984 ha infatti chiarito che l'indennità in esame competeva solo ai giudici ordina- ri, e la stessa legge con l'art. ha quindi esteso l'indennità in questione agli altri appartenenti alle carriere magistratuali, fra le quali non sono ricompre- si i giudici di pace, a decorrere dall'entrata in vigo- re della legge medesima. Inoltre l'estensione dell'indennità ad altre cate- gorie, quali il personale delle cancellerie e delle se- greterie giudiziarie, è stata sempre prevista con leggi specifiche, per cui è ovvio concludere che l'intervento del legislatore si è reso necessario proprio perchè la normativa contenuta nelle leggi del 1981 e del 1984 non era estensibile a cetegorie diverse da quelle origina- riamente previste. Dalla natura retributiva della indennità de qua di- - scende altresì la sua inapplicabilità ai giudici di pa- 4 ce, posto che agli stessi è riconosciuto un trattamento indennitario e non retributivo, così come precisato dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 9.11.1998 n 11272, nella quale è precisto che i giudici di pace sono funzionari onorari e conseguen- temente godono di un trattamento economico di natura indennitaria, in conseguenza dell'assenza di un rappor- to professionale di servizio. In park scolare la speciale indennità in esame segue la dinamica dello stipendio dei magistrati ordinari, stipendio che viene adeguato ogni triennio in base a parametri predeterminati, inapplicabile ai giudici di pace, retribuiti con indennità correlate al lavoro svolto. Resta altresì da considerare che il legislatore, nel regolare, con l'art 11 della L. 21.11.1991 n 374, il trattamento economico dei giudici di pace non ha esteso la speciale indennità in questione ai giudici di pace stessi, al contrario di quanto aveva fatto con l'art. 1 della L.
6.8.1984 n 425, con il quale aveva esteso alle altre categorie magistratuali l'indennità de qua, originariamente prevista, come detto, per i soli magistrati ordinari. Con il secondo motivo il Ministero di Grazia e Giu- stizia deduce violazione e falsa applicazione della L. 21.11.1991 n 374 come modificata dalla L. 16.12.1999 n 479, nonchè dei principi costituzionali in materia di nomina dei magistrati onorari, previsti dall'art. 106 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Secondo il convincimento del Giudice di Pace di Fi- renze i giudici di pace, in base alla legge istitutiva n 374/1991 e alle disposizioni della Costituzione, in tema di ordinamento giudiziario, sarebbero a tutti gli effetti magistrati ordinari, aventi diritto come tali alla percezione dell'indennità in questione. Rileva in particolare l'Amministrazione ricorrente che il trattamento economico dei giudici di pace è re- golato completamente dall'art. 11 della L. n 374/91 mentre nè la legge n 374/1991 nè la Costituzione stabi- liscono il principio che il giudice di pace sia un ma- gistrato ordinario, con tutti i doveri e diritti che caratterizzano lo status del magistrato togato, chiama- to istituzionalmente a svolgere funzioni giurisdiziona- li. Invero l'art. 106 della Costituzione si limita a prevedere che funzioni giurisdizionali possano essere svolte da funzionari onorari, anche di nomina elettiva, mentre la L. 374/91 afferma l'appartenenza dei giudici di pace, magistrati onorari, all'ordine giudiziario, al fini di chiarire che le sentenze pronunziate da questi funzionari onorari, hanno pieno valore di pronunzie giurisdizionali. Il trattamento economico dei giudici di pace inoltre completamente regolato dall'art. 11 L. n 374/1991 che non prevede la corresponsione dell'inden- nità in oggetto. In ordine logico va per prima esaminata l'eccezione inammissibilità dell'intero ricorso, sollevata dal di P.G., per avere il Giudice di Pace di Firenze giudicato secondo equità. L'eccezione è infondata e va pertanto respinta. Al riguardo si osserva che il Giudice di Pace di Firenze ha accolto la domanda attrice procedendo, in via di generale premessa, ad un'equiparaione del giudi- ce di pace al magistrato ordinario, in violazione del- l'art. 106 della Costituzione. Invero l'art. 106 della Costituzione stabilisce, al primo comma che la nomina dei magistrati avviene per concorso, mentre, al secondo comma prevede una riserva di legge che abilita il legislatore ordinario ad emettere leggi, in materia di ordinamento giudiziario, che pre- vedano la nomina, anche elettiva, di magistrati onora- ri, che possono svolgere le funzioni dall'ordinamenro giudiziario attribuite ai giudici singoli. 7 La norma costituzionale prevede, quindi, due distinte figure di magistrati: i magistrati c.d. togati, che ac- cedono alla status di magistrato esclusivamente a mezzo quindi in base a selezione tecnico- di concorso amministrativa a;
ed i magistrati onorari, che accedono al- la qualifica a seguito di selezione politico- discrezionale. La distinzione fra le due figure di magistrato è delineata oltre che da quanto fin qui esposto dalla considerazione che: a) il magistrato ordinario è strutturalmente inse- rito nell'apparato organizzativo della pubblica ammini- делат strazione, con rango costituzionale;
b) la durata del rapporto è a tempo indeterminato per il magistrato ordinario e a tempo determinato per il giudice di pace;
c) il compenso ha natura retributiva per il magi- strato ordinario ( Corte Costituzionale 19.1.1995 n 15) e indennitaria per il giudice di pace;
1 Cass. civ. SS.UU.
9.11.1998 n 11272 ) Inoltre la stessa esegesi della legge n 374/1991, istitutiva della figura del giudice di pace, esclude la fondatezza della equiparazione effettuata dal Giudice di Pace di Firenze. 1Infatti, l'art. comma 2 della legge citata stabi- 8 lisce che l'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorariox appartenente all'ordine giudi- ziario, in perfetta sintonia con l'art. 106 della Co- stituzione, che consente, come detto, la nomina di ma- gistrati onorari, anche elettivi, e quindi non necessa- riamente reclutati per concorso. Pertanto, lo stesso legislatore, costituzionale ed ordinario, lungi dall'equiparare i giudici di pace ai magistrati ordinari, li qualifica solo come magistrati onorari, appartenenti all'ordine giudiziario, che è cosa ben diversa dall'equiparazione "tout court" fatta dal Giudice di Pace di Firenze. E' di tutta evidenza, infatti, che due soggetti pos- sono appartenere ad un medesimo ordine, pur mantenendo qualifiche diverse, come nella specie. Qualifiche che, benchè nettamente distinte sul pia- no costituzionale e della normativa ordinaria, conver- gono, e perciò appartengono al medesimo ordine, nel- l'esercizio della giurisdizione, limitata per i giudici di pace alle materie di competenza dei giudici singoli, con il che resta escluso che i giudici di pace possano essere chiamati a far parte dei collegi, ciò che costi- tuisce ulteriore motivo di differenziazione fra le due figure di magistrato. Pertanto l'eccezione sollevata dal P.G. va respin- 9 ta, avendo il Giudice di Pace violato norma di rango ' nel procedere all'equiparazione fra i costituzionale giudici di pace magistrati onorari, ed i magistrati ' ordinari. L' eccezione di inammissibilità dell'intero ricorso va quindi disattesa. Ciò premesso e passando all'esame del primo motivo, si Osserva che il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Invero, questa Corte Suprema ha già precisato che le sentenze pronunziate dal giudice di pace, nell'ambito di due milioni di valore, non sono soggette a ricorso per cassazione, per violazione di norme sostanziali, posto che l' erroneo richiamo di norma sostanziale può comunque soddisfare esigenze di equità, non censurabili in cassazione;
la sentenza del giudice di pace può al contrario esssere oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali, di norme costituziona- li o di norme comunitarie, di rango superiore alle leg- gi ordinarie. ( Cass. civ. SS.UU.15.10.1999 n 716 ) Nella specie, essendo il motivo in esame, fondato esclusivamente su censure rivolte avverso norme di leg- ge ordinaria, il motivo stes va dichiarato inammissi- bile. Ammissibile è al contrario il secondo motivo per la 10 parte relativa all'equiparazione del giudice di pace al magistrato ordinario, come precisato in occasione del- l'esame dell'eccezione sollevata dal P.G., mentre va dichiarato inammissibile in relazione alla parte con la quale, anche in questo caso, viene censurata l'applica- zione fatta dal Giudice di Pace di Firenze di norme di legge ordinaria. Infatti, il Giudice di Pace di Firenze, dopo avere preso le mosse dalla più volte richiamata equiparazione hought fra il giudice di pace ed il magistrato ordinario, ha proceduto all'esame delle norme ordinarie che regolano l'indennità prevista dall'art. 3 L. n 27/81 e delle norme che regolano la posizione retributiva del giudice di pace. In ordine alla disamina delle norme ordinarie non è consentito a questa Corte Suprema interloquire, avendo il Giudice di Pace di Firenze giudicato secondo equità, talchè questa parte del secondo motivo, con cui è cen- surata l'applicazione di norme ordinarie va dichiarata inammissibile. Il ricorso, pertanto, va rigettato, non essendo suf- ficiente per la cassazione della impugnata sentenza, l'accoglimento della sola censura, indirizzata a vulne- rare l'erronea equiparazione del giudice di pace al ma- gistrato ordinario, fatta dal Giudice di Pace di Firen- 11 ze. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 20.ottobre.2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Corrado Carnevale Mario Adamo Mario Adames lomar lamm IL CARR Y FRE CORTE SUPREMACCARAZIONE Eta Blanchi Depositat Decolleria Fel 2001 CANCELLIERE 4 O ) 7 L 3 E . L C N O , B A 1 E P 9 I E 9 1 N D - O 1 I E 1 Z - C A 1 I 2 R D . T S U L I I G 9 G E 3 R E E A N 6 . D 4 T . E S T T I T ( N E R S A E 12