Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2002, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
E C.C. 60461 N 6 ALL 8 O I 9 NOME DEL POPOLO 1 Z / A 4 / R 6 T 2 S UBBLICA ITALIANA I . A R G N . E .P R D B 0 3 8 6 L A L E L D A I E S B CASSAZIONE T N A Oggetto E T N S E 1 I S 3 1 A E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria . N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G. N. 12337/98 MONACI Rel. Consigliere Cron. 9030 Dott. Stefano Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 08/11/01 CECCHERINI Consigliere Dott. Aldo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 60461 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ہوں MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
AT TO ER;
- intimato avverso la sentenza n. 65/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2001 13/05/97; 2201 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia nasce da un accertamento compiuto dall'Ufficio Imposte Dirette di Milano a carico del contribuente NA ER SE, ai fini IRPEF ed ILOR per anno 1984. La Commissione di primo grado accoglieva solo in parte l'impugnazione del contribuente. L'Ufficio proponeva appello chiedendo la riforma della decisione di primo grado per quanto concerneva il mancato riconoscimento di una posta contabile di L.26.500.000 che l'accertamento aveva imputato a ricavi. L'impugnazione si basava sul dato di fatto che il contribuente aveva dichiarato ai fini I.V.A. provvigioni attive per L.103.785.000 mentre ai fini IRPEF aveva dichiarato nel quadro G il minor importo di L.75.8777.000, e sulla considerazione che l'imputazione ai ricavi dell'anno precedente non avrebbe potuto essere ritenuta corretta in quanto possibile solamente se i ricavi, i proventi, e gli oneri fossero stati certi nella loro esistenza e determinabili in modo obiettivo. A sua volta il contribuente presentava appello incidentale chiedendo l'annullamento dell'accertamento anche per quel che riguardava le voci confermate dal giudice di primo grado, ed asseriva di essere in grado di provare la sussistenza dei dati non riconosciuti. 2201 Con sentenza in data 20 marzo 13 maggio 1997 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello dell'Ufficio ed accoglieva invece quello del contribuente, annullando l'accertamento.
2. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria eccependo l'esistenza del vizio di omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. L'Amministrazione ricorrente lamenta in particolare di avere fatto presente nelle proprie controdeduzioni che il contribuente aveva prodotto, in data 15 dicembre 1994, istanza di definizione delle lite fiscali pendenti ai sensi dell'art.2 quinquies della legge n.654 del 1994, e di avere posto in evidenza l'esistenza e la regolarità di questa causa estintiva del procedimento, e chiesto che ne venisse dichiarata l'estinzione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'Amministrazione finanziaria eccepisce il vizio di difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia 2 omesso di considerare che il contribuente aveva prodotto istanza di definizione delle liti fiscali pendenti. La sentenza, nel respingere l'appello dell'ufficio si è limitata a rilevare che la parte non avrebbe fornito gli elementi di riscontro per l'applicazione dell'art. 74 del DPR n.597 del 1973. Va ricordato - per consentire la piena comprensione della pronunzia impugnata -che questa norma, in vigore all'epoca dei fatti, conteneva norme generali sui componenti del reddito d'impresa. Nulla dice, invece, dell'applicabilità dell'art.2 quinquies sulla chiusura delle liti fiscali pendenti, nonostante che - come risulta dagli atti (che a questi fini, trattandosi di una questione procedurale, ben possono e debbono esere esaminati dalla Corte) - con memoria depositata il 20 febbraio 1997 effettivamente l'Ufficio avesse chiesto alla stessa Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che venisse dichiarata l'intervenuta definizione della lite pendente, ed avesse dichiarato che nella richiesta di definizione presentata dal contribuente non sussistevano anomalie di sorta. Su questo punto, ancor prima che omissione di motivazione, vi è addirittura omissione di pronunzia. 3 2. Occorre invece che il giudice del merito esamini anche questa domanda dell'Amministrazione e provveda a motivare sul punto. Il ricorso deve essere accolto, con annullamento della pronunzia impugnata, e la causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR Lombardia. Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2001. IlConsigliere 1 Presidente estensore (dr. Giovanni Pack dr. Stefano Monaci) YCANCECANCELLIERE C1 Amaido Casano новать E N IO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 Z 8 A 9 1 R Oggi.
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