Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/1999, n. 5505
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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Il divieto di "reformatio in pejus" vige nei rapporti tra il processo di primo grado e quello di appello, ma non nei rapporti tra due successivi giudizi di rinvio a seguito di due annullamenti delle sentenze conclusive di essi da parte della Corte di cassazione. (Nel caso di specie il ricorrente sosteneva che erroneamente, con la seconda decisione emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, non si era concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concesso, invece, con la prima sentenza della corte d'appello in sede di rinvio, definitivamente annullata. La Cassazione, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito che il raffronto fra decisioni, ai fini della valutazione della dedotta violazione, va fatto tra la sentenza emessa in sede di rinvio, impugnata con il ricorso, e la sentenza di primo grado, escludendo - nella fattispecie - la violazione del principio del divieto di "reformatio in pejus", non essendo stato riconosciuto da quest'ultima sentenza il beneficio della non menzione).

Il sistema delle notificazioni - che, nel privilegiare la notificazione a mani proprie, prevede una serie di possibilità alternative ugualmente valide ed efficaci, sempre che ricorrano le condizioni per cui siano consentite nel singolo caso - è fondato, sia nel codice processuale vigente sia in quello abrogato, sulla conoscenza legale dell'atto e, sempre che siano compiute le formalità prescritte e la legge sia rispettata, non permette che possa essere fornita la prova di mancata conoscenza dell'atto o di mancata conoscenza entro un determinato termine utile. (Fattispecie in cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stata eseguita nel luogo di lavoro del notificando a mani del superiore gerarchico, reputata persona equiparabile al "convivente", e nella quale la notificazione si è ritenuta perfezionata nel momento della consegna dell'atto al detto superiore gerarchico, a nulla rilevando il successivo atto - verificatosi, secondo il ricorrente, senza il rispetto del termine di comparizione - della consegna all'interessato da parte del superiore).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/1999, n. 5505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5505
Data del deposito : 14 aprile 1999

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