Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 2
Il divieto di "reformatio in pejus" vige nei rapporti tra il processo di primo grado e quello di appello, ma non nei rapporti tra due successivi giudizi di rinvio a seguito di due annullamenti delle sentenze conclusive di essi da parte della Corte di cassazione. (Nel caso di specie il ricorrente sosteneva che erroneamente, con la seconda decisione emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, non si era concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concesso, invece, con la prima sentenza della corte d'appello in sede di rinvio, definitivamente annullata. La Cassazione, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito che il raffronto fra decisioni, ai fini della valutazione della dedotta violazione, va fatto tra la sentenza emessa in sede di rinvio, impugnata con il ricorso, e la sentenza di primo grado, escludendo - nella fattispecie - la violazione del principio del divieto di "reformatio in pejus", non essendo stato riconosciuto da quest'ultima sentenza il beneficio della non menzione).
Il sistema delle notificazioni - che, nel privilegiare la notificazione a mani proprie, prevede una serie di possibilità alternative ugualmente valide ed efficaci, sempre che ricorrano le condizioni per cui siano consentite nel singolo caso - è fondato, sia nel codice processuale vigente sia in quello abrogato, sulla conoscenza legale dell'atto e, sempre che siano compiute le formalità prescritte e la legge sia rispettata, non permette che possa essere fornita la prova di mancata conoscenza dell'atto o di mancata conoscenza entro un determinato termine utile. (Fattispecie in cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stata eseguita nel luogo di lavoro del notificando a mani del superiore gerarchico, reputata persona equiparabile al "convivente", e nella quale la notificazione si è ritenuta perfezionata nel momento della consegna dell'atto al detto superiore gerarchico, a nulla rilevando il successivo atto - verificatosi, secondo il ricorrente, senza il rispetto del termine di comparizione - della consegna all'interessato da parte del superiore).
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[1] Resta salva, tuttavia, in forza al principio iura novit curia, la possibilità per il giudice di appello di conferire al fatto una diversa — ed anche più grave — qualificazione giuridica, a condizione che il mutamento del titolo di reato non determini una variazione della competenza del giudice di primo grado, che non venga aggravato il trattamento sanzionatorio e che il tema della corretta individuazione della norma incriminatrice sia stato introdotto in giudizio con i motivi di gravame (in giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2022, n. 45466, in Cass. pen., 2024, 291; la tesi è condivisa da P.P. Paulesu, Il divieto di reformatio in peius: note a margine di una …
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Indice: 1. Premessa 2. Organi e forme delle notificazioni. La notifica con modalità telematiche. La posta elettronica certificata 3. Domicilio digitale risultante da pubblichi elenchi: domicilio dichiarato, eletto e determinato per le notificazioni, recapito telematico 4. Le notificazioni all'imputato detenuto 5. Le notificazioni all'imputato non detenuto 6. Le notificazioni all'irreperibile, al latitante, e ad altri soggetti 7. Le nullità delle notificazioni 8. Disposizioni transitorie Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario" 1. Premessa In ossequio a quanto prescritto dall'art. 1, comma 5, lett. a) 100, e dall'art. 1, comma 7, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/1999, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 14.4.99
Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Candela Consigliere N. 757
Dott. Bruno Oliva Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. IOo Colla Consigliere rel. N. 39071/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GA IO RI, n. a Nicosia il 14 settembre 1949, avverso la sentenza in data 11 giugno 1998 della Corte d'appello di Milano;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. IOo Colla;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore generale dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avvocato Giovanna Andreoni, presente anche il Prof. Avvocato Bruno Nascimbene con delega del Prof. Avvocato Carlo Adornato.
Fatto e diritto
RI GA IO propone ricorso per cassazione, per mezzo dei difensori avvocati Carlo Adornato e Giovanna Andreoni, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 11 giugno 1998, emessa in sede di rinvio, a seguito di pronuncia della seconda sezione di questa Corte in data 7 ottobre 1997 (depositata il successivo giorno 18), che aveva annullato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10 marzo 1996 (resa a conclusione del processo di merito celebrato con il rito di cui al precedente codice di procedura penale del 1930, ai sensi degli artt. 241 e ss. del d.l. 28 luglio 1989, n. 271, 523 e 544 c.p.p. abr.).
Al GA, quale ispettore della polizia di Stato in servizio presso l'ufficio stranieri della Questura di Milano, fu contestato di aver commesso, sul finire degli anni '80 (1987 e 1988), insieme con altri pubblici ufficiali (pure appartenenti alla polizia di Stato), una serie di reati di concussione e il reato di falso in atto pubblico: i primi, per avere costretto o indotto, abusando della sua qualita', numerosi cittadini stranieri a consegnargli denaro o altre utilità in cambio del rilascio di permessi di soggiorno;
il secondo, per avere alterato le dichiarazioni di IL AN OR mentre le riportava a verbale di sommarie informazioni testimoniali: il cittadino straniero intendeva, infatti, denunciare illeciti perpetrati a suo danno dal personale della Questura di Milano, in occasione di una sua richiesta di permesso di soggiorno, nel quadro dei fatti concussori sopra detti: invitato a dichiarare a verbale i fatti esposti verbalmente, li aveva confermati, ma il GA, anziché riportare nel documento - che era stato incaricato di redigere dal suo superiore (SI) - i contenuti accusatori delle dichiarazioni del IL, aveva scritto che quest'ultimo aveva dichiarato: "preciso che il suddetto NN mi ha aiutato disinteressatamente" .
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 25 maggio 1990, riconobbe la responsabilità del GA sia per i reati di concussione che per quello di falso e lo condannò alle pene ritenute di giustizia: la sentenza fu confermata dalla Corte d'appello di Milano - che ebbe cura di delineare e specificare i fatti per i quali il prevenuto abusò delle sue funzioni - con decisione del 29 novembre 1993. La sentenza della Corte territoriale fu, però, annullata da questa Corte di cassazione nei confronti del GA con pronuncia del 29 settembre 1994, per difetto di notificazione del decreto di citazione nel giudizio di rinvio. Venne, quindi, celebrato il nuovo giudizio di rinvio davanti alla Corte d'appello di Milano che si concluse con sentenza del 1^ marzo 1996 la quale, anche alla luce delle statuizioni dei giudici di legittimità relative alle posizioni degli altri coimputati, riqualificò i fatti di concussione contestati all'odierno ricorrente come fatti di corruzione, limitando, peraltro, il numero degli episodi addebitati al GA a due solamente (pratiche "Pallage" e "Ouhadani"), assolvendo il prevenuto per insussistenza del fatto per altri episodi e dichiarando l'improcedibilità dell'azione penale per prescrizione per altri ancora.
Riconosciutagli nuovamente la responsabilità per il reato di falso, lo condannò alle pene di giustizia.
Anche tale sentenza venne annullata da questa Corte di cassazione in data 7 ottobre 1997, richiamata all'inizio, per difetto di notificazione del decreto di citazione a giudizio al GA davanti alla Corte d'appello di Milano.
La Corte territoriale pronunciò, quindi, la terza sentenza d'appello, oggi impugnata, richiamata in esordio della presente esposizione in fatto, con la quale dichiarò la prescrizione per effetto delle già concesse attenuanti generiche, anche relativamente agli ultimi due episodi corruttivi riferentisi alle pratiche sopra richiamate, non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 152 c.p.p. abr.; confermò, poi, il giudizio di responsabilità del
GA in ordine al reato di falso, rideterminando la pena principale in un anno di reclusione.
I fatti relativi a quest'ultimo reato furono ricostruiti dai giudici di appello nel senso che, in un colloquio avvenuto il 27 ottobre 1987 nell'ufficio del SI (superiore del GA, anch'egli coinvolto nei fatti di corruzione, presenti il SI stesso, certo IL - altro appartenente alla polizia - e tale PI - conoscente del IL -) il IL denunciò oralmente di avere corrisposto, tramite l'intermediario Giovanni Marelli, agli appartenenti al personale della Questura, la somma di lire 500.000 per il suo permesso di soggiorno. A questo punto il SI invitò il GA a raccogliere a verbale, in altra stanza, le dichiarazioni accusatorie del IL, oralmente tradotte dal PI, e il GA, nel trascrivere tali dichiarazioni le aveva alterate dolosamente - secondo la Corte milanese - redigendo la frase: "Preciso che il suddetto NN mi aiutò disinteressatamente". Doveva, infatti, ritenersi inverosimile - ad avviso dei giudici di appello - che il IL avesse fatto una così plateale "marcia indietro" e che il GA (e anche il SI) si fosse così supinamente acquietato senza chiedere chiarimenti e contestare una così palese discrasia allo stesso IL.
Avverso tale sentenza il GA propone quattro motivi di ricorso. 1) Nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per difetto di notificazione, sia presso il suo domicilio eletto sia presso la Questura di Torino, nuova sede di lavoro (duplice notificazione eseguita per espressa disposizione del Presidente della Corte d'appello di Milano): la prima notificazione sarebbe nulla perché sull'avviso di deposito presso la casa comunale, affisso sulla porta dell'abitazione, era stato incredibilmente scritto che gli era stato notificato un decreto di citazione a giudizio dalla Corte d'appello di Milano per un processo da svolgersi davanti alla Corte d'appello di Bari;
la seconda notificazione sarebbe, del pari, nulla perché rimessa a mani del suo superiore il quale, a sua volta, gliela aveva consegnata senza il rispetto dei termini di comparizione;
2) erronea applicazione dell'art. 152 c.p.p. abr., contraddittorietà della motivazione e difetto di correlazione tra accusa e sentenza perché gli atti del processo avrebbero dovuto condurre a un'assoluzione per insussistenza del fatto;
3) violazione del divieto di reformatio in pejus perché la Corte territoriale aveva concesso il solo beneficio della sospensione condizionale e non anche quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario che, invece, era stato concesso con la precedente sentenza della Corte d'appello del 1^ marzo 1996;
4) contraddittorietà della motivazione e difetto di correlazione tra accusa e fatto ritenuto in sentenza perché la Corte milanese, dopo aver affermato che il GA avrebbe alterato dichiarazioni vere del IL, aveva affermato anche che a quest'ultimo, per il suo comportamento, gli era stato riconosciuto, quale premio, il permesso di soggiorno nonostante non ne avesse diritto, così implicitamente riconoscendo, però, che lo stesso IL aveva detto il falso e quindi il GA aveva verbalizzato dichiarazioni false, di ritrattazione, cioè, di quanto aveva in precedenza detto nella stanza del SI.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Per quel che attiene al preteso difetto di notificazione del decreto di citazione al GA presso la Questura di Torino (decreto consegnato dall'ufficiale giudiziario il giorno 30 aprile 1998 a mani del superiore gerarchico, Commissario Alessandro Di Tolla), rileva la Corte che la notificazione si è perfezionata in tale data, nel pieno rispetto dei termini di comparizione, e non già nella data successiva in cui il Di Tolla ha consegnato l'atto, a sua volta, al GA.
Anche nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, applicabile nella specie, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità si era costantemente orientata nel senso di ritenere che il rapporto di lavoro crea una convivenza, almeno temporanea tra le persone che lavorano nello stesso ufficio (fra le tante possono vedersi Cass., sez. V, u.p. 18 febbraio 1972, Bernardini, rv. 121018;
Cass., sez. III, u.p. 12 dicembre 1968, Valeschi, rv. 111323). Indubbia, quindi, che era l'applicabilità dell'art. 169, primo comma, c.p.p. abr., va ricordato che era altrettanto pacifico il principio che alla notificazione a mani di una delle persone indicate nell'art. 169 c.p.p. abr. era collegata dalla legge la presunzione dell'assoluta conoscenza dell'atto da parte del destinatario, senza alcuna possibilità da parte dello stesso di fornire prova contraria al riguardo (Cass., sez.I, c.c. 11 novembre 1968, Trebo, rv. 109584). Non poteva (come oggi non può), d'altra parte, essere altrimenti, giacché il sistema delle notificazioni, previsto sia dal vecchio che dal nuovo codice, nel privilegiare la notificazione a mani proprie, prevede una serie di possibilità alternative - ugualmente valide ed efficaci (ove non sia possibile accedere al sistema ritenuto ideale) sempre che, ovviamente, ricorrano le condizioni che lo legittimano e siano state compiute le formalità previste, nel singolo caso - attraverso le quali viene assicurata la conoscenza dell'atto: il sistema non tollera che possa essere fornita prova, ove la legge sia stata rispettata, di non conoscenza dell'atto (Cass., sez. II, u.p. 27 ottobre 1971, Meloni, rv. 120575) con la conseguenza che non ha alcuna importanza il fatto che il superiore gerarchico Di Tolla (con comportamento ai limiti della legalità sia per i tempi che per la forma) abbia consegnato l'atto al GA quando erano scaduti i termini di comparizione in giudizio.
La notificazione del decreto di citazione è, quindi, valida, e resta assorbito da tale decisione ogni altro profilo riguardante la validità della concorrente forma di notificazione presso il domicilio eletto, ordinata dal Presidente della Corte d'appello di Milano.
È privo di fondamento anche il secondo motivo di ricorso. La Corte milanese ha fornito congrua e logica motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 152, comma secondo, c.p.p. abr. in considerazione di tutti i profili dai quali emergono serissimi dubbi sulla liceità degli interventi del GA relativi alle pratiche "Ouhadani" e "Pallage", a iniziare dal riferimento alla mancanza dei presupposti per il rilascio dei permessi di soggiorno, per finire alle deposizioni testimoniali assunte, dalle quali ben potevano ricavarsi inquietanti elementi sull'esistenza dell'accordo corruttivo e sulla percezione di denaro (per la prima pratica) e di altre indebite utilità (attività lavorativa della persona che aveva richiesto il permesso per la seconda): elementi tutti in relazione ai quali non poteva certamente ritenersi "evidente" (come già si esprimeva l'art. 152 c.p.p. abr.) l'insussistenza dei reati di corruzione e la loro attribuibilità soggettiva: la Corte d'appello ha, quindi, correttamente applicato l'art. 152, comma primo, cit., e il suo comportamento non merita censura.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.
Il principio del divieto di reformatio in pejus vige nei rapporti tra il processo di primo grado e quello di appello ma non nei rapporti tra due giudizi di rinvio a seguito di due annullamenti da parte della Corte di cassazione. E poiché il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (art. 627 c.p.p.) il raffronto va fatto fra la decisione oggi impugnata (emessa in sede di rinvio con i poteri del giudice di appello) e la sentenza di primo grado (che non aveva concesso alcun beneficio al GA), e non con la precedente sentenza di rinvio, da considerarsi tamquam non esset a seguito dell'annullamento da parte della seconda sezione di questa Corte di Cassazione. Deve essere, infine, disattesso per infondatezza anche il quarto motivo di ricorso.
La sentenza ricostruisce con meticolsità gli avvenimenti dai quali è sorta l'imputazione di falso del GA e offre un'accurata motivazione attraverso la quale giunge alla applicazione dell'art.479 c.p. Non è esatto affermare - come fa la difesa - che la Corte d'appello avrebbe fatto proprie le affermazioni del Tribunale di Milano secondo le quali al IL era stato rilasciato il permesso di soggiorno (il giorno successivo all'interrogatorio) per "premio", avendo il cittadino straniero ritrattato le sue dichiarazioni, con conseguente contraddittorietà della motivazione e vizio di correlazione tra fatto addebitato (verbalizzazione alterata di dichiarazioni vere) e fatto ritenuto in sentenza (verbalizzazione vera di dichiarazioni ritrattate).
La Corte d'appello sino all'ultimo periodo della motivazione della sentenza afferma che GA ha verbalizzato, alterandole, le dichiarazioni rese da IL.
L'equivoco in cui incorre la difesa sta nell'interpretazione del periodo della sentenza impugnata (pag. XXIII) con il quale la Corte territoriale, dopo aver esposto tutti i (molteplici e convincenti) motivi per i quali si doveva ritenere che il GA avesse alterato dichiarazioni accusatorie vere del IL, afferma che a costui era stato rilasciato il permesso di soggiorno, circostanza che induceva "...a ricollegare inevitabilmente il rilascio di tale permesso alla avvenuta acquisizione di quelle (false) dichiarazioni del IL, liberatorie...da ogni responsabilità in ordine ai denunciati pagamenti di somme di denaro".
La parola "false" messa tra parentesi può indubbiamente far male interpretare il pensiero dei giudici di merito, ma, alla luce di tutto il contesto della motivazione della sentenza sul punto in discussione, deve ritenersi che essa stia per "falsificate" e conferma in tal modo il convincimento della Corte d'appello che GA aveva alterato le dichiarazioni di IL. Insomma: il periodo della sentenza in esame non sta a significare che al IL sia stato riconosciuto un "premio" per la ritrattazione (cosa che effettivamente rappresenterebbe una incomprensibile frattura logica del ragionamento), ma sta, invece, a significare che i correi, accontentatisi di aver fatto sottoscrivere al IL una dichiarazione che li liberava da responsabilità, avrebbero concesso al cittadino straniero (ed è questa la "singolarità" cui fa riferimento l'espressione di esordio del periodo che si analizza) il permesso, così, in qualche modo, tacitandolo e mettendolo nella condizione psicologica di non avere nulla da recriminare o da opporre, chiudendo lo "spiacevole" episodio.
Interpretata in tal modo la motivazione della sentenza ne resta confermata l'assoluta e totale logicità che la pone al riparo anche da tale censura.
Al rigetto del ricorso segue - ex lege - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999