Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 235
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Sentenza 10 gennaio 2003

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In sede di revisione, ex art. 80, d.P.R. n. 1124 del 1965, della rendita unica costituita per una pluralità di infortuni o malattie professionali succedutisi nel tempo, l'INAIL può procedere al riesame di tutte le pregresse patologie, anche di quelle insorte da oltre un decennio, al fine di accertarne l'attenuazione o la scomparsa, provvedendo ad una nuova valutazione del risultato inabilitante complessivo, che può essere determinato in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi si siano consolidati, dovendo però la liquidazione della rendita essere effettuata nel rispetto del c.d. limite esterno fissato dalla Corte costituzionale (sent. n. 318 del 1989) in riferimento alla costituzione della rendita unica e, conseguentemente, la rendita complessiva da erogare non può essere inferiore a quella già costituita da oltre un decennio (Nella specie, era stata liquidata all'assicurato una rendita per una riduzione della capacità di lavoro del 16 per cento per un infortunio sul lavoro occorso nel 1982, successivamente gli era stata riconosciuta una inabilità del 15 per cento per broncopneumopatia, nel 1991 era stata costituita una rendita unica del 30 per cento a far data del 1991; l'1 ottobre 1996, in sede di revisione, l'INAIL aveva determinato la rendita unica nella misura del 18 per cento; in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la S.C. ha affermato che la misura della rendita unica alla data dell'1 ottobre 1986 - nel caso esaminato pari al 16 per cento - costituiva il limite da rispettare nella determinazione della rendita in sede di revisione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 235
    Data del deposito : 10 gennaio 2003

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