Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
In sede di revisione, ex art. 80, d.P.R. n. 1124 del 1965, della rendita unica costituita per una pluralità di infortuni o malattie professionali succedutisi nel tempo, l'INAIL può procedere al riesame di tutte le pregresse patologie, anche di quelle insorte da oltre un decennio, al fine di accertarne l'attenuazione o la scomparsa, provvedendo ad una nuova valutazione del risultato inabilitante complessivo, che può essere determinato in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi si siano consolidati, dovendo però la liquidazione della rendita essere effettuata nel rispetto del c.d. limite esterno fissato dalla Corte costituzionale (sent. n. 318 del 1989) in riferimento alla costituzione della rendita unica e, conseguentemente, la rendita complessiva da erogare non può essere inferiore a quella già costituita da oltre un decennio (Nella specie, era stata liquidata all'assicurato una rendita per una riduzione della capacità di lavoro del 16 per cento per un infortunio sul lavoro occorso nel 1982, successivamente gli era stata riconosciuta una inabilità del 15 per cento per broncopneumopatia, nel 1991 era stata costituita una rendita unica del 30 per cento a far data del 1991; l'1 ottobre 1996, in sede di revisione, l'INAIL aveva determinato la rendita unica nella misura del 18 per cento; in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la S.C. ha affermato che la misura della rendita unica alla data dell'1 ottobre 1986 - nel caso esaminato pari al 16 per cento - costituiva il limite da rispettare nella determinazione della rendita in sede di revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA delle Milizie, 22 presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FILANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PRUNEDDU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALTE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ giusta procura notarile in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 376/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 06/08/99 R.G.N. 4126/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il sig. AS GI ha subito il 14.12.1982 infortunio sul lavoro, per il quale l'Inail ha costituito una rendita corrispondente ad una riduzione della capacità di lavoro del 16%; successivamente gli è stata riconosciuta, con sentenza passata in giudicato, un'inabilità del 15% per broncopneumopatia;
pertanto fu costituita una rendita unica del 30% con decorrenza 10.12.1991.
Il dì 1.10.1996 l'Inail, in sede di revisione della rendita unica, rilevato un miglioramento negli esiti dell'infortunio sul lavoro del 1982, ha ridotto la rendita al 18%.
Il Pretore di Cagliari, in accoglimento della domanda del AS, ha ritenuto illegittima la riduzione della rendita unica operata dall'Inail, perché veniva ad incidere sui postumi consolidati di un infortunio sul lavoro di circa quindici anni prima, riguardante organo ed apparato funzionale del tutto distinto da quello interessato dalla broncopneumopatia.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza 7 luglio/5 agosto 1999 n. 376, in parziale accoglimento dell'appello dell'Inail, ha ritenuto legittima la riduzione della rendita unica, in sede di revisione, perché non incideva sul limite consolidato dell'infortunio sul lavoro;
tuttavia, in sede di controllo giudiziale della entità della riduzione, accertava tramite ctu che la riduzione della capacità di lavoro all'atto della revisione era pari al 26%, e pertanto dichiarava che il AS ha diritto ad una rendita complessiva per infortunio sul lavoro e malattia professionale del 26% dall'1.10.1996.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AS, con unico motivo.
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 83 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 113 c.p.c.; omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) imputa alla sentenza impugnata di avere male interpretato la sentenza di questa Corte a S.U. 19/12/1990 n. 12023. Sostiene che il significato di tale pronuncia, per gli enunciati in essa contenuti, interpretati in relazione alla fattispecie esaminata, di miglioramento dei postumi degli ultimi eventi invalidanti, è il seguente:
a) La rendita pregressa consolidata può essere rivalutata in peius o in melius in occasione della costituzione di una rendita complessiva a seguito di nuovo infortunio o malattia professionale verificatisi anche dopo il consolidamento della rendita del primo evento invalidante, per la assorbente necessità di valutare il danno complessivo a norma dell'art. 80 cit..
b) Lo stesso vale quando si debba procedere alla valutazione della rendita unica a seguito di revisione per variazione intervenuta dei postumi dell'ultimo evento inabilitante.
c) Non è invece ammissibile la revisione autonoma del danno consolidato quando non ricorrono i presupposti di cui alle lettere a e b.
Viceversa nella fattispecie odierna è stata ridotta la sola rendita infortunistica consolidata, senza che fosse intervenuto un nuovo infortunio o malattia professionale o si dovesse procedere alla valutazione complessiva del danno a norma dell'art. 80 per revisione di un danno revisionabile facente parte della rendita unica policrona.
Argomenta inoltre che l'art. 80 del T.U., nel disporre che la rendita unica è determinata in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78, rinvia alle disposizioni di tale ultimo articolo, il quale fa espresso riferimento alla tabella, allegato n. 1, nella quale ogni singola infermità viene separatamente valutata secondo quanto indicato nella tabella stessa, se ivi prevista, e solo in caso di molteplicità non contemplate in tabella si procederà ad una valutazione globale del danno tenendo conto di quanto "per effetto della coesistenza delle singole lesioni è diminuita l'attitudine al lavoro".
Dalla lettura di tali disposizioni di legge risulterebbe evidente che le singole inabilità, se sono coesistenti e non concorrenti, non perdono affatto la loro individualità in quanto si deve procedere prima alla valutazione delle singole infermità e poi a quella complessiva.
Il motivo, pur ampiamente argomentato, non è fondato. Poiché il ricorrente contesta la interpretazione che la sentenza impugnata ha operato della giurisprudenza di questa Corte, è necessario ripercorrere, brevemente, l'iter ricostruttivo dell'istituto da essa compiuto.
L'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, riprendendo identica disposizione dell'art. 25 (commi 3 e 4) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, disciplina l'istituto della revisione della rendita;
esso dispone che la misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del soggetto tutelato (purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita).
La possibilità di rivedere nel tempo la misura della rendita accordata discende direttamente dall'art. 38, 2^ comma, Cost. e dalla coerente funzione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Non assolverebbe infatti alla sua funzione di provvedere mezzi adeguati alle esigenze di vita una rendita che, in rapporto alle condizioni fisiologiche dell'infortunato, che possono mutare nel tempo in meglio o in peggio, fosse divenuta sperequata, in più o in meno, rispetto a tali esigenze. In particolare la revisione è coerente con il sistema di indennizzo in rendita, introdotto nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal R.D. li agosto 1935, n. 1765, limitatamente al settore industriale, in luogo di quello in capitale fino allora vigente in virtù del R.D. 31 gennaio 1904, n. 51, e successivamente esteso al settore agricolo dalla Legge 20 febbraio 1950 n. 64. Ciò non significa che la revisione della rendita possa essere chiesta in qualsiasi tempo, indefinitivamente. Tale Dossibilità va contemperata con l'opposto principio di stabilizzazione dei postumi e di invariabilità del corrispondente grado di riduzione dell'attitudine al lavoro, nonché di conseguente consolidazione della rendita a tale grado rapportata, per il quale il legislatore ritiene, con presunzione assoluta, che i postumi dell'infortunio non siano suscettibili ne' di miglioramento ne' di peggioramento, decorso un periodo di tempo, determinato per gli infortuni sul lavoro in dieci anni (art. 83 commi 6 e 7), e per le malattie professionali in 15 (art. 137).
L'art. 80 del medesimo t.u., riprendendo analoga disposizione dell'art. 37 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, disciplina l'istituto della unificazione della rendita per successivo infortunio, senza limiti di tempo, stabilendo che in tal caso l'Istituto provvede alla costituzione di una rendita unica in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni provocate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata alla stregua dell'art. 78, cioè mediante la determinazione di volta in volta di quanto detta attitudine lavorativa è diminuita complessivamente in conseguenza dei policroni infortuni e della coesistenza delle singole lesioni.
Un orientamento minoritario di questa Corte ritenne che, nell'ipotesi di infortuni policroni, non è consentito determinare la rendita unica in misura inferiore a quella in precedenza liquidata per un primo infortunio, rispetto al quale sia trascorso il termine decennale di rivedibilità, poiché anche in tal caso opererebbe la presunzione assoluta dell'avvenuta stabilizzazione dei relativi postumi, con conseguente immodificabilità della originaria rendita (Cass. 15 marzo 1986 n. 1780; Cass. 13 febbraio 1987 n. 1601). La prevalente giurisprudenza di legittimità ritenne viceversa, sulla scia già tracciata dalla giurisprudenza formatosi nel vigore del r.d. n. 1765 del 1935, che una coordinata applicazione delle due discipline non è possibile, sia per la netta distinzione delle sue fattispecie legali tipiche, configurate rispettivamente dagli articoli 80 e 83, sia, soprattutto, perché, in caso di pluralità di infortuni succeduti nel tempo, la rendita unica prevista dall'art. 80 dev'essere costituita non già in corrispondenza alla somma aritmetica delle percentuali di riduzione attribuibili alle conseguenze delle singole lesioni, ma, come la norma espressamente dispone, avendo riguardo alla loro reciproca influenza ed al loro complessivo risultato inabilitante, sulla base di un giudizio di sintesi, che accerti in concreto l'esatta misura del danno subito dall'infortunato; sicché nella costituzione della rendita unica, determinata con tale criterio, non possono operare le modalità e le limitazioni temporali stabilite per la revisione di un singolo infortunio dell'art. 83, applicabili semmai soltanto alla nuova rendita complessiva (cfr. Cass. 13 maggio 1982 n. 4904; 15 aprile 1986 n. 2667; 21 febbraio 1987; 20 marzo 1987 n. 2777). La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sent. 6 giugno 1989 n. 318), ha preliminarmente riconosciuto la validità del principio di stabilizzazione dei postumi nel caso dell'unico infortunio, in quanto la disposizione che regola la sopravvenienza riposa sul presupposto della invariabilità del grado di invalidità, sia in melius che in peius, per effetto del decorso di un decennio, il che corrisponde al criterio del quod plerumque accidit ed insieme all'esigenza di tenere conto dell'aspettativa del lavoratore in relazione al consolidamento della situazione di fatto e del consolidamento stesso;
viceversa ha ritenuto non conforme a ragionevolezza oltre che elusiva della suddetta esigenza l'assunzione del presupposto della variabilità in relazione al verificarsi di un nuovo infortunio, pur dopo il decennio.
Ha poi ritenuto che nell'ipotesi infortuni policroni, intervallati da oltre un decennio, vi è addirittura da presumere il peggioramento dell'inabilità del plurinfortunato, sicché non vi è motivo alcuno discostarsi dal criterio, del quale aveva prima riconosciuto la validità, del quod plerumque accidit nel senso della invariabilità. Pertanto, assunto il citato orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità come diritto vivente. ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 80, primo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede, nel caso di sopravvenienza di un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, che al lavoratore sia assicurata quanto meno una rendita eguale a quella già erogatagli.
La sentenza della Corte Costituzionale, ha quindi gettato un ponte tra le rationes delle due disposizioni, quella dell'art. 80 e quella dell'art. 83, dalla precedente giurisprudenza di questa Corte, e nella sentenza impugnata, ritenute incomunicanti;
ma non ha effettuato una radicale applicazione del principio di stabilizzazione dei postumi enunciato dall'art. 83 all'ipotesi dell'art. 80 con riferimento alle singole lesioni provocate da ciascun evento infortunistico, per l'ostacolo normativo costituito dalla valutazione complessiva e sintetica della rendita unica.
Una radicale applicazione del principio di stabilizzazione dei postumi dei singoli infortuni avrebbe comportato l'applicazione di un limite interno (come preteso dal ricorrente, e come ritenuto da una solitaria pronuncia di questa Corte - 26.8.2000 n. 11193), e cioè l'intangibilità della prima rendita, cui avrebbe dovuto essere sommata quella corrispondente alla lesione provocata dal successivo infortunio. Per chiarire il concetto con un esempio, ove per un primo infortunio sia stata liquidata una rendita del 32%, e successivamente al decennio sia stata riconosciuta una malattia professionale importante una inabilità del 19%, il contenuto normativo dell'art. 80 derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale impedisce la liquidazione di una rendita complessiva inferiore al 32%; se ne deduce che non impedisce la riduzione della prima liquidazione al di sotto di tale soglia, riduzione necessaria per includere nella valutazione la successiva ed ulteriore lesione nell'ambito del 32% garantito.
E la coerenza tra le premesse e le conclusioni della citata sentenza della Corte Costituzionale poggia sul vincolo, sancito dall'art. 80 t.U., della valutazione complessiva della rendita unificata (principio non toccato dalla citata sentenza 318/1989), il quale impedisce la istituzione di un limite interno, relativo alla singola componente lesiva.
La sentenza di questa Corte a Sezioni Unite (sent. 19 dicembre 1990 n. 12023) citata dal ricorrente, nella sua funzione di sistemazione interpretativa della materia dopo l'intervento della citata pronuncia della Corte Costituzionale, ha affermato che il principio, che si trae dall'art. 83, di consolidazione, trascorso il termine decennale di rivedibilità, della rendita liquidata per un singolo infortunio, pur riposando sul già indicato presupposto della stabilizzazione dei relativi postumi e della invariabilità, sia "in melius" che "in peius", del corrispondente grado di inabilità, ove sopravvenga un nuovo infortunio indennizzabile dopo decorso un decennio dal precedente, non impedisce, in sede di costituzione della rendita unica a norma dell'art. 80, la riconsiderazione dei postumi di quel primo infortunio e della relativa incidenza inabilitante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliorativo rispetto a quella originaria, nell'ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro a norma dell'art. 78, richiamato dallo stesso art. 80; impone però la determinazione della rendita unica in misura non inferiore, in ogni caso, a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio. La citata sentenza 12023/1990 è fondamentale sotto tre profili: per la definizione della portata normativa della sent. 318/1989 della Corte Costit., come introduttiva di un limite esterno alla rivedibilità della rendita;
per la estensione di tale principio alla diversa ipotesi della revisione della rendita unificata, che viene quindi ad essere parificata e considerata, ai fini della rivedibilità, come rendita per unico infortunio;
per l'enunciazione di entrambi i principi in una fattispecie di rendita unificata di due infortuni sul lavoro e due malattie professionali (di cui una silicosi).
Per quanto riguarda in particolare la revisione della rendita unificata, che riguarda la odierna fattispecie, la Corte ha rilevato che il principio che si ricava dalla rilettura dell'art. 80, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, vale anche quando dopo la costituzione della rendita unica si debba procedere alla revisione per variazione intervenuta nei postumi dell'ultimo evento inabilitante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, pur esigendo, nonostante il decorso del decennio, il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della loro attuale incidenza inabilitante ai fini della determinazione del grado attuale di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro, non essere in ogni caso determinata in misura inferiore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata.
La successiva giurisprudenza di questa Sezione Lavoro si è attenuta strettamente ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, proseguendo, su quel solco, nell'opera di sistematizzazione concettuale della materia (Cass. 27/8/1997 n. 8084, 6/12/1997 n. 12399, 27/12/1999 n. 14561, 7/7/2000 n. 9133, 13/1/2002 n. 417). In particolare, in una fattispecie di revisione di rendita stabilizzata per successivo infortunio sul lavoro oltre il decennio, questa Corte è ritornata sulla portata della sentenza della Corte Costituzionale, sottolineando che "il limite è stato posto dalla Corte Costituzionale non alla possibilità di nuova valutazione medico legale dei postumi consolidati dopo il decennio, ma alla misura della rendita che deve essere liquidata all'esito della unificazione, nel senso che la rendita non deve essere in nessun caso inferiore a quella già stabilizzata ex art. 83 comma settimo del T.U.; opera cioè il cd. limite esterno. Se dunque è consentita, anche in caso di postumi consolidati, la costituzione di una rendita unica, sia pure con un limite minimo di misura, ne consegue che la revisione deve essere operata sulla rendita così unificata, ossia in base al grado di riduzione 'complessiva' dell'attitudine al lavoro cagionata dai due infortuni, e non si può, in sede di revisione, procedere alla scomposizione: valutare separatamente la inabilità conseguente a ciascuno dei due eventi lesivi;
con la contraria interpretazione si finirebbe per annullare gli effetti dell'unificazione, che non varrebbe in sede di revisione, perché non si potrebbe più procedere in quella sede alla valutazione complessiva, ma si dovrebbe tornare a distinguere il grado di inabilità provocato dal primo infortunio (che sarebbe intangibile) e quello provocato dal secondo infortunio. L'intangibilità della misura dei postumi consolidati di uno degli infortuni impedirebbe necessariamente la possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi, cioè avendo riguardo alla reciproca influenza delle inabilità derivanti dai due infortuni, e non resterebbe che valutare separatamente i postumi non consolidati dell'infortunio più recente e procedere poi alla semplice somma aritmetica delle due inabilità. In tal modo però si verrebbe sostanzialmente ad escludere la revisione della rendita unica, il che non è affatto consentito dall'art. 83 del T.U., il quale in materia di revisione non opera alcuna discriminazione tra rendita singola e rendita unificata, ma consente in via generale l'accertamento delle variazioni della percentuale di inabilità che si verificano nel corso del decennio. Viceversa, si deve ritenere che in sede di revisione della rendita unica è consentito procedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati;
tuttavia in sede di liquidazione, la rendita complessiva da erogare non potrà mai essere inferiore a quella precedentemente consolidata, e quindi anche in sede di revisione vale il cd. Limite esterno che la Corte Costituzionale ha ravvisato come operante in sede di costituzione della rendita unica" (Cass. 8084/1997 cit.). Per conclusiva chiarezza, nel caso di specie il calcolo da effettuare, sulla base degli elementi della fattispecie pacifici tra le parti, è il seguente: si inizia dalla data della ultima revisione (nella specie 1.10.1996); si risale a ritroso nel tempo per 10 anni (nella specie 1.10.1986); si vede qual'è la rendita esistente a quella data (nella specie 16%); la misura della rendita a quella data rappresenta la soglia della rendita unitaria invalicabile dalla successiva revisione dopo dieci anni.
Poiché l'Inail, nella specie, riducendo la rendita dal 30 al 18%, non ha intaccato quella soglia, il suo comportamento non è censurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 80 e 83 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Peraltro il Tribunale, con valutazione consentita al giudice del merito, e non censurata dall'Istituto, ha controllato tramite ctu l'adeguatezza della misura della revisione sotto il profilo sanitario, giungendo alla conclusione, favorevole al ricorrente, che la corretta determinazione dell'inabilità esistente alla data della revisione era del 26%.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 14 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2002