Sentenza 19 ottobre 2010
Massime • 1
Integra il delitto di tentata truffa la condotta posta in essere dal soggetto che abbia formulato sotto falso nome una proposta contrattuale di acquisto di un bene, accompagnandola con una conferma scritta dell'ordinativo trasmessa via fax al titolare di un esercizio commerciale, il quale l'abbia definitivamente respinta solo dopo essere stato informato dalle forze di polizia dell'esistenza di una condotta truffaldina ordita ai suoi danni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2010, n. 41405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41405 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/10/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3238
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 9534/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IN e PO AN;
avverso la sentenza 14.10.09 della Corte d'Appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso del PO\ e per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti del DI\ perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela;
uditi i difensori - Avv. Murgo Mario per il DI\ e Avv. Antonino Ordile -, che hanno concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui ai ricorsi e, il difensore del DI\, in subordine per l'annullamento della sentenza perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 14.10.09 la Corte d'Appello di Trento confermava la condanna emessa il 4.2.09 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di PO AN e DI IN rispettivamente per furto aggravato e per concorso in tentata truffa aggravata.
Ricorrevano il PO\ e il DI\ contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Il PO\ lamentava vizio di motivazione sulle invocate attenuanti dell'art. 62 bis c.p., negate dalla Corte territoriale in base ai precedenti penali del ricorrente, senza valutare la distanza temporale fra l'epoca del commesso delitto (*luglio 2003*) e quella del giudizio di primo grado (2009) e la funzione anche rieducativa - e non soltanto retributiva - della pena;
Il DI\ deduceva l'insussistenza della tentata truffa, per inidoneità dell'azione in quanto la stessa persona offesa aveva avuto dei dubbi in relazione all'ordinativo di 220 mq. di parquet indirizzato all'esercizio commerciale di NI RE;
per la precisione, costei non aveva dato seguito all'ordinativo non già perché allertata dalle forze dell'ordine (che, nel corso di intercettazioni telefoniche riguardanti altri soggetti, avevano avuto contezza della truffa che il DI\ si apprestava a perpetrare e di tanto avevano informato la NI\), ma perché, ancor prima, ella stessa aveva nutrito dubbi circa la serietà dell'ordinativo, vuoi per la facilità della trattativa e della sua conclusione, vuoi perché l'ordinativo medesimo era stato confermato da un fax proveniente da una sede diversa da quella della asserita società committente. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la semplice truffaldina proposta contrattuale non accettata non integrava condotta idonea al raggiungimento dello scopo.
Nelle more, in data 15.10.10 è pervenuta alla cancelleria di questa S.C. remissione di querela da parte della NI\ nei confronti del DI\, con accettazione di quest'ultimo.
1 - Il ricorso del PO\ è inammissibile perché manifestamente infondato.
È noto in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell'applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il rinvio ai numerosissimi ed anche specifici precedenti penali dell'imputato, non controbilanciati da alcun comportamento di segno positivo, l'impugnata sentenza ha adempiuto l'obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1^ n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1^ n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre). Le considerazioni del ricorrente intorno alla distanza temporale fra delitto e condanna e alla funzione rieducativa della pena, oltre a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto sul quantum del trattamento sanzionatorie (operazione non consentita in sede di legittimità), sono inconferenti sia perché estranee al disposto dell'art. 133 c.p., sia perché rieducazione non è sinonimo di massima mitezza.
2 - Del pari inammissibile per manifesta infondatezza è il ricorso del DI\.
Per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, di cui lo stesso ricorrente si mostra consapevole, l'inidoneità dell'azione va valutata ex ante in relazione alla condotta originaria dell'agente la quale, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato e indipendentemente da cause estranee e estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di possibilità di determinazione causale nella produzione dell'evento (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 2^ n. 36295 del 22.9.2005, dep. 6.10.2005, rv. 232529). Nel caso di specie l'impugnata sentenza ha escluso la pretesa assoluta ed originaria inidoneità ingannatrice della proposta contrattuale proveniente dal DI\ e ha altresì sottolineato che, sebbene avesse sollevato delle perplessità nella destinataria (la NI\), era stata definitivamente respinta solo dopo l'intervento delle forze di polizia, che avevano avvertito la persona offesa che si trattava di un tentativo di truffa.
Altrettanto antico e pacifico è l'insegnamento giurisprudenziale (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 5^ n. 9365 del 13.5.98, dep. 13.8.98), secondo cui non si versa mai in ipotesi di inidoneità dell'azione quando la stessa non possa raggiungere il proprio obiettivo sol per l'intervento di circostanze impreviste come l'intervento delle forze di polizia.
L'impostazione di cui al ricorso, secondo cui la NI\ avrebbe autonomamente deciso di non dare seguito all'ordine ancor prima di essere messa sull'avviso grazie all'intervento dei militi, oltre ad essere preclusa perché presuppone una nuova e diversa lettura in punto di fatto delle risultanze processuali (operazione non consentita in sede di legittimità), è comunque manifestamente infondata in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in tema di truffa, per ritenere l'idoneità degli artifici e raggiri basta che essi risultino, ex ante, astrattamente tali da poter trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del consenso della vittima in vista dell'ingiusto vantaggio che il soggetto attivo si propone di raggiungere.
Dunque, correttamente i giudici del merito - con esatta valutazione ex ante -hanno statuito che il formulare sotto falso nome una proposta contrattuale e l'accompagnarla con una conferma scritta dell'ordinativo trasmessa via fax sono atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto p. e p. ex art. 640 c.p.. 3 - L'intervenuta remissione di querela della NI\ nei confronti del DI\ è ininfluente, trattandosi di reato - tentata truffa aggravata ex art. 61 c.p., n.
7 - procedibile d'ufficio (ai sensi dell'art. 640 c.p., ult. comma). A riguardo è appena il caso di rammentare che, per costante giurisprudenza di questa S.C., la circostanza aggravante dell'art. 61 c.p., n. 7 è configurabile rispetto al tentato delitto contro il patrimonio qualora risulti che, ove l'evento si fosse verificato, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante entità (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 17275 del 26.11.08, dep. 23.4.09, e numerose altre conformi).
4 - All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nelle impugnazioni, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010