Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2002, n. 7623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7623 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREM076 23 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE SECOND CIVILE Ассоль Ас RONDO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente - R.G.N. 20494/99 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 21239 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 1562 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud.14/02/02 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA Jele dal Sig. per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: 11 24 MAR 2002 IL CANCELLIERE AS UD difeso da se stesso, ON FL, ON ER, ON ET, tutti quali eredi di AS MA, ZA MA IA, quale erede di AS MA elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANDREA SACCHI 3, presso lo studio dell'avvocato GENEROSO AS, difesi dall'avvocato UD AS, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro 2002 BO NN, BO ND ET;
2 224 intimati -1- 3 avverso la sentenza n. 844/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 12/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Cllaudio AS, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 2 Svolgimento del processo Con ricorso ai sensi dell'art. 700 cpc e depositato in data 10.11.1987 al Pretore di Chiusano San Domenico (AV), NA BE, esponendo che era proprietaria del fondo sito in località Chiaire del Comune di Montemarano con entro fabbricato rurale, in catasto al Folio 5 par.lla 8; che il detto fabbricato doveva essere demolito e ricostruito ai sensi della legge n.219 81, che la strada comunale "Campoloprisi San Lorenzo" larga - mt 1,50 non consentiva il passaggio dei mezzi pesanti per eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione, chiedeva l'immediato accesso ed il passaggio, per il tempo necessario, attraverso il vicino fondo dei RI posto alla p.lla 203, al di sopra della strada comunale هس Campoloprisi In sede di comparizione delle parti, contestando i RI la pretesa per l'esistenza della strada comunale Campoloprisi - San Lorenzo, il Vice Pretore ordinò sulla base della consulenza tecnica espletata e sulla base dell'art. 1051 c.c. il passaggio con mezzi meccanici sul loro fondo per la durata di diciotto mesi, subordinandolo al deposito cauzionale di L.500.000 ed alla riassunzione del giudizio di merito. La BE riassunse il giudizio di merito con atto di citazione del 9.11 1988. 1 RI si costituirono in giudizio eccependo la illegittimità del provvedimento cautelare, sussistendo un accesso alternativo per il raggiungimento del fondo della BE costituito dalla strada comunale Campoliprisi S. Lorenzo, chiedendo in via riconvenzionale adeguata indennità ed il risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione della strada Con la sentenza n.251/94 il Pretore di Avellino accolse la domanda confermando il provvedimento di urgenza, e determinando in L.500.000 l'indennità con la condanna dei RI alle spese del giudizio. Con atto notificato il 28.09.1994, i RI hanno impugnato la sentenza del Pretore innanzi al Tribunale di Avellino, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo, anche previa ammissione dei mezzi istruttori articolati e della rinnovazione della CTU, la inesistenza della necessità di attraversamento del fondo dei RI, la insufficienza della indennità liquidata, il risarcimento dei danni con il ripristino dello stato dei luoghi a carico della BE, e la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio. ہو L'appellata BE si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto della proposta impugnazione. Il Tribunale di Avellino con la sentenza in data 22.6/12.7.1999 ha rigettato l'appello condannando i RI sl pagamento delle spese processuali del secondo grado. Osservava il Tribunale che i motivi di appello erano infondati o inammissibili e che pertanto non v'era luogo a dare ingresso a CTU ovvero a ulteriori mezzi probatori. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi ed illustrato anche con memoria, IO RI, LO, ER e IA DO e AR SO NZ, quali eredi di AR RI e di RI RI. L'intimato SA IE BE, quale erede di NA BE, non ha svolto attività difensiva. 2 Motivi della decisione Va premesso che il ricorso risulta ritualmente notificato (ex art.330 cpc) al procuratore costituito di NA BE, deceduta nel corso del giudizio di man appello, evento questo e dichiarato nel corso del procedimento di secondo grado. Il ricorso è quindi ammissibile. Il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art.843 c.c. e degli art. 115 e 116 cpc, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) ha specifico riferimento alla mancata ammissione di mezzi di prova intesi a dimostrare che per la ricostruzione del fabbricato erano stati impiegati mezzi che per le loro هر dimensioni. ben potevano passare sulla strada esistente, senza necessità di perconere il fondo di essi resistenti. La prova richiesta era irrilevante, come correttamente rilevato dal Tribunale, poiche l'accertamento della necessità del passaggio sul fondo doveva effettuarsi secondo la lettera e la ratio dell'art.843 c.c. - con una valutazione ex antea, che è stata adeguatamente motivata dai giudici del doppio grado con riferimento alla CTU, che ha verificato l'inidoneità della strada preesistente a consentire il passaggio di mezzi pesanti normalmente utilizzati nei cantieri edili La circostanza secondo cui, a posteriori, è risultato che i mezzi transitati erano leggeri e avrebbero pertanto potuto transitare sulla strada è irrilevante ai fini della decisione e, tra l'altro, imputabile ad una scelta della ditta appaltatrice. Tale precisazione risulta contenuta nella motivazione della sentenza e vale a rendere del tutto inconferente la censura svolta con riguardo all'art.360, n.5 cpc, in quanto i giudici di appello hanno così motivato sul punto. 3 Trattasi pertanto di un post factum che esclude la prospettata violazione dell an 843 c c., che risulta anch'essa priva di pregio. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.843 c.c. in relazione all'art.360, n.3 cpc, nonché degli artt. 115 e 116 cpc;
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) si tende a contestare la misura della indennità concessa ai proprietari del fondo gravato di passaggio ex art.843 c.c.. L'unico profilo su cui tale censura si articola è quello secondo cui il giudice di primo grado non avrebbe totalmente recepito la quantificazione effettuata al riguardo dal CTU, in quanto fu liquidato un importo inferiore di Wrobello L..172 000 alla somma indicata dal Consulente di ufficio. My Trattandosi di una riduzione obiettivamente modesta in una materia in cui la quantificazione è certamente opinabile, seppure ancorata a criteri di massima, deve concludersi sul punto che certamente rientrava nei poteri discrezionali del giudice avvalersi del parere del CTU come criterio di riferimento, peraltro adeguando la statuizione alla peculiarità del caso concreto Ne è vero che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sul ripristino dello stato dei luoghi, in quanto tale voce è stata espressamente compresa nella liquidazione come effettuata. In definitiva, attesa la puntuale ricostruzione effettuata al riguardo dai giudici di primo grado e fatta espressamente propria dal Tribunale, non si vede quale censura di legittimità sia ascrivibile alla sentenza impugnata che, valutata congrua e tecnicamente valida la CTU già disposta ed espletata in primo grado, non ha ritenuto, con apprezzamento insindacabile in questa sede, di disporre una nuova CTU. Il terzo motivo attiene alle spese, che il Tribunale ha regolato secondo la soccombenza, è inammissibile, in sede di legittimità, qualsiasi censura al riguardo Il ricorso deve essere pertanto respinto;
non v'ha luogo a provvedere sulle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, il 14.2.2002 for Provisieme Tentoms Il Consigliere estensore Mused folato in Транко IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'NA 109T12911 45ST & 66 TO 149,77 DEPORTATO IN CANCELLERIA Moma 2. 4 MAG. 2002 8061 18,40 7 IL CANCELLIERECT 7 , 7 6 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Registrato in data GIU. 2005. 1 Serie versate € 107, It16777 400 p. Dirigente Area Servial Mais Grazia DI PILIP (Doll. Respondille Sandalo Auí Cal (Dr. M. PACCIP علوم ہوا ؟ 5