Art. 23.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidita' e vecchiaia e per la assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge la sospensione potra' essere concessa a domanda degli interessati comunque danneggiati.
A favore degli interessati sono provvisoriamente accreditati i contributi, il pagamento dei quali sia stato sospeso a norma del comma precedente.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidita' e vecchiaia e per la assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge la sospensione potra' essere concessa a domanda degli interessati comunque danneggiati.
A favore degli interessati sono provvisoriamente accreditati i contributi, il pagamento dei quali sia stato sospeso a norma del comma precedente.