Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
In mancanza di espressa disposizione di legge che deroghi al principio generale dell'obbligatorietà del patrocinio legale stabilito dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ. nel procedimento di liquidazione delle spese e degli onorari previsti dall'art. 814 cod. proc. civ. gli arbitri debbono stare in giudizio con il ministero di un difensore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA DE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38 presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, difeso dall'avvocato CLAUT VITTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP ITACA COOP SRL, sedente in PORDENONE, in persona del Presidente Gian Luigi BETTOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. ORESTANO 21, presso lo studio dell'avvocato FABIO PONTESILLI, che lo difende unitamente all'avvocato SEBASTIANO COMIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
IN NA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di PORDENONE, depositata il 18/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. FIORE Francesco Paolo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per nullità del ricorso ex art. 182 senza rinvio e in subordine nullità del ricorso ex art. 102 con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 18 luglio 2000, il presidente del tribunale di Pordenone rigettava il ricorso, che ED AR aveva presentato nei confronti della Cooperativa Itaca s.r.l. e di NA NI a fini di liquidazione del compenso per l'opera prestata quale arbitro nei procedimenti arbitrali, intercorsi tra quelle parti e definiti con lodo del 15 marzo 1999.
Esponeva, infatti, che il compenso liquidato in sede arbitrale "non risulta non accettato dalle parti", così che "il ricorrente conta su un titolo esecutivo". Disponeva, quindi, il rigetto del ricorso "ferma restando come vincolante per le parti la liquidazione risultante dal lodo".
Per la cassazione di tale ordinanza, ED AR ha proposto ricorso.
La società Cooperativa Itaca ha resistito con controricorso. NA NI non ha svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la controricorrente società Cooperativa Itaca ha sollevato questione di nullità radicale del provvedimento impugnato perché reso su ricorso presentato personalmente dal ricorrente OM NT, patrocinatore legale, in quanto tale non abilitato ad esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito.
La questione, rilevabile anche d'ufficio, è fondata e preclude l'esame dei motivi svolti a sostegno del ricorso per Cassazione. Ed invero, come questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 4847/88 e n. 808/67), nel procedimento per la liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, quale quello di specie, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., gli arbitri debbono stare in giudizio col ministero di un difensore, non essendo ravvisabile, in mancanza di espressa disposizione di legge, nessuna ragione di deroga al principio generale della obbligatorietà del patrocinio legale, stabilito dagli artt. 82 e 83 c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti, compresi quelli camerali contenziosi.
Dagli atti di causa non risulta che il ricorrente, il quale ebbe a presentare personalmente il ricorso ex art. 814 c.p.c., avesse la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, il presidente del tribunale di Pordenone, qualità riconosciuta (prima della riforma) agli avvocati ed ai procuratori legali, non anche ai patrocinatori legali, cui era consentito il temporaneo esercizio del patrocinio innanzi agli uffici di pretura.
Ne consegue che, in mancanza di ius postulandi, la domanda di liquidazione del compenso per l'opera di arbitro, personalmente proposta dal ricorrente, era nulla, in radice, con estensione di tale nullità al provvedimento impugnato, che, quindi, deve essere annullato senza rinvio, dovendo il giudizio essere iniziato ex novo. Sussistono giusti motivi per compensare, totalmente, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004