Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 900
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Sentenza 21 gennaio 2004

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In mancanza di espressa disposizione di legge che deroghi al principio generale dell'obbligatorietà del patrocinio legale stabilito dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ. nel procedimento di liquidazione delle spese e degli onorari previsti dall'art. 814 cod. proc. civ. gli arbitri debbono stare in giudizio con il ministero di un difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 900
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 900
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

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