Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
O T A I T 0 R 1 S . E I 1 O N 1 L A L . R T E T S D R A E O N C 8 EPUBBLICA ITALIANA I O I 9 R - S A 3 L - C U 6 P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A S L E E 009 18 /03 Oggetto E : S D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E I P R 0 S E 4 T : . A PULSIONE EX L M SEZI 1. 286708 Composta dagli Ill.mi' R.G.N. 14506/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Cron.1831 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO ud.07/10/2002 Dott. Massimo BONOMO Consigliere - ha pronunciato ia seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LOS SANTOS BAEZ ROSA ALBA MIDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 477/B, presso 1'avvocato ROBERTO GAVA, che la rappresenta e difende, li atte. - giusta procura afmargine del ricoFED;
2 ricorrente
contro
MINISTRO INTERNO, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHEST 12. presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che 10 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente2002 avverso il provvedimento del Tribunale di ENNA, emesso 1780 11 08/05/00/N 144/80 N.C.).-- udita la relazione della Саида svolta nella pubblica udienza del 07/10/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso Der l'inammissibilità del ricorso 0 il 540 rigetto, in subordine;
Fatto De OS NT Rosa Alba Nidia, cittadina della Re- pubblica dominicana, propose ricorso al Tribunale di Enna avverso il decreto in data 6 marzo 2000 del Pre- fetto della Provincia, con cui le era stato intimato di lasciare il territorio dello Stato entro quindici gior- ni dalla data di notifica. La ricorrente dedusse che il provvedimento impugna- эта carente nella motivazione, поп essendo suffi- t.o cientemente specificati ed argomentati i motivi dell'espulsione; che le condizioni di salute non le avevano consentito di lasciare il territorio italiano;
e che aveva una relazione sentimentale con un cittadi- no italiano con cui intendeva unirsi in matrimonio. Il Tribunale rigetto il ricorso con decreto in data 8 maggio 2000. Avverso questo provvedimento la De OS NT AE N نك ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Col primo motivo la ricorrente, denunciando la vio- lazione dell'art.360 n.4 c.p.c., lamenta di avere subi- to gravi violazione al proprio diritto di difesa, non essendo stato considerato il valore probatorio dei cer- titicati medici che provavano l'impedimento della ri- corrente a lasciare il territorio italiano per motivi di salute, e che non si sia tenuto conto della sua re- E lazione con un cittadino italiano, poi sfociate in ma- trimonio e quindi del fatto che casa è attualmente sit- tadina italiana. Col secondo motivo denuncia la violazione del- l'art. 19, comma 2, lett.c) del d.lgs.25 luglio 1998, n.286, che vieta l'espulsione della straniera convivon- te con coniuge di nazionalità italiana. Col terzo motivo deduce contraddittorietà di moti- vazione e sostiene di avere dato in corso di causa pro- va circa in svolgimento di lavori da cui traeva reddito ė che le avrebbero consentito di godere di una certa autonomia. Il Ministero dell'interno ha resistito con
contro
- ricorso. Con ordinanza 11 luglio 2001 il Collegio ha dispo- sto la rinnovazione della notifica del ricorso nei con- fronti della Prefettura di Enna. н 7 Diritto L'eccezione di inammissibilità del ricorso, propo- sta dal P.M. all'udienza di discussione, è fondata. Non é stato, infatti, depositato l'avviso di rice- vimento (ex art.4 1.890 del 1982) relativo alla notifi- ca, avvenuta a cura della parte ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dell'atto di impugnazione, disposta da questa Corte con ordinanza in data il luglio 2001 nei confron- ti della Prefettura di Enna, da eseguirsi nel termine di novanta giorni. E, secondo la giurisprudenza consc- lidata di questa Corte, ai fini della verifica della شا tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spe- dizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestaţa dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale. La mancanza di questo documento impone, dunque, la de- claratoria di inammissibilità del ricorso per inesi- Cass.14 febbraio stenza della notifica (ex plurimis, 1999, n. 8403, € Cass.4 gennaio 1999, П.965; 3 agosto 2002, n.70). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassaziono tra il ricorrente ed il Mi- nistero dell'Interno. Nessun provvedimento Va invece R adottato nei confronti della Prefettura di Enna, che non ha svolto attività processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e COM- pensa le spese tra le parti costituite. Cosi deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 7 ottobre 2002, in Roma. Il Presidente Il Consigliere estonsore م позадина ن (Angelo Grieco) ط (Vincenza Pratq} ق ة CORTE SUNAMADI CASSAZZONE CANCEL B e So Herkely Deputi in C Domnem 2 2 GEN. 2003 SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIER! Iach. M