Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15065 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
18 :55 DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 . 26-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 15065/03 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Presidente R.G.N. 16745/00 Dott. Angelo GRILCO Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere 18322/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 30586 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 25/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
ES AL;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 18322/00 proposto da: PREFETTO DI GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 -[controricorrente ricorrente Incidentale) 753 I -1-
contro
ES AL;
- intimato avverso la sentenza n. 26/99 della Sezione distaccata di Pretura di RAPALLO, depositata il 04/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
La Corte, sentito il P.G., procede alla riunione dei due ricorsi (RG. 16745/00 e 18322/00); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Rosario RUSSO che ha l'accoglimento del ricorso. -2- # SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 13.11.1998 LF CA proponeva opposizione avanti al Pretore di Chiavari avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Genova gli aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa perché privo, in relazione ad un ponte radioelettrico (cd. trasponder), delle necessarie autorizzazioni, mentre in realtà egli era munito di concessione amatoriale da ritenersi senz'altro sufficiente, anche perché non era stato ancora emanato il regolamento al codice postale. Si costituiva la Prefettura, sostenendo che le apparecchiature sequestrate al CA costituivano una vera e propria stazione radioelettrica e non una semplice stazione di radioamatore e che conseguentemente era necessaria un'apposita autorizzazione temporanea in vista dell'emanazione del regolamento al codice postale. Con sentenza del 20.3-4.8.1999 il Pretore annullava l'ordinanza-ingiunzione, disponendo la restituzione degli oggetti in sequestro e compensando le spese. apparecchiature Rilevava il Pretore che le I poste sotto sequestro non costituiscono una 3 stazione radicclettrica ma un semplice ponto radio (trasponder) avente la funzione di potenziare e di migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza, come si desumeva dalla descrizione contenuta nel verbale di sequestro. Riteneva quindi che per l'uso dell'apparecchio il ricorrente doveva essere in possesso. come lo era. unicamente della concessione amatoriale. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Prefetto di Genova. deducendo un unico motivo di censura. क MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si dà atto che in apertura di udienza il ricorso di cui al n. 18322/00 del Registro Generale di questa Corte è stato riunito al ricorso precedentemente iscritto al n.16745/00. trattandosi di due ricorsi analoghi proposti dallo stesso ricorrente (Prefetto di Genova) avversO la stessa sentenza del Pretore di Chiavari n.26 del 4.8.1999. Con l'unico motivo di ricorso il Prefetto di Genova denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 195 e 315 D.P.R. 29.3.1973 n.156; Ң 4 e 10 lett. c) ed f) D.P.R.
5.8.1976 n.1214 nonché omessa ed insufficiente motivazione. Sostiene che : 4 la stessa definizione di ponte radio data dal Pretore al trasponder lo qualifica come stazione radioelettrica alla strequa di quanto prevede l'art. 315 del codice postale, attesa la sua intrinseca idoneità a ricevere ed a trasmettere le comunicazioni in entrata ed in uscita ed a svolgere quindi un servizio di radiocomunicazioni. In particolare osserva che il ponte radio in questione inoltra il segnale da un luogo ad altro, ampliando l'area di servizio e costituendo una rete di radiocomunicazioni interconnessa che consente la ricezione e la ritrasmissione con il resto del territorio nazionale. Dopo aver evidenziato, inoltre, come del tutto privo di riferimenti al contesto sia l'inciso relativo ad "idonei e validi atti interruttivi della prescrizione" contenuto nella sentenza, deduce che il Pretore ha errato nella lettura del verbale di contestazione e sequestro in quanto da esso non emerge che le apparecchiature avessero lo scopo di potenziare il segnale bensì quello, loro proprio, di inoltrarlo. La censura è fondata. Il Pretore, nel ritenere che per l'uso dell'apparecchiatura posta sotto sequestro fosse sufficiente la concessione amatoriale in possesso 5 del CA e non fosse necessaria un'apposita autorizzazione, come sostiene invece la Amministrazione. trattandosi di un ponte radio "trasponder" che ha 10 SCODO di potenziare e di migliorare il segnale in un determinato bacino d'utenza, non indica analiticamente, come avrebbe dovuto. tali apparecchiature né precisa le violazioni contestate, ma si limita ad affermare genericamente che tale convincimento in ordine alla loro funzione "si ricava dalla descrizione delle apparecchiature contenuta nel verbale di sequestro". In tal modo non consente però di verificare, per l'impossibilità da parte di questa Corte di attingere elementi di qiudizio daqli atti del processo, se si sia in presenza effettivamente di un ponte radio. né di conoscere i motivi per i quali, contrariamente a quanto sostiene 1'Amministrazione secondo cui esso è idoneo ad ampliare il bacino d'utenza, non sarebbe idoneo а ricevere e ad indirizzare altrove il seanale ma potenziarlo, né infine di conoscere lasolo a normativa cui 1'Amministrazione ha fatto riferimento in sede di contestazione. 6 H Solo in tale più ampio contesto, integrato, se f del caso, da considerazioni di carattere tecnico, sarebbe possibile controllare, sia pure nel ristretto ambito del sindacato di legittimità. la fondatezza e la logicità delle argomentazioni poste a sostegno della decisione. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese. al Tribunale di Chiavari. Relativamente al ricorso riunito n.18322/00 va dichiarata l'inammissibilità, avendo il ricorrente consumato con il primo fin qui esaminato (n.16745/00) la facoltà di impugnazione. In ordine a tale secondo ricorso nulla va non essendosi disposto però in ordine alle spese, la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorsi riuniti, accoglie il ricorso Sui n.16745/00. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Chiavari. Dichiara inammissibile il ricorso n.18322/00. Roma, 25.3.2003 Round La braIl Consiglier I) Presidente e est. тебе Mgo 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria - 9 OTT. 2003 IL CANCELLIERE il TE DA REGISTR ART. 23 L. BOLLI N. 689modific ama penale IL CANCELLIERE LU Passing in