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27 febbraio 2020
27 febbraio 2020
Art. 13. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1 1. All' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola «direttiva» e' sostituita dalla seguente: «direttive»;
b) le parole «degli effetti» sono soppresse;
c) dopo le parole «di previsione e prevenzione», sono inserite le seguenti: «e dei loro effetti».
Note all'art. 13:
- Si riporta di seguito il testo dell' art. 22 del decreto legislativo n. 1 del 2018 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile). - 1.
Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprieta' pubblica, e non strutturale per finalita' di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, piu' in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall' art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 .
2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalita' da definire con direttive da adottarsi ai sensi dell'art. 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorita' d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.
3. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quelle di cui al comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.».
2 gennaio 2018, n. 1 1. All' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola «direttiva» e' sostituita dalla seguente: «direttive»;
b) le parole «degli effetti» sono soppresse;
c) dopo le parole «di previsione e prevenzione», sono inserite le seguenti: «e dei loro effetti».
Note all'art. 13:
- Si riporta di seguito il testo dell' art. 22 del decreto legislativo n. 1 del 2018 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile). - 1.
Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprieta' pubblica, e non strutturale per finalita' di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, piu' in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall' art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 .
2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalita' da definire con direttive da adottarsi ai sensi dell'art. 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorita' d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.
3. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quelle di cui al comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.».
Giurisprudenza • 2
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