Sentenza 10 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6745 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
BLICA06 745 /02 Aula 'B' O I A I L K É S D A M , T O A NOME DEL POPOLO HALIANO ' , L L A A L R O I E B P D I S LA ESUPREMA DI CASSAZIONE I D G Oggetto N N A G I T K O S I O SEZIONE LAVORO A Lavoro A P L I M O I , T O T A gli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I Compost R D R T I S E D I T G N ' E O E - Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R - R.G.N. 7223/99 S E - Consigliere - Cron. 19205 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Ud.24/10/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 16 SENTENZA sul ricorso proposto da: RE VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato STANISCIA NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASSICURAZIONE SPA LCA, in persona del legale ALPI rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato IANNOTTA GREGORIO, giusta delega in 2001 atti;
- controricorrente 4089 -1- nonchè
contro
IC EF, elettivamente domiciliato in ROMA PASCARELLA CESARE 34, presso lo studio dell'avvocato URSITTI LOREDANA, rappresentato e difeso dall'avvocato LOSITO RICCARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 18690/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/10/98 R.G.N. 19706/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito 1'Avvocato IANNOTTA ANTONELLA per delega IANNOTTA GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, considerato che con ricorso al Pretore del lavoro ex art. 414 e 548 c.p.c. l'avv. Greco Salvino aveva ingiunto alla Alpi Assicurazioni il pagamento di una somma di denaro, che successivamente con pignoramento presso terzi aveva reso indisponibile una somma di maggior importo incassata da CH TE nella sua qualità di agente della compagnia assicuratrice;
che non essendosi presentato lo stesso CH alla udienza fissata ex art. 547 c.p.c. per la dichiarazione del terzo e che, conseguentemente, aveva dato inizio al giudizio ex art. 548 c.p.c. per l'accertamento della sussistenza del rapporto di agenzia e per la determinazione dell'ammontare del credito maturato dal terzo nei confronti della esecutata;
che il Pretore aveva rigettato la domanda ritenendosi accertato che il rapporto di agenzia non era più incorsoinform e non provato l'esatto ammontare degli emolumenti maturati dal CH;
sull'appello del pignorante dichiarava improseguibile il giudizio di accertamento, ritenendo che il procedimento di cognizione instaurato è destinato ad incidere direttamente su quello di esecuzione, e che, una volta intervenuto 3 il fallimento, ai sensi dell'art. 51 della legge fallimentare, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita in quanto tutti gli atti della esecuzione forzata sono attratti nella fallimentare;
dovendosi inoltreprocedura ritenere, a questi fini, che la procedura fallimentare deve equipararsi alla liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale concludeva che ormai aperto il concorso dei creditori, nell'assorbimento essendo comprese anche le azioni di accertamento che siano strumentali alla esecuzione, come nella specie, doveva dichiararsi la improcedibilità del giudizio. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'avv. Greco tre motivi, perSalvino censurandola, con violazione di legge. Si sono costituiti con e Checco controricorso la soc. Alpi assicurazioni TE resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione degli artt. 548, 549 c.p.c., 201, 51, legge fallimentare, considerando che erronea ha da ritenersi la decisione del Tribunale di accertamento del improcedibilità del giudizio di ammontare perché, debito del terzo e del suo trattandosi di domanda di accertamento e non di condanna, la decisione non pregiudica affatto la par condicio, con conseguente legittima applicazione, da parte del Tribunale degli articoli suddetti della legge fallimentare. Deduce inoltre il ricorrente, con il secondo motivo, violazione dell'art. 201 legge fallimentare, posto che la pronuncia di improcedibilità non potrebbe comunque estendersi al terzo che, pure in presenza di procedura concorsuale dell'esecutato, sarebbe pur sempre soggetto alla eventuale condanna alle spese del giudizio ex 548 c.p.c. Con il terzo motivo deduce infine il ricorrente violazione dell'art. 100 c.p.c. e 120 legge fallimentare, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che la procedura di accertamento dell'obbligo del terzo sia carente di interesse ad agire per il creditore procedente in incidentalmentequanto connessa al processo esecutivo divenuto improseguibile ai sensi dell'art. 51 1. fall.. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato, quanto al primo motivo dato che, quando sopravvenga la dichiarazione di fallimento, il procedimento di accertamento del credito del terzo, 5 in genere appartenente alla procedura esecutiva, svolgersi che all'interno di quello non può come previsto dall'art. 51 della legge concorsuale, fall., per il quale "dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita". Quanto al secondo motivo, è priva di concreto rilievo la circostanza che il terzo non abbia la nel giudizio ex art. veste di parte processuale 548 c.p.c., essendo la declaratoria di improcedibilità destinata ad assicurare il corretto esercizio dell'iniziativa del creditore procedente, ovvero destinata a trasferirla nella sede funzionale competente, dopo la intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato. Quanto al terzo motivo, posto che se con la dichiarazione di fallimento non viene meno l'interesse del creditore all'accertamento del debito del terzo è pur sempre vero che tale interesse, in forza della sopravvenuta procedura concorsuale, viene a perdere di attualità e come il Tribunale concretezza, ex art. 100 c.p.c., aveva implicitamente ritenuto di affermare. Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso, le spese di questo giudizio seguono la 6 soccombenza, e vengono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il diricorrente alle spese di questo giudizio legittimità che si liquidano in L500 , oltre a L.
3.000.000 per onorari in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Così deciso in Roma il 24 Ottobre 2001 il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancellería, Oggi, 10 MOG. 2002. IL CANCELLIERE 7