Sentenza 12 gennaio 2002
Massime • 1
Ai fini della ripetizione di somme indebitamente corrisposte dall'INPS a titolo di prestazione previdenziale, per la quale sia stata accertata la carenza parziale del relativo requisito contributivo, trova applicazione la speciale disciplina dell'indebito previdenziale dettata dall'art. 1, comma duecentosessantesimo, legge n. 662 del 1996, non potendo invece operare la disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 cod. civ., che presuppone l'accertamento dell'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato al quale la posizione assicurativa si riferisce.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2002, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto;
rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL ER FORTUNATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENNARO AUTIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 209/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 26/01/99 R.G.N. 160/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato VALENTE per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Inps ha revocato la pensione concessa al sign. NA LL LI per difetto del requisito minimo per il riconoscimento della stessa, essendo stata accertata l'inesistenza di periodi d'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti per gli anni agrari 1950-1961.
Esso ha quindi richiesto la ripetizione di quanto indebitamente versato attesa l'inesistenza ab origine del rapporto assicurativo con conseguente applicabilità dell'art. 2033 cc. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 26.1.99 ha ritenuto infondata tale pretesa dell'istituto previdenziale. Esso ha escluso che sussistesse, nella fattispecie, dolo da parte dell'assicurato, ostativo al divieto di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 1 comma 1 l. 662/96, considerato che il periodo per il quale non esisteva la copertura assicurativa risaliva ad epoca lontana e che trattavasi di circostanze che solo l'istituto previdenziale era in grado di rilevare: cosa accaduta solo dopo cinque anni dalla concessione della pensione.
L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo. Il sign. Dalla LI resiste con controricorso;
egli ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 1 l. 662/96 comma 260 e rileva, in relazione alla ritenuta inesistenza del dolo da parte dell'assicurato, che non di questo esclusivo profilo era stato investito il Tribunale cui era stato, altresì, denunciato che nella fattispecie ricorre un'ipotesi di indebito oggettivo caratterizzato dalla inesistenza del diritto per carenza dei requisiti di legge con conseguente applicabilità della regola prevista dall'art. 2033 cc. Sul punto, asserisce il ricorrente, ritiene di insistere. La Corte rileva che la censura così formulata non denuncia, come potrebbe apparire, un vizio di omessa pronuncia sul tema della esistenza degli elementi necessari a configurare l'indebito previdenziale.
Essa, in realtà, censura la ritenuta esistenza, da parte del Tribunale, dei predetti elementi statuizione del Tribunale da ritenersi implicita costituendo essa il presupposto logico-giuridico per procedere all'esame dell'insussistenza del dolo dell'assicurato, elemento esclusivo dell'irriperibilità dell'indebito previdenziale, sempre, beninteso, che lo stesso si configuri.
Tanto premesso, la censura è infondata.
Come si è detto essa nega che nella fattispecie, caratterizzata da una carenza contributiva concernente una parte del rapporto assicurativo - lo stesso istituto deduce un'inesistenza parziale - possa farsi luogo all'applicazione dell'art. 1 comma 260 l. 662/96 dovendosi invece applicare l'art.2033 cc. Deve rilevarsi che tutto il contenzioso concernente l'indebito previdenziale ha riferimento ad ipotesi analoghe a quelle in esame caratterizzate dalla carenza di alcuni dei requisiti per conseguire la prestazione previdenziali o dall'esistenza di fattori ad essa ostativa.
Solo l'inesistenza del presupposto stesso del rapporto assicurativo, un rapporto di lavoro assicurabile (tale è l'ipotesi esaminata da Cass. 5167/98) - può escludere la irripetibilità delle prestazioni erogate dando luogo ad un comune indebito civilistico regolato dall'art. 2033 cc. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 16,50 oltre euro 2.500 per onorari con distrazion in solido agli avv. Sante Assennato e Gennaro Autiero. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2002