Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 06/05/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 58/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni Cons. LE OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24412 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:
M.M., c.f. omissis, nata a omissis, il
omissis, e residente a omissis, Via omissis, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall’Avv. Santino Spina, presso il cui studio in Palermo, Via Pietro Scaglione n. 20A, è elettivamente domiciliata, PEC: santinospina@pecavvpa.it,
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, sede territorialmente competente, in persona del Dirigente pro tempore
AVENTE AD OGGETTO
L’accertamento del diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione n. 50660908, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 54 D.P.R. n.1092/1973.
ESAMINATI gli atti e documenti di causa;
UDITA, all’udienza del 23 aprile 2026, la difesa dell’INPS, nessuno presente per parte ricorrente, come da verbale.
TT E IR
La ricorrente, col presente ricorso, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione n. 50660908, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 54 D.P.R. n.1092/1973.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria del 17 novembre 2025, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, allegando il decreto di riliquidazione della pensione e comunicando che il pagamento degli arretrati ed interessi sarebbe avvenuto unitamente al pagamento del rateo di febbraio 2026.
Con ordinanza n. 25/2025 è stato disposto un rinvio dell’udienza di discussione al fine di verificare l’esattezza degli importi che l’Istituto ha dichiarato di impegnarsi a liquidare.
Con nota del 16 aprile 2026, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, comunicando che, con il cedolino di febbraio 2026, la ricorrente ha ricevuto quanto dovuto; ha chiesto, altresì, la condanna dell’INPS alle spese per soccombenza virtuale da distrarre in favore del proprio procuratore, essendo il riconoscimento della pretesa della ricorrente avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso.
All’udienza del 23 aprile 2026, nessuno presente per parte ricorrente, la difesa dell’INPS ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.
Al termine della camera di consiglio il dispositivo è stato letto ex art. 167, comma 1, c.g.c.
Dagli atti versati in giudizio sopra indicati e anche per concorde dichiarazione delle parti risultano esservi i presupposti per l’effettiva cessazione della materia del contendere.
In punto spese si osserva che, essendo l’esecuzione satisfattiva dell’INPS avvenuta solo a seguito del ricorso introduttivo del presente giudizio, in virtù del principio di “soccombenza virtuale”, si ritiene di condannare l’INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidandole come indicato in dispositivo, con la distrazione a favore dell’Avvocato antistatario che l’ha espressamente chiesta.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell’Avvocato antistatario.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, il 23 aprile 2026.
IL IU
LE OL
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 06/05/2026 Il Direttore della Segreteria
AT LI
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
IL IU ON
LE OL
Firmato digitalmente
Su disposizione del Giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 06/05/2026 Il Direttore della Segreteria
AT LI
Firmato digitalmente
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