Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2002, n. 6068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6068 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
C.C.63052 IN06 068 / 02 REPUBBLICA ITA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributaria SEZIONE TRIBUTARIA 1.516182Illegittive to Cortez Ining Evenk sugli qurit omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: acceitam. now im t. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 3233/99 T I Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 17665 Dott. Mario CICALA · Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Nino FICO Ud.18/01/02 - Dott. Achille MELONCELLI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA CAMPIONE CIVILE N. 63052sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ER NI;
- intimato avversO la sentenza n. 414/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 2002 17/12/97; 171 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 18/01/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per essere manifestamente fondato, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo OL AR ha proposto ricorso avverso il ruolo emesso dall'Ufficio Imposte Dirette di Ortona sulla base della dichiarazione integrativa di condono IRPEF per gli anni 1976/77/79. La Commissione Tributaria di 1° grado di Chieti ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la sentenza della Corte Costituzionale n.175 del 1986, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 16 del D.L. n.429/82, convertito in legge n.516/82, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa di condono, anziché fino alla data di l'entrata in vigore del D.L. (14 luglio 1982), determinasse automaticamente l'invalidità di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente a quest'ultima data, anche se non impugnati (quale appunto quello notificato nella specie) e, con essa, l'inefficacia della dichiarazione integrativa stessa e l'illegittimità del ruolo formato sulla sua scorta. Avverso la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 32 del D.L. n. 429/82, conv. In L. n.516/82, dell'art. 136 Cost. e dell'art.30 L. n.87/53. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Secondo il consolidato orientamento di questa Corte "in tema di condono fiscale, il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento dopo l'entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, che, senza provvedere a tempestiva impugnazione dello stesso, abbia prodotto dichiarazione integrativa per la definizione agevolata della pendenza tributaria sulla base dell'avviso di accertamento, non può più invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 516 del 1982 impugnando la successiva iscrizione a ruolo della imposta dovuta sulla base della dichiarazione integrativa, altrimenti incidendo tale dichiarazione di incostituzionalità su un rapporto di imposta esaurito” (Cass. 22 aprile 1997, n.3485). "La sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 1986 - con cui e' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.16 del D.L. 10 luglio 1982 n.429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata - non determina in vigore del D.L. n. 429 del 1982 (14 luglio 1982) della norma dichiarata automaticamente, insieme all'annullamento incostituzionale, anche quello di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio 1982, bensì soltanto l'invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora "pendenti" nel giorno successivo alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità: vale a dire, quelli in cui il contribuente cui sia stato notificato avviso di accertamento in data posteriore al 14 luglio 1982 - abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 16 del decreto legge del 1982 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l'avviso stesso per motivo di illegittimità della legge di condono, poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale;
altrimenti operando - in ragione, sia dell'ambito di efficacia proprio della dichiarazione di illegittimità costituzionale (che ha ad oggetto norma di legge o di atto avente forza di legge, e non già provvedimenti o atti amministrativi), sia della natura irrevocabile della dichiarazione integrativa - l'incontestabilità del rapporto tributario di condono, da considerarsi definito sulla base del congiunto effetto di definitività dell'accertamento, conseguente alla sua omessa impugnazione, e di irrevocabilità della dichiarazione stessa sancita dall'art.32, comma primo, del D.L. n. 429/82" (Cass. n.7339, 8465, 13099 e 15275 del 2000). Il ricorso del Ministero delle Finanze va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza di appello e rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ex art.384, 1° comma, c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo, compensando tra le parti le spese del giudizio. E Roma, 18 gennaio 2002 N IO presidente Mall Z Il cons. est. A Two fico Арилов Алью IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSIT Ogg! _ 2.6 APR. 2002 Amble A u