Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8218 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
1 82 18 /0 1 POFLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Danny, SEZIONE TERZA CIVILE prescrizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18077/98 Presidente NICASTRO Dott. Gaetano 20260/98 Rel. Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron. 18:45 Consigliere Dott. Michele LO PIANO 2874 - Consigliere Rep. Dott. IO Battista PETTI Ud. 27/02/01 Consigliere Dott. Bruno DURANTE CONTE CHE ha pronunciato la seguente Richiesta copia sturin IL SOLE 24 ORE S EN TENZA dal Sig 300 per diritti L. 18 GIU. 2001 sul ricorso proposto da: D'HI AN, DE NC NZ, EL SC AL, AL RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA VACCARELLA ROMANO, che li difende unitamente all'avvocato MARGIOTTA GAETANO, giusta delega in atti;
OF455956
- ricorrenti -
contro
COOP ED INES IOLE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore dott. AN Mengarelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRATI FISCALI 284, presso lo 2001 studio dell'avvocato MARGIOTTA GAETANO, che lo difende, 406 giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
BE AN VED TONDI ELLA MURA, ELLA MURA TONDI NZ, ELLA MURA TONDI BENEDETTO, BE AN VED TONDI ELLA MURA, BI SC, RI DINO;
- intimati e sul 2° ricorso n° 20260/98 proposto da: BE AN VED TONDI ELLA MURA, TONDI ELLA MURA NZ, TONDI ELLA MURA BENEDETTO, tutti eredi Giovani elettivamente domiciliati di TO DE MU ROMA VIA DEI SANSOVINO 3, presso 10 studio in dell'avvocato MB SC, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
D'HI AN, DE NC NZ, EL SC AL, AL RA, BI SC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1220/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 25/3/1998, depositata il 15/04/98; RG.2718/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato ROMANO VACCARELLA;
2 udito l'Avvocato GAETANO MARGIOTTA;
udito l'Avvocato SC MB;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO EL PROCESSO Con citazione notificata tra il 12 ed il 20.4.90 TO DE MU IO e GI AN conveni- vano davanti il Tribunale di Roma la cooperativa Ines Sole per sentirla condannare ad eseguire le opere ne- cessarie a restituire il terreno annesso all'apparta- mento di loro proprietà alla sua originaria destinazio- ne a giardino, oltre al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'immobile. Venivano, altresì, ci- tati D'HI AN, CA NC, De Sanc- tis VI, DE PE AR, LL AN, quali sottoscrittori della dichiarazione del 27.4.73, per sentirli dichiarare obbligati a tenere indenni essi istanti dalle obbligazioni scaturenti dalla sentenza del Tribunale 3891/79 e dalla sentenza della Corte di Appello 2126/81 condannando, per lo effetto, gli stessi convenuti alla restituzione di quanto già versato o da versare dagli attori quali nuovi soci della Cooperati- va, in forza dell'assunta responsabilità per i debiti 3 stessa Cooperativa antecedenti la loro immissio- della ne. Si costituivano i convenuti, ad eccezione del R- rieri, contestando la domanda attorea. Il Tribunale con sentenza del 20.9.93 condannava il UE a resti- tuire al DE MU le somme che quest'ultimo aveva già versato о avrebbe dovuto versare alla Cooperativa. Ve- niva disattesa la domanda di garanzia proposta nei con- fronti della Cooperativa e per prescrizione quella avanzata contro gli altri convenuti. La Cooperativa ve- niva ancora condannata ad eseguire le opere di ripri- stino del giardino nonché a risarcire i danni agli at- tori nella misura di 24.445.000. Rigettava, infine, le domande di condanna, proposta in riconvenzionale dalla Cooperativa, degli attori al pagamento delle somme og- getto di delibere assembleari, lire 14.149.155. A seguito di impugnazioni del TO e della coope- rativa Iole, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 15.4.98 in accoglimento della domanda della Coope- rativa condannava la GI ed il DE MU al pa- gamento della somma di lire 13.193.083, oltre interes- si: condannava la Cooperativa al pagamento in favore del DE MU e della GI della somma di lire 24.170.000, oltre interessi, condannava in solido il D'HI, il CA, il De CT, il DE PE 4 ed il LL a restituire al TO la somma di lire 7.209.000, oltre interessi, e quanto quest'ultimo cor- risponderà alla Cooperativa per quanto disposto al capo I della sentenza. Provvedeva, da ultimo, sulle spese. Osservava, tra l'altro, la Corte che doveva rite- nersi valida ed operante la garanzia prestata il 27.4.73 al socio TO della MU e che doveva esclu- dersi la prescrizione del diritto ad essere manlevato essendo la sua decorrenza iniziata solo dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva condannato la Co- operativa (CA 2126/81). In favore della DE MU veniva, quindi, ricono- sciuta la somma di lire 7.209.000, oltre interessi dal - la domanda, nonché la rifusione delle somme che 10 stesso della MU verserà alla Cooperativa in esecuzio- ne della sentenza in oggetto ed, in particolare, di quan- to al capo I°. Tali somme venivano poste a carico degli appellati D'HI, CA, De CT, DE PE e Collal- ti. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il LL, il D'HI, il DE PE ed il De CT affidandolo a due motivi. Hanno resistito con controricorsi la Cooperativa Iole, nonché GI AN, TO DE MU Vin- 5 cenzo e BE, quali eredi di TO DE MU Gio- vanni, che, a loro volta, hanno proposto ricorso inci- dentale affidato ad unico motivo sostenuto da memoria. Non si sono costituiti il UE ed il Cappa- bianca. MOTIVI ELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art.335 cpc trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sen- tenza. che per mo- Con il secondo mezzo di annullamento, tivi logici giuridici va esaminato con priorità, i - ricorrenti D'HI, De CT, DE PE, LL, denunziata la violazione dell'art. 2935 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimen- to, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamentano che la Corte di Appello, nel riformare la sentenza del Tribunale circa il "dies a quo" della pre- scrizione dei diritti scaturenti per il TO dalla scrittura del 27.4.73, lo abbia fatto coincidere con quello in cui la Cooperativa Ines Iole prese nei primi mesi del 1982 le iniziative per ottenere dai soci il denaro occorrente per il pagamento di quanto statuito dalla sentenza di condanna (CA 2126/81). Al contrario, assumono i ricorrenti, gli eventi dannosi che hanno de- terminato la situazione debitoria della Cooperativa ri- 6 salgono al 1972 mentre i lavori nel giardino del TO - 1978, e da tali date ha sono stati eseguiti nel 1973 iniziato a decorrere la prescrizione. La censura è infondata. Ai sensi dell'art. 2935 CC. la prescrizione comin- cia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esse- re fatto valere, e quindi, nella specie, dal momento in cui l'obbligazione garantita diviene esigibile. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello ha rilevato che il termine previsto dal- l'art. 2935 cc è iniziato a decorrere solo dal giorno nel quale il creditore avrebbe potuto esercitare il proprio diritto, coincidente con quello nel quale il TO, assunta la veste di debitore della Cooperativa, era stato nelle condizioni di pretendere dagli altri soci di essere tenuto indenne dalla obbligazione di pa- gamento: obbligazione sorta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunziata nei confronti della Cooperativa, circostanza questa che ad l'aveva indotta nei primi mesi del 1982 adottare quanto necessario per ottenere dai soci il denaro occorrente per fare fronte agli esborsi conseguenti alla sentenza anzidetta. Ha, pertanto, la Corte del merito escluso che si fosse verificata la prescrizione decennale al- lorquando il DE MU propose domanda di restituzione 7 delle somme già pagate alla Cooperativa. La decisione della Corte territoriale è corretta e logicamente motivata, dovendo ritenersi che il DE MU non avesse titolo fino a tale data per rivolgersi ai suoi garanti trovandosi in una situazione di mera aspettativa di diritto. In definitiva, solo con la de- libera della Cooperativa avvenuta nei primi mesi del- l'anno 1982 è nato il diritto del TO a fare valere la garanzia in suo favore prestata dai soci con la scrittura dell'Aprile 1973 di guisa che il riferimento a fatti avvenuti in anni precedenti, come evidenziati dagli attuali ricorrenti, deve ritenersi privo di ogni rilevanza giuridica e tanto basta per sottrarre la de- nunziata sentenza alla censura dei ricorrenti. Con l'unico mezzo del ricorso incidentale gli eredi TO DE MU, denunziata la violazione degli artt. 99 e 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 cpc, la- mentano che la Corte di Appello abbia erroneamente omesso di pronunciarsi su tutta la domanda avente ad oggetto le somme versate ○ da versare per le obbliga- zioni scaturenti dalle sentenze rese dal Tribunale di Roma e dalla Corte di Appello di Roma rispettivamente nel 1979 e nel 1981. In tale situazione, assumono anco- ra i ricorrenti, la Corte di Appello doveva pronunciare una condanna dei convenuti a tenere indenni il TO ed 8 a restituire allo stesso le somme versate о da versare rinviandone la quantificazione ad un separato giudizio, così come si era pronunziato il primo giudice. La doglianza va accolta. Dall'esame degli atti che questa Corte può compiere attesa la natura dell'errore denunziato, si evince che il TO, con l'atto di citazione aveva richiesto la condanna dei soci, attuali ricorrenti, alla restituzio- ne di quanto già versato o da versare agli attori quali soci della Cooperativa Ines Iole. In tale situazione, la Corte distrettuale era tenuta a pronunciarsi su tut- ta la domanda condannando i convenuti alla restituzione di quanto versato o da versare alla Cooperativa in for- za delle ricordate sentenze, rimettendone la quantifi- cazione ad un separato giudizio, come già deciso dal tribunale che ha tenuto presente la ancora incerta quantificazione delle obbligazioni derivanti dalle pro- nunzie del 1979 e del 1981 della Corte di Appello, nu- mero 2126/81 confermativa della ricordata decisione n. 3891/79. In assenza di impugnazione sul punto, i secondi giudici avrebbero dovuto rimettere ad altro giudizio la esatta quantificazione di quanto dovuto al TO il che conduce all'annullamento della pronuncia con conseguen- te rinvio della causa ad altro giudice, che si indica 9 in dispositivo, che, sulla base delle predette conside- razioni, provvederà a rimettere ad un ulteriore giudi- zio la quantificazione delle somme spettanti al tondi in forza della scrittura di garanzia e delle susseguen- ti pronunce giudiziali. Resta, per lo effetto, assorbito il primo motivo del ricorso principale avente ad oggetto la somma di lire 7.209.000 che i ricorrenti ritengono esclusa dalla domanda proposta. Allo stesso giudice del rinvio è demandata la li- quidazione delle spese della fase di cassazione. L L E D
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. L E E L D Rigetta il secondo motivo del ricorso principale. NTRA Accoglie il ricorso incidentale dichiarando assorbito il primo motivo del ricorso principale. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, а diversa se- zione della Corte di Appello di Roma. 60'000 Così deciso in Roma il 27.2.2001. 310000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE вибано лабо ·Tavara IL CANCELLIERE C1 IO Giambattista Depositata in Cancelleria 18 6 2301 oggi, il IL CANCELLIERE C IO Giambattista 10