Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
In tema di assistenza sanitaria del cittadino italiano per terapie praticate all'estero, sia le leggi di riferimento(nn. 833 del 1978 e 595 del 1995), coordinate tra loro ed armonizzate con il principio di cui all'art. 32 Cost., sia la normativa secondaria delegata per la concreta applicazione delle suddette leggi, ove correttamente interpretata, consentono l'assistenza indiretta - e, pertanto, il rimborso delle spese sostenute - in tutti i casi in cui per l'interessato che si sia trovato fuori dal territorio nazionale sia configurabile, indipendentemente da ogni forma di autorizzazione preventiva da parte degli organi competenti italiani, la ipotesi di eccezionale gravità della patologia, da accertare a posteriori, comportante la urgente necessità di un improcrastinabile ricovero presso un centro ospedaliero di altissima specializzazione ai fini di una adeguata e tempestiva terapia immediata, senza che il detto ricovero e le cure in loco possano essere subordinati all'accertamento che gli stessi siano eventualmente ottenibili, alle medesime condizioni, in territorio nazionale presso strutture pubbliche o convenzionate. Infatti, il significato precettivo più profondo dell'art. 32 della Costituzione - nel quale la tutela della salute è considerata come fondamentale, primario e inviolabile diritto dell'individuo e interesse della collettività - afferisce ad un diritto soggettivo il cui riconoscimento e la cui attuazione non soffrono limitazioni di sorta ne' spaziale ne' temporale, da parte di leggi ordinarie o di normative secondarie che comunque ne possano condizionare l'esercizio in qualsivoglia direzione e pertanto anche sotto il profilo dell'assistenza sanitaria diretta o indiretta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO - Presidente e Ralatore -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE AG LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso il Sig. LU IN, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO QUINTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZD ASL/1 LECCE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3074/96 del Tribunale di LECCE depositata il 21/11/96 r.g.n. 339/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/2/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11.11.1994 De TR IG adiva il Pretore di Lecce, instando per la declaratoria di condanna della U.S.L. LE/1 al pagamento in suo favore della somma di £. 39.000.000 a titolo di assistenza sanitaria indiretta.
Esponeva che, essendo rimasto vittima di un grave infortunio in Svizzera, mentre ivi si trovava il 30.7.1990 per diporto in zona montana ed in località sciistica, con estrema, urgente necessità di ricovero in struttura sanitaria altamente specializzata in conseguenza delle diffuse fratture riportate e di inizio di congelamento, era stato trasportato in elicottero nell'Ospedale di Brig, dove la degenza si era protratta per circa due mesi per le cure indifferibili;
che, all'atto delle dimissioni, aveva dovuto sborsare la somma menzionata quale corrispettivo delle prestazioni ospedaliere ricevute;
che la convenuta gli aveva rifiutato il rimborso dell'importo versato, con la motivazione che la patologia sofferta non rientrava tra quelle curabili all'estero in base alla normativa vigente.
Resistente l'Azienda intimata, il giudice adito rigettava la domanda con sentenza del 23 novembre 1995, la quale, all'esito dell'appello del soccombente, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione del 21 novembre 1996. Ritenevano i giudici di merito che il caso rappresentato dal ricorrente non rientrava tra quelli previsti dalla normativa di riferimento in tema di assistenza indiretta per prestazioni mediche all'estero, non trattandosi di fattispecie di ricovero presso un centro di altissima specializzazione fuori dell'Italia per cure non ottenibili tempestivamente o adeguatamente nel nostro paese;
ne' la patologia di cui alla domanda risultava compresa tra le classi individuate dal Ministero della Sanità con il decreto del 24 gennaio 1994, non essendo classificata nell'ambito delle prestazioni erogabili previste dall'art. 2 del D.M.
3.11.1989. Tanto più, poi, tenendo conto che il De TR trovavasi in Svizzera non per ragioni di lavoro, ma per diporto, avendo pertanto accettato ogni prevedibile rischio in ordine ai presidi sanitari cui poter eventualmente ricorrere in caso di necessità. Avverso tale sentenza il De TR ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo;
la convenuta non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della Costituzione, degli artt. 3, comma 2 , della legge n. 833/1978, e 3 legge 23.10.1985, n. 595, nonché dei DD.MM.
3.11.1989 e 24.1.1990.
Deduce che, sostanzialmente, il Tribunale ha basato la sua decisione su due considerazioni, rilevando che la fattispecie esposta non può essere ricompresa nell'ambito delle prestazioni erogabili, in forma diretta od indiretta, dal Servizio Sanitario Nazionale, come tassativamente indicate nell'art. 2 del D.M.
3.11.1989 ed alle condizioni ivi previste, non ricorrendo neppure,
nel caso in esame, la deroga prevista dall'art. 7, comma II, del medesimo decreto in tema di preventiva autorizzazione, in quanto detta deroga presuppone comunque la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, per quanto esposto invece carenti;
e che il ricorrente, trovandosi all'estero unicamente per diporto, aveva implicitamente accettato tutti i rischi connessi a tale situazione, ivi compreso quello di non poter far capo ai presidi sanitari nazionali ove se ne fosse presentata la necessità.
Laddove, con siffatta impostazione riduttiva, i giudici di merito hanno violato i principi sanciti dall'art. 32 della Costituzione e, per l'effetto, quelli agli stessi coordinati scaturenti dalla normativa primaria e secondaria cennata, in tema di tutela della salute dei cittadini, da applicarsi inderogabilmente in ogni momento ed in ogni luogo, soprattutto in ipotesi di estrema urgenza e nella forma adeguata, e pertanto anche qualora il cittadino si trovi all'estero, ove ciò si renda necessario appunto per la tutela dell'esercizio del predetto diritto, di natura preminente ed assorbente rispetto a qualsivoglia provvedimento autoritativo che lo possa condizionare anche nel caso di contingenti circostanze di estremo pericolo di vita. Principi, questi, del resto ribaditi reiteratamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, in tali ipotesi, ha concluso per la inapplicabilità di siffatti provvedimenti condizionanti l'esercizio del medesimo diritto, anche sotto forma di assistenza indiretta, trattandosi di eventuali limitazioni disposte con atti amministrativi (nella specie, regolamenti di esecuzione o delegati) emanati in violazione di principi costituzionali o di leggi primarie, come tali inapplicabili dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, cd. abolitiva del contenzioso.
Il motivo è fondato.
Il legislatore con la emanazione della legge n. 595/1985, che ha stabilito i criteri generali in punto di assistenza sanitaria indiretta, ed il Ministero della Sanità con decreto delegato del 3 novembre 1989, attuativo delle disposizioni dell'art. 3 della predetta legge, hanno fissato i presupposti ed i limiti relativi alla fruizione di prestazioni assistenziali, in forma indiretta, presso centri di altissima specializzazione all'estero, come si evince anche dalla circolare 12 dicembre 1989, n. 33 (v. G.U. 10 gennaio 1990, n. 7), con la quale sono state dettate ulteriori precisazioni circa il trasferimento terapeutico in ambito comunitario.
In particolare, va evidenziato che la legge n. 595/85, agli artt. 3 e 5, sancito preliminarmente il principio della ordinaria erogazione delle prestazioni sanitarie, in forma diretta, attraverso strutture pubbliche o convenzionate, statuisce altresì che le leggi regionali e provinciali precisano quali tra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta, demandando all'esercizio regolamentare ministeriale - poi attuato con il menzionato decreto del 1989 - la determinazione dei criteri di fruizione (in forma indiretta) di prestazioni assistenziali all'estero. Nè tale disciplina congiunta, ancorata alla ripartizione di competenze nel senso che precede, può essere, in generale ed in situazioni afferenti a patologie rientranti nell'ambito delle normali e comuni prestazioni terapeutiche, ritenuta incompatibile, anche in concreto, con i principi fissati dall'art. 32 della Costituzione in tema di fondamentale diritto dell'individuo alla salute, ove, mediante l'attuazione della cennata normativa, tale diritto non ne risulti compromesso. Giacché sul punto, e nel medesimo senso, si è pronunciata reiteratamente la Consulta, osservando che non si profilano questioni di legittimità costituzionale tra detta disciplina e lo stesso art. 32, nella parte in cui si omette di vincolare i vari Enti preposti a fornire le prestazioni terapeutiche necessarie, anche in forma di rimborso, qualora non siano erogabili in forma diretta o convenzionata, atteso che è riservato alla discrezionalità del legislatore stabilire i modi, i tempi e la misura delle prestazioni sanitarie occorrenti e dei rimborsi;
nonché circa gli artt. 3 e 5 della legge n. 595/1985, nella parte in cui regolano i presupposti e le modalità di fruizione dell'assistenza sanitaria indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero, e demandano ad un decreto del ministro della sanità la determinazione delle specifiche condizioni, anche in tema di concorso nel sopportare le spese, in quanto, trattandosi di organizzare un servizio (sanitario) a carattere nazionale, o di regolare una programmazione, le regole di riparto tra lo Stato e soggetti in autonomia e la disciplina in tema di legislazione concorrente non possono essere interpretate in modo così rigido da impedire alla legislazione statale di porre in essere strumenti normativi ed organizzativi diretti al perseguimento dei fini generali del servizio o della programmazione, ed in definitiva di norme di coordinamento e sul coordinamento. Ne deriva, dunque, la incensurabilità, sulla base del fondamentale principio di uguaglianza, dell'attribuzione allo Stato del potere di fissare, con decreto del Ministero della Sanità, i requisiti minimali e le caratteristiche necessarie delle strutture destinate a rendere prestazioni di alta specialità, vertendosi in materia di norme sul coordinamento dei servizi sanitari diretta ad assicurare l'uguale fruizione di date prestazioni sanitarie (di alta specialità) da parte di tutti i cittadini (cfr. Corte Cost. nn. 294/1986; 992/ 27.10.88, 406/1992; e Corte Cost. 15 luglio 1994). Dal che si evince, altresì, che, nelle ipotesi e nelle condizioni patologiche come sopra delimitate, ed in relazione ad eventuali prestazioni ospedaliere ricevute all'estero, la pretesa dell'assistito al rimborso delle spese ivi sostenute attiene ad una posizione non di diritto soggettivo assoluto, ma di interesse legittimo al corretto esercizio dei correlati poteri amministrativi al riguardo, in quanto la possibilità di scelta di una struttura ospedaliera fuori dal territorio nazionale non è assoluta ed incondizionata, ma subordinata al riconoscimento, da parte della struttura pubblica, della propria incapacità di soddisfare adeguatamente la richiesta. Per converso, siffatto potere discrezionale amministrativo viene meno in ipotesi di ricovero del cittadino in luoghi di cura non convenzionati, in territorio nazionale od anche all'estero, reso necessario in situazioni di necessità ed urgenza comportanti, in mancanza di idoneo e tempestivo intervento curativo, comunque non possibile o non ottenibile presso le strutture pubbliche o convenzionate, pericolo di vita, o di aggravamento della malattia, o di non adeguata guarigione, atteso che in tal caso la pretesa dell'assistito al rimborso da parte del servizio sanitario nazionale delle spese sostenute configura una posizione di diritto soggettivo il cui riconoscimento, valorizzandosi il significato precettivo più profondo dell'art. 32 della Costituzione, non soffre limitazioni di sorta, ne' spaziale, ne' temporale, derivanti da leggi ordinarie o da atti amministrativi che comunque ne possano condizionare l'esercizio in qualsivoglia direzione (e pertanto anche la conseguente assistenza), afferendo esso a quella tutela della salute considerata come fondamentale, primario ed inviolabile diritto dell'individuo ed interesse della collettività dalla Carta costituzionale, e dunque intangibile sotto ogni profilo esplicativo.
Fissati tali principi, il problema attualmente devoluto al vaglio di questa Suprema Corte con il ricorso proposto dal De TR si incentra nello stabilire se il Tribunale, nella sentenza impugnata, abbia fatto corretta applicazione degli stessi interpretando la normativa di riferimento ed in relazione alla medesima. Va premesso, anzitutto, che la potestà regolamentare della P.A., come è noto, incontra in ogni ordinamento una serie di limiti, dovuti in parte ad alcune norme costituzionali che espressamente riservano alla competenza esclusiva della legge la disciplina di alcune materie, in parte alla natura stessa dei regolamenti che, essendo leggi soltanto in senso materiale, versano in una posizione di inferiorità gerarchica rispetto alle leggi formali, e di separazione nei confronti di altre norme della loro stessa specie, nè possono porsi comunque in contrasto con principi di natura costituzionale. Ed è, del pari, noto che la dottrina tradizionale distingue i regolamenti in tre fondamentali categorie: esecutivi, indipendenti e delegati;
i primi, ovvero di esecuzione, si collegano sempre ad una precedente legge, ed hanno lo scopo di stabilire le norme necessarie e particolari per la sua esecuzione e la pratica attuazione, sicché dette norme hanno palesemente il carattere di disposizioni secondarie rispetto a quelle primarie - connotate da profili generali - della legge di riferimento;
i secondi presuppongono, invece, un semplice potere discrezionale attribuito da una legge al potere esecutivo in una data materia, che in tal modo viene ad essere disciplinata unicamente dalle norme regolamentari, sicché queste possono assurgere anche al rango di norme giuridiche primarie;
quelli delegati, che non configurano una terza categoria in senso proprio, ma una sottospecie delle prime due, ribadendosi peraltro che tutte devono mantenersi nei cennati limiti della potestà regolamentare.
Ciò posto, e passando all'esame della normativa secondaria in subiecta materia, osserva il Collegio che il D.M. del 1989, e successivamente quello del 24 gennaio 1990, dando attuazione al dettato dell'art. 3 legge n. 595/85, prevedono in linea generale la possibilità, per i cittadini italiani residenti nello Stato ed iscritti negli elenchi delle unità sanitarie locali, di essere preventivamente autorizzati dai centri regionali di riferimento (ossia da strutture sanitarie di alta specialità costituite dalla normativa ministeriale allo scopo di verificare la fondatezza delle richieste, prendere contatti con i centri esteri e fornire i necessari elementi informativi agli interessati) a recarsi all'estero per prestazioni - diagnosi, cura, riabilitazione - comportanti specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche ed attuative ovvero attrezzature ad avanzata tecnologia, che non siano conseguibili in modo adeguato o sufficientemente tempestivo presso i servizi di alta specialità italiana, o presso altri presidi e servizi pubblici, oppure convenzionati con il servizio sanitario locale;
sicché, e per l'effetto, le spese relative, per il trattamento terapeutico, il viaggio e la degenza, ove debitamente documentate, vengono successivamente rimborsate dalla struttura sanitaria pubblica territorialmente competente, sia pure in modo limitatamente ridotto rispetto all'intero ammontare (generalmente nella misura dell'ottanta per cento).
Per converso, in caso di eccezionale gravità ed urgenza (v. art. 7 D.M. 1989), il rimborso delle spese può essere concesso dall'unità sanitaria indipendentemente dalla preventiva autorizzazione che precede qualora, a posteriori, risultino riscontrabili i medesimi presupposti sanitari di cui sopra, previo parere della commissione sanitaria centrale istituita ai sensi dell'art.
8. Di guisa che, nella menzionata ipotesi, la praticabilità del rimborso disciplinato a norma dell'art. 7 non solo non presuppone la previa autorizzazione della struttura sanitaria italiana, ma ben può ravvisarsi positivamente anche in caso di diniego di autorizzazione preventiva al trasferimento in un centro di assistenza all'estero. Ed invero, attesa la evidente diversità dei presupposti fattuali delle ipotesi di autorizzazione preventiva rispetto a quelli del ricovero per eccezionale gravità, necessità ed urgenza, il diniego del rimborso in tal caso non può poggiare ne' sul rigetto dell'istanza di autorizzazione, ne' sulla mancata proposizione della stessa, ma può eventualmente ritenersi legittimo soltanto evidenziandosi, attraverso l'esame della documentazione medica, delle circostanze contingenti e dei tempi di ricovero in sede nazionale, la sussistenza in concreto di un quadro patologico non comportante la necessità eccezionale di un ricovero urgente all'estero e pertanto perfettamente compatibile con le risorse del sistema sanitario nazionale, sempre peraltro nella prospettiva della piena tutela della incolumità del paziente ovunque esso si trovi in quel determinato momento.
Nel caso in esame il Tribunale non ha fatto corretta applicazione ne' dei principi enucleati in premessa, ne' della normativa richiamata, pervenendo ad una decisione errata e manchevole sotto un duplice profilo.
Nella sentenza impugnata risulta esattamente puntualizzato che lo Stato italiano, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione, ha predisposto, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, un sistema di assistenza diretta per la erogazione delle principali prestazioni sanitarie in Italia (art. 3, comma secondo, legge n. 833/78); ha assicurato, attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la salute dei cittadini italiani che si trovino all'estero per motivi di lavoro (art. 37 medesima legge); ha previsto, altresì, la fruizione in forma indiretta (rimborso delle spese sostenute) di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese "tempestivamente ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico" (art. 3, comma quinto, legge n.595/85, e D.M. 3.11.1989). Poste tali premesse, peraltro, detta pronuncia non ne ha tratto poi le dovute conseguenze sulla base dei principi delineati in precedenza, pervenendo alle conclusioni di rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute dal De TR sull'erroneo presupposto che la ipotesi descritta dal ricorrente non fosse ricompresa nell'ambito delle prestazioni erogabili individuate dall'art. 2 del D.M. 3.11.1989, ne' comunque rientrasse nella fattispecie di ricovero presso un centro di altissima specializzazione all'estero per cure non ottenibili tempestivamente o adeguatamente in Italia, ne' infine la patologia da cui era risultato affetto l'istante, secondo la sua descrizione, risultasse inserita tra le classi (di patologia) individuate dal Ministero della Sanità con il decreto del 24 gennaio 1990, alla sussistenza delle quali dovevasi invece ritenere condizionata l'applicazione del menzionato art. 7 in tema di assistenza dei cittadini all'estero.
Ed invero, in tal modo opinando, i giudici di merito non si sono avveduti dell'errore di fondo in cui sono palesemente incorsi, in quanto, interpretando nel senso restrittivo descritto la normativa ministeriale in esame, non hanno valutato adeguatamente la situazione di estremo pericolo di vita nella quale versava il ricorrente, caduto accidentalmente in un crepaccio di ghiaccio ed ivi rimasto bloccato per oltre due ore con gravissime fratture ed inizio di congelamento alla persona, tanto che, per l'estrema necessità di un ricovero urgente ed immediato, egli fu trasportato con l'elicottero del Soccorso Alpino Svizzero nell'Ospedale più vicino al luogo dell'accaduto (Brig), dove rimase degente per circa due mesi;
e, per di più, applicando restrittivamente nel senso che precede la disciplina ministeriale condizionante l'assistenza indiretta, hanno finito non solo per obliterare la ratio incentivante la emanazione delle leggi indicate (nn. 833/1978 e 595/1985), volta all'assistenza sanitaria del cittadino senza limitazioni spaziali o contingenti, ma addirittura per violare la norma costituzionale di cui all'art. 32, la quale, ove si dovessero applicare, soprattutto nel particolare caso in esame, le ritenute restrizioni condizionanti previste dai menzionati decreti ministeriali esecutivi, ne risulterebbe del tutto elusa nella sua evidenziata ampia valenza, con inammissibile violazione del principio della gerarchia delle fonti. Laddove, in ipotesi di corretta interpretazione del contenuto come sopra restrittivo della disciplina ministeriale da parte dei giudici di merito, questi, non essendo configurabile nella situazione descritta alcun potere discrezionale autorizzativo della pubblica amministrazione, condizionante il diritto primario e fondamentale alla salute e, per l'effetto, all'assistenza finalizzata alla sua tutela, avrebbero dovuto disapplicare i relativi atti, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in quanto limitativi e menomanti il soddisfacimento di tale diritto.
Ma, a ben vedere e per altro verso, il Tribunale ha errato anche - ed in particolare - sotto il profilo di interpretazione restrittiva della richiamata normativa ministeriale la quale, al contrario, ove non ancorata ad una distorta disamina del suo contenuto e rigorosamente coordinata nella congerie delle varie disposizioni, si armonizza perfettamente con il principio sancito dall'art. 32 della Costituzione e permette di ritenere tutelabile il diritto vantato dal ricorrente nella forma dell'assistenza indiretta pretesa. La interpretazione di merito, che in questa sede si confuta, poggia su due apodittici, congiunti presupposti che sarebbero stati fissati dalla normativa cennata, ed in particolare sull'affermazione - avulsa dall'intero contesto delle disposizioni regolamentari - che la patologia da cui è risultato affetto il ricorrente non risulta compresa tra le classi individuate dal Ministero della Sanità con il decreto del 24.1.1990, utili per la fruizione delle prestazioni erogabili previste dall'art. 2 D.M. 3.11.1989, nonché sull'assunto che, nella specie, non ricorrerebbe la ipotesi di prestazioni non ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla specificità del caso clinico (ex art. 3, comma quinto, legge n. 595/85); il tutto in funzione dell'implicito, astratto assioma del paradigma tempestività o adeguatezza delle cure - ottenibilità delle stesse in Italia, nell'ambito di centri di altissima specializzazione, avulso da particolari situazioni contingenti connotate da profili di eccezionale gravità ed urgenza.
Al contrario, se tale previsione astratta, incentrata sulla interdipendenza e sovrapponibilità dei presupposti cennati ai fini dell'avviamento all'estero, appare condivisibile in un'ottica di disciplina di carattere generale, a medesime conclusioni non è dato pervenire nelle ipotesi, diverse, di configurabilità delle situazioni contingenti descritte, nelle quali la tempestività od immediatezza del ricovero, per la terapia urgente imposta dalla eccezionale gravità del caso in concreto, deve prescindere necessariamente dalla ottenibilità delle medesime prestazioni anche in Italia, peraltro non in via immediata, e prevale alternativamente, ed in via autonoma, su quest'ultima, in funzione delle assorbenti, precipue finalità per le quali il ricovero è disposto, conformemente alla ratio delle leggi succedutesi in subiecta materia ed in attuazione del dettato costituzionale in tema di diritto fondamentale del cittadino alla salute.
Del resto, la stessa normativa secondaria in sentenza richiamata, asseritamente restrittiva nel senso di cui alla decisione di merito, ed ove invece interpretata in un'ottica di ampia valenza alla stregua delle considerazioni che precedono, va ritenuta validamente applicabile nella specie per effetto di una ulteriore argomentazione di chiusura, afferente al rilievo che lo stesso art. 7, comma secondo, prevede la fruizione dell'assistenza indiretta anche da parte dei cittadini che, quale che ne sia la causa, si trovino già all'estero, pur prescindendo dalla preventiva autorizzazione, nella ipotesi di prestazioni per comprovata, eccezionale gravità ed urgenza, e tale previsione, correlata ai rilievi esposti in ordine alla interpretazione della normativa secondaria cd. di restrizione, avvalora ulteriormente la operatività prevalente dell'elemento "tempestività", con logico superamento della pretesa di sussistenza congiunta di tutti i presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2 dello stesso decreto, pur se richiamati nella prima parte del citato art. 7.
Va, in ultimo, evidenziato che, pur prevedendo la normativa indicata detta forma di assistenza indiretta specificamente in favore di cittadini italiani residenti in Italia e da avviare all'estero ricorrendo la situazione delineata, essa comprende logicamente anche la ipotesi del cittadino italiano provvisoriamente all'estero, ovvero soltanto ivi dimorante, quale che ne sia la causa, essendo evidente la equiparazione delle due posizioni e non profilandosi alcuna ragione per un diverso trattamento sperequativo in funzione dei motivi che hanno indotto la persona a portarsi fuori del territorio nazionale.
Alla stregua delle esposte argomentazioni la sentenza impugnata appare dunque inficiata dalle violazioni e dai vizi dedotti in gravame, questi ultimi concretizzantisi in error in procedendo;
pertanto, in accoglimento del ricorso, la pronuncia dei giudici di merito va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, ad altro Tribunale designato come da dispositivo, il quale, nel portare l'indagine sulla ricorrenza delle condizioni necessarie per ottenere il rimborso delle spese documentate, si adeguerà al seguente principio di diritto: "In tema di assistenza sanitaria le leggi di riferimento (nn. 833/1978 e 595/1985), coordinate tra loro ed armonizzate con il dettato costituzionale di cui all'art. 32, e la normativa secondaria delegata per la loro concreta applicazione, ove correttamente interpretata, consentono l'assistenza indiretta, e pertanto il rimborso delle spese sostenute dal cittadino italiano per la terapia praticata all'estero, in tutti i casi in cui per il predetto, trovandosi fuori del territorio nazionale ed indipendentemente da ogni forma di autorizzazione preventiva da parte degli organi competenti italiani, si configuri la ipotesi di eccezionale gravità della patologia, da accertare a posteriori, comportante la urgente necessità di un non procrastinabile ricovero presso un centro ospedaliero di altissima specializzazione, ai fini di una adeguata, tempestiva terapia immediata, senza che il detto ricovero e le cure in loco possano essere subordinati all'accertamento che gli stessi siano eventualmente ottenibili, alle medesime condizioni, in territorio nazionale presso strutture pubbliche o convenzionate;
giacché il significato precettivo più profondo dell'art. 32 della Costituzione afferisce ad un diritto soggettivo, il cui riconoscimento e la cui attuazione non soffrono limitazioni di sorta, ne' spaziale, ne' temporale, da parte di leggi ordinarie o di normativa secondaria che, comunque, ne possano condizionare l'esercizio in qualsivoglia direzione, e pertanto anche sotto il profilo dell'assistenza sanitaria diretta od indiretta, trattandosi di quella tutela della salute considerata quale fondamentale, primario ed inviolabile diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e dunque intangibile con riguardo ad ogni suo aspetto esplicativo".
P.Q.M.
La corte: accoglie il ricorso.
Cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Taranto. Roma 26 febbraio 1999.