CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
Massime • 1
In tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite chiamate a pronunciarsi su rapina impropria e aggravante del nesso teleologicoGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 37070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37070 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
3 70 70 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CA ON -Presidente - Sent. n. sez. 419/2023 -UP 04/04/2023 FILIPPO CASA R.G.N. 41820/2022 RB SE EL GI -Relatore - AN IF ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA RM che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato PETRAROTA VITO conclude riportandosi alle conclusioni scritte che deposita congiuntamente alla nota spese. L'avvocato MINGHELLI ALDO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Deposita note di udienza. مش ها -1- RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 10 settembre 2021 il Tribunale di Trani ha affermato la penale responsabilità di NO IU in riferimento ai reati a lui contestati, riuniti dal vincolo della continuazione. Ritenuto più grave il delitto di tentato omicidio di cui al capo n.2, e ritenuta la recidiva reiterata, la pena è stata determinata in quella di anni quattordici e mesi sei di reclusione. Le contestazioni elevate nei confronti del NO possono essere sintetizzate nel modo che segue: 1) tentata rapina impropria commessa, in concorso, mediante attacco di esplosivo al sistema bancomat di un istituto bancario sito in Ruvo di Puglia;
2) tentato omicidio aggravato dal nesso teleologico, commesso in danno della guardia giurata MA IN;
3) detenzione e porto di un'arma comune da sparo;
4) danneggiamento aggravato. I fatti risultano avvenuti in Ruvo di Puglia nelle prime ore del 6 ottobre 2018 (alle ore 3.30 circa).
2. La decisione di primo grado si basa su fonti dimostrative testimoniali e documentali di tipo tecnico, la cui riproduzione o sintesi può dirsi supeflua, trattandosi di elementi noti alle parti. In particolare è opportuno precisare, anche in riferimento ai temi posti nell'atto RM di ricorso, quanto segue: a) la principale fonte testimoniale è rappresentata dalla guardia giurata MA IN, le cui dichiarazioni sono ritenute pienamente attendibili dal Tribunale. Costui ha riferito circa la ricezione del segnale di allarme, l'avvicinamento con la propria vettura al luogo della tentata rapina e la conseguente azione di fuoco cui fu sottoposto. La persona che aprì il fuoco in sua direzione viene indicata come 'a volto scoperto' (mentre i due soggetti che si erano avvicinati ai locali della banca erano travisati con passamontagna) e calzava un cappellino tipo pescatore, era posizionato vicino alla vettura in sosta (una audi A6 SW), parlava con accento andriese (gli intimò di andare via). Il MA risulta aver compiuto un riconoscimento fotografico del NO lo stesso giorno dell'evento. Successivamente lo ha ripetuto, sempre in foto e con esito positivo, in udienza. Secondo il Tribunale l'area era illuminata a sufficienza dalle luci pubbliche, oltre alla presenza del faro della autovettura di servizio;
2 ملو b) sul luogo teatro dei fatti sono stati repertati in sede di sopralluogo 8 bossoli calibro 7.65, sei bossoli 30 Luger e un bossolo calibro 9. L'arma in dotazione al MA risulta essere una pistola calibro 9; c) la vettura in uso al MA risulta raggiunta da due colpi, il primo in posizione pressocchè centrale sul cofano motore, il secondo posizionato sullo sportello laterale destro ad una altezza di circa 75 centimetri. Altre autovetture parcheggiate nei pressi hanno riportato danni;
d) dalle attività di indagine è emerso che quella notte NO non si trovava presso la sua abitazione. In data 10 ottobre 2018, controllato occasionalmente dai carabinieri (con redazione di una annotazione di servizio) avrebbe affermato di essere in grado di documentare quanto al giorno antecedente - - un viaggio fatto in Emilia per una fiera di animali;
e) in data 13 ottobre 2018 vi è la convocazione dei familiari del NO presso la caserma dei carabinieri di Trani con intercettazione dei colloqui intercorsi tra i medesimi;
f) in quel periodo vi erano state altre rapine a sportelli bancomat realizzate con analogo modus operandi. In particolare vengono menzionati gli episodi del 2 maggio 2017 (Matino), 26 febbraio 2018 (Bisceglie), 4 luglio 2018 (AT), luglio 2018 (Termoli), 5 settembre 2018 (Bisceglie). Nel RM dicembre del 2018 NO viene raggiunto da un titolo cautelare per uno di questi episodi e si rende latitante sino all'arresto avvenuto il località Diso il 18 aprile del 2020. 2.1 Va altresì precisato che il NO negando l'addebito ha affermato in dibattimento di essersi recato già il 5 ottobre del 2018 da Andria in Parma in auto-per acquistare un semirimorchio e visitare una fiera di antiquariato, con rientro il giorno 6 intorno alle dieci del mattino. La verifica dell'alibi, secondo il Tribunale, ha avuto esito negativo. Si afferma in particolare che: a) in sede di controllo immediatamente posteriore al fatto il NO aveva affermato una ragione diversa dell'ipotetico viaggio;
b) da alcuni passaggi dei colloqui tra i familiari captati il 13 ottobre del 2018 si desume la falsità della versione della visita alla fiera nella data del 5 ottobre antecedente;
c) le deposizioni dei testimoni a discarico sono da ritenersi compiacenti;
d) le numerose postazioni di controllo delle targhe delle vetture transitanti in Parma non hanno restituito riscontro alcuno sulla presenza in quella zona della vettura del NO tra il 5 e il 6 di ottobre del 2018. 3 诈 2.2 Inoltre, secondo il Tribunale l'utenza all'epoca in uso al NO (avente numeri finali 482) aveva agganciato sia il 5 che il 6 ottobre 'celle' site in Andria. Si afferma altresì che in due episodi di rapina precedenti (quello del 2 maggio 2017 e quello del 4 luglio 2018) la persona ripresa dalle telecamere di videosorveglianza degli istituti bancari era 'molto somigliante' a NO IU. Ciò sulla base del fatto che anche in tali due episodi uno dei soggetti ripreso dalle telecamere indossava un - - cappellino da pescatore e sulla base del fatto che la relazione antroposomatica dei RIS, quanto all'episodio del 20 maggio 2017, ha espresso un giudizio di compatibilità totale. Si ritiene corretta la qualificazione giuridica dei fatti (quanto al tentato omicidio si valorizza in particolare il numero e la direzione dei colpi).
3. La Corte di Appello di Bari con sentenza emessa in data 8 aprile 2022 ha confermato la prima decisione.
3.1 I punti trattati nel giudizio di secondo grado sono i seguenti: a) quanto alla identificazione nel NO del soggetto che ebbe a fronteggiare, armato, il MA, la Corte di secondo grado ribadisce l'assoluta attendibilità del teste MA (si reputa del tutto ininfluente la circostanza della condanna di costui per il delitto di maltrattamenti in RM famiglia), non intaccata dalle critiche difensive. Si esclude, inoltre, l'ipotesi di in buona fede - del teste nel riconoscimento fotografico del NO un errore - e si evidenzia come anche la descrizione fisica sia corrispondente alle fattezze dell'imputato; b) elemento di ulteriore riscontro viene ritenuto il dettaglio del cappellino da pescatore, utilizzato in due delle occasioni precedenti. La Corte di secondo grado evidenzia inoltre che circa l'episodio del 20 maggio 2017 vi è totale compatibilità attestata nella perizia del RIS anche in riferimento a dettagli caratterizzanti. Si superano anche in tal caso le obiezioni difensive asseverate dal consulente di parte;
c) si riafferma la falsità dell'alibi, con argomentazioni analoghe a quelle esposte nella prima decisione;
d) quanto al tema della qualificazione giuridica del reato di tentato omicidio, si osserva che la direzione di almeno due dei colpi esplosi (quelli che hanno impattato con la carrozzeria della vettura del MA) era verso la persona, dunque idonea a cagionare la morte del soggetto preso di mira, quantomeno con dolo diretto alternativo (di lesioni o morte); 4 e) quanto a taluni aspetti del trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello conferma, quanto al tentativo di omicidio, la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico (che ritiene non assorbita nella costruzione normativa della rapina impropria) in ragione della 'sproporzione' della violenza esercitata dal NO rispetto a quella necessaria ad integrare la rapina impropria. Viene inoltre confermata l'applicazione della recidiva, in rapporto alla entità e consistenza dei precedenti penali.
4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del NO IU. Il ricorso è affidato a quattro motivi, che saranno difensore- qui sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la esposizione delle ragioni della decisione (ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc.pen.). 4.1 -Al primo motivo - a sua volta articolato in più punti, indicati come a), b), c) qui riuniti nella esposizione - si deduce vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto, violazione del canone di metodo di cui all'art. 192 cod.proc.pen., travisamento della prova e omessa risposta alle doglianze formulate con i motivi di appello. In sintesi la difesa evidenzia che il riconoscimento fotografico operato dal MA è esclusivamente un dato di 'orientamento delle indagini' e RM non poteva rappresentare l'asse portante delle due decisioni di merito, a fronte di molteplici dubbi sulla sua genuinità. Si introduce in particolare il tema della 'ostilità' degli investigatori nei confronti del NO, coinvolto in precedenti vicende da cui sarebbe stato, invero, sempre assolto. Le indagini sarebbero state 'unidirezionali e frutto di pregiudizi nei confronti del NO (da parte delle forze dell'ordine), più volte emersi e inutilmente segnalati dalla difesa. La stessa latitanza (nel diverso procedimento) del NO non sarebbe stata frutto di effettive ricerche ma di uno scarso coordinamento tra i diversi reparti investigativi. La sottoposizione in visione al MA di una foto segnaletica del NO, nella immediatezza dei fatti, sarebbe frutto di una sorta di ansia investigativa orientata a ritenere NO responsabile dei numerosi furti con esplosivo commessi in danno di istituti bancari della zona interessata, furti che sono puntualmente continuati anche dopo l'arresto del NO. 5 In sostanza la difesa sostiene che il riconoscimento fotografico venne operato su una foto risalente a diversi anni prima, in bianco e nero, e fu in qualche modo 'orientato' nei suoi esiti dagli investigatori che agirono di di possibileiniziativa e sulla base di un convincimento - erroneo- coinvolgimento del NO nei fatti. nemmeno in aula di udienza - Si evidenzia altresì che non vi è mai stato un riconoscimento diretto del NO da parte del MA, ma solo in una immagine fotografica. Le riprese della tentata rapina per cui è processo non hanno formato oggetto di verifica tecnica e secondo la difesa in realtà tutti e tre gli autori del fatto erano travisati, il che pone seri dubbi sulla stessa attendibilità del MA, inutilmente evidenziati in sede di appello. Si contesta inoltre tanto l'utilizzabilità che la persuasività della relazione del Ris sugli episodi di TI e di AT, richiamando i contenuti della consulenza di parte, disattesi in maniera del tutto si afferma immotivata. Nessun esito giudiziario vi è su tali pretesi - episodi correlati. La Corte di Appello supera tutte le obiezioni con una impropria 'osservazione diretta' dei fotogrammi estrapolati dalle videoriprese. RM Quanto al riconoscimento operato dal MA si ribadiscono inoltre i punti di frizione interna delle dichiarazioni del teste e di non coincidenza con le risultanze di prova generica. Sarebbe evidente, secondo la difesa, il continuo 'adattamento' della versione resa dal MA alla evoluzione dell'istruttoria. Così come le dichiarazioni del QU sono, in tesi, imprecise anche sulla dinamica del conflitto a fuoco, in riferrimento al luogo in cui sono stati trovati i bossoli esplosi dai rapinatori. Si tratta di aspetti che la Corte di Appello ha considerato marginali e ininfluenti ma che in realtà minano, si afferma, la stessa attendibilità intrinseca del dichiarante. Ed ancora si sostiene la scorretta interpretazione dei colloqui oggetto di captazione, relativi alla pretesa falsità dell'alibi (il viaggio a Parma). Anche le verifiche effettuate dalla polizia giudiziaria circa la presenza o meno del NO in Parma sarebbero solo apparenti ma in realtà incomplete. Ciò perché il rilevamento dei transiti veicolari non ha ricompreso i caselli autostradali ma solo alcune zone del centro abitato di Parma (dove non è 6 detto che il NO dovesse recarsi), come era stato puntualmente osservato nei motivi di appello. In sostanza, non vi sarebbe alcuna evidenza realmente contraria alla presenza del NO in Parma in tempi incompatibili con la partecipazione al delitto e l'alibi non poteva dirsi 'fallito'. Né la prova della presenza del NO in Andria poteva essere desunta da verifiche tecniche sui tabulati di una utenza cellulare intestata a soggetto diverso (avente i numeri finali 482 ed intestasta a tal Tortora). Sul punto, la difesa del ricorrente evidenzia che il dato in questione non poteva essere acquisito al processo mediante testrimonianza e che, in ogni caso, la pretesa di imporre al NO il disvelamento della utenza a lui in uso in quel periodo è contrario alle regole di ripartizione dell'onere probatorio. nella documentazione relativaL'alibi, peraltro, trovava riscontro all'acquisto del vaso di ghisa, prodotta ma ritenuta non esaustiva in modo illogico dalla Corte di Appello. RM Al secondo motivo (punto d dell'atto) si deduce erronea applicazione di 4.2 legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come tentativo di omicidio. In sintesi si afferma che il tipo di arma utilizzata ed il numero dei colpi esplosi non possono ritenersi indicatori decisivi in assenza di certezza sulla 'direzione' dei colpi. E simile certezza non poteva certo derivare dai due colpi che hanno raggiunto la vettura del MA. Si evidenzia in partticolare che: a) nessun colpo ha raggiunto il parabrezza;
b) che il colpo che ha attinto il cofano sarebbe di striscio e non esploso frontalmente. Così come quello sul lato destro della vettura, opposto a quello ove la vittima ha affermato di trovarsi;
c) che i colpi vennero esplosi da un unico punto e non in movimento, il ragione di come si presentavano (concentrati) i bossoli all'atto del sopralluogo. Da ciò la deduzione per cui l'intenzione dello sparatore non era certo quella di colpire il MA (bersaglio alquanto facile) ma di indurlo ad allontanarsi . I rilievi difensivi, si afferma, sono stati del tutto ignorati dalla Corte di secondo grado. 7 4.3 Al terzo motivo (punto e dell'atto) si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla circostanza aggravante del nesso teleologico, ritenuta sussistente in riferimento al rapporto tra tentativo di omicidio e tentata rapina impropria. Si evidenzia sul punto che il quadro interpretativo non è univoco nella stessa giurisprudenza di legittimità e che, in ogni caso, la violenza esercitata non può certo diperndere dal numero di colpi esplosi. Doveva pertanto ritenersi l'assorbimento della circostanza aggravante in rapporto alla configurazione normativa della rapina impropria. Al quarto motivo (punto f dell'atto) si deduce erronea applicazione di legge 4.4 e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva. Non si è tenuto conto, afferma il ricorrente, dell'esito positivo sulle - precedenti condanne dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur risultando tale dato annotato nel certificato penale del NO. Non poteva, pertanto, attribuirsi valore indicativo alle precedenti condanne. RT 5. Il ricorrente ha depositato, oltre ai numerosi allegati al ricorso (in numero di 25) una prima memoria in data 20 marzo 2023 contenente provvedimenti giudiziari favorevoli al NO emessi in altri procedimenti;
una seconda memoria in data 29 marzo 2023 contenente relazione tecnica di parte sulle immagini video redatta dal CT Marco Zonaro;
note di udienza in cui si sintetizza il contenuto dell'atto di ricorso e si puntualizzano alcuni aspetti derivanti dai contenuti della consulenza Zonaro. CONDIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, mentre risultano infondati il primo e il secondo.
2. Alla verifica delle doglianze va premessa una indicazione di metodo, sui limiti del sindacato di legittimità in punto di pretesi vizi argomentativi della sentenza impugnata, quanto ai profili di ricostruzione del fatto.
2.1 Il ricorrente ha prospettato - nei modi prima esposti - l'intervenuta violazione dei parametri normativi di cui all'art. 192 cod.proc.pen. e/o della regola di giudizio del 'ragionevole dubbio' come limite alla affermazione di penale responsabilità . 8 Ora, va subito affermato che la risposta metodologica a simili interrogativi non risiede certo nella affermazione per cui il controllo sulla dimensione finalistica della motivazione (ossia la idoneità della medesima a dare conto, in modo logico e coerente, della esistenza di ragioni tali da resistere ad ipotesi alternative di spiegazione dei fatti, con confinamento del dubbio nell'area della irragionevolezza) sia da ritenersi aspetto estraneo al perimetro del giudizio di legittimità. Come autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez. Un. n. 27620 del 2016, ric. Dasgupta, nel cui ambito si è ritenuta centrale la verifica sulle modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna in secondo grado) il controllo sulla motivazione della sentenza sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla corenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre al travisamento del contenuto della fonte informativa) è sempre rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione RY complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (si vedano sul tema, in particolare Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, rv 254572; Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, rv 245627; Sez. I n.41110 del 24.10.2011; Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013; Sez. I n. 8163 del 10.2.2015; Sez. V n. 10411 del 28.1.2013). Tuttavia, è evidente che tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su ipotesi alternative rimaste, secondo il ricorrente, inesplorate.
2.2 Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la natura della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo. Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere quantomeno nelle intenzioni la motivazione un atto capace di rappresentare una - adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum. La critica deve pertanto porsi il problema di 9 individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo. Come è stato efficacemente affermato già da Sez. V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa;
la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisòrio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso dimostrativo' ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta o in una compromissione del profilo funzionale, possono al più portare ad una parziale rettificazione ( se strettamente necessario) della motivazione, ai sensi dell'art. 619 co.1 cod.proc.pen. (come interpretato, tra le altre, da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) lì dove il ragionamento giustificativo sia nel suo complesso - adeguato- e conforme alla regole di giudizio della fase processuale (si veda anche, sul tema, la RM costante affermazione per cui nell'ambito di decisioni complesse l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo, risalente già a Sez. I n.6922 del 11.5.1992, rv 190572; Sez. IV n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709 ; Sez. I n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274 e costantemente ripresa nel tempo) .
2.3 Si suole affermare, pertanto, che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative anche plausibili del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) e sempre che al - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave fondo - di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale. 10 In tal senso, va anche riaffermato che le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate : verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di - merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572 nonchè in Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti RM di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis, Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516). In tale decisione si è precisato che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano 11 autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..». In detto contesto, anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce, dunque, un ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicchè il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, in precedenza richiamata). Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011). Così RM come la sua riconoscibilità dunque presa d'atto dell'esistenza del limite alla - affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato tra le altre - da Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, tra le altre, da Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile).
2.4 L'affermazione che precede implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso del corretto utilizzo delle massime logiche e di - esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. VI n. 31706 del 7.3.2003, rv 224801, secondo cui il controllo di questa Corte 12 sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. RM 3. Da quanto sinora detto deriva che il controllo sulla razionalità argomentativa - in sede di legittimità della decisione impugnata trova il proprio perimetro nello scrutinio del rapporto tra i contenuti della fonte di prova (per come riportati nel testo della decisione, salva l'ipotesi di accoglibile denunzia di travisamento dei contenuti rappresentativi) e l'attribuzione a tali elementi di significato persuasivo' che è stata operata, secondo criteri di logica, dal giudice del merito in rapporto alla imputazione contestata. E' dunque estranea ai poteri di questa Corte di legittimità non soltanto la 'diretta rielaborazione' del singolo elemento di prova ma anche l'analisi di ciò che sarebbe avvenuto durante le indagini al fine di orientare le medesime in una determinata direzione (aspetto su cui molto si sofferma il ricorrente, senza che ciò possa sortire effetti in ragione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità). -Ciò che rileva è esclusivamente salva l'emersione di vizi processuali I' apprezzamento del raccordo logico tra i dati probatori che sono stati posti, in sede di merito, a base della affermazione di penale responsabilità. Tenendo fede a tale assetto metodologico, vi è da dire che nessun vizio 3.1 logico o processuale può dirsi sussistente nell'avvenuta attribuzione di persuasività alla deposizione del teste MA ed in ciò risiede essenzialmente la infondatezza dei primo motivo di ricorso.- 13 Si tratta, effettivamente, della fonte di prova principale, su cui si basa il giudizio di responsabilità. In diritto, due sono gli aspetti che vengono in rilievo.
3.2 Il primo riguarda il metodo di verifica della attendibilità del teste che sia contestualmente persona offesa dal reato. Va fatto riferimento, sul tema, agli insegnamenti espressi dalla decisione Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214. In tale arresto, nel ribadire che tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.) si è tuttavia ribadita la assoluta necessità con idonea motivazione - - di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica da realizzarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune.
3.3 Il secondo riguarda la valenza dimostrativa della individuazione 'fotografica'. La linea interpretativa seguita negli arresti di questa Corte di legittimità è quella del RM valore dimostrativo 'correlato' al giudizio di attedibilità del teste che ha compiuto l'atto l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. V n. 23090 del 10.7.2020, rv 279437; vedi anche Sez. F n.43285 del 8.8.2019, rv 277471).
3.4 Da ciò deriva che sia la dinamica di svolgimento dei fatti, che la identificazione del NO in quello specifico frangente sono in primis affidate nella economia ricostruttiva alle dichiarazioni (in senso ampio) del MA, teste diretto. Il giudizio di merito, pertanto, può essere ritenuto immune da vizi lì dove le restanti prove acquisite abbiano avuto l'effetto di 'rafforzare' il profilo di attendibilità del MA e in tale ottica le due decisioni di merito hanno superato in modo del tutto congruo le obiezioni difensive, in larga misura riproposte con l'atto di ricorso. Ciò perché, in una doverosa valutazione non parcellizzata dei dati conoscitivi: - - a) le risultanze di prova generica restituiscono uno scenario sostanzialmente conforme alla narrazione del teste, come si è ritenuto in sede di merito (a 14 мо fronte di un bossolo calibro 9, relativo all'arma del MA, ve ne sono ben 14 di altre due armi ed almeno due colpi sono stati indirizzati dagli antagonisti verso la vettura del MA); b) non è emersa, come precisato nelle decisioni di merito, alcuna ragione di astio tra il dichiarante e il NO tale da determinare dubbi di strumentalità degli atti istruttori compiuti dal teste;
c) il riconoscimento fotografico è stato realizzato nella immediatezza del fatto, il che ne accresce la persuasività, e ribadito anche al dibattimento, nel contraddittorio tra le parti;
d) dagli atti istruttori non risultano condizioni di fatto ostative al riconoscimento visivo del soggetto che indossava il cappello da pescatore, posto che la stessa difesa del ricorrente abbandona (nella progressione dei suoi atti) la tesi del travisamento 'integrale' di tutti gli autori del tentativo di rapina;
e) la assenza dalla propria abitazione del NO in concomitanza con i fatti è un dato acclarato. Ora, a fronte di simili evidenze, è del tutto logico ritenere che le imprecisioni descrittive del teste richiamate nell'atto di ricorso siano derivate dalla particolarità dell'evento e non abbiano intaccato il profilo di attendibilità, così come ribadito vir dalla Corte di Appello.
3.5 A fronte di tale assetto ricostruttivo, le decisioni di merito hanno correttamente applicato i principi di diritto evidenziati retro ai par.
3.2 e 3.3 atteso che da un lato siono state apprezzate circostanze obiettive di 'sostegno' al narrato del teste che riguardano, in particolare, l'episodio analogo avvenuto il 2 maggio del 2017 (in base alla perizia RIS che attesta la compatibilità totale tra il volto del NO e una delle immagini del rapinatore) e dall'altro hanno vagliato il possibile elemento antagonista introdotto dall'imputato. Circa tali aspetti le critiche difensive sono prive di pregio. In particolare : a) non risultano vizi di acquisizione degli atti a rilievo probatorio, essendo stato realizzato ampio contraddittorio, anche con la produzione di una consulenza di parte tesa a confutare i risultati ottenuti dal RIS. Del resto, va rilevato che all'udienza del 24.2.2021 lo stesso difensore avv.Papagno aveva chiesto l'acquisizione della perizia antropometrica sulle immagini ed il PM non si era opposto;
b) la portata indiziaria della 'compatibilità totale' tra il NO e uno dei rapinatori dell'episodio precedente non è inficiata dalle osservazioni del consulente di 15 parte (che si limitano a prospettare la non decisività delle riscontrate analogie) ed era pertanto liberamente valutabile in sede di merito in chiave di riscontro alla narrazione del teste, né le osservazioni critiche del consulente di parte imponevano di realizzare una ulteriore perizia, rientrando tale aspetto nella piena discrezionalità dei giudici del merito, con logica argomentazione delle valutazioni comparative operate;
c) la portata artificiosa dell'alibi, al di là della opinabilità dei risultati circa il sistema di rilevamento delle targhe automobilistiche (che ovviamente non copre l'intera area cittadina) è dipesa da un dato non rivalutabile in questa sede, rappresentato dall'analisi dei dialoghi intrattenuti dai familiari del NO in sede di convocazione il 13 ottobre del 2018; d) se è vero che la indicazione, da fonte testimoniale, dell'utilizzo nel mese di ottobre del 2018 da parte del NO di una utenza intestata a soggetto diverso (localizzata il pomeriggio del 5 ottobre in Andria) lascia aperta l'ipotesi alternativa dell'utilizzo di una utenza ulteriore e diversa (sempre da parte del NO) è altrettanto vero che mai la difesa ha introdotto processualmente la possibilità di realizzare simile verifica alternativa. Da ciò la logicità della RM affermazione contenuta nella decisione impugnata circa la portata indiziante di tale elemento di fatto. Si tratta di considerazioni che consentono di ritenere immune da vizi rilevabili in questa sede la struttura logico-argomentativa della sentenza impugnata, con rigetto del primo motivo di ricorso, in tutte le sue articolazioni.
4. Il secondo motivo è parimenti infondato. La qualificazione giuridica, in termini di tentato omicidio, del fatto descritto al capo n.2 si basa su dati obiettivi, correttamente ritenuti indicativi del dolo diretto, alternativo (in termini di indifferenza tra lesioni o morte del soggetto preso di mira). Come è stato più volte ricordato negli arresti di questa Corte di legittimità il dolo è, infatti, fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Sez. U. Espenhahn n. 38343 del 29.4.2014 ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente 16 costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici..>> in senso analogo, tra le molte, Sez. II n. 3957 del 17.2.1993, rv 193919, nonchè Sez. I n. 31449 del 14.2.2012, ric. Spaccarotella). Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che - per definizione - non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall'agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è dunque questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) e della univocità (direzione della condotta verso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta in essere. La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro a svelare la reale intenzione perseguita dall'agente. RM Ora, se è logico ritenere che l'avvenuta esplosione anche di un unico colpo potenzialmente micidiale in direzione di una persona può concretizzare simile catena inferenziale anche se non si è raggiunto il bersaglio (v. tra le molte Sez. I n. 52043 del 10.6.2014, rv 261702, secondo cui in tema di tentato omicidio, la scarsa entità, o anche l'inesistenza, delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa), nel caso in esame vi è adeguata argomentazione nelle decisioni impugnate - sul punto. - In particolare, il colpo che ha impattato la parte centrale del cofano della vettura è effettivamente indicativo della volontà dello sparatore di colpire la persona che si era riparata (all'esterno dell'auto) dietro ad uno sportello, come riferito dal teste MA. Da ciò la infondatezza del secondo motivo di ricorso.
5. Terzo e quarto motivo sono fondati.
5.1 Va esclusa la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art.576, comma 1 nr.1 cod.pen., contestata al capo n.2), con annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata.- 17 Il Collegio, su tale aspetto, ritiene di aderire all'indirizzo interpretativo espresso di recente da Sez. I n. 33117 del 11.5.2022, rv 283507, secondo cui in tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità. In detto arresto si è precisato che l'aggravante del nesso finalistico tra omicidio e rapina va mantenuta in ipotesi di rapina 'propria', commessa immediatamente dopo l'omicidio, posto che in tal caso il delitto di omicidio si configura come reato-mezzo e viene commesso 'per eseguire' rapina ad esso posteriore. In simile evenienza, l'unico profilo di potenziale 'assorbimento' riguarda una delle modalità commissive (la violenza, ricorrente nel caso concreto in modo ambivalente) ma ciò che rileva ai Ry fini dell'aggravante è essenzialmente il profilo soggettivo (l'aver previamente deliberato l'omicidio a scopo di rapina) e la coincidenza di modalità commissive non è di tale entità da determinare un reale fenomeno di assorbimento dell'aggravante. Ben diverso è il caso dell'omicidio (consumato o tentato) commesso 'immediatamente dopo' l' impossessamento (rapina impropria) ed al fine di assicurarsi l'impunità. In detta seconda ipotesi ad essere in parte coincidenti (tra il reato concorrente e l'aggravante dell'omicidio) non sono solo le modalità commissive (la violenza) ma soprattutto il finalismo dell'azione (violenza per assicurarsi l'impunità), aspetto che finisce con essere incriminato - illegittimamente - due volte, la prima quale elemento costitutivo della rapina impropria, la seconda come elemento che caratterizza l'aggravante del delitto di omicidio. Circa tale aspetto, pur consapevole di opnioni diverse nel cui ambito si utilizza il parametro del quantum di violenza esercitata (Sez. I n. 18116 del 21.3.2017, rv 270703; Sez. I n. 21730 del 5.2.2019, rv 276333), il Collegio nel caso in esame - - intende riportarsi ai precedenti che in simile evenienza escludono che (ferma restando la ricorrenza di entrambi i delitti) il delitto di omicidio possa ritenersi aggravato dalla previsione di legge di cui all'art.61 comma 1 n.2 cod.pen.. Sul tema, l'insegnamento espresso da Sez. I n. 42371 del 16.11.2006, rv 235570 (di recente ripreso da Sez. I n. 51457 del 21.6.2017, rv 271593) appare del tutto condivisibile. In tale decisione si è precisato che [..] coglie nel segno la censura esposta nel terzo motivo, che rettamente denunzia la violazione dell'art. 15 c.p., dell'art. 61 c.p., n. 2 e degli artt. 576 e 628 C.P. commessa dalla impugnata sentenza 18 che, richiamando una recente, isolata, pronuncia di questa Corte (Cass. sent. n. 26435/05), dopo aver ricondotto la rapina commessa dal Timis alla ipotesi di cui all'art. 628 c.p., 1 cpv. (commissione della violenza per assicurarsi il possesso del denaro sottratto e l'impunità dal delitto), ha negato che l'aggravante teleologica dell'omicidio dovesse ritenersi esclusa, per l'assorbimento (della violenza alla persona, elemento costitutivo della rapina impropria) imposto dalla applicazione del principio di specialità. Il fermo indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. sentenze nn. 5189/06 - 12359/90 - 6247/89 - 10708/82), contrastato con una mera affermazione di non condivisione dalla richiamata sentenza del 2005, rende infatti operativo, in termini di inapplicabilità per "assorbimento" dello stesso fatto, il principio di specialità: e ciò sull'esatto assunto che nella rapina impropria l'elemento intenzionale (la volontà di recare violenza per assicurarsi il prodotto del delitto o l'impunità per esso) viene già valutato come dolo specifico nel mentre nell'omicidio aggravato ex art. 61 c.p., n.2, esso verrebbe (nuovamente) valutato come circostanza aggravante. E tale indirizzo appare del tutto condivisibile là dove si articola in argomentazioni del tutto coerenti con la prevalente natura soggettiva della RY aggravante teleologica (posta infatti a censurare la maggior riprovevolezza etica e la più alta pericolosità sociale di chi agisca delittuosamente in rapporto finalistico con ulteriore delitto), imponendo di affermare che una volta che la volontà del soggetto (di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto del bene sottratto o l'impunità dalle sue conseguenze) sia stata assunta come elemento costitutivo del delitto di rapina impropria, tale volontà non può essere nuovamente valutata nella previsione sanzionatoria per il delitto di violenza contestualmente commesso [..]. Risulta, a parere del Collegio, preferibile la interpretazione che valorizza la coincidenza tra le due disposizioni in rilievo tanto della modalità commissiva (uso - - di violenza) che soprattutto del finalismo (assicurarsi l'impunità), posta la natura soggettiva dell'aggravante, che andrebbe, ove applicata, a duplicare un effetto sanzionatorio - già compreso nel delitto di rapina impropria - in modo non consentito (con bis in idem sostanziale). La tesi diversa, a parere del Collegio (con mantenimento dell'aggravante finalistica dell'omicidio anche lì dove il delitto concorrente sia la rapina impropria) introduce una variabile (la esorbitanza della violenza) non espressamente prevista dalla legge, che si limita ad aggravare il delitto di omicidio in presenza del particolare nesso finalistico, nesso che nel caso in esame è elemento costitutivo di un diverso e autonomo reato contestualmente commesso. Va pertanto annullata, in tale parte, la decisione impugnata senza rinvio. 19 5.2 Quanto al profilo della recidiva va effettivamente rilevato che, come risulta dal certificato penale in atti, in data 5 marzo 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha riconosciuto l'esito positivo di un affidamento in prova, con estinzione della pena oggetto dell'affidamento. Di ciò è necessario tenere conto a fini di valutazione della recidiva, posto che l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (sez. U n. 5859 del 27.10.2011, dep. 2012). complessivapertanto riesaminato il punto, nell'ambito della Va rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art.576, comma 1 nr.1 cod.pen., contestata al capo n.2), che esclude. Annulla la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MA IN, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in data 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente FA MA CA NS петр CORTE CASSAZIONE Prima S nale Depositata in Carcelleria oggi Roma, li 11/09/623 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 20 IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO IA AG
udita la relazione svolta dal Consigliere EL GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA RM che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato PETRAROTA VITO conclude riportandosi alle conclusioni scritte che deposita congiuntamente alla nota spese. L'avvocato MINGHELLI ALDO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Deposita note di udienza. مش ها -1- RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 10 settembre 2021 il Tribunale di Trani ha affermato la penale responsabilità di NO IU in riferimento ai reati a lui contestati, riuniti dal vincolo della continuazione. Ritenuto più grave il delitto di tentato omicidio di cui al capo n.2, e ritenuta la recidiva reiterata, la pena è stata determinata in quella di anni quattordici e mesi sei di reclusione. Le contestazioni elevate nei confronti del NO possono essere sintetizzate nel modo che segue: 1) tentata rapina impropria commessa, in concorso, mediante attacco di esplosivo al sistema bancomat di un istituto bancario sito in Ruvo di Puglia;
2) tentato omicidio aggravato dal nesso teleologico, commesso in danno della guardia giurata MA IN;
3) detenzione e porto di un'arma comune da sparo;
4) danneggiamento aggravato. I fatti risultano avvenuti in Ruvo di Puglia nelle prime ore del 6 ottobre 2018 (alle ore 3.30 circa).
2. La decisione di primo grado si basa su fonti dimostrative testimoniali e documentali di tipo tecnico, la cui riproduzione o sintesi può dirsi supeflua, trattandosi di elementi noti alle parti. In particolare è opportuno precisare, anche in riferimento ai temi posti nell'atto RM di ricorso, quanto segue: a) la principale fonte testimoniale è rappresentata dalla guardia giurata MA IN, le cui dichiarazioni sono ritenute pienamente attendibili dal Tribunale. Costui ha riferito circa la ricezione del segnale di allarme, l'avvicinamento con la propria vettura al luogo della tentata rapina e la conseguente azione di fuoco cui fu sottoposto. La persona che aprì il fuoco in sua direzione viene indicata come 'a volto scoperto' (mentre i due soggetti che si erano avvicinati ai locali della banca erano travisati con passamontagna) e calzava un cappellino tipo pescatore, era posizionato vicino alla vettura in sosta (una audi A6 SW), parlava con accento andriese (gli intimò di andare via). Il MA risulta aver compiuto un riconoscimento fotografico del NO lo stesso giorno dell'evento. Successivamente lo ha ripetuto, sempre in foto e con esito positivo, in udienza. Secondo il Tribunale l'area era illuminata a sufficienza dalle luci pubbliche, oltre alla presenza del faro della autovettura di servizio;
2 ملو b) sul luogo teatro dei fatti sono stati repertati in sede di sopralluogo 8 bossoli calibro 7.65, sei bossoli 30 Luger e un bossolo calibro 9. L'arma in dotazione al MA risulta essere una pistola calibro 9; c) la vettura in uso al MA risulta raggiunta da due colpi, il primo in posizione pressocchè centrale sul cofano motore, il secondo posizionato sullo sportello laterale destro ad una altezza di circa 75 centimetri. Altre autovetture parcheggiate nei pressi hanno riportato danni;
d) dalle attività di indagine è emerso che quella notte NO non si trovava presso la sua abitazione. In data 10 ottobre 2018, controllato occasionalmente dai carabinieri (con redazione di una annotazione di servizio) avrebbe affermato di essere in grado di documentare quanto al giorno antecedente - - un viaggio fatto in Emilia per una fiera di animali;
e) in data 13 ottobre 2018 vi è la convocazione dei familiari del NO presso la caserma dei carabinieri di Trani con intercettazione dei colloqui intercorsi tra i medesimi;
f) in quel periodo vi erano state altre rapine a sportelli bancomat realizzate con analogo modus operandi. In particolare vengono menzionati gli episodi del 2 maggio 2017 (Matino), 26 febbraio 2018 (Bisceglie), 4 luglio 2018 (AT), luglio 2018 (Termoli), 5 settembre 2018 (Bisceglie). Nel RM dicembre del 2018 NO viene raggiunto da un titolo cautelare per uno di questi episodi e si rende latitante sino all'arresto avvenuto il località Diso il 18 aprile del 2020. 2.1 Va altresì precisato che il NO negando l'addebito ha affermato in dibattimento di essersi recato già il 5 ottobre del 2018 da Andria in Parma in auto-per acquistare un semirimorchio e visitare una fiera di antiquariato, con rientro il giorno 6 intorno alle dieci del mattino. La verifica dell'alibi, secondo il Tribunale, ha avuto esito negativo. Si afferma in particolare che: a) in sede di controllo immediatamente posteriore al fatto il NO aveva affermato una ragione diversa dell'ipotetico viaggio;
b) da alcuni passaggi dei colloqui tra i familiari captati il 13 ottobre del 2018 si desume la falsità della versione della visita alla fiera nella data del 5 ottobre antecedente;
c) le deposizioni dei testimoni a discarico sono da ritenersi compiacenti;
d) le numerose postazioni di controllo delle targhe delle vetture transitanti in Parma non hanno restituito riscontro alcuno sulla presenza in quella zona della vettura del NO tra il 5 e il 6 di ottobre del 2018. 3 诈 2.2 Inoltre, secondo il Tribunale l'utenza all'epoca in uso al NO (avente numeri finali 482) aveva agganciato sia il 5 che il 6 ottobre 'celle' site in Andria. Si afferma altresì che in due episodi di rapina precedenti (quello del 2 maggio 2017 e quello del 4 luglio 2018) la persona ripresa dalle telecamere di videosorveglianza degli istituti bancari era 'molto somigliante' a NO IU. Ciò sulla base del fatto che anche in tali due episodi uno dei soggetti ripreso dalle telecamere indossava un - - cappellino da pescatore e sulla base del fatto che la relazione antroposomatica dei RIS, quanto all'episodio del 20 maggio 2017, ha espresso un giudizio di compatibilità totale. Si ritiene corretta la qualificazione giuridica dei fatti (quanto al tentato omicidio si valorizza in particolare il numero e la direzione dei colpi).
3. La Corte di Appello di Bari con sentenza emessa in data 8 aprile 2022 ha confermato la prima decisione.
3.1 I punti trattati nel giudizio di secondo grado sono i seguenti: a) quanto alla identificazione nel NO del soggetto che ebbe a fronteggiare, armato, il MA, la Corte di secondo grado ribadisce l'assoluta attendibilità del teste MA (si reputa del tutto ininfluente la circostanza della condanna di costui per il delitto di maltrattamenti in RM famiglia), non intaccata dalle critiche difensive. Si esclude, inoltre, l'ipotesi di in buona fede - del teste nel riconoscimento fotografico del NO un errore - e si evidenzia come anche la descrizione fisica sia corrispondente alle fattezze dell'imputato; b) elemento di ulteriore riscontro viene ritenuto il dettaglio del cappellino da pescatore, utilizzato in due delle occasioni precedenti. La Corte di secondo grado evidenzia inoltre che circa l'episodio del 20 maggio 2017 vi è totale compatibilità attestata nella perizia del RIS anche in riferimento a dettagli caratterizzanti. Si superano anche in tal caso le obiezioni difensive asseverate dal consulente di parte;
c) si riafferma la falsità dell'alibi, con argomentazioni analoghe a quelle esposte nella prima decisione;
d) quanto al tema della qualificazione giuridica del reato di tentato omicidio, si osserva che la direzione di almeno due dei colpi esplosi (quelli che hanno impattato con la carrozzeria della vettura del MA) era verso la persona, dunque idonea a cagionare la morte del soggetto preso di mira, quantomeno con dolo diretto alternativo (di lesioni o morte); 4 e) quanto a taluni aspetti del trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello conferma, quanto al tentativo di omicidio, la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico (che ritiene non assorbita nella costruzione normativa della rapina impropria) in ragione della 'sproporzione' della violenza esercitata dal NO rispetto a quella necessaria ad integrare la rapina impropria. Viene inoltre confermata l'applicazione della recidiva, in rapporto alla entità e consistenza dei precedenti penali.
4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del NO IU. Il ricorso è affidato a quattro motivi, che saranno difensore- qui sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la esposizione delle ragioni della decisione (ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc.pen.). 4.1 -Al primo motivo - a sua volta articolato in più punti, indicati come a), b), c) qui riuniti nella esposizione - si deduce vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto, violazione del canone di metodo di cui all'art. 192 cod.proc.pen., travisamento della prova e omessa risposta alle doglianze formulate con i motivi di appello. In sintesi la difesa evidenzia che il riconoscimento fotografico operato dal MA è esclusivamente un dato di 'orientamento delle indagini' e RM non poteva rappresentare l'asse portante delle due decisioni di merito, a fronte di molteplici dubbi sulla sua genuinità. Si introduce in particolare il tema della 'ostilità' degli investigatori nei confronti del NO, coinvolto in precedenti vicende da cui sarebbe stato, invero, sempre assolto. Le indagini sarebbero state 'unidirezionali e frutto di pregiudizi nei confronti del NO (da parte delle forze dell'ordine), più volte emersi e inutilmente segnalati dalla difesa. La stessa latitanza (nel diverso procedimento) del NO non sarebbe stata frutto di effettive ricerche ma di uno scarso coordinamento tra i diversi reparti investigativi. La sottoposizione in visione al MA di una foto segnaletica del NO, nella immediatezza dei fatti, sarebbe frutto di una sorta di ansia investigativa orientata a ritenere NO responsabile dei numerosi furti con esplosivo commessi in danno di istituti bancari della zona interessata, furti che sono puntualmente continuati anche dopo l'arresto del NO. 5 In sostanza la difesa sostiene che il riconoscimento fotografico venne operato su una foto risalente a diversi anni prima, in bianco e nero, e fu in qualche modo 'orientato' nei suoi esiti dagli investigatori che agirono di di possibileiniziativa e sulla base di un convincimento - erroneo- coinvolgimento del NO nei fatti. nemmeno in aula di udienza - Si evidenzia altresì che non vi è mai stato un riconoscimento diretto del NO da parte del MA, ma solo in una immagine fotografica. Le riprese della tentata rapina per cui è processo non hanno formato oggetto di verifica tecnica e secondo la difesa in realtà tutti e tre gli autori del fatto erano travisati, il che pone seri dubbi sulla stessa attendibilità del MA, inutilmente evidenziati in sede di appello. Si contesta inoltre tanto l'utilizzabilità che la persuasività della relazione del Ris sugli episodi di TI e di AT, richiamando i contenuti della consulenza di parte, disattesi in maniera del tutto si afferma immotivata. Nessun esito giudiziario vi è su tali pretesi - episodi correlati. La Corte di Appello supera tutte le obiezioni con una impropria 'osservazione diretta' dei fotogrammi estrapolati dalle videoriprese. RM Quanto al riconoscimento operato dal MA si ribadiscono inoltre i punti di frizione interna delle dichiarazioni del teste e di non coincidenza con le risultanze di prova generica. Sarebbe evidente, secondo la difesa, il continuo 'adattamento' della versione resa dal MA alla evoluzione dell'istruttoria. Così come le dichiarazioni del QU sono, in tesi, imprecise anche sulla dinamica del conflitto a fuoco, in riferrimento al luogo in cui sono stati trovati i bossoli esplosi dai rapinatori. Si tratta di aspetti che la Corte di Appello ha considerato marginali e ininfluenti ma che in realtà minano, si afferma, la stessa attendibilità intrinseca del dichiarante. Ed ancora si sostiene la scorretta interpretazione dei colloqui oggetto di captazione, relativi alla pretesa falsità dell'alibi (il viaggio a Parma). Anche le verifiche effettuate dalla polizia giudiziaria circa la presenza o meno del NO in Parma sarebbero solo apparenti ma in realtà incomplete. Ciò perché il rilevamento dei transiti veicolari non ha ricompreso i caselli autostradali ma solo alcune zone del centro abitato di Parma (dove non è 6 detto che il NO dovesse recarsi), come era stato puntualmente osservato nei motivi di appello. In sostanza, non vi sarebbe alcuna evidenza realmente contraria alla presenza del NO in Parma in tempi incompatibili con la partecipazione al delitto e l'alibi non poteva dirsi 'fallito'. Né la prova della presenza del NO in Andria poteva essere desunta da verifiche tecniche sui tabulati di una utenza cellulare intestata a soggetto diverso (avente i numeri finali 482 ed intestasta a tal Tortora). Sul punto, la difesa del ricorrente evidenzia che il dato in questione non poteva essere acquisito al processo mediante testrimonianza e che, in ogni caso, la pretesa di imporre al NO il disvelamento della utenza a lui in uso in quel periodo è contrario alle regole di ripartizione dell'onere probatorio. nella documentazione relativaL'alibi, peraltro, trovava riscontro all'acquisto del vaso di ghisa, prodotta ma ritenuta non esaustiva in modo illogico dalla Corte di Appello. RM Al secondo motivo (punto d dell'atto) si deduce erronea applicazione di 4.2 legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come tentativo di omicidio. In sintesi si afferma che il tipo di arma utilizzata ed il numero dei colpi esplosi non possono ritenersi indicatori decisivi in assenza di certezza sulla 'direzione' dei colpi. E simile certezza non poteva certo derivare dai due colpi che hanno raggiunto la vettura del MA. Si evidenzia in partticolare che: a) nessun colpo ha raggiunto il parabrezza;
b) che il colpo che ha attinto il cofano sarebbe di striscio e non esploso frontalmente. Così come quello sul lato destro della vettura, opposto a quello ove la vittima ha affermato di trovarsi;
c) che i colpi vennero esplosi da un unico punto e non in movimento, il ragione di come si presentavano (concentrati) i bossoli all'atto del sopralluogo. Da ciò la deduzione per cui l'intenzione dello sparatore non era certo quella di colpire il MA (bersaglio alquanto facile) ma di indurlo ad allontanarsi . I rilievi difensivi, si afferma, sono stati del tutto ignorati dalla Corte di secondo grado. 7 4.3 Al terzo motivo (punto e dell'atto) si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla circostanza aggravante del nesso teleologico, ritenuta sussistente in riferimento al rapporto tra tentativo di omicidio e tentata rapina impropria. Si evidenzia sul punto che il quadro interpretativo non è univoco nella stessa giurisprudenza di legittimità e che, in ogni caso, la violenza esercitata non può certo diperndere dal numero di colpi esplosi. Doveva pertanto ritenersi l'assorbimento della circostanza aggravante in rapporto alla configurazione normativa della rapina impropria. Al quarto motivo (punto f dell'atto) si deduce erronea applicazione di legge 4.4 e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva. Non si è tenuto conto, afferma il ricorrente, dell'esito positivo sulle - precedenti condanne dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur risultando tale dato annotato nel certificato penale del NO. Non poteva, pertanto, attribuirsi valore indicativo alle precedenti condanne. RT 5. Il ricorrente ha depositato, oltre ai numerosi allegati al ricorso (in numero di 25) una prima memoria in data 20 marzo 2023 contenente provvedimenti giudiziari favorevoli al NO emessi in altri procedimenti;
una seconda memoria in data 29 marzo 2023 contenente relazione tecnica di parte sulle immagini video redatta dal CT Marco Zonaro;
note di udienza in cui si sintetizza il contenuto dell'atto di ricorso e si puntualizzano alcuni aspetti derivanti dai contenuti della consulenza Zonaro. CONDIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, mentre risultano infondati il primo e il secondo.
2. Alla verifica delle doglianze va premessa una indicazione di metodo, sui limiti del sindacato di legittimità in punto di pretesi vizi argomentativi della sentenza impugnata, quanto ai profili di ricostruzione del fatto.
2.1 Il ricorrente ha prospettato - nei modi prima esposti - l'intervenuta violazione dei parametri normativi di cui all'art. 192 cod.proc.pen. e/o della regola di giudizio del 'ragionevole dubbio' come limite alla affermazione di penale responsabilità . 8 Ora, va subito affermato che la risposta metodologica a simili interrogativi non risiede certo nella affermazione per cui il controllo sulla dimensione finalistica della motivazione (ossia la idoneità della medesima a dare conto, in modo logico e coerente, della esistenza di ragioni tali da resistere ad ipotesi alternative di spiegazione dei fatti, con confinamento del dubbio nell'area della irragionevolezza) sia da ritenersi aspetto estraneo al perimetro del giudizio di legittimità. Come autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez. Un. n. 27620 del 2016, ric. Dasgupta, nel cui ambito si è ritenuta centrale la verifica sulle modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna in secondo grado) il controllo sulla motivazione della sentenza sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla corenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre al travisamento del contenuto della fonte informativa) è sempre rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione RY complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (si vedano sul tema, in particolare Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, rv 254572; Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, rv 245627; Sez. I n.41110 del 24.10.2011; Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013; Sez. I n. 8163 del 10.2.2015; Sez. V n. 10411 del 28.1.2013). Tuttavia, è evidente che tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su ipotesi alternative rimaste, secondo il ricorrente, inesplorate.
2.2 Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la natura della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo. Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere quantomeno nelle intenzioni la motivazione un atto capace di rappresentare una - adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum. La critica deve pertanto porsi il problema di 9 individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo. Come è stato efficacemente affermato già da Sez. V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa;
la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisòrio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso dimostrativo' ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta o in una compromissione del profilo funzionale, possono al più portare ad una parziale rettificazione ( se strettamente necessario) della motivazione, ai sensi dell'art. 619 co.1 cod.proc.pen. (come interpretato, tra le altre, da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) lì dove il ragionamento giustificativo sia nel suo complesso - adeguato- e conforme alla regole di giudizio della fase processuale (si veda anche, sul tema, la RM costante affermazione per cui nell'ambito di decisioni complesse l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo, risalente già a Sez. I n.6922 del 11.5.1992, rv 190572; Sez. IV n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709 ; Sez. I n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274 e costantemente ripresa nel tempo) .
2.3 Si suole affermare, pertanto, che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative anche plausibili del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) e sempre che al - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave fondo - di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale. 10 In tal senso, va anche riaffermato che le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate : verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di - merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572 nonchè in Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti RM di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis, Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516). In tale decisione si è precisato che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano 11 autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..». In detto contesto, anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce, dunque, un ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicchè il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, in precedenza richiamata). Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011). Così RM come la sua riconoscibilità dunque presa d'atto dell'esistenza del limite alla - affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato tra le altre - da Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, tra le altre, da Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile).
2.4 L'affermazione che precede implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso del corretto utilizzo delle massime logiche e di - esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. VI n. 31706 del 7.3.2003, rv 224801, secondo cui il controllo di questa Corte 12 sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. RM 3. Da quanto sinora detto deriva che il controllo sulla razionalità argomentativa - in sede di legittimità della decisione impugnata trova il proprio perimetro nello scrutinio del rapporto tra i contenuti della fonte di prova (per come riportati nel testo della decisione, salva l'ipotesi di accoglibile denunzia di travisamento dei contenuti rappresentativi) e l'attribuzione a tali elementi di significato persuasivo' che è stata operata, secondo criteri di logica, dal giudice del merito in rapporto alla imputazione contestata. E' dunque estranea ai poteri di questa Corte di legittimità non soltanto la 'diretta rielaborazione' del singolo elemento di prova ma anche l'analisi di ciò che sarebbe avvenuto durante le indagini al fine di orientare le medesime in una determinata direzione (aspetto su cui molto si sofferma il ricorrente, senza che ciò possa sortire effetti in ragione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità). -Ciò che rileva è esclusivamente salva l'emersione di vizi processuali I' apprezzamento del raccordo logico tra i dati probatori che sono stati posti, in sede di merito, a base della affermazione di penale responsabilità. Tenendo fede a tale assetto metodologico, vi è da dire che nessun vizio 3.1 logico o processuale può dirsi sussistente nell'avvenuta attribuzione di persuasività alla deposizione del teste MA ed in ciò risiede essenzialmente la infondatezza dei primo motivo di ricorso.- 13 Si tratta, effettivamente, della fonte di prova principale, su cui si basa il giudizio di responsabilità. In diritto, due sono gli aspetti che vengono in rilievo.
3.2 Il primo riguarda il metodo di verifica della attendibilità del teste che sia contestualmente persona offesa dal reato. Va fatto riferimento, sul tema, agli insegnamenti espressi dalla decisione Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214. In tale arresto, nel ribadire che tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.) si è tuttavia ribadita la assoluta necessità con idonea motivazione - - di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica da realizzarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune.
3.3 Il secondo riguarda la valenza dimostrativa della individuazione 'fotografica'. La linea interpretativa seguita negli arresti di questa Corte di legittimità è quella del RM valore dimostrativo 'correlato' al giudizio di attedibilità del teste che ha compiuto l'atto l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. V n. 23090 del 10.7.2020, rv 279437; vedi anche Sez. F n.43285 del 8.8.2019, rv 277471).
3.4 Da ciò deriva che sia la dinamica di svolgimento dei fatti, che la identificazione del NO in quello specifico frangente sono in primis affidate nella economia ricostruttiva alle dichiarazioni (in senso ampio) del MA, teste diretto. Il giudizio di merito, pertanto, può essere ritenuto immune da vizi lì dove le restanti prove acquisite abbiano avuto l'effetto di 'rafforzare' il profilo di attendibilità del MA e in tale ottica le due decisioni di merito hanno superato in modo del tutto congruo le obiezioni difensive, in larga misura riproposte con l'atto di ricorso. Ciò perché, in una doverosa valutazione non parcellizzata dei dati conoscitivi: - - a) le risultanze di prova generica restituiscono uno scenario sostanzialmente conforme alla narrazione del teste, come si è ritenuto in sede di merito (a 14 мо fronte di un bossolo calibro 9, relativo all'arma del MA, ve ne sono ben 14 di altre due armi ed almeno due colpi sono stati indirizzati dagli antagonisti verso la vettura del MA); b) non è emersa, come precisato nelle decisioni di merito, alcuna ragione di astio tra il dichiarante e il NO tale da determinare dubbi di strumentalità degli atti istruttori compiuti dal teste;
c) il riconoscimento fotografico è stato realizzato nella immediatezza del fatto, il che ne accresce la persuasività, e ribadito anche al dibattimento, nel contraddittorio tra le parti;
d) dagli atti istruttori non risultano condizioni di fatto ostative al riconoscimento visivo del soggetto che indossava il cappello da pescatore, posto che la stessa difesa del ricorrente abbandona (nella progressione dei suoi atti) la tesi del travisamento 'integrale' di tutti gli autori del tentativo di rapina;
e) la assenza dalla propria abitazione del NO in concomitanza con i fatti è un dato acclarato. Ora, a fronte di simili evidenze, è del tutto logico ritenere che le imprecisioni descrittive del teste richiamate nell'atto di ricorso siano derivate dalla particolarità dell'evento e non abbiano intaccato il profilo di attendibilità, così come ribadito vir dalla Corte di Appello.
3.5 A fronte di tale assetto ricostruttivo, le decisioni di merito hanno correttamente applicato i principi di diritto evidenziati retro ai par.
3.2 e 3.3 atteso che da un lato siono state apprezzate circostanze obiettive di 'sostegno' al narrato del teste che riguardano, in particolare, l'episodio analogo avvenuto il 2 maggio del 2017 (in base alla perizia RIS che attesta la compatibilità totale tra il volto del NO e una delle immagini del rapinatore) e dall'altro hanno vagliato il possibile elemento antagonista introdotto dall'imputato. Circa tali aspetti le critiche difensive sono prive di pregio. In particolare : a) non risultano vizi di acquisizione degli atti a rilievo probatorio, essendo stato realizzato ampio contraddittorio, anche con la produzione di una consulenza di parte tesa a confutare i risultati ottenuti dal RIS. Del resto, va rilevato che all'udienza del 24.2.2021 lo stesso difensore avv.Papagno aveva chiesto l'acquisizione della perizia antropometrica sulle immagini ed il PM non si era opposto;
b) la portata indiziaria della 'compatibilità totale' tra il NO e uno dei rapinatori dell'episodio precedente non è inficiata dalle osservazioni del consulente di 15 parte (che si limitano a prospettare la non decisività delle riscontrate analogie) ed era pertanto liberamente valutabile in sede di merito in chiave di riscontro alla narrazione del teste, né le osservazioni critiche del consulente di parte imponevano di realizzare una ulteriore perizia, rientrando tale aspetto nella piena discrezionalità dei giudici del merito, con logica argomentazione delle valutazioni comparative operate;
c) la portata artificiosa dell'alibi, al di là della opinabilità dei risultati circa il sistema di rilevamento delle targhe automobilistiche (che ovviamente non copre l'intera area cittadina) è dipesa da un dato non rivalutabile in questa sede, rappresentato dall'analisi dei dialoghi intrattenuti dai familiari del NO in sede di convocazione il 13 ottobre del 2018; d) se è vero che la indicazione, da fonte testimoniale, dell'utilizzo nel mese di ottobre del 2018 da parte del NO di una utenza intestata a soggetto diverso (localizzata il pomeriggio del 5 ottobre in Andria) lascia aperta l'ipotesi alternativa dell'utilizzo di una utenza ulteriore e diversa (sempre da parte del NO) è altrettanto vero che mai la difesa ha introdotto processualmente la possibilità di realizzare simile verifica alternativa. Da ciò la logicità della RM affermazione contenuta nella decisione impugnata circa la portata indiziante di tale elemento di fatto. Si tratta di considerazioni che consentono di ritenere immune da vizi rilevabili in questa sede la struttura logico-argomentativa della sentenza impugnata, con rigetto del primo motivo di ricorso, in tutte le sue articolazioni.
4. Il secondo motivo è parimenti infondato. La qualificazione giuridica, in termini di tentato omicidio, del fatto descritto al capo n.2 si basa su dati obiettivi, correttamente ritenuti indicativi del dolo diretto, alternativo (in termini di indifferenza tra lesioni o morte del soggetto preso di mira). Come è stato più volte ricordato negli arresti di questa Corte di legittimità il dolo è, infatti, fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Sez. U. Espenhahn n. 38343 del 29.4.2014 ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente 16 costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici..>> in senso analogo, tra le molte, Sez. II n. 3957 del 17.2.1993, rv 193919, nonchè Sez. I n. 31449 del 14.2.2012, ric. Spaccarotella). Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che - per definizione - non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall'agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è dunque questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) e della univocità (direzione della condotta verso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta in essere. La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro a svelare la reale intenzione perseguita dall'agente. RM Ora, se è logico ritenere che l'avvenuta esplosione anche di un unico colpo potenzialmente micidiale in direzione di una persona può concretizzare simile catena inferenziale anche se non si è raggiunto il bersaglio (v. tra le molte Sez. I n. 52043 del 10.6.2014, rv 261702, secondo cui in tema di tentato omicidio, la scarsa entità, o anche l'inesistenza, delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa), nel caso in esame vi è adeguata argomentazione nelle decisioni impugnate - sul punto. - In particolare, il colpo che ha impattato la parte centrale del cofano della vettura è effettivamente indicativo della volontà dello sparatore di colpire la persona che si era riparata (all'esterno dell'auto) dietro ad uno sportello, come riferito dal teste MA. Da ciò la infondatezza del secondo motivo di ricorso.
5. Terzo e quarto motivo sono fondati.
5.1 Va esclusa la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art.576, comma 1 nr.1 cod.pen., contestata al capo n.2), con annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata.- 17 Il Collegio, su tale aspetto, ritiene di aderire all'indirizzo interpretativo espresso di recente da Sez. I n. 33117 del 11.5.2022, rv 283507, secondo cui in tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità. In detto arresto si è precisato che l'aggravante del nesso finalistico tra omicidio e rapina va mantenuta in ipotesi di rapina 'propria', commessa immediatamente dopo l'omicidio, posto che in tal caso il delitto di omicidio si configura come reato-mezzo e viene commesso 'per eseguire' rapina ad esso posteriore. In simile evenienza, l'unico profilo di potenziale 'assorbimento' riguarda una delle modalità commissive (la violenza, ricorrente nel caso concreto in modo ambivalente) ma ciò che rileva ai Ry fini dell'aggravante è essenzialmente il profilo soggettivo (l'aver previamente deliberato l'omicidio a scopo di rapina) e la coincidenza di modalità commissive non è di tale entità da determinare un reale fenomeno di assorbimento dell'aggravante. Ben diverso è il caso dell'omicidio (consumato o tentato) commesso 'immediatamente dopo' l' impossessamento (rapina impropria) ed al fine di assicurarsi l'impunità. In detta seconda ipotesi ad essere in parte coincidenti (tra il reato concorrente e l'aggravante dell'omicidio) non sono solo le modalità commissive (la violenza) ma soprattutto il finalismo dell'azione (violenza per assicurarsi l'impunità), aspetto che finisce con essere incriminato - illegittimamente - due volte, la prima quale elemento costitutivo della rapina impropria, la seconda come elemento che caratterizza l'aggravante del delitto di omicidio. Circa tale aspetto, pur consapevole di opnioni diverse nel cui ambito si utilizza il parametro del quantum di violenza esercitata (Sez. I n. 18116 del 21.3.2017, rv 270703; Sez. I n. 21730 del 5.2.2019, rv 276333), il Collegio nel caso in esame - - intende riportarsi ai precedenti che in simile evenienza escludono che (ferma restando la ricorrenza di entrambi i delitti) il delitto di omicidio possa ritenersi aggravato dalla previsione di legge di cui all'art.61 comma 1 n.2 cod.pen.. Sul tema, l'insegnamento espresso da Sez. I n. 42371 del 16.11.2006, rv 235570 (di recente ripreso da Sez. I n. 51457 del 21.6.2017, rv 271593) appare del tutto condivisibile. In tale decisione si è precisato che [..] coglie nel segno la censura esposta nel terzo motivo, che rettamente denunzia la violazione dell'art. 15 c.p., dell'art. 61 c.p., n. 2 e degli artt. 576 e 628 C.P. commessa dalla impugnata sentenza 18 che, richiamando una recente, isolata, pronuncia di questa Corte (Cass. sent. n. 26435/05), dopo aver ricondotto la rapina commessa dal Timis alla ipotesi di cui all'art. 628 c.p., 1 cpv. (commissione della violenza per assicurarsi il possesso del denaro sottratto e l'impunità dal delitto), ha negato che l'aggravante teleologica dell'omicidio dovesse ritenersi esclusa, per l'assorbimento (della violenza alla persona, elemento costitutivo della rapina impropria) imposto dalla applicazione del principio di specialità. Il fermo indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. sentenze nn. 5189/06 - 12359/90 - 6247/89 - 10708/82), contrastato con una mera affermazione di non condivisione dalla richiamata sentenza del 2005, rende infatti operativo, in termini di inapplicabilità per "assorbimento" dello stesso fatto, il principio di specialità: e ciò sull'esatto assunto che nella rapina impropria l'elemento intenzionale (la volontà di recare violenza per assicurarsi il prodotto del delitto o l'impunità per esso) viene già valutato come dolo specifico nel mentre nell'omicidio aggravato ex art. 61 c.p., n.2, esso verrebbe (nuovamente) valutato come circostanza aggravante. E tale indirizzo appare del tutto condivisibile là dove si articola in argomentazioni del tutto coerenti con la prevalente natura soggettiva della RY aggravante teleologica (posta infatti a censurare la maggior riprovevolezza etica e la più alta pericolosità sociale di chi agisca delittuosamente in rapporto finalistico con ulteriore delitto), imponendo di affermare che una volta che la volontà del soggetto (di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto del bene sottratto o l'impunità dalle sue conseguenze) sia stata assunta come elemento costitutivo del delitto di rapina impropria, tale volontà non può essere nuovamente valutata nella previsione sanzionatoria per il delitto di violenza contestualmente commesso [..]. Risulta, a parere del Collegio, preferibile la interpretazione che valorizza la coincidenza tra le due disposizioni in rilievo tanto della modalità commissiva (uso - - di violenza) che soprattutto del finalismo (assicurarsi l'impunità), posta la natura soggettiva dell'aggravante, che andrebbe, ove applicata, a duplicare un effetto sanzionatorio - già compreso nel delitto di rapina impropria - in modo non consentito (con bis in idem sostanziale). La tesi diversa, a parere del Collegio (con mantenimento dell'aggravante finalistica dell'omicidio anche lì dove il delitto concorrente sia la rapina impropria) introduce una variabile (la esorbitanza della violenza) non espressamente prevista dalla legge, che si limita ad aggravare il delitto di omicidio in presenza del particolare nesso finalistico, nesso che nel caso in esame è elemento costitutivo di un diverso e autonomo reato contestualmente commesso. Va pertanto annullata, in tale parte, la decisione impugnata senza rinvio. 19 5.2 Quanto al profilo della recidiva va effettivamente rilevato che, come risulta dal certificato penale in atti, in data 5 marzo 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha riconosciuto l'esito positivo di un affidamento in prova, con estinzione della pena oggetto dell'affidamento. Di ciò è necessario tenere conto a fini di valutazione della recidiva, posto che l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (sez. U n. 5859 del 27.10.2011, dep. 2012). complessivapertanto riesaminato il punto, nell'ambito della Va rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art.576, comma 1 nr.1 cod.pen., contestata al capo n.2), che esclude. Annulla la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MA IN, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in data 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente FA MA CA NS петр CORTE CASSAZIONE Prima S nale Depositata in Carcelleria oggi Roma, li 11/09/623 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 20 IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO IA AG