CASS
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2024, n. 12745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12745 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO. AM. nato a [...] il [...] CI. DS. nato a [...] il [...] PL. ED. nato a [...] il [...] PL. SA. nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso presentato da RO. AM.;
per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla scelta della misura e inammissibilità nel resto, in riferimento alla posizione di CI. DS.;
per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in riferimento alle posizioni di PL. ED. e PL. SA.. uditi i difensori: l'avvocato ANIELLO PALUMBO insiste per raccoglimento dei motivi di ricorso l'avvocato MICHELE D'ALESSANDRO insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata l'avvocato FRANCO CARLO COPPI insiste per raccoglimento dei motivi di ricorso l'avvocato GUGLIELMO ABBATE si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento l'avvocato BRUNO BOTTI si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 3299, Penale Sent. Sez. 5 Num. 12745 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen., con il provvedimento impugnato ha parzialmente accolto l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 13.12.2022, con cui erano state disattese le più ampie richieste della Procura ed era stata applicata, nei confronti di AM. RO., la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese e del divieto di esercitare l'attività professionale di commercialista per la durata di mesi dodici, nonché, nei confronti di DS. CI., la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per la durata di mesi dodici. Nell'accogliere l'appello, il Tribunale ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RO., in relazione alle imputazioni provvisorie contenute nei capi 1, 2 (limitatamente alle condotte contestate a decorrere dal 1.1.2018), da 3 ad 8, nonché 10,11,12,15,17,18; ha disposto, altresì, la misura degli arresti duniciliari nei confronti di CI. con riguardo ai capi 1,2 (limitatamente alle condotte contestate a decorrere dal 1.1.2018), 4 e 14; ha applicato due ulteriori misure cautelari - gli arresti domiciliari - nei confronti di altri due indagati, SA. e ED. PL., in relazione a tutte le imputazioni loro rispettivamente ascritte. L'esecuzione delle nuove o diverse misure disposte è stata subordinata alla definitività del provvedimento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. pen. L'appello del pubblico ministero non ha trovato accoglimento riguardo alle ulteriori richieste relative ad altri due coindagati: CN.UF. e IL.MM. . Il quadro di gravità indiziaria nei confronti di tutti gli indagati era stato riconosciuto sussistente già dal provvedimento genetico, che non aveva applicato tutte le misure cautelari richieste, unicamente valutando l'insussistenza delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen., poi parzialmente riviste dal Riesame, nel senso già indic:ato, in sede di giudizio su appello del pubblico ministero. Molto sinteticamente, per comprendere il contesto di indagini all'interno del quale si sono sviluppate le misure cautelari di interesse del Collegio, si evidenzia che esse sorgono da un procedimento penale con al centro plurime condotte qualificate in termini di bancarotta fraudolenta distrattiva, consumate nell'ambito di diverse procedure fallimentari, riguardanti una serie di realtà aziendali, distinte tra loro quanto ad oggetto sociale e soggetti che si sono occupati della loro gestione: il fallimento "Secondo s.r.l." del 2 Marzo 2021; il fallimento "Consorzio stabile appalti pubblici"-COSAP, del 17.11.2020; il fallimento "Graphic Processing" s.r.l. del 3.5.2021; il fallimento "Offset s.r.l. del 12.5.2017; il fallimento "Canevari" s.r.l. del 7.11.2020. Il "punto di contatto" tra le condotte contestate, individuato dai provvedimenti cautelari e dalle indagini, è rappresentato dall'azione, nella gestione di ciascuna delle suddette 2 a9:20 società, di AM. RO., dottore commercialista in Napoli: l'indagato, in maniera analoga a quanto emerso in un altro procedimento penale per cui è stata già esercitata l'azione penale, secondo l'ipotesi di accusa, avrebbe supportato gli interessi illeciti dell'imprenditore in crisi di volta in volta coinvolto nei reati, fornendo il proprio contributo alla spoliazione del patrimonio societario e alla sottrazione delle scritture contabili, garantendo in molti casi la collaborazione di DS. CI., uomo di sua fiducia, come "prestanome", in modo da schermare l'imprenditore dalle eventuali responsabilità penali;
RO., per tale ragione, avrebbe anche gestito la contabilità aziendale, sottraendola, poi, agli organi della curatela fallimentare, in modo che quest'ultimi non potessero ricostruire la situazione patrimoniale nell'interesse del ceto creditorio. I filoni di indagine individuati nei provvedimenti cautelari, ed in particolare in quello del Tribunale del Riesame oggi impugnato, sono quattro e riguardano esercizi aziendali anche molto conosciuti della città di Napoli. Il primo filone è quello afferente al fallimento della "Secondo s.r.l.", che gestiva l'attività del noto esercizio commerciale "Gran bar Riviera". Il secondo filone investigativo, più consistente per numero di imputazioni e di soggetti coinvolti, nonché per la complessità degli accertamenti compiuti, ha ad oggetto la gestione del consorzio COSAP da parte dei fratelli PL.. Il consorzio, secondo quanto si ricava dai complessi provvedimenti cautelari, è stato gestito come veicolo per distrarre i corrispettivi provenienti dalle stazioni appaltanti in favore delle consorziate "Principe s.p.a." e "Caimano s.r.l.", riconducibili agli indagati PL.;
in questo contesto, sarebbero state individuate molte operazioni dolose dirette a causare il fallimento del consorzio, in particolare decifrando come distrattive le operazioni di assunzione di obbligazioni effettuate anche in un periodo in cui si era già verificato il dissesto, e come distrattivi anche i tentativi di pagamento delle consorziate non gravitanti nell'orbita dei PL., attuati mediante l'emissione di cambiali e di altri titoli di debito rimasti, per la maggior parte, impagati. In questo modo, sarebbero state drenate liquidità verso le imprese consorziate dai fratelli PL. e rinviati i dovuti pagamenti in favore delle altre partecipanti al COSAP (oggetto di contestazione sono anche i pagamenti andati a buon fine, a titolo di bancarotta preferenziale).
2. Hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza d'appello cautelare citata gli indagati RO., CI. e PL. (entrambi), mediante i rispettivi difensori di fiducia.
3. Il ricorso di AM. RO., proposto dall'avv. Botti, si compone di due distinti motivi di censura.
3.1. Con la prima ragione difensiva si denuncia, sotto il solo profilo delle esigenze cautelari, la mancanza dei presupposti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso tra l'applicazione 3 osiQA della misura e la consumazione dei reati, risalenti al più ad oli:re due anni prima (i fallimenti al centro delle contestazioni di reato sono collocati nel periodo temporale che va dal 2017 al 2022; la misura cautelare genetica è datata 13.12.2022). Si evidenzia, inoltre, che, secondo un condivisibile e consolidato orientamento della Corte di cassazione, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (si cita la pronuncia Sez. 5, n. 50969 del 7/11/2019, Rolfo, Rv. 278046). Sotto tale aspetto, dunque, le condotte contestate, diversamente da quanto affermato dall'ordinanza impugnata (a pag. 119), devono essere retrodatate rispetto alla collocazione temporale del fallimento, poiché le azioni materiali commesse nella gestione societaria fraudolenta sono avvenute certamente anni prima delle date delle dichiarazioni dei singoli fallimenti. Non potrebbe assumere rilievo — diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato - il fallimento, datato ottobre 2022, della società Loyola, esclusa dal perimetro delle contestazioni mosse all'indagato nel procedimento ed a cui si è fatto solo generico riferimento nel provvedimento impugnato, senza indicazione temporale delle condotte illecite collegabili (tantomeno potrebbe assumere valenza significativa il mancato pagamento dei debiti erariali, che riguarda egualmente annualità molto antecedenti al fallimento Loyola). Si sottolinea, infine, che l'indagato non ha assunto ruoli gestori in altre società, in epoca successiva ai fatti oggetto delle contestazioni, tanto più che da dicembre 2022 era già in atto nei suoi confronti la misura interdittiva inizialmente disposta con l'ordinanza genetica.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l'illogica applicazione della misura custodiale carceraria, in sostituzione di quella interdittiva decisa dal GIP, anche con riguardo alla contestata inidoneità di altre e meno afflittive misure atte a contenere l'eventuale pericolo cautelare - in particolare gli arresti domiciliari con prescrizioni - eventualmente da disporsi congiuntamente alla misura interdittiva. La difesa deduce la scarsa significatività di un episodio di trasgressione della misura interdittiva, collocato dal Riesame al periodo agosto 2020-agosto 2021 e rapportato erroneamente alle date dei fallimenti, mentre avrebbe dovuto essere messo in relazione, temporalmente, alle condotte vere e proprie commesse, retrodatandolo ad una data precedente a quella di applicazione delle misure interdittive. Si eccepisce, altresì, lo scarso rilievo della circostanza che alcune delle condotte contestate siano state 4 commesse tramite "internet banking" e da remoto - ragione utilizzata dal provvedimento impugnato per sostenere l'indispensabilità dell'applicazione della custodia in carcere - visto che tutte le società per le quali egli potrebbe operare risultano fallite e non più sul mercato. Si denuncia, infine, disparità ed illogicità valutativa della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla posizione del coindagato CI., destinatario della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, nonostante la più spiccata pericolosità personale, desumibile dalle stesse argomentazioni dell'ordinanza del Riesame.
4. Il ricorso di DS. CI., proposto dall'avv. Abbate, eccepisce due motivi di contrarietà rispetto al provvedimento impugnato, entrambi attinenti al solo profilo delle esigenze cautelari.
4.1. Il primo argomento difensivo denuncia manchevolezze valutative ed illogicità motivazionali quanto ai presupposti di adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, applicata in aggravamento al ricorrente, in dissonanza rispetto alla giurisprudenza di legittimità. In particolare, si evidenzia come non si sia tenuto conto del suo ruolo di mero esecutore di comodo delle direttive del coindagato RO., senza alcuna capacità decisionale e, quindi, con un livello di pericolosità personale non rilevante;
sarebbero state sostanzialmente omesse, altresì, le ragioni in base alle quali l'ordinanza ha ritenuto che non potesse essere disposta la misura interdittiva meno afflittiva, inizialmente applicata nei suoi confronti.
4.2. La seconda censura denuncia vizio di violazione di legge (artt. 274 e 292 cod. proc. pen.) e di illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che, contravvenendo ai canoni di esatta verifica dei presupposti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, non ha considerato la lunga distanza temporale tra l'applicazione della misura e le condotte contestate al ricorrente, risalenti ad un periodo di ben oltre due anni precedente. L'epoca del fallimento non può costituire, peraltro, il parametro temporale cui agganciare il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari (si cita la già richiamata pronuncia di questa Sezione "Rolfo", al centro del ricorso anche del coindagato RO.), né può supplire a tale mancanza di un requisito essenziale il ricorso all'argomento della "gravità" dei reati, come invece proposto dal Riesame. Anche CI. rappresenta la tesi secondo cui non potrebbero assumere rilievo - diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato - il fallimento, datato ottobre 2022, della società Loyola, esclusa dal perimetro delle contestazioni mosse all'indagato nel procedimento e cui si è fatto solo generico riferimento, senza indicazione temporale delle condotte illecite collegabili (tantomeno potrebbe assumere valenza significative il mancato pagamento dei debiti erariali, che riguarda egualmente annualità molto antecedenti al fallimento Loyola). 5 5. ED. e SA. PL. propongono un unico atto di ricorso, tramite l'avv. D'Alessandro, con cui evidenziano tre distinti piani di critica nei confronti dell'ordinanza resa all'esito dell'appello cautelare.
5.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso contestano, sotto il profilo del vizio di motivazione apparente, l'epoca della decozione del consorzio COSAP, di cui gli indagati erano i reali gestori secondo la prospettazione delle indagini, e la natura distrattiva dei pagamenti effettuati in favore delle società riconducibili ai PL.. Secondo la difesa, la misura interdittiva antimafia applicata al COSAP nel novembre 2018 ha rappresentato il vero ed unico fattore causale decisivo della crisi d'impresa, come aveva esposto anche la consulenza tecnica di parte, gli esiti della quale sono stati illogicamente non considerati dal Riesame: prima della interdittiva antimafia nessun indicatore di decozione si era manifestato. Nel secondo motivo, più specificamente si evidenzia che i pagamenti ritenuti distrattivi nelle contestazioni provvisorie, perché effettuati alle società riconducibili ai PL. (la Principe s.p.a. e la Caimano s.r.I.), in realtà, sono tutti giustificat: da attività istituzionali del Consorzio, il che rende inutile il riferimento alla giurisprudenza in tema di bancarotta distrattiva prefallimentare, mentre al più si sarebbe dovuto ragionare in termini di configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, ove vi sia prova del fatto che la fallita abbia pagato versando già in stato di decozione. La difesa evidenzia, a tal riguardo, come tutta la motivazione dell'ordinanza d'appello si muova in una logica dubitativa, che smentisce l'esistenza di una effettiva gravità indiziaria dell'ipotesi, pur ritenuta, di bancarotta fraudolenta distrattiva;
lo stesso Tribunale sembra accedere, in diversi passaggi motivazionali (si cita pag. 102), alla configurabilità di condotte di bancarotta preferenziale, piuttosto: ciononostante, del tutto illogicamente e contraddittoriamente, continua a classificare i pagamenti effettuati nell'alveo della bancarotta distrattiva. Nella stessa linea di critica, i ricorrenti evidenziano che sarebbe :smentita, in ogni caso, anche la contestazione provvisoria di bancarotta preferenziale, poiché le società a loro riconducibili non sono state affatto favorite nei pagamenti (sono rimaste insolute le cambiali emesse nei confronti della società Calmano e sono state solo parzialmente pagate quelle emesse nei confronti di Principe s.p.a., al pari di altre consorziate, che hanno ricevuto una percentuale di pagamento del credito, anzi, superiore a quella percepita dalle imprese dei PL.). Si contesta, altresì, l'erroneità dell'argomento utilizzato dal Tribunale e costituito dall'assenza della contabilità di commessa/cantiere, che non doveva essere tenuta dal Consorzio, ma dalle singole società consorziate, sicchè non vi sono carenze della documentazione contabile artatamente predisposte per non consentire la ricostruzione 6 del flusso di pagamenti;
anzi, la documentazione trovata è esattamente tutta quella alla cui tenuta il Consorzio, quale ente/generai contractor, era obbligato. La difesa lamenta omessa motivazione quanto alle deduzioni con le quali era stato rappresentato che il consorzio non poteva ontologicamente icommettere condotte distrattive, atteso che, in base ad un meccanismo automatico e riscontrabile, era necessariamente obbligato al rispetto delle norme previste dalla legge n. 136 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5.2. Il terzo motivo denuncia nullità dell'ordinanza impugnata per vizio di motivazione meramente apparente quanto alla sussistenza delle esigenze caute lari ed alla scelta della misura in concreto disposta. Il Riesame, con motivazione apodittica, ancora l'attualità e la conc:retezza del pericolo di reiterazione del reato ad una asserita possibilità di mantenimento di quella rete di rapporti e contatti necessari a perpetrare condotte funzionali agli scopi fraudolenti, senza preoccuparsi di specificare in concreto quali siano le "reti di rapporti" ed i "contatti indispensabili". Anche il richiamo, peraltro perplesso, all'essere gli indagati amministratori di fatto del Consorzio Leukos (altro ente operante nel medesimo settore degli appalti) non incide sulla carente esposizione dei presupposti c:autelari, dal momento che è lo stesso provvedimento impugnato che, a pag. 150, ammette come la guardia di finanza delegata alle indagini abbia escluso la presenza di indicatori di anomalie gestionali di tale Consorzio. Il pericolo di reiterazione del reato è stato costruito, in sintesi, secondo la difesa, con ragioni di stile e in modo quasi immaginario. Quanto alla scelta della misura, si ritrova soltanto un argomento comparativo con il coindagato RO.: il provvedimento d'appello segnala che, per graduazione, applicherà gli arresti domiciliari al ricorrente, considerato che nei confronti del vero artefice, e "mente" delle condotte illecite, è stata disposta la misura della custodia in carcere.
5.3. I difensori degli indagati (avv. Coppi, avv. D'Alessandro ed avv. Palumbo) hanno depositato motivi aggiunti, con documentazione allegata, con i quali ribadiscono l'esistenza di gravi vizi motivazionali del provvedimento impugnato, sia riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, data la risalenza dei reati (valutato il tempo di commissione delle condotte distrattive e non la data del fallimento del Consorzio, fallimento in ogni caso risalente a circa tre anni prima dell'applicazione della misura). Inoltre, si evidenzia vizio di motivazione quanto alla stessa sussistenza della gravità del reato, valorizzata ai fini dell'individuazione delle esigenze cautelari, senza aver tenuto conto della gravità del danno apportato al ceto creditorio;
un danno minimo, se si tiene a mente che risulta accertato e portato a conoscenza del curatore un attivo patrimoniale di 18 milioni di euro, in grado di annullare quasi del tutto le conseguenze dannose per i creditori 7 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura per DS. CI., con inammissibilità nel resto del ricorso;
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di ED. ed SA. PL.;
il rigetto del ricorso di AM. RO..
4. Su richiesta di alcuni dei ricorrenti, è stata ammessa la trattazione orale dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli indagati sono parzialmente fondati, per le ragioni che si indicheranno di seguito, sicchè l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione del Riesame, perché rinnovi il giudizio.
2. Il ricorso di AM. RO., proposto unicamente in relazione al tema delle esigenze cautelari, evidenzia profili di illegittimità del provvedimento del riesame, che meritano di essere condivisi, quanto alla scelta della misura della custodia in carcere, indicata dal Tribunale quale unico presidio a tutela delle rilevate esigenze di contenere il pericolo di reiterazione del reato.
2.1. Anzitutto il Collegio premette che non può ritenersi formate il giudicato cautelare, come invece evidenzia il Procuratore Generale. La situazione concretamente realizzatasi nel presente procedimento può essere così sintetizzata: il pubblico ministero e l'indagato hanno proposto appello, ciascuno deducendo profili di illegittimità dell'ordinanza genetica emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli del 13.12.2022, applicativa delle misure interdittive del divieto di esercitare l'attività professionale e del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per 12 mesi in relazione a tutti i reati ascritti ad AM. RO.. I due procedimenti di impugnazione cautelare hanno seguito strade diverse, non essendo stati riuniti dinanzi al tribunale. L'appello del pubblico ministero, che lamentava la scelta della misura cautelare interdittiva in luogo di quella, richiesta, della custodia cautelare in carcere, è sfociato nell'ordinanza avverso cui è proposto ricorso dinanzi al Collegio;
l'appello dell'indagato (con cui si denunciava, tra l'altro, l'insussistenza delle esigenze cautelari e dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza) è stato definito in separato procedimento, con ordinanza n. 1441/2023, le cui motivazioni sono state depositate il 26.5.2023. Il provvedimento impugnato ha tenuto conto delle vicende procedimentali suddette e, pur dando atto della sostanziale convergenza della gran parte delle eccezioni proposte dalla difesa di RO. con quelle dell'impugnazione già decisa, ha escluso espressamente 8 OPA il consolidarsi di una preclusione endoprocessuale rispetto all'appello del pubblico ministero, il quale pure aveva avuto modo, in quella procedura, di anticipare la gran parte degli argomenti convogliati nella propria impugnazione cautelare;
il Riesame segnala la distanza del devolutum, in particolare, tra i due procedimenti di appello. In ogni caso, anche ponendo mente alle eccezioni sollevate dall'appello cautelare di RO., puntualmente riportate in nota nel provvedimento impugnato, balzano evidenti all'attenzione alcuni dati;
anzitutto, vi è diversità di soggetto proponente l'appello, che, nella procedura in esame, è il pubblico ministero e non (anche) lo stesso indagato;
inoltre, nell'appello presentato da quest'ultimo e già deciso, si sono dedotte ragioni differenti da quelle svolte da RO. nel ricorso oggi all'esame del Collegio, invece attinenti: a) all'attualità delle esigenze cautelari in considerazione dell'effettiva epoca di commissione delle condotte di bancarotta contestate;
b) alla gravità del pericolo cautelare di reiterazione del reato ed alla individuazione della misura prescelta. Tali condizioni sono sufficienti a far ritenere insussistente qualsiasi preclusione endoprocedimentale o, di più, un vero e proprio "giudicato cautelare". La preclusione, invero, costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, costruito come serie ordinata di atti normativarnente coordinati tra loro, a comporre un'unica fattispecie complessa a formazione successiva, nella quale ciascuno degli atti è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo scansioni funzionali predefinite, anche se variabili. Le diverse forme di preclusione costituiscono, di fondo, un impedimento all'esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere ed in quest'ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere. Tuttavia, in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte (ed effettivamente decise), implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Lucifora, Rv. 265858, che si richiama a Sez. U, n. 11 del 817/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; vedi anche Sez. 4, n. 32929 del 4/6/2009, Mariani, Rv. 244976; Sez. U, n. 18339 del 31/3/2004, Donelli, Rv. 227359). Nel caso di specie, non può dirsi che si sia cristallizzata una preclusione processuale né, tantomeno, che si sia formato il presupposto coesistente di tale preclusione, vale a dire il giudicato cautelare, poiché quanto "dedotto" dal ricorrente nel separato procedimento 9 Pog di appello cautelare non equivale a quanto deducibile ed effettivamente dedotto nel presente ricorso, per opporsi all'impugnazione cautelare del pubblico ministero che - si badi - ha dato luogo alla decisione di aggravamento della misura cautelare nei suoi confronti. Decisione cui si ricollega, ragionevolmente, una capacità dell'indagato di reazione alla situazione cautelare "nuova", attraverso l'esposizione di diverse ragioni, utili a contrastare la scelta di applicare la custodia cautelare in carcere.
2.2. Tanto premesso, venendo all'esame del contenuto del ricorso, il primo motivo di censura sollevato non può essere accolto perché infondato. In linea generale, è bene ricordare che, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, la giurisprudenza di legittimità, dopo un periodo di assestamento che ha visto qualche diversità di accenti interpretativi, si è allineata nel ril:enere che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non poteva essere disgiunta da quella della gravità delle condotte evidenziata dalle modalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputati nel gestire l'attività illecita). In definitiva, ciò che è richiesto al giudice è di prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima, ancorchè non imminente, per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede;
nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della decisione e idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533; vedi anche Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). 10 Avuto riguardo specificamente al pericolo di reiterazione nel reato di bancarotta fraudolenta, altresì, il Collegio intende senza dubbio ribadire l'orientamento evocato dalla difesa, e sinora incontrastato, secondo cui, ai fini della valul:azione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva prefallimentare, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (Sez. 5, n. 50969 del 7/11/2019, Rolfo, Rv. 278046; Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014, dep. 2015, Cassina, Rv. 263586; Sez. 5, r. 11633 del 8/2/2012, Lombardi Stronati, Rv. 242308). Se questi sono i parametri generali ai quali orientare la valutazione di attualità del pericolo cautelare concretamente ritenuto sussistente, nel caso di specie, il provvedimento impugnato si sottrae alle censure difensive poiché ha dato ampiamente, e puntigliosamente, conto delle molteplici condizioni concrete alla base della valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, nonché dei fattori di contesto e di quelli attinenti alle attitudini personali del ricorrente che rendono certa l'attualità di tale pericolo. Inoltre, si è chiarito come le condotte di reato siano state valutate correttamente nel loro tempo di realizzazione e non già avuto riguardo alla consumazione dei delitti di bancarotta fraudolenta, coincidente con la dichiarazione giudiziale di fallimento. In particolare, si sono evidenziati, tra l'altro: l'estrema gravità dell'agire complessivamente contestato, con un considerevole numero di fallimenti che il ricorrente ha concorso a determinare, grazie all'uso spregiudicato ed illecito delle sue competenze e capacità professionali di commercialista;
la personalità adusa a tali condotte, vista la pendenza di altri procedimenti per reati analoghi commessi in circostanze omogenee a quelle oggetto di contestazione nel presente procedimento;
le caratteristiche, tracotanti e seriali, del suo agire e la sua peculiare abilità nel servirsi di una serie di persone "prestanome", disposte sistematicamente a ricoprire il ruolo formale di amministratori e ad eseguire le direttive del ricorrente. Tale gravità di comportamenti, continuativamente realizzati per un periodo di tempo considerevole di quasi cinque anni, ha indotto i giudici del riesame, i quali si sono anche richiamati all'ordinanza genetica, a ritenere la concretezza del pericolo di recidivanza ed ha contribuito a sostenere la sussistenza del requisito dell'attualità, in quella valutazione bilanciata del pericolo cautelare che si è già esposta. Soprattutto, nel caso di specie, non ha pregio l'argomento della retrodatazione degli atti ai quali rapportare detta attualità, poiché se è vero che la realizzazione di essi non deve corrispondere al momento della dichiarazione di fallimento, nondimeno essi non sono così distanti nel tempo da sostenere le ragioni della difesa. Più volte, infatti, si è chiarito, nell'ordinanza impugnata, il carattere estremamente recente della gran parte delle condotte materiali contestate al ricorrente, comunque agganciate a tempi non distanti dalle dichiarazioni di fallimento delle società coinvolte nelle contestazioni (complessivamente recenti;
si richiama l'esposizione in fatto, quanto alle singole date di accertamento formale dello stato di decozione di ciascuna). Infine, l'obiezione collegata al cenno, che la motivazione del provvedimento impugnato dedica ad un fallimento non al centro della misurai cautelare (quello della società Loyola), è irrilevante: il Riesame ha utilizzato tale notizia, presente in atti, per colorare il giudizio negativo sulla personalità del ricorrente, ancora una volta nell'ottica di dar vita a quella valutazione prognostica complessa in cui si esprime la verifica Ci attualità del pericolo cautelare;
e non per estendere il campo della contestazione.
2.3. E' fondata, invece, l'obiezione del ricorrente riguardo alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, in aggravamento di quella già disposta dal GIP nei suoi confronti, a dimensione solo interdittiva. Nonostante le molte parole che il provvedimento del Riesame riserva alla spiegazione della necessità di aggravare la misura interdittiva, ritenuta insufficiente e violata dal ricorrente (anche se su questo punto specifico vi è contestazione da parte della difesa, che, tuttavia, non è stata sufficientemente esplorata), rimane senza reale giustificazione la scelta di applicare il più grave tra gli strumenti di contenimento del pericolo cautelare. In altre parole, il precipitato di un'esposizione dedicata interamente a rappresentare l'estrema gravità delle condotte ipotizzate a carico del ricorrente, composta di molti dettagli, ripetitivi di quanto già esposto riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, si risolve in un contenuto sostanzialmente inadeguato ad assolvere al compito di garanzia affidato dall'art. 274 cod. proc. pen. al presidio motivazionale, rispetto ad una opzione così gravosa per la libertà personale. Soprattutto, vi è un salto logico tra la rilevata inadeguatezza della misura interdittiva già disposta dal GIP, ed applicata, e la necessità di sostituirla cor quella della custodia cautelare in carcere, sulla quale l'ordinanza impugnata sostanzialmente glissa, dando per scontato che il punto d'arrivo ineluttabile, del suo discorrere della gravità del reato, non possa che essere il massimo presidio cautelare. Si dimentica, così, di spiegare compiutamente perché, a contenere il pericolo di reiterazione criminosa, non possa essere sufficiente la misura degli arresti domiciliari: non può formare ostacolo ad essa, invero, il rilievo che il ricorrente ha commesso le condotte contestategli anche attraverso strumenti di homebanking, poiché la sottoposizione agli obblighi che accompagnano gli arresti domiciliari dovrebbe determinare l'azzeramento del rischio di comunicazioni con terzi e di utilizzo, quindi, di tali modalità operative per continuare a commettere i reati. Sul punto, quindi, è necessaria un'integrazione motivazionale da parte del giudice dell'appello cautelare, che, abbandonando lo schema poco utile di ripercorrere 12 continuamente i caratteri concreti che hanno caratterizzato l'agire dell'indagato, caricandoli di aggettivazioni negative, si concentri sulla spiegazione netta delle ragioni reali della eventuale scelta di una delle diverse misure cautelari previste dal codice di rito, vieppiù se si dovesse optare per una misura custodiale e, in specie, per quella carceraria, della quale non è superfluo richiamare la natura, non di facciata, di presidio di extrema ratio che l'ordinamento le riconosce.
3. Il ricorso di DS. CI. è parzialmente fondato.
3.1. Il primo argomento difensivo lamenta - in estrema sintesi - l'insussistenza del presupposto dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, affidandosi a ragioni sovrapponibili a quelle del coindagato RO., sicchè la soluzione deve essere in linea con quanto già chiarito al par. 2.2. - da intendersi qui richiamato - ed il motivo, pertanto, deve essere ritenuto infondato.
3.2. Il secondo profilo di illegittimità eccepito coglie un aspetto di effettiva debolezza dell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Si tratta di un deficit di giustificazione della scelta di una misura cautelare come quella degli arresti domiciliari, che, per quanto non così gravosa come quella della custodia in carcere, tuttavia rappresenta comunque il gradino a questa immediatamente precedente, nell'escursione afflittiva disegnata dal legislatore. Il provvedimento del Riesame non fa riferimento in alcun modo all'inidoneità a raggiungere lo scopo di tutela delle esigenze cautelari collegate al pericolo di reiterazione criminosa attraverso altre e diverse misure, meno pesanti nelle loro ricadute sulla libertà personale del ricorrente. Non si è tenuto conto, effettivamente, così come rappresentato nel ricorso, della peculiarità del contributo concorsuale ipotizzato a suo carico, caratterizzato da un agire "servente" rispetto al coindagato RO., per il quale CI. era il "prestanome" preferito, quello più utilizzato, un uomo "di fiducia", ma pur sempre un soggetto eterodiretto. Tale ruolo non è stato valorizzato nel valutare l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari in luogo della misura interdittiva già disposta con l'ordinanza genetica;
nonostante la funzionalizzazione di tale tipologia di presidio cautelare proprio ad impedire la reiterazione di condotte quali quelle contestate al ricorrente. La motivazione del provvedimento impugnato, al riguardo, è apodittica e, in alcuni passaggi, anche manifestamente illogica, come quando fa riferimento al fatto che egli si era prestato ad assumere cariche in sostituzione di RO. mentre questi era sottoposto alla misura interdittiva in altro procedimento: un particolare che supporta il convincimento dell'inidoneità della misura interdittiva nei confronti di RO. ma non giustifica la decisione di aggravamento nei riguardi di CI..
4. Il ricorso di ED. ed SA. PL. è fondato. 13 4.1. I primi due motivi di censura, dedicati alla gravità indiziaria, nonostante scontino una formulazione a tratti rivalutativa degli elementi di fatto posti alla base del provvedimento impugnato, tuttavia, si confrontano con un'ordinanza che ricostruisce il quadro di indizi a carico dei ricorrenti in modo diffuso, pieno di particolari e, ciononostante, apodittico ed inidoneo a rappresentare una adeguata base applicativa della misura cautelare disposta. Al netto delle osservazioni relative all'epoca della decozione del consorzio COSAP, infatti, il provvedimento del Riesame non organizza in modo logico gli elementi di indagine, molteplici, ai quali si richiama e si limita ad elencarli con riferimenti fattuali estremamente puntuali ma che vengono poi non collegati tra loro, bensì semplicemente indicati assertivamente come dimostrativi della sussistenza della gravità indiziaria dei due ricorrenti per i reati loro contestati. Non si comprende, però, quali siano le condotte materiali, concrete da costoro realizzate che li pongano quali autori dell'ipotizzato, complesso meccanismo volontariamente depauperativo del consorzio, né tantomeno se si tratti di condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva o preferenziale o, eventualmente, se si possano ipotizzare entrambi i reati, in relazione a segmenti delle condotte realizzate. Il Riesame si basa prevalentemente su di un criterio che trae il convincimento del quadro indiziario individualizzante dalla considerazione degli effetti vantaggiosi, per le due società dei PL. - Principe s.pa. e Caimano s.r.l. - che partecipavano al Consorzio "rispetto alle altre", con un evidente rimando a dinamiche di pagamenti preferenziali, delle condotte che poi comunque vengono valutate come distratl:ive. Ma, al di là della qualificazione giuridica ambigua, è la stessa attribuibilità dei reati agli indagati a svelare forme assertive ed insufficienti, ancorchè apparentemente ricche di particolari in fatto. In sintesi, manca, a monte, l'abbinamento delle condotte agli autori, sul piano della gravità indiziaria.
4.2. L'accoglimento dei motivi sulla gravità indiziaria determina l'assorbimento della terza censura, dedicata a contestare le esigenze cautelari e la tipologia di misura prescelta.
5. In conclusione, l'ordinanza deve essere impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del Riesame
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del Riesame. Così deciso il 6 dicembre 2023.
udite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso presentato da RO. AM.;
per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla scelta della misura e inammissibilità nel resto, in riferimento alla posizione di CI. DS.;
per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in riferimento alle posizioni di PL. ED. e PL. SA.. uditi i difensori: l'avvocato ANIELLO PALUMBO insiste per raccoglimento dei motivi di ricorso l'avvocato MICHELE D'ALESSANDRO insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata l'avvocato FRANCO CARLO COPPI insiste per raccoglimento dei motivi di ricorso l'avvocato GUGLIELMO ABBATE si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento l'avvocato BRUNO BOTTI si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 3299, Penale Sent. Sez. 5 Num. 12745 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen., con il provvedimento impugnato ha parzialmente accolto l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 13.12.2022, con cui erano state disattese le più ampie richieste della Procura ed era stata applicata, nei confronti di AM. RO., la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese e del divieto di esercitare l'attività professionale di commercialista per la durata di mesi dodici, nonché, nei confronti di DS. CI., la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per la durata di mesi dodici. Nell'accogliere l'appello, il Tribunale ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RO., in relazione alle imputazioni provvisorie contenute nei capi 1, 2 (limitatamente alle condotte contestate a decorrere dal 1.1.2018), da 3 ad 8, nonché 10,11,12,15,17,18; ha disposto, altresì, la misura degli arresti duniciliari nei confronti di CI. con riguardo ai capi 1,2 (limitatamente alle condotte contestate a decorrere dal 1.1.2018), 4 e 14; ha applicato due ulteriori misure cautelari - gli arresti domiciliari - nei confronti di altri due indagati, SA. e ED. PL., in relazione a tutte le imputazioni loro rispettivamente ascritte. L'esecuzione delle nuove o diverse misure disposte è stata subordinata alla definitività del provvedimento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. pen. L'appello del pubblico ministero non ha trovato accoglimento riguardo alle ulteriori richieste relative ad altri due coindagati: CN.UF. e IL.MM. . Il quadro di gravità indiziaria nei confronti di tutti gli indagati era stato riconosciuto sussistente già dal provvedimento genetico, che non aveva applicato tutte le misure cautelari richieste, unicamente valutando l'insussistenza delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen., poi parzialmente riviste dal Riesame, nel senso già indic:ato, in sede di giudizio su appello del pubblico ministero. Molto sinteticamente, per comprendere il contesto di indagini all'interno del quale si sono sviluppate le misure cautelari di interesse del Collegio, si evidenzia che esse sorgono da un procedimento penale con al centro plurime condotte qualificate in termini di bancarotta fraudolenta distrattiva, consumate nell'ambito di diverse procedure fallimentari, riguardanti una serie di realtà aziendali, distinte tra loro quanto ad oggetto sociale e soggetti che si sono occupati della loro gestione: il fallimento "Secondo s.r.l." del 2 Marzo 2021; il fallimento "Consorzio stabile appalti pubblici"-COSAP, del 17.11.2020; il fallimento "Graphic Processing" s.r.l. del 3.5.2021; il fallimento "Offset s.r.l. del 12.5.2017; il fallimento "Canevari" s.r.l. del 7.11.2020. Il "punto di contatto" tra le condotte contestate, individuato dai provvedimenti cautelari e dalle indagini, è rappresentato dall'azione, nella gestione di ciascuna delle suddette 2 a9:20 società, di AM. RO., dottore commercialista in Napoli: l'indagato, in maniera analoga a quanto emerso in un altro procedimento penale per cui è stata già esercitata l'azione penale, secondo l'ipotesi di accusa, avrebbe supportato gli interessi illeciti dell'imprenditore in crisi di volta in volta coinvolto nei reati, fornendo il proprio contributo alla spoliazione del patrimonio societario e alla sottrazione delle scritture contabili, garantendo in molti casi la collaborazione di DS. CI., uomo di sua fiducia, come "prestanome", in modo da schermare l'imprenditore dalle eventuali responsabilità penali;
RO., per tale ragione, avrebbe anche gestito la contabilità aziendale, sottraendola, poi, agli organi della curatela fallimentare, in modo che quest'ultimi non potessero ricostruire la situazione patrimoniale nell'interesse del ceto creditorio. I filoni di indagine individuati nei provvedimenti cautelari, ed in particolare in quello del Tribunale del Riesame oggi impugnato, sono quattro e riguardano esercizi aziendali anche molto conosciuti della città di Napoli. Il primo filone è quello afferente al fallimento della "Secondo s.r.l.", che gestiva l'attività del noto esercizio commerciale "Gran bar Riviera". Il secondo filone investigativo, più consistente per numero di imputazioni e di soggetti coinvolti, nonché per la complessità degli accertamenti compiuti, ha ad oggetto la gestione del consorzio COSAP da parte dei fratelli PL.. Il consorzio, secondo quanto si ricava dai complessi provvedimenti cautelari, è stato gestito come veicolo per distrarre i corrispettivi provenienti dalle stazioni appaltanti in favore delle consorziate "Principe s.p.a." e "Caimano s.r.l.", riconducibili agli indagati PL.;
in questo contesto, sarebbero state individuate molte operazioni dolose dirette a causare il fallimento del consorzio, in particolare decifrando come distrattive le operazioni di assunzione di obbligazioni effettuate anche in un periodo in cui si era già verificato il dissesto, e come distrattivi anche i tentativi di pagamento delle consorziate non gravitanti nell'orbita dei PL., attuati mediante l'emissione di cambiali e di altri titoli di debito rimasti, per la maggior parte, impagati. In questo modo, sarebbero state drenate liquidità verso le imprese consorziate dai fratelli PL. e rinviati i dovuti pagamenti in favore delle altre partecipanti al COSAP (oggetto di contestazione sono anche i pagamenti andati a buon fine, a titolo di bancarotta preferenziale).
2. Hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza d'appello cautelare citata gli indagati RO., CI. e PL. (entrambi), mediante i rispettivi difensori di fiducia.
3. Il ricorso di AM. RO., proposto dall'avv. Botti, si compone di due distinti motivi di censura.
3.1. Con la prima ragione difensiva si denuncia, sotto il solo profilo delle esigenze cautelari, la mancanza dei presupposti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso tra l'applicazione 3 osiQA della misura e la consumazione dei reati, risalenti al più ad oli:re due anni prima (i fallimenti al centro delle contestazioni di reato sono collocati nel periodo temporale che va dal 2017 al 2022; la misura cautelare genetica è datata 13.12.2022). Si evidenzia, inoltre, che, secondo un condivisibile e consolidato orientamento della Corte di cassazione, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (si cita la pronuncia Sez. 5, n. 50969 del 7/11/2019, Rolfo, Rv. 278046). Sotto tale aspetto, dunque, le condotte contestate, diversamente da quanto affermato dall'ordinanza impugnata (a pag. 119), devono essere retrodatate rispetto alla collocazione temporale del fallimento, poiché le azioni materiali commesse nella gestione societaria fraudolenta sono avvenute certamente anni prima delle date delle dichiarazioni dei singoli fallimenti. Non potrebbe assumere rilievo — diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato - il fallimento, datato ottobre 2022, della società Loyola, esclusa dal perimetro delle contestazioni mosse all'indagato nel procedimento ed a cui si è fatto solo generico riferimento nel provvedimento impugnato, senza indicazione temporale delle condotte illecite collegabili (tantomeno potrebbe assumere valenza significativa il mancato pagamento dei debiti erariali, che riguarda egualmente annualità molto antecedenti al fallimento Loyola). Si sottolinea, infine, che l'indagato non ha assunto ruoli gestori in altre società, in epoca successiva ai fatti oggetto delle contestazioni, tanto più che da dicembre 2022 era già in atto nei suoi confronti la misura interdittiva inizialmente disposta con l'ordinanza genetica.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l'illogica applicazione della misura custodiale carceraria, in sostituzione di quella interdittiva decisa dal GIP, anche con riguardo alla contestata inidoneità di altre e meno afflittive misure atte a contenere l'eventuale pericolo cautelare - in particolare gli arresti domiciliari con prescrizioni - eventualmente da disporsi congiuntamente alla misura interdittiva. La difesa deduce la scarsa significatività di un episodio di trasgressione della misura interdittiva, collocato dal Riesame al periodo agosto 2020-agosto 2021 e rapportato erroneamente alle date dei fallimenti, mentre avrebbe dovuto essere messo in relazione, temporalmente, alle condotte vere e proprie commesse, retrodatandolo ad una data precedente a quella di applicazione delle misure interdittive. Si eccepisce, altresì, lo scarso rilievo della circostanza che alcune delle condotte contestate siano state 4 commesse tramite "internet banking" e da remoto - ragione utilizzata dal provvedimento impugnato per sostenere l'indispensabilità dell'applicazione della custodia in carcere - visto che tutte le società per le quali egli potrebbe operare risultano fallite e non più sul mercato. Si denuncia, infine, disparità ed illogicità valutativa della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla posizione del coindagato CI., destinatario della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, nonostante la più spiccata pericolosità personale, desumibile dalle stesse argomentazioni dell'ordinanza del Riesame.
4. Il ricorso di DS. CI., proposto dall'avv. Abbate, eccepisce due motivi di contrarietà rispetto al provvedimento impugnato, entrambi attinenti al solo profilo delle esigenze cautelari.
4.1. Il primo argomento difensivo denuncia manchevolezze valutative ed illogicità motivazionali quanto ai presupposti di adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, applicata in aggravamento al ricorrente, in dissonanza rispetto alla giurisprudenza di legittimità. In particolare, si evidenzia come non si sia tenuto conto del suo ruolo di mero esecutore di comodo delle direttive del coindagato RO., senza alcuna capacità decisionale e, quindi, con un livello di pericolosità personale non rilevante;
sarebbero state sostanzialmente omesse, altresì, le ragioni in base alle quali l'ordinanza ha ritenuto che non potesse essere disposta la misura interdittiva meno afflittiva, inizialmente applicata nei suoi confronti.
4.2. La seconda censura denuncia vizio di violazione di legge (artt. 274 e 292 cod. proc. pen.) e di illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che, contravvenendo ai canoni di esatta verifica dei presupposti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, non ha considerato la lunga distanza temporale tra l'applicazione della misura e le condotte contestate al ricorrente, risalenti ad un periodo di ben oltre due anni precedente. L'epoca del fallimento non può costituire, peraltro, il parametro temporale cui agganciare il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari (si cita la già richiamata pronuncia di questa Sezione "Rolfo", al centro del ricorso anche del coindagato RO.), né può supplire a tale mancanza di un requisito essenziale il ricorso all'argomento della "gravità" dei reati, come invece proposto dal Riesame. Anche CI. rappresenta la tesi secondo cui non potrebbero assumere rilievo - diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato - il fallimento, datato ottobre 2022, della società Loyola, esclusa dal perimetro delle contestazioni mosse all'indagato nel procedimento e cui si è fatto solo generico riferimento, senza indicazione temporale delle condotte illecite collegabili (tantomeno potrebbe assumere valenza significative il mancato pagamento dei debiti erariali, che riguarda egualmente annualità molto antecedenti al fallimento Loyola). 5 5. ED. e SA. PL. propongono un unico atto di ricorso, tramite l'avv. D'Alessandro, con cui evidenziano tre distinti piani di critica nei confronti dell'ordinanza resa all'esito dell'appello cautelare.
5.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso contestano, sotto il profilo del vizio di motivazione apparente, l'epoca della decozione del consorzio COSAP, di cui gli indagati erano i reali gestori secondo la prospettazione delle indagini, e la natura distrattiva dei pagamenti effettuati in favore delle società riconducibili ai PL.. Secondo la difesa, la misura interdittiva antimafia applicata al COSAP nel novembre 2018 ha rappresentato il vero ed unico fattore causale decisivo della crisi d'impresa, come aveva esposto anche la consulenza tecnica di parte, gli esiti della quale sono stati illogicamente non considerati dal Riesame: prima della interdittiva antimafia nessun indicatore di decozione si era manifestato. Nel secondo motivo, più specificamente si evidenzia che i pagamenti ritenuti distrattivi nelle contestazioni provvisorie, perché effettuati alle società riconducibili ai PL. (la Principe s.p.a. e la Caimano s.r.I.), in realtà, sono tutti giustificat: da attività istituzionali del Consorzio, il che rende inutile il riferimento alla giurisprudenza in tema di bancarotta distrattiva prefallimentare, mentre al più si sarebbe dovuto ragionare in termini di configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, ove vi sia prova del fatto che la fallita abbia pagato versando già in stato di decozione. La difesa evidenzia, a tal riguardo, come tutta la motivazione dell'ordinanza d'appello si muova in una logica dubitativa, che smentisce l'esistenza di una effettiva gravità indiziaria dell'ipotesi, pur ritenuta, di bancarotta fraudolenta distrattiva;
lo stesso Tribunale sembra accedere, in diversi passaggi motivazionali (si cita pag. 102), alla configurabilità di condotte di bancarotta preferenziale, piuttosto: ciononostante, del tutto illogicamente e contraddittoriamente, continua a classificare i pagamenti effettuati nell'alveo della bancarotta distrattiva. Nella stessa linea di critica, i ricorrenti evidenziano che sarebbe :smentita, in ogni caso, anche la contestazione provvisoria di bancarotta preferenziale, poiché le società a loro riconducibili non sono state affatto favorite nei pagamenti (sono rimaste insolute le cambiali emesse nei confronti della società Calmano e sono state solo parzialmente pagate quelle emesse nei confronti di Principe s.p.a., al pari di altre consorziate, che hanno ricevuto una percentuale di pagamento del credito, anzi, superiore a quella percepita dalle imprese dei PL.). Si contesta, altresì, l'erroneità dell'argomento utilizzato dal Tribunale e costituito dall'assenza della contabilità di commessa/cantiere, che non doveva essere tenuta dal Consorzio, ma dalle singole società consorziate, sicchè non vi sono carenze della documentazione contabile artatamente predisposte per non consentire la ricostruzione 6 del flusso di pagamenti;
anzi, la documentazione trovata è esattamente tutta quella alla cui tenuta il Consorzio, quale ente/generai contractor, era obbligato. La difesa lamenta omessa motivazione quanto alle deduzioni con le quali era stato rappresentato che il consorzio non poteva ontologicamente icommettere condotte distrattive, atteso che, in base ad un meccanismo automatico e riscontrabile, era necessariamente obbligato al rispetto delle norme previste dalla legge n. 136 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5.2. Il terzo motivo denuncia nullità dell'ordinanza impugnata per vizio di motivazione meramente apparente quanto alla sussistenza delle esigenze caute lari ed alla scelta della misura in concreto disposta. Il Riesame, con motivazione apodittica, ancora l'attualità e la conc:retezza del pericolo di reiterazione del reato ad una asserita possibilità di mantenimento di quella rete di rapporti e contatti necessari a perpetrare condotte funzionali agli scopi fraudolenti, senza preoccuparsi di specificare in concreto quali siano le "reti di rapporti" ed i "contatti indispensabili". Anche il richiamo, peraltro perplesso, all'essere gli indagati amministratori di fatto del Consorzio Leukos (altro ente operante nel medesimo settore degli appalti) non incide sulla carente esposizione dei presupposti c:autelari, dal momento che è lo stesso provvedimento impugnato che, a pag. 150, ammette come la guardia di finanza delegata alle indagini abbia escluso la presenza di indicatori di anomalie gestionali di tale Consorzio. Il pericolo di reiterazione del reato è stato costruito, in sintesi, secondo la difesa, con ragioni di stile e in modo quasi immaginario. Quanto alla scelta della misura, si ritrova soltanto un argomento comparativo con il coindagato RO.: il provvedimento d'appello segnala che, per graduazione, applicherà gli arresti domiciliari al ricorrente, considerato che nei confronti del vero artefice, e "mente" delle condotte illecite, è stata disposta la misura della custodia in carcere.
5.3. I difensori degli indagati (avv. Coppi, avv. D'Alessandro ed avv. Palumbo) hanno depositato motivi aggiunti, con documentazione allegata, con i quali ribadiscono l'esistenza di gravi vizi motivazionali del provvedimento impugnato, sia riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, data la risalenza dei reati (valutato il tempo di commissione delle condotte distrattive e non la data del fallimento del Consorzio, fallimento in ogni caso risalente a circa tre anni prima dell'applicazione della misura). Inoltre, si evidenzia vizio di motivazione quanto alla stessa sussistenza della gravità del reato, valorizzata ai fini dell'individuazione delle esigenze cautelari, senza aver tenuto conto della gravità del danno apportato al ceto creditorio;
un danno minimo, se si tiene a mente che risulta accertato e portato a conoscenza del curatore un attivo patrimoniale di 18 milioni di euro, in grado di annullare quasi del tutto le conseguenze dannose per i creditori 7 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura per DS. CI., con inammissibilità nel resto del ricorso;
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di ED. ed SA. PL.;
il rigetto del ricorso di AM. RO..
4. Su richiesta di alcuni dei ricorrenti, è stata ammessa la trattazione orale dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli indagati sono parzialmente fondati, per le ragioni che si indicheranno di seguito, sicchè l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione del Riesame, perché rinnovi il giudizio.
2. Il ricorso di AM. RO., proposto unicamente in relazione al tema delle esigenze cautelari, evidenzia profili di illegittimità del provvedimento del riesame, che meritano di essere condivisi, quanto alla scelta della misura della custodia in carcere, indicata dal Tribunale quale unico presidio a tutela delle rilevate esigenze di contenere il pericolo di reiterazione del reato.
2.1. Anzitutto il Collegio premette che non può ritenersi formate il giudicato cautelare, come invece evidenzia il Procuratore Generale. La situazione concretamente realizzatasi nel presente procedimento può essere così sintetizzata: il pubblico ministero e l'indagato hanno proposto appello, ciascuno deducendo profili di illegittimità dell'ordinanza genetica emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli del 13.12.2022, applicativa delle misure interdittive del divieto di esercitare l'attività professionale e del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per 12 mesi in relazione a tutti i reati ascritti ad AM. RO.. I due procedimenti di impugnazione cautelare hanno seguito strade diverse, non essendo stati riuniti dinanzi al tribunale. L'appello del pubblico ministero, che lamentava la scelta della misura cautelare interdittiva in luogo di quella, richiesta, della custodia cautelare in carcere, è sfociato nell'ordinanza avverso cui è proposto ricorso dinanzi al Collegio;
l'appello dell'indagato (con cui si denunciava, tra l'altro, l'insussistenza delle esigenze cautelari e dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza) è stato definito in separato procedimento, con ordinanza n. 1441/2023, le cui motivazioni sono state depositate il 26.5.2023. Il provvedimento impugnato ha tenuto conto delle vicende procedimentali suddette e, pur dando atto della sostanziale convergenza della gran parte delle eccezioni proposte dalla difesa di RO. con quelle dell'impugnazione già decisa, ha escluso espressamente 8 OPA il consolidarsi di una preclusione endoprocessuale rispetto all'appello del pubblico ministero, il quale pure aveva avuto modo, in quella procedura, di anticipare la gran parte degli argomenti convogliati nella propria impugnazione cautelare;
il Riesame segnala la distanza del devolutum, in particolare, tra i due procedimenti di appello. In ogni caso, anche ponendo mente alle eccezioni sollevate dall'appello cautelare di RO., puntualmente riportate in nota nel provvedimento impugnato, balzano evidenti all'attenzione alcuni dati;
anzitutto, vi è diversità di soggetto proponente l'appello, che, nella procedura in esame, è il pubblico ministero e non (anche) lo stesso indagato;
inoltre, nell'appello presentato da quest'ultimo e già deciso, si sono dedotte ragioni differenti da quelle svolte da RO. nel ricorso oggi all'esame del Collegio, invece attinenti: a) all'attualità delle esigenze cautelari in considerazione dell'effettiva epoca di commissione delle condotte di bancarotta contestate;
b) alla gravità del pericolo cautelare di reiterazione del reato ed alla individuazione della misura prescelta. Tali condizioni sono sufficienti a far ritenere insussistente qualsiasi preclusione endoprocedimentale o, di più, un vero e proprio "giudicato cautelare". La preclusione, invero, costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, costruito come serie ordinata di atti normativarnente coordinati tra loro, a comporre un'unica fattispecie complessa a formazione successiva, nella quale ciascuno degli atti è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo scansioni funzionali predefinite, anche se variabili. Le diverse forme di preclusione costituiscono, di fondo, un impedimento all'esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere ed in quest'ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere. Tuttavia, in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte (ed effettivamente decise), implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Lucifora, Rv. 265858, che si richiama a Sez. U, n. 11 del 817/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; vedi anche Sez. 4, n. 32929 del 4/6/2009, Mariani, Rv. 244976; Sez. U, n. 18339 del 31/3/2004, Donelli, Rv. 227359). Nel caso di specie, non può dirsi che si sia cristallizzata una preclusione processuale né, tantomeno, che si sia formato il presupposto coesistente di tale preclusione, vale a dire il giudicato cautelare, poiché quanto "dedotto" dal ricorrente nel separato procedimento 9 Pog di appello cautelare non equivale a quanto deducibile ed effettivamente dedotto nel presente ricorso, per opporsi all'impugnazione cautelare del pubblico ministero che - si badi - ha dato luogo alla decisione di aggravamento della misura cautelare nei suoi confronti. Decisione cui si ricollega, ragionevolmente, una capacità dell'indagato di reazione alla situazione cautelare "nuova", attraverso l'esposizione di diverse ragioni, utili a contrastare la scelta di applicare la custodia cautelare in carcere.
2.2. Tanto premesso, venendo all'esame del contenuto del ricorso, il primo motivo di censura sollevato non può essere accolto perché infondato. In linea generale, è bene ricordare che, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, la giurisprudenza di legittimità, dopo un periodo di assestamento che ha visto qualche diversità di accenti interpretativi, si è allineata nel ril:enere che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non poteva essere disgiunta da quella della gravità delle condotte evidenziata dalle modalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputati nel gestire l'attività illecita). In definitiva, ciò che è richiesto al giudice è di prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima, ancorchè non imminente, per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede;
nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della decisione e idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533; vedi anche Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). 10 Avuto riguardo specificamente al pericolo di reiterazione nel reato di bancarotta fraudolenta, altresì, il Collegio intende senza dubbio ribadire l'orientamento evocato dalla difesa, e sinora incontrastato, secondo cui, ai fini della valul:azione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva prefallimentare, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (Sez. 5, n. 50969 del 7/11/2019, Rolfo, Rv. 278046; Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014, dep. 2015, Cassina, Rv. 263586; Sez. 5, r. 11633 del 8/2/2012, Lombardi Stronati, Rv. 242308). Se questi sono i parametri generali ai quali orientare la valutazione di attualità del pericolo cautelare concretamente ritenuto sussistente, nel caso di specie, il provvedimento impugnato si sottrae alle censure difensive poiché ha dato ampiamente, e puntigliosamente, conto delle molteplici condizioni concrete alla base della valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, nonché dei fattori di contesto e di quelli attinenti alle attitudini personali del ricorrente che rendono certa l'attualità di tale pericolo. Inoltre, si è chiarito come le condotte di reato siano state valutate correttamente nel loro tempo di realizzazione e non già avuto riguardo alla consumazione dei delitti di bancarotta fraudolenta, coincidente con la dichiarazione giudiziale di fallimento. In particolare, si sono evidenziati, tra l'altro: l'estrema gravità dell'agire complessivamente contestato, con un considerevole numero di fallimenti che il ricorrente ha concorso a determinare, grazie all'uso spregiudicato ed illecito delle sue competenze e capacità professionali di commercialista;
la personalità adusa a tali condotte, vista la pendenza di altri procedimenti per reati analoghi commessi in circostanze omogenee a quelle oggetto di contestazione nel presente procedimento;
le caratteristiche, tracotanti e seriali, del suo agire e la sua peculiare abilità nel servirsi di una serie di persone "prestanome", disposte sistematicamente a ricoprire il ruolo formale di amministratori e ad eseguire le direttive del ricorrente. Tale gravità di comportamenti, continuativamente realizzati per un periodo di tempo considerevole di quasi cinque anni, ha indotto i giudici del riesame, i quali si sono anche richiamati all'ordinanza genetica, a ritenere la concretezza del pericolo di recidivanza ed ha contribuito a sostenere la sussistenza del requisito dell'attualità, in quella valutazione bilanciata del pericolo cautelare che si è già esposta. Soprattutto, nel caso di specie, non ha pregio l'argomento della retrodatazione degli atti ai quali rapportare detta attualità, poiché se è vero che la realizzazione di essi non deve corrispondere al momento della dichiarazione di fallimento, nondimeno essi non sono così distanti nel tempo da sostenere le ragioni della difesa. Più volte, infatti, si è chiarito, nell'ordinanza impugnata, il carattere estremamente recente della gran parte delle condotte materiali contestate al ricorrente, comunque agganciate a tempi non distanti dalle dichiarazioni di fallimento delle società coinvolte nelle contestazioni (complessivamente recenti;
si richiama l'esposizione in fatto, quanto alle singole date di accertamento formale dello stato di decozione di ciascuna). Infine, l'obiezione collegata al cenno, che la motivazione del provvedimento impugnato dedica ad un fallimento non al centro della misurai cautelare (quello della società Loyola), è irrilevante: il Riesame ha utilizzato tale notizia, presente in atti, per colorare il giudizio negativo sulla personalità del ricorrente, ancora una volta nell'ottica di dar vita a quella valutazione prognostica complessa in cui si esprime la verifica Ci attualità del pericolo cautelare;
e non per estendere il campo della contestazione.
2.3. E' fondata, invece, l'obiezione del ricorrente riguardo alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, in aggravamento di quella già disposta dal GIP nei suoi confronti, a dimensione solo interdittiva. Nonostante le molte parole che il provvedimento del Riesame riserva alla spiegazione della necessità di aggravare la misura interdittiva, ritenuta insufficiente e violata dal ricorrente (anche se su questo punto specifico vi è contestazione da parte della difesa, che, tuttavia, non è stata sufficientemente esplorata), rimane senza reale giustificazione la scelta di applicare il più grave tra gli strumenti di contenimento del pericolo cautelare. In altre parole, il precipitato di un'esposizione dedicata interamente a rappresentare l'estrema gravità delle condotte ipotizzate a carico del ricorrente, composta di molti dettagli, ripetitivi di quanto già esposto riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, si risolve in un contenuto sostanzialmente inadeguato ad assolvere al compito di garanzia affidato dall'art. 274 cod. proc. pen. al presidio motivazionale, rispetto ad una opzione così gravosa per la libertà personale. Soprattutto, vi è un salto logico tra la rilevata inadeguatezza della misura interdittiva già disposta dal GIP, ed applicata, e la necessità di sostituirla cor quella della custodia cautelare in carcere, sulla quale l'ordinanza impugnata sostanzialmente glissa, dando per scontato che il punto d'arrivo ineluttabile, del suo discorrere della gravità del reato, non possa che essere il massimo presidio cautelare. Si dimentica, così, di spiegare compiutamente perché, a contenere il pericolo di reiterazione criminosa, non possa essere sufficiente la misura degli arresti domiciliari: non può formare ostacolo ad essa, invero, il rilievo che il ricorrente ha commesso le condotte contestategli anche attraverso strumenti di homebanking, poiché la sottoposizione agli obblighi che accompagnano gli arresti domiciliari dovrebbe determinare l'azzeramento del rischio di comunicazioni con terzi e di utilizzo, quindi, di tali modalità operative per continuare a commettere i reati. Sul punto, quindi, è necessaria un'integrazione motivazionale da parte del giudice dell'appello cautelare, che, abbandonando lo schema poco utile di ripercorrere 12 continuamente i caratteri concreti che hanno caratterizzato l'agire dell'indagato, caricandoli di aggettivazioni negative, si concentri sulla spiegazione netta delle ragioni reali della eventuale scelta di una delle diverse misure cautelari previste dal codice di rito, vieppiù se si dovesse optare per una misura custodiale e, in specie, per quella carceraria, della quale non è superfluo richiamare la natura, non di facciata, di presidio di extrema ratio che l'ordinamento le riconosce.
3. Il ricorso di DS. CI. è parzialmente fondato.
3.1. Il primo argomento difensivo lamenta - in estrema sintesi - l'insussistenza del presupposto dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, affidandosi a ragioni sovrapponibili a quelle del coindagato RO., sicchè la soluzione deve essere in linea con quanto già chiarito al par. 2.2. - da intendersi qui richiamato - ed il motivo, pertanto, deve essere ritenuto infondato.
3.2. Il secondo profilo di illegittimità eccepito coglie un aspetto di effettiva debolezza dell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Si tratta di un deficit di giustificazione della scelta di una misura cautelare come quella degli arresti domiciliari, che, per quanto non così gravosa come quella della custodia in carcere, tuttavia rappresenta comunque il gradino a questa immediatamente precedente, nell'escursione afflittiva disegnata dal legislatore. Il provvedimento del Riesame non fa riferimento in alcun modo all'inidoneità a raggiungere lo scopo di tutela delle esigenze cautelari collegate al pericolo di reiterazione criminosa attraverso altre e diverse misure, meno pesanti nelle loro ricadute sulla libertà personale del ricorrente. Non si è tenuto conto, effettivamente, così come rappresentato nel ricorso, della peculiarità del contributo concorsuale ipotizzato a suo carico, caratterizzato da un agire "servente" rispetto al coindagato RO., per il quale CI. era il "prestanome" preferito, quello più utilizzato, un uomo "di fiducia", ma pur sempre un soggetto eterodiretto. Tale ruolo non è stato valorizzato nel valutare l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari in luogo della misura interdittiva già disposta con l'ordinanza genetica;
nonostante la funzionalizzazione di tale tipologia di presidio cautelare proprio ad impedire la reiterazione di condotte quali quelle contestate al ricorrente. La motivazione del provvedimento impugnato, al riguardo, è apodittica e, in alcuni passaggi, anche manifestamente illogica, come quando fa riferimento al fatto che egli si era prestato ad assumere cariche in sostituzione di RO. mentre questi era sottoposto alla misura interdittiva in altro procedimento: un particolare che supporta il convincimento dell'inidoneità della misura interdittiva nei confronti di RO. ma non giustifica la decisione di aggravamento nei riguardi di CI..
4. Il ricorso di ED. ed SA. PL. è fondato. 13 4.1. I primi due motivi di censura, dedicati alla gravità indiziaria, nonostante scontino una formulazione a tratti rivalutativa degli elementi di fatto posti alla base del provvedimento impugnato, tuttavia, si confrontano con un'ordinanza che ricostruisce il quadro di indizi a carico dei ricorrenti in modo diffuso, pieno di particolari e, ciononostante, apodittico ed inidoneo a rappresentare una adeguata base applicativa della misura cautelare disposta. Al netto delle osservazioni relative all'epoca della decozione del consorzio COSAP, infatti, il provvedimento del Riesame non organizza in modo logico gli elementi di indagine, molteplici, ai quali si richiama e si limita ad elencarli con riferimenti fattuali estremamente puntuali ma che vengono poi non collegati tra loro, bensì semplicemente indicati assertivamente come dimostrativi della sussistenza della gravità indiziaria dei due ricorrenti per i reati loro contestati. Non si comprende, però, quali siano le condotte materiali, concrete da costoro realizzate che li pongano quali autori dell'ipotizzato, complesso meccanismo volontariamente depauperativo del consorzio, né tantomeno se si tratti di condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva o preferenziale o, eventualmente, se si possano ipotizzare entrambi i reati, in relazione a segmenti delle condotte realizzate. Il Riesame si basa prevalentemente su di un criterio che trae il convincimento del quadro indiziario individualizzante dalla considerazione degli effetti vantaggiosi, per le due società dei PL. - Principe s.pa. e Caimano s.r.l. - che partecipavano al Consorzio "rispetto alle altre", con un evidente rimando a dinamiche di pagamenti preferenziali, delle condotte che poi comunque vengono valutate come distratl:ive. Ma, al di là della qualificazione giuridica ambigua, è la stessa attribuibilità dei reati agli indagati a svelare forme assertive ed insufficienti, ancorchè apparentemente ricche di particolari in fatto. In sintesi, manca, a monte, l'abbinamento delle condotte agli autori, sul piano della gravità indiziaria.
4.2. L'accoglimento dei motivi sulla gravità indiziaria determina l'assorbimento della terza censura, dedicata a contestare le esigenze cautelari e la tipologia di misura prescelta.
5. In conclusione, l'ordinanza deve essere impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del Riesame
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del Riesame. Così deciso il 6 dicembre 2023.