Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2001, n. 8052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8052 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8052/01SEZION SE Oggetto compenso professio pess На неба [Zwore di un projet to Magistrati:Composta dagli Ill.mi Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 6936/99 Cron. 18545 CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Dott. Francesco Rep. 2816 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 21/03/01 Rel. Consigliere Dott. AN TROMBETTA - CORTE SUPR ADI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. I SOLE 24 ORE7 14 per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: 14 GIU, 2001 CATTANEO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE 615 13000 | CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA RECCHIA GIORGIO, che lo difende unitamente all'avvocato MAUTONE LIBERATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
OF454135 contro 1 CICCIONE AMILCARE, TI IA elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato BROCHIERO MAGRONE F. che lo difende 2001 unitamente all'avvocato DE GROSSI FRANCO, giusta 497 delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 33/99 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 18/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. AN TROMBETTA;
udito 1'Avvocato Enrico GUIDI, per delega dell'avv. Recchia, depositata in udienza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Febr udito l'Avvocato Federico BROCHIERO MAGRONE ' difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del FT2 ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso preliminarmente per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di TO, in subordine per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso dell'arch. AO TA il Pretore di Busto Arsizio con decreto 16.9.95 ingiungeva a MA IX ed CA CC il pagamento della somma di £.
5.852.894 oltre accessori, quale corrispettivo di prestazioni professionali aventi ad oggetto la redazione di un progetto relativo a lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà di ID Coronata. Su opposizione degli ingiunti, che affermavano FT₂ di non aver conferito all'arch. TA alcun incarico professionale, e che, in ogni caso tenuto a rispondere era TO US chiamato in causa e rimasto contumace, il Pretore di Busto Arsizio, con sentenza 26.9.97 rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo cui gli ingiunti davano esecuzione, e respingeva la domanda proposta contro l'TO. Su impugnazione della IX e del CC il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza 18 gennaio 1999, in totale riforma, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda proposta dal TA, nonché quella proposta dai CC nei confronti dell'TO. Affermava il Tribunale che gli appellanti hanno 3 sempre sostenuto di aver richiesto all'TO, imprenditore edile, di redigere un preventivo relativo alla spesa necessaria per la di proprietà dellaristrutturazione dell'immobile Coronata e che l'intesa con l'TO era che il costo del preventivo era а suo carico, tanto che questi aveva condotto con sé il TA, sconosciuto agli appellanti. d'operaPrecisato che la prova del contratto professionale incombe su colui che di tale FT2 contratto intende avvalersi, afferma il Tribunale che un dato documentale rende dubbia la conclusione del contratto, fra gli appellanti ed il TA, e precisamente la richiesta del TA alla proprietaria dell'immobile, di Coronata, sottoscrivere il contratto, dal momento che, in tesi, l'incarico sarebbe stato conferito oralmente dagli appellanti al TA. Quanto alle circostanze di fatto ritenute dal Pretore 1 costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, (e cioè l'incontro fra le parti, la visita dell'immobile da parte del TA, la consegna al TA delle chiavi dell'immobile e dell'atto di divisione, l'offerta di acconto al TA), afferma il Tribunale che l'offerta di 4 acconto al TA non è provata in quanto asserita dal medesimo, parte in giudizio, e dall'TO, in sede di interrogatorio, il quale interesse ad affermare che il contratto era aveva stato concluso con il TA essendo egli stato chiamato in causa proprio per accertare il suo obbligo di pagare il corrispettivo al TA. Quanto alle altre circostanze il Tribunale conferma l'avvenuto incontro fra gli appellanti, il TA e l'TO, nonché la consegna agli ultimi FT2 due dell'atto di divisione e delle chiavi dell'immobile, ma precisa che la consegna fu fatta solo per consentire al TA la redazione del preventivo e non del progetto. Ritiene ancora il Tribunale di particolare rilevanza, perché conforme alla tesi degli appellanti, la dichiarazione di TO secondo cui egli aveva fatto presente agli appellanti di servirsi dell'arch. TA per la previsione delle opere da realizzare. Sussistendo, quindi per il Tribunale il dubbio sul conferimento dell'incarico al TA e fondamentalmente essendo indimostrato che l'incarico fosse quello di redigere il progetto e ove mai vi fosse stato un incarico esso riguardava invece solo la redazione del preventivo, la domanda 5 del TA va respinta. Va respinta, per il Tribunale, anche la domanda proposta dagli appellanti nei confronti di TO che sarebbe stato citato illegittimamente non essendo onere della parte individuare chi debba essere il debitore ed essendo la citazione dell'TO un mero espediente difensivo tendente ad impedire la sua escussione come teste. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione il TA. FT2 Resistono con controricorso il CC e la IX. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivo di impugnazione violazione e falsa applicazione di norme di la diritto, nonché 1'omessa, insufficiente e punto decisivo contraddittoria motivazione su un 3 e 5 c.p.c., della controversia ex art. 360 nn. per avere il Tribunale, nel valutare diversamente dal pretore il materiale probatorio acquisito: qualificato "furbata difensiva" la chiamataA.) dell'TO da parte dei CC in causa nonostante il TA ne abbia chiesto l'estromissione perché potesse essere escussO come 6 teste;
B) disatteso circostanze accertate nel primo giudizio che attestavano l'incarico dato dagli appellanti all'arch. TA di predisporre il progetto di ristrutturazione, come confermato dall'TO in sede di interrogatorio;
Daffieno, C) valorizzato le testimonianze Compagna, testi de relato ed ininfluenti;
D) non tenuto conto che, dopo la presentazione i rapporti fra gli appellanti ed il TA erano FT2 stati diretti;
E) non tenuto conto che la consegna dell'atto divisione era necessaria per l'espletamento di dell'incarico di progettazione e per la richiesta di licenze edilizie e non per redigere il preventivo;
F) omesso di esaminare i riscontri probatori e presuntivi nel loro complesso;
G) omesso di considerare la rilevanza delle ammissioni dei coniugi CC, delle dichiarazioni di TO e dei documenti. Va preliminarmente disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'TO, avanzata dal procuratore generale nel presente giudizio in quanto, essendo stata respinta 7 in primo grado dal Pretore con il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche la domanda dei coniugi CC-IX volta а far dell'obbligo nei loro accertare l'assunzione confronti da parte dell'TO, di pagare il TA per l'opera da esso prestata, contro tale pronuncia non è stato rimosso alcun rilievo dagli censurare solo la appellanti, limitatisi a valutazione del primo giudice in ordine alle risultanze testimoniali, come emerge dalla sentenza HFT impugnata;
per cui essendo i rapporti fra gli attuali resistenti e l'TO ormai coperti da giudicato, ne consegue 1'inutilità della sua partecipazione al presente giudizio. Passando all'esame del ricorso, Va rilevata l'inammissibilità della censura di violazione di legge proposta solo in termini generici, senza l'indicazione delle norme di legge che, nella senza che specie, si pretendono violate e evincersi in quale dall'esame del motivo possa applicazione di legge sia violazione о falsa incorso il Tribunale. Quanto, invece, al vizio di motivazione dedotto, la censura è infondata e si risolve nella pretesa inammissibile del ricorrente di sollecitare 8 da questa corte una diversa valutazione delle prove più favorevole al ricorrente. Il Tribunale, infatti, partendo dalla corretta individuazione del soggetto cui incombe l'onere probatorio ove si intenda far valere le obbligazioni nascenti da un contratto d'opera professionale, procede alla disamina degli elementi probatori sui quali il pretore ha fondato la sua decisione contraria, evidenziandone la loro inidoneità а fornire la prova del conferimento FT dell'incarico professionale al TA da parte perché tale dei coniugi CC IX;
conferimento è affermato solo dalle parti (il TA e l'TO) e, quindi, non ha rilievo, trattandosi di affermazioni, in particolare quelle sull'offerta dell'acconto al TA, prive di valore confessorio;
о perché le affermazioni ritenute di rilevanza confessoria (quelle dell'TO che dichiarava ai coniugi CC di servirsi, per la previsione delle opere da realizzare, dell'architetto TA) erano conformi alla tesi degli stessi coniugi secondo cui i loro rapporti con il TA erano solo in funzione della redazione del preventivo che avrebbe dovuto fornire l'TO; о perché la richiesta 9 dell'arch. TA alla Coronata di sottoscrivere il contratto d'opera professionale contrasta con la tesi del ricorrente in ordine al conferimento solo orale dell'incarico e solo da parte dei coniugi CC IX;
о perché, infine, le circostanze ritenute dal pretore costituire presunzioni gravi, precise e concordanti del conferimento al TA, ben dell'incarico di progettazione potevano in realtà spiegarsi come strumentali alla redazione del preventivo da parte dell'TO, FT implicitamente ritenendo il Tribunale che, per approntare un preventivo di spesa affidabile necessario avere una idea delle opere da eseguire, da cui la necessità di visionare l'immobile di disporre di un atto che dia certezza dei confini dell'immobile che si vuole ristrutturare ecc. Il Tribunale, quindi, ha dato conto minuziosamente e correttamente delle ragioni che respingere la domanda del l'hanno portato a TA, e nessun rilievo a contrastare la ratio decidendi che si evince dalla sentenza, hanno le censure mosse dal ricorrente: alcune (quelle sulla "furbata difensiva" costituita dalla chiamata in causa dell'TO) del tutto ininfluenti sulla ratio decidendi;
le altre rientranti nel potere di 10 valutazione delle prove ai fini della formazione del libero convincimento del giudice di merito, non censurabili in sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, respinto ed il ricorrente soccombente va condannato al pagamento FT2 delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti, spese che si 209.000, oltre £. liquidano in £.
3.000.000 di onorari. Così deciso in Roma il 21 marzo 2001. AN TA est. КИ AN IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Roma_14 GLU 2007 DEPOSADO IN IL CANCELLIERE 01 6000 TOT310000 UFFICIO DELLE ENT Registrar in 21 NOV 2001 din. 51569 $13.000 al trecentodiecimily Clice p. il Dirigento Arge (Dott.ssa MA Grizia LIPFO) Responsabile Servizio di Giudiziari (Dr. M. RACOCHINI 11