Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
L'omesso esame della richiesta di rinvio del dibattimento per concorrente impegno professionale del difensore determina la nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2009, n. 33553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33553 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO SE Maria - Presidente - del 30/04/2009
Dott. RENZO Michele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 1885
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2298/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO SE nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. RENZO Michele;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. GRIPPALI Antonino del Foro di Catania, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 4 dicembre 2007 il Tribunale di Catania condannava SO SE alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100,00 di multa, riconoscendolo colpevole della ricettazione di un assegno bancario dell'importo di L. 1.900.000, provento di furto subito da TI AU il 23 settembre 1999.
In data 13 novembre 2008 la Corte d'Appello di Catania respingeva l'appello dell'imputato e confermava la condanna, osservando che la mala fede del SO doveva ritenersi anche soltanto alla stregua della sua volontà di non offrire alcun elemento giustificativo del possesso del titolo (egli era rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio e si era sottratto all'esame richiesto da suo difensore). Ricorre il difensore lamentando violazione di legge perché la Corte d'Appello aveva omesso di delibare la sua istanza di rinvio dell'udienza di trattazione, tempestivamente depositata e motivata da concomitante e sopravvenuto impegno professionale attinente alla difesa di imputato detenuto.
Il ricorrente lamenta poi che erroneamente sia stata ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico e che altrettanto erroneamente sia stata negata l'attenuante del danno lieve.
Il ricorso è fondato, poiché la consultazione degli atti dimostra che la Corte di merito ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla richiesta di rinvio formulata dal difensore dell'imputato e motivata da concomitante impegno professionale. Ne consegue il difetto di assistenza dell'imputato con nullità assoluta che si riflette su tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza (cfr., in termini, Cass. Sez. 5^, sent. n. 2850 dep. il 2 marzo 1999: In tema di impedimento del difensore dell'imputato, qualora venga presentata istanza di rinvio del dibattimento motivata con il contemporaneo impegno del professionista in altri uffici giudiziari, il giudice deve, in ogni caso, pronunciarsi sulla predetta istanza (accogliendola o rigettandola), non potendo egli astenersi dall'esaminare la richiesta e dall'adottare qualsiasi decisione in merito, limitandosi semplicemente a nominare difensore di ufficio ed a disporre la prosecuzione dell'udienza. Invero, in assenza di tale valutazione e delle conseguenti decisioni, si determina difetto di assistenza dell'imputato e, conseguentemente, si verifica nullità assoluta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2009