Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2002, n. 7337
CASS
Sentenza 20 maggio 2002

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Massime1

L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene).

Commentario1

  • 1Comodato: sul mutamento della detenzione in possesso ai fini dell’usucapioneAccesso limitato
    Filippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2002, n. 7337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7337
Data del deposito : 20 maggio 2002

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