Art. 20.
Per tutto quanto non risulta modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, numero 1098 , e successive modificazioni.
Per tutto quanto non risulta modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, numero 1098 , e successive modificazioni.