Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ER EL;
- Intimata -
avverso la sentenza n. 121/00 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 17/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 29/10/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
ai sensi della legge 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe indicato,residente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984,dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette previsto dall'art. 13 quinquies D.L. n. 159/1984, convertito con modificazioni in L. 363/1984,nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare delle imposte sospese. L'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse anche la detrazione delle imposte, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione di quanto detratto dal contribuente e notificava allo stesso cartella di pagamento per il recupero dei maggiori tributi. Il ricorso avverso tale atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Isernia e la decisione, appellata dall'Ufficio, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise. Ricorre per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. 133/1999; 3, comma 2-bis D.L. 791/1985; 13 comma primo L. 449/1997; 10 L. 46/1986; 2 D.P.R. 597/1973; nonché del D.L. 202/1989 convertito in L. 263/1989. La parte intimata non si è costituita.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria in data 18.4.2003 ex art. 375 c.p.c. ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, atteso il costante orientamento di legittimità contrario alla tesi della A.F..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente privo di fondamento.
Invero, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis Cass. 11856, 512 e 511/2002; Cass. 14780, 11248, 11237 e 8659/2001; Cass. 4945/2000) l'art. 3 comma 2-bis del D.L. 791/1985, convertito con modificazioni in L. 46/1986 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospese (ex dell'art. 13 quinquies D.L. 159/1984,convertito con modificazioni in L. 363/1984) fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor - deve considerarsi, in virtù dell'interpretazione autentica operata dall'art. 28 L. 133/1999 (posto in relazione all'art. 11 della L. 28/1999, ed inteso secondo il significato proprio dei termini usati dal legislatore, che esclude soltanto la configurabilità di un onere deducibile), quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione (rispetto alla sospensione dei pagamenti), consistente nella rideterminazione dell'imponibile per i periodi di imposta interessati dalla sospensione al netto dei versamenti sospesi. Da tale orientamento, che il Collegio condivide,non si ravvisano ragioni nuove o diverse per discostarsi. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004