Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/1988, n. 9933
CASS
Sentenza 26 giugno 1988

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime7

La insufficienza della motivazione, cui vanno equiparate similari definizioni, quali la "insoddisfacenza", la "inadeguatezza", la "improprietà", la "lacunosità" della stessa, non costituisce vizio comportante la nullità della sentenza, non risolvendosi in "Mancanza o contraddittorietà" (della motivazione), secondo la tassativa disposizione di cui agli artt. 475 n. 3 e 524, n. 3, cod. proc. pen.. ove una tale venialità dovesse riscontrarsi nella parte razionale della decisione, ai sensi dell'art. 476 n. 2 cod. pen. proc., il giudice dell'impugnazione provvede all'emenda.*

In materia di malattie professionali eziologicamente connesse a fattori comportanti evoluzione nel tempo, come nel caso di accumulo da polveri e fumi morbigeni per effetto di attività lavorativa svolta in ambiente inquinato, qualora consegua postumo a carattere permanente attinente la funzione respiratoria, o altro organo o funzione, ovvero altro fatto-reato, il dies commissi delicti, ai fini del calcolo della prescrizione, in carenza di specifiche Disposizioni legislative ed in applicazione del principio del favor rei, deve essere retrodatato al giorno successivo alla serie di esami precedente quella che portò all'accertamento della verificazione dell'evento posto a fondamento della imputazione.*

In tema di igiene dell'ambiente di lavoro, l'accertamento circa le caratteristiche degli elementi inquinanti, quali la natura morbigena di sostanze aerodiffuse, costituisce giudizio di fatto incensurabile in Sede di legittimità, ove sostenuto da congrua motivazione scevra da vizi logici e giuridici.*

In tema di malattie professionali, la contrazione della malattia denominata silicosi, ritenuta sicuramente sclerogena in conseguenza alla prolungata esposizione in ambiente di lavoro inquinato da polveri aerodiffuse contenenti particelle di quarzo, comportando una grave compromissione degli organi deputati alla funzione respiratoria, integra l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo (di cui all'art. 583, primo comma, n. 2, cod. pen..*

La cognizione e la valutazione degli elementi, in linea di fatto, sui quali si Forma e si fonda la prova circa la verificazione - o non verificazione - di un dato fatto-effetto integrante un elemento costitutivo o accessorio della fattispecie legale giudicanda, si risolve in un giudizio di merito che, ove congruamente motivato, senza vizi logici e di diritto, si sottrae a censure in Sede di legittimità. (nel caso di specie è stato ritenuto che la valutazione degli elementi sui quali si fondò il giudizio di contrazione della malattia silicotica, e conseguenziale postumo permanente per la irreversibile compromissione della funzione respiratoria, congruamente motivata, senza errori logici e di diritto, non possa essere censurata in Sede di legittimità). ( Conf mass n 162567).*

In tema di reati colposi conseguenti la violazione di normativa sull'igiene dell'ambiente di lavoro, l'accertamento circa la contrazione della malattia denominata silicosi, da cui consegue il postumo permanente, qualificabile come aggravante ex art. 583, prima parte n. 2 cod. pen., della irreversibile compromissione della funzionalità dell'organo della respirazione, può essere fondato sulla coesistenza di positivi reperti radiologici e spirometrici (cosiddette prove da lavoro). Ne consegue che rettamente il giudice di merito fonda su tali reperti il giudizio di penale responsabilità, nella sussistenza degli altri elementi integranti il reato.*

In tema di formazione della prova processuale, qualora il giudice del merito ritenga, congruamente motivando senza incorrere in vizi logici e di diritto, di avere raggiunto la prova su un determinato fatto processualmente rilevante, rettamente rigetta la richiesta di altre verifiche ed approfondimenti. (nel caso di specie è stata confermata la decisione dei giudici di merito secondo i quali non era necessario sottoporre a ulteriori esami, taluni anche a rischio quali la biopsia o il lavaggio bronchiale per l'esame citologico, lavoratori nei confronti dei quali gli accertamenti peritali avevano conseguito prova certa circa la insorgenza della malattia denominata silicosi e quindi dal verificarsi del danno permanente alla funzione respiratoria). ( Conf mass n 121601; ( Conf mass n 121602).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/1988, n. 9933
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9933
    Data del deposito : 26 giugno 1988

    Testo completo