Sentenza 26 giugno 1988
Massime • 7
La insufficienza della motivazione, cui vanno equiparate similari definizioni, quali la "insoddisfacenza", la "inadeguatezza", la "improprietà", la "lacunosità" della stessa, non costituisce vizio comportante la nullità della sentenza, non risolvendosi in "Mancanza o contraddittorietà" (della motivazione), secondo la tassativa disposizione di cui agli artt. 475 n. 3 e 524, n. 3, cod. proc. pen.. ove una tale venialità dovesse riscontrarsi nella parte razionale della decisione, ai sensi dell'art. 476 n. 2 cod. pen. proc., il giudice dell'impugnazione provvede all'emenda.*
In materia di malattie professionali eziologicamente connesse a fattori comportanti evoluzione nel tempo, come nel caso di accumulo da polveri e fumi morbigeni per effetto di attività lavorativa svolta in ambiente inquinato, qualora consegua postumo a carattere permanente attinente la funzione respiratoria, o altro organo o funzione, ovvero altro fatto-reato, il dies commissi delicti, ai fini del calcolo della prescrizione, in carenza di specifiche Disposizioni legislative ed in applicazione del principio del favor rei, deve essere retrodatato al giorno successivo alla serie di esami precedente quella che portò all'accertamento della verificazione dell'evento posto a fondamento della imputazione.*
In tema di igiene dell'ambiente di lavoro, l'accertamento circa le caratteristiche degli elementi inquinanti, quali la natura morbigena di sostanze aerodiffuse, costituisce giudizio di fatto incensurabile in Sede di legittimità, ove sostenuto da congrua motivazione scevra da vizi logici e giuridici.*
In tema di malattie professionali, la contrazione della malattia denominata silicosi, ritenuta sicuramente sclerogena in conseguenza alla prolungata esposizione in ambiente di lavoro inquinato da polveri aerodiffuse contenenti particelle di quarzo, comportando una grave compromissione degli organi deputati alla funzione respiratoria, integra l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo (di cui all'art. 583, primo comma, n. 2, cod. pen..*
La cognizione e la valutazione degli elementi, in linea di fatto, sui quali si Forma e si fonda la prova circa la verificazione - o non verificazione - di un dato fatto-effetto integrante un elemento costitutivo o accessorio della fattispecie legale giudicanda, si risolve in un giudizio di merito che, ove congruamente motivato, senza vizi logici e di diritto, si sottrae a censure in Sede di legittimità. (nel caso di specie è stato ritenuto che la valutazione degli elementi sui quali si fondò il giudizio di contrazione della malattia silicotica, e conseguenziale postumo permanente per la irreversibile compromissione della funzione respiratoria, congruamente motivata, senza errori logici e di diritto, non possa essere censurata in Sede di legittimità). ( Conf mass n 162567).*
In tema di reati colposi conseguenti la violazione di normativa sull'igiene dell'ambiente di lavoro, l'accertamento circa la contrazione della malattia denominata silicosi, da cui consegue il postumo permanente, qualificabile come aggravante ex art. 583, prima parte n. 2 cod. pen., della irreversibile compromissione della funzionalità dell'organo della respirazione, può essere fondato sulla coesistenza di positivi reperti radiologici e spirometrici (cosiddette prove da lavoro). Ne consegue che rettamente il giudice di merito fonda su tali reperti il giudizio di penale responsabilità, nella sussistenza degli altri elementi integranti il reato.*
In tema di formazione della prova processuale, qualora il giudice del merito ritenga, congruamente motivando senza incorrere in vizi logici e di diritto, di avere raggiunto la prova su un determinato fatto processualmente rilevante, rettamente rigetta la richiesta di altre verifiche ed approfondimenti. (nel caso di specie è stata confermata la decisione dei giudici di merito secondo i quali non era necessario sottoporre a ulteriori esami, taluni anche a rischio quali la biopsia o il lavaggio bronchiale per l'esame citologico, lavoratori nei confronti dei quali gli accertamenti peritali avevano conseguito prova certa circa la insorgenza della malattia denominata silicosi e quindi dal verificarsi del danno permanente alla funzione respiratoria). ( Conf mass n 121601; ( Conf mass n 121602).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/1988, n. 9933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9933 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1988 |
Testo completo
* 99 33-88
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 23.06.88
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE quarta PENALE
N. 1208 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente IU CONSOLI
1. Dott. Gaetano SARTORIO d´ANALISTA Consigliere REGISTRO GENERALE
2. LA CIPRIANI N.
Fabio SIFOLA 3. >> 5067/88
Mauro D. LOSAPIO
BORTE SUPREMA DICASSAZIONI
+. >>
UFFI O C Pr ha pronunciato la seguente Rifasciate co studio
Jel SIG. agallate SENTENZA per diritti L. 1600 sul ricorso proposto da
# 19 E 1990 IL CANCELLIERE 1- LL TE nato [...] in [...]
2- OR UI nato [...] in [...]
3- HI AN nato [...] in [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio a. !G. INDICITALIA per diritti L. 16000 avverso la sentenzael Tribunale di Torino di data 30.
# 13 LUG 1993 11 14.12.1987 con la quale il 1 ° fu condannato IL CANCELLIERE
alla pena di un milione di multa e gli altri alla
DECASSAZIONE CORTE SUPPENT pena di L. 500.000 di multa, attenuante generica UFF!
Jülei studio dichiarata prevalente sulla aggravante. Richies
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, 16000 a
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
IL CANCELLIERE Mod 82 N
dott. Mauro D. Losapid,
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Vittorio LA CAVA
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udit i difensor avv.V. Chiusano da Torino,
per tutti gli imputati, il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e, in subordine, per la declaratoria di prescrizione dei singoli rea-
til
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 dicembre 1983 il RE in Torino, a conclusione di una lunga e complessa 3
istruttoria Canche dibattimentale] riguardante violazione di norme a tutela della igiene e della
'salubrita dei luoghi di lavoro, condotta presso lo stabilimento della societa' per azione Fonde-
rie Acciaierie LL in Collegno, parti lese gli operai: 1] EN OR, 2] IU AL-
BIS, 3] AN ET, 4] DI BATTISTI, 53
RN BELFI, 6] EM BELMONDO, 73 IU
BERNI, 8] AL AG, 9] UI BE
TOLDI, 10] TO NC, 11] EN LU,
12] HE NO, 13] LI BOZZO, 14] France-
sco CALAFATO, 15] EF UL, 16] LU CAN-
DELA, 17] SC CANEPA, 18] RI ON,
19] GU TO, 20] SC CARTA, 21]
IU CASTAGNO, 22] IU CASLANI, 23]
HE CAVAGLIA', 24] AR CA, 25]
AN CECCHINATO, 26] LU CESSARIO, 27]
IE GO, 28] EN D'TT, 29] LA
DEL IU, 30] EN DI PASQUALE, 31] Vin-
cenzo ERRICHIELLO, 321 IL FA, 33] RU
FERRARESE, 34] TI FERRERO, 35] HE
FI, 36] MB IN, 37] TO FISCHET-
TI, 38] RG OC, 39] SA ET, 40]
IU GERVASI, 41] RG OL, 42]
TO GRANDI, 43] GI GU, 44] IO
UA, 45] RU GUAZZO, 46] AN GULLET- 4
TA, 47] EN IASENZA, 48] AN IASPARRO,
49] NA AN, 50] AO MAGAGNIN, 51] An-
gelino MANCIN, 521 Ezio MANZATO, 533 AN MA-
R060, 54] IA IE, 55] SC SA,
56] IS TE, 57] IU MA, 58]
RU AZ, 59] UI IS, 60] RI IS,
61] IL ER, 621 AN MI, 63] AN
OR, 64] AN ZI, 65] IE PEC-
CHIO, 66] AN ROMBI, 67] RI ZA, 68]
RI AN, 69] EN NO, 70] Miche-
le VA, 71] EV SIGOT, 72] LU SIL-
VESTRO, 73] RO TA, 74] IE SC,
75] IE RI, condanno' TE LL,
nella qualita' di amministratore unico e legale rappresentante della predetta societa', a mesi
otto di reclusione, UI OR, nella qualita di preposto alla direzione generale della pre-
detta societa' e AN HI, nella quali-
ta' di direttore tecnico dello stabilimento, en-
trambi alla pena di L. 800.000 di multa, avendoli
ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 590, commi da 1 ad 4, con riferimento all'art. 583, prima parte n. 2, cod. pen., per inosservan-
za delle norme attinenti l'igiene degli ambienti di lavoro dalla quale era derivato a trentatre'
operai [tra i settantacinque contemplati nel capo 5 т
с
di accusa, esclusi coloro per i quali ritenne gia' maturata la prescrizione del reato], tutti addetti allo stabilimento predetto, indebolimento permanente all'apparato respiratorio;
precisamente ai lavoratosi sopra indicati con-
trassegnasti con i numeri d'ordine 1], 23, 3),
7], 9], 11], 15], 16], 18], 191, 24], 273, 28],
29], 32], 331, 353, 361, 37,393, 41], 44], 46],
54], 600, 61], 693, 701, 73, 750%; fatto accertato tra il dicembre 1979 e il novembre 1981.
Assolse i detti imputati dallo stesso reato nei confronti dei lavoratori sopra contrassegnati con i numeri 4] e 12] per insufficienza di prova e nei confronti di quelli indicati con i numeri
17], 211, 34], 43], 48], 533,55], 66], 673 per-
che [detto reato risulto'] estinto per soprav-
venuta prescrizione;
li assolse, infine, dall'ad-
debito nei riguardi di tutti gli altri rimanenti
sopra indicati operai con la formula "perche' il fatto non sussiste", per non essere risultata prova certa in ordine alla verificazione della aggravante (contestata) ex n. 2 del primo comma dell'art. 583 cod. pen. (indebolimento permanente dell'organo deputato alla respirazione)
"
Inoltre il RE assolse IO BE, di-
pendente della impresa MA per non avere 6
commesso il fatto avendolo ritenuto incaricato,
nell'ambito della organizzazione aziendale, di mansioni semplicemente esecutive.
Il RE addebito' agli imputati giudica- 1.1.
ti colpevoli di non avere tempestivamente adotta- to iniziative e provvedimenti idonei a ridurre la
produzione e la diffusione nell'ambiente di lavo-
to di polveri e fumi aereodiffusi broncoirritan-
ti; di non avere fornito e imposto l'impiego di idonei presidi individuali non controproducenti;
di avere trascurato di far sottoporre i lavorato-
ři esposti al rischio di malattia professionale a pertinenti controlli sanitari, senza neppure av-
vertirli dei rischi specifici cui erano esposti;
di non avere, infine, curato adeguati spostamenti dei lavoratori tra reparti onde ridurre l'inci- denza dei rischi predetti. 1.2.- Sia il Procuratore della Repubblica di To-
rino che i predetti imputati, interposero appello deducendo: MAM quanto al P.M.; sproporzione, per difetto, tra
la gravita' e la molteplicita' dei casi-reati accertati, l'entita' della colpa, l'estensione temporale della condotta delittuosa e la lie-
vita delle pene irrogate;
B- quanto alla difesa: 7
a- irrilevanza, sotto il profilo penale, della condotta tenuta dai prevenuti sia sul rilievo della scarsita' dei casi di accertato indebo-
numero comples- limento permanente rispetto al dipendenti presenti nello stabilimen- sivo dei to, sia in relazione al cospicuo impegno fi-
nanziario affrontato dalla dirigenza della
: societa' proprietaria dell'epificie per 1'1
stallazione di apparecchiature protettive, Sia
in considerazione delle difficolta' e dei ri-
tardi burocratico-autorizzativi incontrati presso le pubbliche autorita';
b- mancata prova dell'esistenza di un indeboli-
mento permanente dell'apparato respiratorio come si de-con carattere di irreversibilita',
durrebbe dal riesame di 40 casi tra i quali vennero individuati ben 16 casi di conseguito miglioramento, tale da escludere gli estremi dell'aggravante contestata;
e conseguentemen-
te, omessa estensione del riesame a tutti i casi in indagine;
omesso approfondimento degli accertamenti C-
mediante l'esecuzione di esami specifici a diagnosi differenziale [biopsia, esame isto- logico del materiale al veolare, scintigrafia con somministrazione di mezzi di contrasto e
1 8
magnetizzazione residual, sempre al fine di raggiungere prova certa circa la irreversibi-
lita del danno posto a fondamento dell'ag-
gravante, nella considerazione che dalle ri-
levate caratteristiche morbigene dell'ambiente di lavoro non necessariamente consenguirebbe pneumoconiosi sclerogena, potendo invece in-
sorgere fatti di siderosi o di silicatosi,
entrambi morbi reversibili;
d- arbitrario spostamento della data del commes-
so reato e confusione tra momento della prova e momento della commissione del fatto-reato nei termini di aggravamento;
e- violazione del principio generale del favor rei in ordine alla individuazione del dies a quo ai fini del computo del termine di pre-
scrizione;
f- eccessivita' della pena irrogata al MA
per omessa considerazione di numerose circo-
stanze comprovanti la buona disposizione del prevenuto e l'impegno profuso per ovviare agli lamentati dai lavoratori;
inconvenienti
1.3.- Il Tribunale di Torino, con la ora impugna-
ta sentenza:
dichiaro' non doversi procedere nei confronti degli imputati-appellanti in ordine al fatto 9
accertato nei riguardi di 19 tra le 33 parti lese considerate dal RE (precisamente per i numerii lavoratori sopra contrassegnati con
71, 113, 18], 19], 281, 331, 351, 361, 371,
39], 44], 463, 543, 61], 621, 633, 69], 731,
75]), perche'il relativo reato risulto' colpi-
to da prescrizione;
assolse gli stessi imputati in ordine ad altri quattro casi (nn. 9], 15], 41], 70]) perche'
fu ritenuto che il fatto non sussistesse;
giudico' insufficiente la prova circa il fatto in danno di LU ND (16]);
confermo l'accertamento di penale responsabi-
lita per i restanti nove casi.
Passando al riesame della specie e quanti-
ta' di pena da irrogare, ritenendo le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante,
condanno' il MA alla pena di L. 1.000.000
di multa e agli altri due imputati alla pena di
L. 500.000 di multa;
pene tutte che dichiaro' interamente condonate.
1.4. Il Tribunale, nella parte razionale della decisione, primieramente:
a] riassume i momenti storici essenziali del problema relativo alla [contestata E spesso perfino disconosciutal insalubrita' dell'am- 10
biente di lavoro nello stabilimento MA,
a iniziare dall'anno 1968 e sino alla con-
clusione della indagine istruttoria e anche del dibattimento di primo grado protrattosi per quasi ventidue mesi;
b] richiama ed illustra la portata e la signi-
ficazione probatoria dell'ampia documentazio-
ne, medica, amministrativa, fotografica ac-
quisita agli atti, e riconsidera, sotto il profilo generale, le dichiarzioni rese dai testimoni e dagli stessi imputati nel corso
della istruttoria dibattimentale di primo grado;
c]- delinea il comportamento, siccome evidenzia-
bile dalla documentazione in atti, tenuto dai vertici della societa' proprietaria dello sta-
bilimento in relazione alla problematica in questione e ne censura la insensibilita' alla
risoluzione dei problemi attinenti la tutela della salute dei lavoratori dipendenti a lungo
| ostentata per fini che qualifica per nulla no- bili e che ritiene comunque al di fuori di
qualsiasi influenza sulla esclusione o ridu-
zione della penale responsabilità; :
d] - diligentemente elenca gli interventi, nel
lungo periodo di tempo nel corso del quale i 11
prefati problemi sono stati agitati, dei varı
Organi dello Stato preposti alla tutela della salute pubblica e di quella dei lavoratori in
particolare [ENPI, INAM, Ispettorato del Lavo-
USL., etc.] ne rimarcata la inconcluden- мом
a causa dello scarsa forza di incidenza za,
accreditabile alla loro azione e alle prescri-
Zioni e diffide impartite e notificate, per insufficienza di poteri agli stessi dalla leg-
ge conferiti e per tenuita' delle sanzioni in
astratto comminate, sulle determinazioni dei vertici aziendali, fortemente condizionati da fini lucrativi, come avanti ricordato;
e]- pone in rilievo, infine, come il danno socia-
le scaturito dall'ambiente lavorativo inquina-
to non potrebbe ritenersi esaurito nella indi-
viduazione dei trentatre' casi di procurata malattia siccome in rubrica, dato che questi prendono in considerazione solamente i lavora-
tori per i quali e' stata raggiunta la prova certa del postumo permanente [con carattere di irreversibilita' cioe'] all'organo-funzione della respirazione. Tutto cio' per fondare, ને conclusione della parte generale, il giudizio di colpevolezza ai danni dei prevenuti in ordine al reato loro a- 12
scritto, condividendo cosi'in pieno la decisione di penale responsabilita resa dal giudice di primo grado.
1.5.- Il Tribunale, poi, passa ad esaminare la metodologia --che qualifica severa-- seguita dal
RE per pervenire a un sicuro giudizio di pneumoconiosi sclerogena irreversibile, pur nel dichiarato ed accettato ""rischio di sottovaluta-
zione del fenomeno"".
Il RE, infatti, rifacendosi alle indica-
zioni del collegio peritale, imposto' il fonda-
mento del giudizio di responsabilita', quanto al-
1'accertamento della sussistenza dell'aggravante,
sulla positiva coesistenza di ben quattro concor-
renti dati probatori: il dato anamnestico, quello e infine quello fun-clinico, quello strumentale,
zionale; con la ulteriore precisazione che, sotto il profilo strumentale, indispensabile doveva ri tenersi il perfetto combaciare (in termini di co-
esistenza temporale) dei reperti forniti dall'e-
Same radiologico e dalle prove spirometriche.
Il Giudice di appello, dichiara di condividere tale metodologia alla quale manifesta l'intento di volersi adeguare nella rivalutazione meritale degli episodi di reato sottoposti a gravame.
1.6.- Ultima questione affrontata dalla decisio- 13
ne, che qui si riassume, in parte generale ri-
guarda il delicato problema giuridico concernente la individuazione e fissazione del "dies" di Con-
sumazione del reato in accertamento in relazione al termine dal quale far decorrere il tempo di prescrizione.
Ben consapevole della differenza tra momento consumativo del delitto di lesioni personali col-
pose [reato di evento] e momento del SUO accerta-
mento, normalmente successivo, il Tribunale ade-
risce alla tesi difensiva secondo la quale, nel caso non risulti certo quel momento, al fine di cui sopra, si deve giudicare nel senso piu' favo-
revole all'imputato, spostando cosi il "dies a quo" prescrizionale [data del commesso reato] al-
per il caso di specie, al Mo-l'epoca piu' remota;
mento immediatamente successivo all'ultimo accer tamento negativo o semplicemente dubbio.
Nega pero' il Collegio di merito adesione al-
l'ulteriore profilo della tesi difensiva, che sotto questo aspetto ritiene di cogliere in con-
traddizione con la richiesta di massimo rigore nell'accertamento della sussistenza dell'aggra-
vante contestata, secondo la quale quel momento
[iniziale del corso della prescrizione, e percio'
di consumazione del fatto-reato] andrebbe fissato 14
alla data del riconoscimento-accertamento della malattia professionale da parte dell'INAM ai fini
assistenziali e pensionistici;
riconoscimento-ac-
certamento conseguito pero' sulla base dei soli reperti radiologici, come era prassi amministra-
tiva di quell'Ente assicurativo. Con l'occasione il Tribunale ribadisce il giudizio di aspecifici-
ta' di insufficienza di tale indagine strumen-
tale a provare per certo il deterioramento irre-
versibile della funzionalita dell'organo della respirazione, cosi' come il RE aveva ritenu-
to sulla scorta delle delucidazioni fornite dal
Collegio peritale, alle quali anche la difesa si richiama (cfr.: processo verbale dell'udienza di-
battimentale del 26 maggio 1983: dott.ri Berra e
Arossa).
Conseguentemente, il Tribunale stabilisce che,
nell'esaminare i singoli casi, si atterra', per quanto concerne la individuazione e fissazione del momento consumativo del reato ai fini del de-
corso del termine prescrizionale, alla regola se-
condo la quale la positiva coesistenza del dato radiologico con quello spirometrico fissa il mo- mento della irreversibilita' della compromissione
5 funzionale dell'organo respiratorio e ne da',
percio',la prova;
il principio del "favor rei", 15
precisa il Collegio, impone di considerare rea-
lizzato l'evento e compiuta la fattispecie delit tuosa ad epoca appena successiva ad un esame con esito negativo o dubbio, qualora l'agggravante trovi riscontro all'atto della succesiva indagi-
ΠΕΡ 1 intervallo temporale tra i due esami [pe-
nultimo negativo o dubbio, ultimo positivo nei termini evidenziati dovendo essere trascurato in ossequio alla ricordata regola di civilta' giuri-
dica.
1.7.- Quindi il Tribunale passa all'esame dei singoli casi, ciascuno ovviamente integrante un episodio di reato e, applicando (ma non sempre esattamente, Come in prosieguo si vedra') i prin-
cipi e le regole sopra enunciate, perviene alle seguenti conclusioni: a- i reati consumati in danno di IU BE
NI, EN LU, RI ON, Guerino
TO, EN D'TT, RU FERRARE-
SE, MB IN, HE FI, TO
ET, SA ET, IO UA,
AN TA, IA IE, IL
ER, AN MI, AN OR, Re-
nato NO, RO TA e IE TRA-
MARIN al momento della decisione [30 novem-
bre 1987] sono caduti in prescrizione, es- 16
sendone stata accertata la consumazione in periodo di tempo tra il 1979 e il maggio
1980;
b- i reati riguardanti le persone di EF
UL, UI BE, RG OL
e HE VA non sussistono, non es-
sendo risultata provata la irreversibilita della menomazione funzionale dell'organo della respirazione;
c- insufficienti sono da giudicarsi le prove acquisite, sempre in relazione alla irrever-
sibilita' del postumo, in ordine al reato ai danni di LU DE;
d- i reati accertati in danno di EN ACCO-
RONI, IU AL, AN ET, Car-
lo CA, IE GO, LA DEL GIUDI-
CE, IL FA, RI IS e RI SAN-
LA risultano provati e per essi i tre im-
putati appellanti vanno dichiarati colpevoli con condanna alle pene sopra precisate.
Ricorrono per cassazione i difensori degli im-
putati avv.ti Vittorio Chiusano, Valeriano A-
ri, Franco Agostini, AN Lageard i quali hanno depositato, nei termini, due distinti ela-
borati motivazionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE 157
2.1.- Con il primo elaborato, a firma dell'avv.
Chiusano, nell'interesse dell'imputato TE
LL, che in prosieguo di trattazione si in-
dichera' con l'espressione "primo ricorso", Si
denunzia:
Violazione dell'art. 475 n. 3, in rela-
zione all'art. 524 n. 3 C. p. p.= Nullita
dell'impugnata sentenza per erronea E con-
traddittoria motivazione.II II
Sotto vari profili, il ricorrente deduce che:
sarebbe la risposta fornitaInsoddisfacente a-
dal Tribunale al quesito, proposto con i moti-
vi di appello, sul se l'accertamento della ma-
lattia diagnosticata, comportante indebolimen-
to permanente dell'organo della respirazione,
potesse ritenersi raggiunto in modo tranquil
-
lante, sicuro e non contraddittorio. Rileva il ricorrente che l'inquinato ambiente di lavoro per "cui e causa" non sempre produrrebbe mor-
bosita' da silicosi, malattia irreversibile,
potendo cagionare anche altre patologie quali la siderosi e la silicatosi, entrambe malattie prive del connotato indispensabile ad integra-
re la contestata aggravamnte;
per questo, a parere del deducente, appariva indispensabile approfondire l'accertamento medico-lega le;
18
b-
tanto piu' che una revisione disposta dal Pre-
tore nel corso del dibattimento aveva dimo-
strato la regressione del male in ben 16 casi
su 40.
Non confutata adequatamente risulterebbe, sem-
pre a parere della difesa, l'obiezione secondo la quale la utilizzazione di piu' dati, ciascu-
no dei quali da solo insufficiente (per la sua aspecificita'] a consentire l'accertamento,
consentirebbe il raggiungimento della prova tranquillante;
una tale asserzione, anzi, co-
stituirebbe vizio logico nella incongruenza motivazionale.
Per questo, prosegue la difesa, era stato richiesto che si procedesse ad esami specifici ben altra portata, quali la biopsia, 1. e- e di same istologico, quello scintigrafico, ovvero si desse corso alla procedura della c.d. ma-
gnetizzazione residua: esami, tutti, idonei a
fornire una diagnosi differenziale (tra sili-
cosi e altre forme reversibili ) e cio' tanto
piu' che proprio un perito avrebbe avallato,
nel corso di udienza dibattimentale, la inuti
lizzabilita', al fine che ci occupa, sia del-
l'esame radiologico che di quello spirometri-
per aspecificita' rispetto all'accertamen-CO, 19
to oggetto del giudizio.
Lacunosa e difettosa dovrebbe giudicarsi la C-
formazione della prova in ordine alla conte-
stata aggravante nel momento in cui non sareb-
bero state eseguite indagini diagnostiche -pur messe da parte quelle coinvolgenti un certo grado di rischio- sicuramente differenziali quali la scintigrafia e la magnetizzazione re-
sidua, in relazione alle quali i periti avreb-
bero addotto solo difficolta' di carattere e-
conomico □ logistico.
d- Contraddittorieta' si evidenzirebbe (a parere della difesa) tra la regola autoimpostasi dal
Tribunale in relazione alla valenza della con-
temporanea positivita' dei reperti radiologici e spirometrici E la soluzione dei casi riguar-
danti alcuni episodi [tra i quali si citano specificamente quelli dei lavoratori BE,
OL e VA], rispetto ai quali ta-
le regola non sarebbe stata osservata per ri-
tenuta non sufficiente gravita dei risultati forniti dai reperti di esame (radiologico) e di prove (da lavoro muscolare).
Fragile, a giudizio del deducente, risultereb- е
be il processo argomentativo, assuntamente presuntivo, seguito dai giudici di merito, i 20
f-
quali avrebbero operato sulla falsa equazione asillogistica cosi' impostabile: ""quadro pa-
tologico probabilisticamente accertato +
[piu'] esposizione a rischio sia sclerogeno che asclerogeno [uquale] 'certezza' della malattia."""_
La qualificazione di fragilita' [del cri-
terio probabilistico assuntamente seguito dai
Giudici del merito] spetterebbe sulla base della considerazione di taluni casi, tra i quali si segnala quello riguardante RI
AN, il quale avrebbe inverosimilmente contratto la grave malattia benche', dopo appena sei giorni dall'assunzione, sarebbe
stato addetto alla portineria. Il deducente,
nel respingere, per assunta carenza di ri-
scontro nelle carte processuali, la spiega-
zione fornita dal Tribunale al riguardo [per l'espletamento dell'incarico affidatogli, il
AN sarebbe stato costretto a girare tra i repartil, ipotizza e denunzia travisamento del fatto.
Censurabile, infine, risultebbe (secondo il
ricorrente) la motivazione fornita dal Tribu-
nale in ordine all'accertamento sull'elemento psicologico dei reati contestati: il ridotto 24
numero di casi, per i quali sarebbe stata con-
seguita la prova della irreversibilita' della compromissione della funzione respiratoria, ન
vrebbe imposto ed imporrebbe- la riconsidera-
zione della prova dell'elemento soggettivo del reato, dovendosi verificare se l'imputato non avesse ritenuto di ""avere totalmente adempiu-
lui imposti dalla normativa an- ato ai doveri tinfortunistica"".
2.2 L'elaborato motivazionale prodotto dagli al tri difensori [di tutti gli imputati] -che per brevita indicato conin prosieguo sara' 1 es-
pressione "secondo ricorso", deduce:
""nullita' dell'impugnata sentenza per erro-
e contraddittoria motivazione"" sia sotto nea il profilo "relativo al governo dei mezzi di
prova" che sotto quello "afferente l'(in) in- dividuabilita degli elementi -soggettivi-
del reato".
2.2.1. Sotto il primo profilo si riprospettano,
in termini sostanzialmente analoghi, le critiche mosse nel "primo rircoso" alla metodologia di accertamento della malattia sia in ordine alla irreversibilita della menomazione funzionale che in relazione alla tipologia patologica [s ilicosi,
siderosi, silicatosi) oltreche all'assunto са- 22
rente approfondimento dell'accertamento mediante l'utilizzo di tecniche d'esame piu' sofisticate e pretesamente piu' specifiche, come sopra sunteg-
giato ai punti da a- sino ad e-.
A comprova dell'assunto, i deducenti esaminano taluni casi, quali quelli riguardanti i lavorato-
ri UI BE, RG OL, HE
VA [tutti gia' fatti oggetto d'attenzione nel "primo ricorso"], per dedurre, da una parte contraddittorieta' di motivazione non avendo,
sempre a giudizio dei ricorrenti, il Tribunale
tenuto fede alle regole programmatiche che si era imposto nella parte generale della sentenza, dal-
l'altra la fragilita' della metodologia diagno-
stica seguita dai periti e recepita dai giudici del merito.
Dai ridetti casi si evidenzierebbe che il Tri-
bunale, oltre alla concorrente positiva coesi-
stenza del dato radiologico e di quello spirome-
trico, ha ritenuto di ricorrere anche ad altro criterio di carattere valutativo-quantitativo-
probabilistico, in definitva -asseriscono i de-
ducenti- arbitrario.
2.2.2.- L'esame meritale di altri casi, quali quelli dei lavoratori EN OR, AN
ET e AR CA, denunzierebbe ulte- 203
riore vizio logico della ""motivazione accusato-
ria"" dato che gli accertamenti ed i riscontri medico-legali sarebbero stati condotti prima del compimento di un adeguato periodo di "riflessio-
ne", vale a dire di allontanamento dall'ambiante insalubre della fabbrica, all'evidente fine di sperimentare se il quadro morboso descritto dai reperti d'analisi non manifestasse, per casO, con
trascorrere del tempo e il respirare buona a- il ria, sintomi di regresso;
il che avrebbe compro-
vato la insussistenza della contestata aggravan-
te.
2.2.3.- Inoltre, carenza assoluta di motivazione viene denunziata in relazione ai casi riguardanti i lavoratori IE GO, LA DEL IU e
RI AN;
in particolare in ordine alle contestazioni sollevate, anche dalla difesa tec-
nica a riguardo di quest'ultimo, sia in relazione
all'accertamento medico legale [avendo i consu-
lenti di parte evidenziato un deficit funzionale cardiaco quale causa del positivo reperto spiro-
metricol, sia alla sussistenza del nesso di Cau-
salita' (tra esposizione in ambiente morb igeno e contrazione della malattia), posto che il la vora-
tore, dopo appena sei giorni dall'assunzione, Sa-
rebbe stato adibito ad incarico di portin eria, 24
trascorrendo la vita di lavoro in ambiente non inquinato.
50-Mentre sotto il primo profilo i ricorrenti stengono che i Giudici del merito non avrebbero fornito alcuna risposta al quesito posto dalla difesa, in relazione al secondo il Tribunale sa-
rebbe incorso in travisamento del fatto, avendo sostenuto che il AN, per l'espletamento dell'incarico di custode, avrebbe girando tra reparti cosi' rimanendo esposto, tanto quanto al-
tri lavoratori, a respirare polveri morbigene;
e cio', sempre a parere dei deducenti, senza ri-
scontro alcuno negli atti processuali.
La difesa sostiene, invece, che il AN
sarebbe rimasto nella guardiola situata all'in-
gresso dello stabilimento e quindi in locale sicuramente igienico e salubre.
2.2.4.- Analoga deficienza motivazionale viene denunziata sul caso del lavoratore AN AN-
DRETTO, per il quale la difesa tecnica avrebbe e-
videnziato un deficit "calante dell'apparato car-
diovascolare"; la compromissione bronchiale sa-
rebbe riconducibile a tale eziologia piuttosto che alla malattia professionale.
Anche dai casi per i quali il Tribunale tori-
nese ebbe ad accertare e dichiarare la estinzione 25
del reato per effetto di prescrizione, la difesa ritiene di poter trarre argomenti a ulteriore conforto della tesi concludente per la inaffida-
bilita degli accertamenti probatori attinenti aste-1'aggravante siccome conseguiti in causa,
nendosi, pero', dal spiegare come e perche'.
2.2.5.- Passando all'esame del secondo moti-
#1 11
la difesa rileva che dal ridottissimo nume-vo"",
casi per i quali, eventualmente, si voglia ro di ritenere raggiunta la prova della irreversibili-
ta' della patologia riscontrata, si sarebbe dovu-
to, dal Giudice del merito, trarre la convinzione che gli imputati ""avrebbero potuto ritenere to-
talmente adempiuto ogni loro dovere provvisiona-
le"" nella imprevidibilita -o quanto meno diffi-
cilissima prevedibilita di tal fatta di eventi.
* * * 3.- Osserva il Collegio che i ricorsi non possono travare accoglimento;
taluni profili appaiono i- nammissibili essendo articolati in fatto;
altri debbono rigettarsi per la loro infondatezza.
Pure, di ufficio e prendendo in considerazione la sollecitazione rivolta dal difensore degli im-
putati presente all'odierna udienza nel conclude- re la discussione, questo Collegio deve esaminare se non siasi verificata causa di estinzione dei 26
reati ai sensi del capoverso dell'art. 152 c.p.p.,
come nell'ultima parte di questo elaborato si spieghera' piu' partitamente. 3.1. sun-Il primo profilo del "primo ricorso",
teggiato avanti sub 2.1. a), unitamente al quale,
per la sostanziale identita' di censura, puo' es-
sere esaminato il primo profilo del primo mezzo di annullamento azionato con il "secondo ricor-
50", siccome riassunto avanti sub 2.2.1., quali-
fica "insoddisfacente" la motivazione fornita dal
Tribunale in ordine alle critiche mosse dalla di-
fesa, con i motivi di appello, avverso la senten-
za del RE, circa il conseguimento di sicura prova sulla connessione tra ambiente di lavoro,
tale quale ritenuto dai giudici, e verificazione dell'evento del reato contestato nei termini di aggravamento in rubrica;
in definitiva, circa la insorgenza della malattia denominata silicosi,
quale conseguenza del lavorare nello stabilimen-
to-fonderia di proprieta' e amministrato dagli imputati secondo le definizioni che si leggono nel capo di accusa.
Sostiene la difesa, riprendendo quanto gia'
oggetto dei motivi di appello, che l'ambiente di lavoro a causa del quale gli operai dell'opificio
MA si trovarono esposti a respirare polveri 27
morbigene aereodiffuse, non sempre provocava si-
licosi, malattia dalle conseguenze irreversibili,
potendo invece essere cagione anche di affezioni reversibili quali la "siderosi" o la "silicato-
si"; tanto che, incalzano i difensori, essendo
stata disposta, nel corso del dibattimento di
primo grado, la revisione di quaranta casi, ben sedici di questi mostrarono un quadro di regress0
del danno funzionale e cosi la reversibilita del quadro clinico. 3.1.
1. Il motivo, nella sua formale qualifica-
zione e nella sostanza della censura, E inammis
sibile; prospettando pero', nella parte conclusi-
va, contraddittorieta' di motivazione, sotto tale aspetto va esaminato.
Inammissibile, nella sua struttura definitoria e nella sostanzialita' della doglianza, in ordine
al punto della motivazione della impugnata deci-
sione che affronta e definisce, meritalmente ac-
certandola, la caratteristica dell'ambiente di lavoro che i ricorrenti ritengono, come i giudici del merito, "inquinato".
La ""insoddisfacenza"" della motivazione, per-
altro, non e'tra i motivi di annullamento della
sentenza, sotto il profilo di legittimita', sic-
come previsti dal codice di rito;
infatti, l'art. 28
2
475 n° 3, cod. proc. pen., cui fa riferimento,
tra altro, l'art. 524, n° 3, detto codice, San-
ziona di nullita' la sentenza se manca o e con-
traddittoria la motivazione". La insufficienza di motivazione [a differenza di quanto stabilisce l'art. 360, n° 5, cod. proc. civ.], cosi' come la
"insoddisfacenza" o la "inadeguatezza" (termini riferibili piu' a soggettivi apprezzamenti O a
personali convinzioni, che a oggettiva carenza dell'elaborato motivazionale) non sono previste tra le cause di nullita' della sentenza, e per-
tanto non possono costituire valido motivo di ricorso per cassazione (cfr.: Cass. 11.10.82 n.
1326).
Nell'ipotesi che, in effetti, l'elaborato ra-
zionale della decisione presenti insufficienza di motivazione va seguita la speciale procedura di rettificazione della sentenza prevista dall'art. 476, n. 2, cod. proc. pen.; procedura che va at-
tivata, anche d'ufficio, da questa Corte regola-
trice, ove il processo pervenga al suo giudizio a seguito di (altra) rituale impugnazione, secondo la regola fissata dall'art. 149 cod. proc. pen.,
richiamato dal predetto art. 476 stesso codice
(cfr. Cass. 20.06.1969 n. 1093).
3.1.2. Dall'altra parte, non e esatto che i giu- 29
dici del merito non abbiano fornito risposta ade-
quata e congrua in ordine a quel punto specifico della causa.
Come si legge da pag. 12 in poi, in particola-
capoverso, della impugnata sen- a pag. 16, 2 re tenza, il Tribunale ha dato atto che le polveri massicciamente presenti nel perimetro della fon-
deria MA (con indici in percentuale centi-
naia di volte superiori agli standards massimi consentiti dalla legge), contenevano in diffusio-
ne anche particelle di (metaliche e non) sostanze ritenute agenti eziologici di malattie dell'appa-
rato respiratorio diverse meno gravi della si-
licosi.
Ma il Collegio ha anche evidenziato, sulla ba-
sul punto, elaborato perita- se dell'inattaccato,
le, che la presenza di quarzo aereodiffuso e cau-
Sa malattia per definizioneelettiva di silicosi,
sclerogena. Le analisi qualitative condotte sulle polveri campionate nell'ambiente di lavoro de quo avevano dato, pacificamente, presente il quarzo, come si approfondira' appress o. Consequentemente, il punto focale della inda-
gine deve essere spostato dall'ambiente, sicura- mente morbigeno, all'accertamento, nei singoli casi, della insorgenza dell'una o dell'altra ma― 30
lattia e, per quel che riguarda il presente pro-
cesso, di contrazione della malattia sclerotica cui consegue inevitabilemente (e percio' ne CO-
stituisce mezzo di prova) la definitiva, irrever-
sibile compromissione della funzione respirato-
Nia.
3.1.3.- Non concludente e da ritenersi la cir-
costanza, evidenziata dalla difesa a controprova dell'assunta "insoddisfacenza" della motivazione fornita sul punto dai giudici del merito, utiliz-
zata anche in relazione ad altre doglianze avver-
so l'impugnata sentenza, come oltre si approfon-
dira', che, in seguito a ulteriori esami disposti nel corso del dibattimento di primo grado, in se-
dici casi, su quaranta sottoposti a revisione,
non risulto coesistenza del reperto radiologico e di quello spirometrico.
Tale circostanza trova logica -dagli atti com-
provata spiegazione considerando che per non tutti quei quaranta lavoratori l'ultimo accerta-
mento (prima del riesame in fase dibattimentale)
aveva fornito esattamente combacianti reperti ra-
diografici e spirometrici, e ciononostante i re-
lativi nominativi erano stati inseriti nel capo di accusa. Quando il RE, nel corso dell'ap-
profondito dibattimento, avvalendosi anche della 31
collaborazione critica delle difese (quindi anche di quella tecnica), del che quel giudice da atto nella parte razionale della decisione (pag. 105) h si convinse della necessita' da limitare la ri-
tenzione della prova del danno permanente ai soli Casi di positiva copresenza dei due noti Peperti
(radiologico e spirometrico, oltre gli altri dati di cui si discutera' appresso), SU Suggerimento
dello stesso Collegio peritale, dispose 1 1 Fle- same di quei casi che alla luce del nuovo Crite-
rio decisorio apparivano o potevano apparire dub-
bi.
Il risultato di tale ulteriore attivita 1-
struttoria fu quello di pervenire al sicuro ac
certamento (per contemporaneita dei reperti de-
gli esami sopra Specificati) di ventiquattro casi e all esclusione degli altri sedici, Con indi-
ce del 60% di malattia irreversibile: con l'ulte-
riore constatazione che, per quei soggetti per ]
quali la copresenza dei due reperti gia risulta-
va dato acquisito a seguito della precedente 1n-
dagine, non fu constatato alcun miglioramento,
nonostante i l pensionamento © comunque l'allonta-
namento dall'ambiente morbigeno della inquinata fabbrica.
Giustamente il Tribunale, nel diffusamente ri- 32
spondere alle critiche della difesa, evidenzia come tutto cio', lungi dall'incrinare l'esattezza
*
della rigorosa metodologia adottata dal pretore
-e fatta propria dal giudice di appello- ne "
confermo la bonta logica e la rigorosita' giu-
ridica, essendosi tratta la lezione che solo la coeva positiva presenza del dato radiologico e di quello spirometrico puo' fornire la certezza del-
la irreversibilita' del danno funzionale. E cio'
a differenza della metodologia seguita dall'Isti-
tuto Nazionale per le Malattie (pure contraddit-
toriamente invocata dalla difesa), la quale si limita a trarre prova della malattia dal solo re-
perto radiologico.
Non sussiste quindi alcuna contraddizione, sul punto in esame, nella successione delle proposi-
zioni logiche del tessuto argomentativo elaborato dal giudice del merito con la impugnata sentenza.
Sotto questo aspetto processuale, della for- 3.2.-
mazione della prova sul danno permanente cioe',
da un angolo visuale appena spostato, sono impo-
stati il secondo ed il terzo profilo del "primo ricorso" (avv. Chiusano), cui si accodano, nello stesso ordine, quelli delineati nel primo mezzo di annullamento sperimentato dagli altri difen-
sori (avanti 2.1.b- e 2.2.1.-). 33
3.2.1.- Al riguardo, ad avviso della difesa, non risulterebbe "confutata adequatamente" dalla im-
pugnata sentenza la critica mossa, con i motivi
di appello, alla decisione del pretore sul punto in cui questi avrebbe asserito che, utilizzando due dati aspecifici (ai fini della prova della contrazione della malattia), quali il reperto ra-
diologico e la misurazione del respiro sotto sforzo muscolare, nella contemporanea positivita'
di entrambi (i dati), poi, si perverrebbe alla
(certa) prova dell'insorgenza della malattia de-
nominata silicosi, di per se' incontestabilmente
causa di danno irreversibile all'apparato della respirazione.
La aspecificita' degli esami, i cui risultati sono stati posti a fondamento della decisione,
sotto il profilo probatorio sembra alla difesa denunziare inidoneita' alla prova certa, e, quin-
di, carenza di sufficiente "tranquillita al ri-
guardo, potendosi ipotizzare, quali diagnosi al-
ternative, la contrazione di altri morbi, come la
la silicatosi, conseguenziali allasiderosi a continuata esposizione in ambienti inquinati da polveri miste e, percio', alla inalazioni di pul-
viscolo ad effetti broncoirritanti o bronco- ostruttivi ma non sempre sclerogeni e percio' ge- 34
nericamente pneumoconiosigeni.
Per questo, e quindi al fine di pervenire alla
"formazione di prova non "lacunosa ne "difetto-
sa", incalza la difesa, nel corso del dibattimen―
to di primo grado, e poi con specifico motivo di appello, era stato chiesto che ai dati acquisiti fossero aggiunti, a conseguimento di certezza,
quelli formibili con l'ausilio di altre metodiche di indagini, quali la biopsia, l'esame istologi-
la magnetizzazione residua, la scintigrafia. CO,
Indagini che, pur volendone escludere taluna, per l'alto indice di rischio alla persona connesso alla metodologia di prelievo e/o di esame, non
sarebbero state condotte solo per questioni di attrezzature o di costi.
3.2.2.- Fermo il rilievo gia' formulato in rela-
zione al precedente profilo di ricorso, va rile-
vato che il denunziato "vizio logico per incon-
gruenza motivazionale" non sussiste, avendo inve-
ce la decisione impugnata attentamente valutato le censure mosse alla sentenza del RE e for-
nito adeguate motivazioni delle quali i ricorren
ti non tengono alcun conto nella discussione dei profili di ricorso sperimentati in questa sede. Molto a lungo il RE (pagg. 95-105), dif-
fusamente il Tribunale (pagg. 12-19), avvalendosi 35
anche dei dati scientifici e medico-legali formi-
ti dal Collegio peritale, hanno spiegato perche'
alla contemporanea positiva verificazione di una serie di dati, anamestici, ambientali, strumen-
tali, nonche da reperti di analisi e da accerta-
menti di laboratorio e clinico-strumentali, sulla valenza probatoria dei quali forniscono approfon-
dita motivazione, consegua la prova (certa) del-
l'insorgenza del morbo denominato silicosi, sicu-
ramente sclerogeno.
13.2.3.- I giudici del merito hanno bene eviden-
ziato le plurime componenti del dato processuale probatorio acquisito ed esaminato ai fini della formazione del proprio convincimento. A- Circa l'ambiente di lavoro, i giudici del merito hanno richiamato i risultati delle a-
nalisi fisiochimiche condotte sui campioni di polveri miste prelevate nel perimetro dell'o-
pificio da specializzati organi dello Stato in molti anni di indagine ed hanno stigmatizzato l'elevatissimo rapporto percentuale (talora per centinaia di volte) superiore agli stan-
dards massimi consentiti dalla legge.
Hanno poi discusso in ordine alla carenza di efficaci apparecchiature di captazione e di idonei, non controproducenti, presidi indivi- 36
کے
duali, richiamando le dichiarazioni non solo degli operai, ma anche di funzionari a livello intermedio (ad es.: AO Orlandini) preposti allo studio e all'esecuzione di mai realizzati
(all'epoca) progetti di disinquinamento e,
persino, le ammissioni di taluno tra gli impu-
tati (TE MA).
Sulla base di questi elementi i predetti giudici hanno concluso nel senso che quell'am--
biente doveva essere, all'epoca, caratterizza-
to da massiccia ed incontrollata diffusione di polveri miste aereodiffuse, e quindi da consi-
derarsi fortemente inquinato, ad alto rischio morbigeno stante la presenza, tra le componen-
ti delle polveri, di particelle di quarzo
(sentenza Tribunale di Torino pagg. 6-12; sen-
tenza del RE di Torino pagg.18- 95).
B- Le decisioni di merito (luoghi citati), in
particolare la sentenza del RE, alla qua-
le il Tribunale fa riferimento e legittimo rinvio motivazionale, stante la sostanziale omogeneita' di "decisum" (cfr.: Cass. 14 apri-
le 1971, Chigarone, in Giust.Pen. 1972, III,
248, 454), passano poi ad esaminare la compo-
nente anamnestica, la quale implica la neces-
sita' che il soggetto esaminando (un lavorato- 37
Misulti essere stato esposto a rischio, re)
all'inspirazione di tali polveri, per Lim cice certo periodo di tempo (almeno cinque anni).
Sotto il profilo anamnestico, dunque, e es-
senziale la "professionalita'", nel senso che
debba essere riscontrata l'assenza di altre cause o occasioni in grado di provocare opa-
cita' nel reperto radiologico.
E' posto in rilievo che, sotto questo pro-
filo, deve tenersi conto dell'assunzione, piu'o meno modigerata, di tabacco da fumo, dato che tale pessimo vizio risulta, per concorde opi-
nione scientifica, tra le cause concorrenti, e forse anche aggravanti, della silicosi.
Dal che la problematica giuridica, riguar-m dante i soggetti fumatori, imperniata sulla satta lettura dell'art. 41 cod. pen.; problema che sara affrontato in appresso.
C- Tra gli esami strumentali molta importanza viene assegnata al reperto radiologico anche se, per dichiarazione di uno dei periti, per-
altro posta a fondamento della metodica di ac-
certamento della prova, esso deve considerarsi.
aspecifico rispetto alla individuazione, tra le malattie da assunzione di polveri miste,
della silicosi;
donde la necessita' di inte- 38
grazione con i dati forniti dalla prova spiro-
metrica. a- I periti posero diagnosi di pneumoconiosi da
polveri miste (c.d. "polmone del fonditore"),
e quindi indifferenziata, nei soggetti che e-
videnziarono:
reperto radiologico compatibile con il normale quadro da fibrosi polmonare;
assenza di altre causa extraprofessionali tali da provocare opache e persistenti impronte ra-
diologiche;
eassenza di tale quadro in periodo precedente comunque non inferiore al tempo minimo comune-
mente ammesso dalla letteratura scientifica;
conseguentemente, comparsa del quadro radiolo-
gico dopo esposizione al fattore di rischio-
del detto periodo di tempo (cinque anni).
Tennero conto, come si e'gia' detto, dell'e-
ventuale abitudine al fumo voluttuario da par-
te del soggetto in esame, alla quale assegna-
rono il ruolo di fattore concausale aggravante la esposizione alle sostanze broncoostruttive.
3 b- Per la definizione delle opacita' radiologi-
che i periti si rifecero alla classificazione abbreviativa adottata dalla Organizzazione In-
ternazionale del Lavoro (ILO), attenendosi an- 39
che agli standards dalla stessa consigliati in relazione ai films ragiografici (Rx).
Stabilirono che il riscontro di:
ombre nodulari di tipo p " o di diametro maggiore;
ombre nodulari di tipo 11 S " o di spessore maggiore;
coesistenti o alternative, purche' con profu-
sione uguale o superiore a 1/1, comportava la classificazione del soggetto tra i portatori di ombre nodulari o lineari riferibili a pneu-
moconiosi.
Conseguentemente, vennero esclusi quei sog-
getti che, pur presentando elementi di seria riflessione (profusione 0/1 ovvero 1/0, anche nell'assenza di ombra alcuna in lastre scatta-
te in epoche precedenti, cosi'come nell'assen-
za di cause extraprofessionali, etc.) non rag-
giunsero cosi' severi indici ovvero non assom- marono le piu' condizioni enunciate.
D- Infine i giudici del merito analizzano i cri-
teri seguiti dai periti per l'accertamento funzionale respiratorio e conformi alle racco-
mandazioni della commissione formatosi in seno alla Societa' Italiana di Medicina del Lavoro
al fine di pervenire alla standardizzazione 40
delle prove in questione.
Sulla base dei valori proposti dalla CECA
(Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio,
anno 1971), a parita' di sesso, eta' ed altez-
furono considerati significativamente ri- za,
dotti rispetto ai valori normali di riferimen-
to, i valori di capacita' vitale inferiori al
83 per cento del teorico, i valori FEVI infe-
riori allo 81 per cento del teorico, e, infi-
i valori FEVI/VC.100 inferiori allo 87 perne,
cento.
E- Il RE nella parte razionale della deci-
sione (pagg. 98-99), seguito per rinvio dal
Tribunale, ha posto in rilievo, dopo avere ca-
talogato le tre categorie cui i lavoratori di-
pendenti dello stabilimento MA spa sot-
toposti ad indagine (1°: soggetti normali, 2°:
soggetti con broncoostruzione diffusa caratte-
rizzati da riduzione del FEVI e/o del FEVI.
100/CV al di sotto del limite inferiore di normalita', 3°:soggetti con riduzione di tipo restrittivo, caratterizzati da riduzione della
CV e del FEV, rispetto ai limiti inferiori della norma, ma con FEVi.100/CV nella norma),
richiama l'attenzione sulla circostanza che
1'interpretazione della natura delle ombre ra- 41
diologiche fu seguita, in un secondo tempo,
individuando od escludendo le possibili cause extraprofessionali, quali pneumoconiosi da al-
tre polveri, farmer's lung, diffusi esiti da tubercolosi polmonare, esiti di polmonite,
stasi polmonare, emosiderosi endogena, sclero-
si sistematica progressiva, sarcoidosi, pre-
gresse inalazioni acute da kerosene, pregressa intossicazione da paraquat, pregressa irradia-
zione terapeutica del torace, pregresso trat-
tamento com farmaci radiomimetici, pregres50
trattamento prolungato con bleomicina, notro-
funrantoina, busulfan, idroclorotiaride, ema-
metonio, streptomicina, kanamicina;
e cio' a
scanso di qualsiasi possibilita di inesattez-
za o dubbio sull'accertamento raggiunto.
Sulla base di tutte questi elementi, nella verificata coesistenza dei dati esaminati, i giu-
dici del merito ritennero, motivatamente, potersi concludere per la sicura contrazione di silicosi, com le non contestate conseguenze sclerogene e,
sotto il profilo medico-legale, di danno funzio-
nale irreversibile.
3.2.4.- E', questo, accertamento di merito scatu-
rente dalla considerazione e valutazione di una
serie di elementi acclarati in sede peritale, 42 condivisi dai giudici del fatto. congruamente
solo formalisticamente cri- logicamente motivato.
an cui non si tiene alcun ticato nella misura conto delle motivazioni fornite,
Invers, Fibadito 11 principio che la coqniz10-
ne la valutazione degli elementi (in linea 01
Torma A 51 tonda la prova fatto), sui quali si
-0 non verificazione di circa la verificazione integrante un elemento co- un dato fatto effetto Stitutivo o accessorio della fattispecie legale
51 un giudizio di merito giudicanda, 3. nrisolve che, Ove congruamente motivato, senza Vizi logici di legittimi sottrae c Censura e di diritto, si ta in tal sede essendo vietato rivalutare 1 da-
± 1 probatori per farne sequire consequenze meri-
tali diverse da quelle conosciute nella fasi oro-
deputate. Va spiegato cessuali a quel giudizio che nella parte razionale delle decisioni dei loro integrante- giudici dei trascors1 gradi sviluppate argo- Osservato) avanti Sono mentazioni atte a contutore adequatamente le Come
Fel
terate doglianze difensive. per nulla indotte
P
riflessione da quelle motivazioni.
1 Alla deduzione difensiva, secondo la di pia dati. ciascuno quale la utilizzazione
300cifico (sotto profilo diagnostico) 43
potrebbe mai conseguire un risultato positivo,
C10e raggiungere la prova "tranquillante" della contrazione della malattia e quindi del verifi carsi dell'evento aggravatorio del reato conte-
stato, come se piu' zeri posti in sommatoria po-
tessero fornire un risultato diverso (da zero), 1
giudici di merito hanno risposto, avvalendosi dei dati forniti dai periti,che la aspecificita sin-
golarmente presa, dell'uno o dell altro esame reperto di indagine, non vieta di avvalersi della
loro combinazione per pervenire a un risultato positivo;
e hanno cio' dimostrato con la serie di
passaggi logici appresso riassunti.
Infatti, come risulta dalle delucidazioni mo-
tivazionali fornite dal Collegio peritale prese dai giudici del merito, la aspecificita esame radiologico, ai fini che qui interes-
reperto forni- sano, sta nella circostanza che to dalle lastre e
-0 puo essere- comune alla siderosi (morbo non sclerotico); la aspecificita della spirometria sta nella comunanza del relati- vo reperto con altri mali per nulla eziologica-
mente legati alla esposizione a polveri morbigene
(sclerogene o asclerogene), comunque prive di 11-
scontri radiologici del tipo e delle forme evi-
denziate e disegnate dalle malattie da pneumoco- 44 niosi per assunzione di polveri miste (avanti: 3.
2.3.- lett. C).
E' chiaro, allora, che aspecificita' dell'uno o dell'altro dato, non significa assoluta insigni- ficazione (zero piu' zero), ma solo relativa in-
sufficienza, eliminabile tramite la combinazione/
riscontro con altro dato all'uopo significativo.
3.2.4.2. Esclusa, come e rituale che si faccia, }
la generica censura che quel determinato quadro diagnostico (per sommatoria di coevi reperti strumentali e analitici e di concordanza di dati possa riferirsi ad altrianamnestico-ambientali)
(non specificati) morbi, i giudici del merito hanno evidenziato che lo spettro di ipotesi al-
ternative ragionevolmente prospettabili, e di fatto prospettate, nel momento di approfondimento analitico, dalla difesa, si riduce a tre opzioni,
"'silicatosi" e "si- rappresentate da "siderosi",
licosi".
Da non contestate delucidazioni del Collegio
dei periti, che ne hanno fatto oggetto di scien-
tifici riferimenti, i giudici del merito (RE
pagg. 101 segg.; Tribunale pag.14) hanno dedotto
(e quindi spiegato) come ogni possibilita' di
quivoco e di errore, nell'ambito dello spettro di ipotesi in discussione, debba ritenersi esclusa 45
perche':
non possibile ipotizzare casi di silicatosi,
e in genere di pneumoconiosi asclerogena, le
quali malattie forniscono identita' di ombre radiologiche rispetto a quelle repertabili in
casi di silicosi, perche' la prolungata espo-
sizione in ambiente inquinato da polveri miste diffuse con presenza di quarzo porta sempre ed inevitabilmente alla contrazione di silicosi;
dalle analisi condotte su campioni di polveri raccolti nell'opificio che interessa il pre-
sente procedimento, il quarzo, ed anche in do-
si massicce, e' sempre risultato presente (del
'che si e giá fatto cenno avanti);
la ipo- deve escludersi, sull'altro versante,
di errore per confusione con la tizzabilita siderosi (malattia asclerogena anch'essa cau-
sata da prolungata esposizione ad inspirazione di polveri miste essenzialmente ferrose 0 CO-
munque contenenti particelle di minerali fer-n rosi, ma con esclusione del quarzo) perche',
pur in presenza di reperto radiologico simi-
liare a quello denunziante silicosi, non e
compromessa la funzionalita respiratoria, sicche l'esame spirometrico fornisce risul tati nell'ambito della norma;
inoltre, l'im- 46
pronta radiologica regredisce velocemente con
l'allontanamento dall'ambiente morbigeno.
Ne consegue che, nell'ambito delle tre ban-
de (di ipotesi) deducibili dallo spettro analiti co del quadro probatorio fornito dai dati raccol
ti nella faticosa e lunga indagine istruttoria e dibattimentale, al quale specificamente fa rife-
rimento la difesa, l'utilizzo combinato oltre i. dati anamnestico/ambiantali dei positivi reperti forniti dall esame radiologico e dalla prova spi-
rometrica, danno, per quanto dimostrato dai peri-
ti e condiviso dai giudici del merito, la prova
Sicura (non solo tranquillante) della contrazione della gravissima malattia denominata silicosi. In virtu di questo complesso pluripropositivo sillogismo, non contestato ma semplicemente igno-
rato dalla difesa, i giudici del merito (luoghi avanti citati) hanno rettamente rigettato la ri-
chiesta di sottoposizione dei lavoratori, gia'
danneggiati, in spregio al diritto costituzional-
mente protetto alla (integrita' della) salute.
dalla contrazione di grave malattia dall esita
Scontato (malattia che sarebbe potuta essere scongiurata con ] adozione di appropriati, an-
corche costosi, presidi disinquinanti) sotto-
%
Dosti a esami ragiologici piu' volte ripetuti 47
nonche'a faticose prove da sforzo muscolare, ad
ulteriori prove ed esami, alcuni dei quali deci-
samente ad alto rischio, non ravvisandone alcuna utilita processuale al fine dell'accertamento della verita' che, per quel che qui conta, signi-
fica accertamento della verificazione dell'evento integrante il reato nei termini di aggravamento contestati.
3.2.4.3.- La difesa, invero, in tutti i gradi del presente procedimento, nel criticare la metodolo-
oia di indagine seguita dal collegio peritale,
condivisa dai giudici del merito, avvalendosi
delle indicazioni fornitale dalla difesa tecnica,
Secondo la quale quella metodologia risulterebbe scorretta in quanto incorrerebbe nell'errore di
Diagnosticare "silicosi" casi di "silicatosi" o
"siderosi" (morbi, questi ultimi, radiologi- di ma negli effetti privi del camente similianti carattere dell'irreversibilita', per quanto gia'
detto avanti), ha chiesto che le parti lese fos-
sero assoggettate a piu' specifiche indagini strumentali o di laboratorio, onde addivenire a giudizio di certezza circa il postumo permanen-
te.
Tra queste indagini, fornite, a parere della difesa, del requisito della specificita´, sono 48
state indicate la biopsia, l'esame istologico delle cellule del materiale alveolare (ottenuto con lavaggio bronchiale), l'esame scintigrafico
(scintigrafia con somministrazione di citrato di gallio), il calcolo della magnetizzazione residua atta ad evidenziare i depositi intrapolmonari di ferro.
Da ultimo, e stato anche eccepito, con speci-
fica doglianza, il mancato trascorrere di un pe-
riodo di riflessione: cioe', l'allontanamento dei lavoratori (ancora in servizio) dallo stabilimen-
to, la permanenza degli stessi in luogo salubre per un certo periodo di tempo (non indicato) e
quindi la risottoposizione degli stessi a tutti
gli esami e i controlli sopra enumerati.
Orbene, richiamato quanto avanti, evidenziato
che gli esami richiesti sono stati ritenuti ad alto rischio (tali in particolare la biopsia l'acquisizione del materiale per l'esame istolo-
gico) ovvero involgenti la somministrazione di sostanze dai possibili effetti collaterali, ret-
tamente motivata ed incensurabile in sede di le-
" appare la decisione dei giudici di gittimita merito di rigettare tali richieste. Il consequito accertamento, nei termini avanti evidenziati, de-
gli elementi di prova atti a fondare il giudizio 49
sul fatto. invero, rendeva processualmente inuti- le e defaticante ulteriori indagini, La Censura va dunque respinta.
3.3. Difficile appare enucleare la IN 11contraddit-
torieta" di motivazione denunziata con il pro-
filo riassunto avanti sub 2.1.d-, cui fa PCO il
Quarto profilo del primo mezzo di annullamento dedotto come avanti in 2.2.1.
La difesa sostiene, sembra di comprendere. che
il Tribunale, nell'esaminare singoli casi, tra i
quali cita quelli riguardanti i lavoratori Guido
BE, RG OL e HE VA in ordine ai quali casi gli imputati conseguiro-
no assoluzione), non $1 sarebbe attenuto alla re-
a di massimo rigore preannunciata ed impostata dal RE, condivisa in pieno dal Collegio di secondo grado. 10 forza della quale solo nel e dal momento della contemporanea coesistenza di reperti radiologici e spirometrici positivi puo'
ritenersi raggiunta la prova certa della contra- zione del morbo sclerogeno e quindi della compro- missione irreversibile della funzionalita del-
l'organo della respirazione. A giudizio della di-
fesa, invece, il Tribunale, nell'esaminare 1 Dre-
(25), 5) sarebbe attenuto a un criter10detti 50
quantitativo non meglio precisato.
Per quello che emerge dalla considerazione dei singoli casi, il Tribunale si e' attenuto, sia sotto il profilo sostanziale che temporale (in relazione al punto in esame) alla fondamentale regola richiamata dalla difesa, oggetto di lunga discussione motivazionale;
proprio per questo,
nel riesame delle singole posizioni delle parti lese, ritenne di dover correggere, in melius,
talune imprecisioni riscontrate nella decisione pretorile. 3.3.1.- Per questo pote' evidenziare, per quanto
attiene il primo caso citato dai difensori, che
UI ER in occasione dell'ultimo controllo pluriesame fu riconosciuto portatore di un quadro radiologico non molto distante dalla norma, defi-
nito con la sigla 0/1 e di una compromissione dell'apparato respiratorio di tipo restrittivo (e quindi non occlusivo) con peggioramento, rispetto alla precedente prova eseguita nel 1978, data la riscontrata intolleranza al lavoro muscolare
(pag. 22 della sentenza).
Sulla base. di tali acquisizioni, evidenziate nella relazione della quarta perizia medico-le-
gale, il Tribunale ritenne non essere stata rag-
giunta la prova della contemporanea presenza di 51
reperti positivi delle due indagini piu' volte menzionate;
e assolse gli imputati.
3.3.2. Nel caso del lavoratore RG GIAMPIC-
COLO il Tribunale (pag. 26) constato' che, sulla base dei reperti radiologici e spirometrici ac-
quisiti nel corso degli esami medici sperimentati nell'ottobre 1982, emergeva certa e convincente prova della contrazione della malattia sclerogena e quindi del danno permanente a far epoca da tale data la quale, pero', cade al di la' del termine
massimno di contestazione, quale risultante dal capo di imputazione rubricato in decreto di cita-
zione a giudizio e nella stessa intestazione-con-
testazione della sentenza di primo grado (novem-
bre 1981). Il Tribunale osservo che l'insorgenza della malattia, e quindi la consumazione del reato, si era verificata oltre il termine di contestazione e giudico' che in quell'ambito temporale non SLIS-
sisteva il reato addebitato ai prevenuti, non es-
sendosi ancora maturato l'evento. Ne il Collegio
di merito ritenne di porsi e risolvere la proble-
matica scaturente dalla considerazione che, trat-
tandosi di malattia evolutiva, l'insorgenza della stessa non coincide con il momento dell'accerta- mento ma sicuramente lo precede;
problematica 5+2
che, ora, rimane fuori del thema decidendum in questa sede di legittimita', non essendo stata interposta impugnazione da parte della pubblica
Accusa; difficile da comprendere risulta, invece,
1'interesse degli imputati a farne oggetto di do-
glianza. 3.3.3.- Circa il caso riguardante HE L-
GG, pur esso esemplificativamente indicato nel punto del profilo di ricorso in esame, va ri-
levato che, come i giudici di secondo grado hanno specificato (pag. 30 della sentenza), dagli esami condotti nel 1979 il lavoratore risulto' radiolo-
gicamente portatore di silicosi reticolo-micro-
nodulare ma senza compromissione funzionale del-
l'organo della respirazione (prova da sforzo ne-
gativa); compromissione esclusa in seguito alle prove spirometriche ripetute nel successivo anno
(1980). Solo a seguito di ulteriori controlli condotti il giorno 1° marzo 1983, fermi i risul-
tati positivi del reperto radiologico, fu eviden-
ziata insufficienza alla prova muscolare.
Anche per questo caso, allora, il Tribunale
ritenne che, nell'arco temporale della contesta-
zione, l'evento aggravante del reato giudicando non si era verificato e, quindi, non sussisteva;
per le medesime ragioni, per le quali aveva deci- .53
so doversi assolvere i prevenuti dal reato in
danno del OL, giudico' che il caso rim
quardante HE VA, il cui tragico de-
stino puo' dirsi provato ma non contestato, nella realta' processuale andava regolato con la formILL-
la assolutoria "il fatto non sussiste".
Nessuna "contraddittorieta'" di motivazione puo' dunque addebitarsi alla impugnata sentenza la quale non e certo da censurare se, nell'eser-
cizio del suo potere-dovere di riesame della de-
cisione di primo grado, adoperando il massimo di dilegenza, ha indivuduato casi per i quali il giudicato pretorile meritava riforma. 3.4. Sotto ulteriore profilo, sempre in relazio-
ne alla metodologia di indagine e di accertamento seguita dai giudici del merito, i ricorrenti (a- vanti 2.1.e- e 2.2.1-) qualificano "fragile"
quella che definiscono equazione asillogistica riassumibile (sempre a dire della difesa) nei termini ""quadro patologico probabilisticamente accertato piu' esposizione a rischio sia sclero-
geno che asclerogeno, uquale certezza della ma-
lattia."
A comprova dell'assunta attendibilita di tale rilievo i deducenti fanno riferimento ai Casi di
IE GO, LA DEL IU e, in particola-
1 54
re, esibiscono i 1 caso del lavoratore RI SAN-
LA, il quale sarebbe risultato portatore della malattia sclerogena assuntamente contratta per sposizione alle polveri inquinanti l'ambiente di lavoro, benche' appena dopo sei giorni dall'as-
sunzione al lavoro sarebbe stato destinato alla guardiola ubicata all'ingresso dello stabilimento ivi rimanendo in ambiente non contaminato.
I deducenti, quindi, richiamata la motivazione fornita sul punto dal Tribunale (pag.29 della sentenza), per il quale il AN, nella qua-
lita' di custode, "circolava" per i vari reparti rimanendo esposto al rischio di contrazione della
malattia, come altri lavoratori, denunziano tra-
visamento del fatto non essendovi in atti prova alcuna in ordine al comportamento attribuito al-
1'infortunato e dovendosi, invece, ritenere logi-
co che costui ""stava in portineria, per l'ovvia 11
e necessaria vigilanza dell'entrata e quindi ne-
cessariamente non girava per gli stabilimenti!""
3.4.1. Alla luce di quanto si e avanti spiega-
la proposizione impostata dai deducenti [e- to,
quazione o sillogismo che la si voglia qualifi-
care] appare falsata nei termini di premessa (0
variabile, volendo stare al concetto di equazio-
ne) secondo la tecnica propria della retorica del 〒 55
sofisma; necessariamente, quindi, conduce a un risultato inaccettabile.
Non e esatto assumere che i lavoratori dello
Stabilimento Mandelli siano stati esposti a schio sclerogeno e asclerogeno perche' (come si detto sub 3.2.4.-) le polveri miste inquinanti l'ambiente di lavoro contenevano particelle di quarzo e quindi il rischio corso dai lavoratori era solo sclerogeno. Ovviamente "rischio" non significa che in ogni caso debba concretarsi il danno, il rischio risolvendosi, per definizione, nel concetto di probabilita'di danno. Non e neppure esatto che il quadro patologico
Accortato possa essere definito in termini proba-
bilistici, sotto il profilo della contrazione della malattia sclerogena;
anche sotto questo a-
spetto e stato avanti (sub 3.2.3.-) evidenziato che alla contemporanea positivita' del reperto radiologico e del risultato della prova spirome-
trica consegue l'accertamento della insorgenza della silicosi e quindi del danno permanente alla funzione respiratoria.
Sono state analizzate le censure mosse dalla difesa al riguardo e si e pervenuti alla conclu-
sione che verificando positivamente i quattro da-
ti (anamnestico, ambientale, radiologico e spiro- 56
metrico) la contrazione del morbo sclerogeno e provata, dovendosi escludere l'ipotizzabilita di malattia asclerogena posto che la presenza di particelle di quarzo da una parte e la positivi-
ta' della prova muscolare dall'altra mettono fuo- ri causa silicatosi e siderosi, malattie specifi-
camente indicate dalla difesa come termini di possibile errore.
3.4.2. La inattendibilita' della deduzione di- fensiva rimane confermata proprio dalla esempli-
ficazione portata a suo sostegno.
I ricorrenti, infatti, dopo avere richiamato genericamente i casi di IE GO e LA DEL
IU, senza specificare i termini dell'errore di diritto o di violazione di legge --a parte i
Pilievi di natura squisitamente meritale, tali dagli stessi ricorrenti qualificati sotto l'a-
spetto esemplificativo anche in relazione ad al tri casi, e, pertanto, sottratti alla cognizione di questo Collegio-- addebitabili alla impugnata decisione, si soffermano sul caso di RI SAN-
LA profilando un travisamento di fatto, ed inoltre (con il "secondo ricorso") in aggiunta,
difetto di accertamento del nesso eziologico;
censura irrobustita con considerazioni attinenti la mole corporea del lavoratore, i dati riscon 57 trati alla misurazione della pressione sanguigna il basso rapporto
@ delle pulsazioni nonche'
della frequenza di queste ultime a "alti livelli di sforzo" (rispetto a posizione di riposo).
Ora, a parte queste considerazioni squisita-
mente meritali, alle quali i periti hanno dato piena risposta cui i giudici del merito si sono attenuti seguendo consolidate regole di diritto ripetutamente affermate da questa Corte regola-
413), trice (cfr. per tutte: Cass. 17.01.84 n.
sicche ogni altra considerazione sfugge alla co-
gnizione di questo Collegio ancorata alla verifi-
ca dell'esatta osservanza della legge sotto i no-
corso della sua ti profili, va rilevato che nel emerge dalla sen- deposizione il AN, come
tenza pretorile (pagg. 150 segg.), ebbe a dichia-
rare di avere per piu' anni lavorato nell'amb ien- te morbigeno dello sta bilimento MA, p rima quale operaio di altr a impresa e, succe ssivamen-
te assunto alle dipenden ze dirette degli imp u- tati e, dopo qualche giorno, a causa di in fortu- nio sul lavoro, qua le incaricato del la sorveglian- zaj per questo era rim asto esposto a polveri e fumi in quanto, p recisava testualme nte: ""Girav o da reparto a rep arto per contro llare la situaz io- ΠΕΣ in particolar e di notte (si lavorava anche di 58
notte sino a quattro-cinque anni fa) "" 3.4.3. Appare chiaro, dunque, che i giudici del merito hanno posto a fondamento della loro valu-
tazione e decisione del caso un preciso ed ine-
quivoco dato processuale, quale la dichiarazione di un teste-parte lesa, alla quale non pare pos-
sano opporsi deduzioni prive di riscontro obiet-
tivo.
travisa-Va, pertanto, esclusa ogni ipotesi di mento del fatto il quale, come e noto, ricorre
quando. emerge una assoluta divergenza, percetti –
bile al primo esame, tra la ricostruzione del fatto siccome fornita dal provvedimento impugna-
to, nei suoi termini giuridicamente rilevanti, e
gli elementi di prova acquisiti agli atti, (come
tali fatti del processo: quod non est in actis non est in mundo); ovvero, quando tra questi lementi e quelli posti a fondamento del giudizio operato dal giudice si evinca palese contraddi-
zione; quando, infine, siano stati tralasciati
taluni elementi o circostanze decisivi ed essen-
ziali ai fini della ricostruzione storica degli accadimenti ò ai fini della loro esatta qualifi-
cazione giuridica, nel senso che ove quegli ele-
menti e quelle circostanze (tralasciate) fossero state considerate, il giudizio sarebbe risultato 59
certamente diverso.
Il travisamento del fatto, quindi, in tali termini concepiti, oenuncia e si risolve in un
vizio logico giuridico della "ratio decidendi"y nel senso che la parte dispositiva della sentenza
(il dictum o comando nel caso particolare) поп
trova corrispondenza ne spiegazione (logica)
nella parte razionale (del documento-decisione)
quale espressione ed esternazione del processo mentale (e per questo logico) attraverso il quale il decidente perviene alla pronunzia di quel di-
spositivo (giudizio-comando) (cfr.: Cass. ud. 17.
01.86 Colivicchi, mass. 172786; Cass. ud. 22.05.
86, Castiglione, mass. 174610; Cass. ud. 28.09.84
Lizzo).
3.4.5. Ne', come esattamente osservo il Preto-
re, cui fa eco il Tribunale, potrebbe essere con-
siderata causa sopravveuta, di per se' sufficien-
te alla produzione dell'evento, la circostanza che il AN avesse abitudine al fumo volut-
tuario (circa 20/25 sigarette pro die), dato che cio' potrebbe integrare una concausa, in confor-
mita' al giudizio espresso dai periti (avanti:
3.2.3-).
Com'e' noto, il nostro legislatore penale ha fatto propria --recependola nella formulazione 60 dell'art. 41 del vigente codice penale- la teo-
ria della cosidetta parita' delle condizioni della "conditio sine qua non", temperata dall'af-
fermata esclusione del nesso eziologico nel caso
di intervento, nello svolgersi del processo cau-
sale, di un fattore dotato di "forza" (di suffi-
cienza) atta a determinare da solo l'evento.
Se impropria --sotto il profilo naturalisti-
co-- deve ritenersi l'espressione "da solo suf-
ficiente", dato che, come e stato rilevato in dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte
| (cfr. da ultimo: Cass. ud. 24 marzo 1986, Cata-
lano), แก evento e sempre il prodotto di Lina
serie di eventi antecedenti, rimane assodato che le piu' condizioni efficienti sulla produzione dell'evento si pongono tutti quali -e sono con-
siderate tutte- concause dell'evento.
Non vi e' dubbio, infatti, che "ai fini della
' Suffi- sussistenta del rapporto di causalita ciente che l'agente abbia posto in essere una condizione qualsiasi produttiva dell'evento, di guisa che quest'ultimo risulti essere conseguenza di quella condotta, e non di circostanze aventi
una sufficienza causale esclusiva" [Cass. 13 di-
cembre 1983 Oneda, in Cass. Pen. 1984, 2393, m.
1603). 61 Nel caso di specie, pertanto, appare evidente Come l'assunzione, voluttuaria, di fumo da tabac- CO si ponga quale concausa dell'evento, essendo
universalmente riconosciuto, nella scienza medi- ca, tale deletereo effetto al vizio in parola. Ma
cio' non annulla ne' esclude l'efficacia causale,
in verita' propenderante, sviluppata sulla insor-
genza della malattia e, indi, sulla produzione dell'evento integrante il reato (irreversibile compromissione dell'apparato respiratorio) attri-
buibile all'ambiente morbigeno nel quale il SAN-
LA era costretto a lavorare, nei termini avan-
ti commentati.
Prima di passare all'esame dell'ultimo pro- 3.5.-
-
filo del" primo ricorso", collimante con il 6B=
condo motivo" del ricorso azionato dagli altri
difensori (avanti sub 2.2.5.- sunteggiato), e necessario, onde seguire un certo ordine logico nella trattazione dei variegati "punti" nei quali si articolano le dedotte censure, esaminare gli :
Ulteriori aspetti di deglianza dispiegati nel
"secondo ricorso" gia' avanti riassunti sub 2.2, 2.- e 2.2.4.– (essendo gia' stata esaminata la censura di cui sub 2.2.3.-).
I deducenti osservano da una parte, dopo avere meritalmente esposto la convinzione della di- 62
fesa tecnica in ordine ai casi riguardanti i la-
voratori EN OR, AN ET e
AR CA, che erronea fu la decisione di ritenere provata la sussistenza della irreversi-
bile compromissione della funzione respiratoria ai danni di costoro, senza avere prima disposto l'allontanamento degli stessi dall'ambiente no-
civo (perche' morbigeno) dello stabilimento Man-
delli ed avere atteso il trascorrere di un ade-
guato periodo di "riflessione" onde verificare se, per caso, la malattia non regredisse e il danno quindi fosse da considerarsi non permanen-
te; dall'altra, ma solo nei riguardi di AN
ET, che nessun conto si sarebbe tenuto del rilievo, spiegato dalla difesa tecnica, secondo il quale questo lavoratore sarebbe portatore di un ""deficit calante dell'apparato cardiovasco-
lare"" e che questa dovrebbe essere ritenuta la reale causa della compromissione bronchiale piuttosto che, come sostenuto dai periti di uf-
ficio, l'esposizione a polveri morbigene.
Entrambe le proposizioni non hanno pregio al-
cuno.
3.5.1.- A parte la considerazione che non spetta certo al giudice penale disporre l'allontanamento di un cittadino-lavoratore dall'uno o dall'altro 63
luogo di lavoro, e essenziale il rilievo, a con-
futazione della prima sopra esposta deduzione,
che una volta dato per certo, come la difesa so-
stanzialmente non contesta, che la silicosi e malattia irreversibile nel senso che si manifesta e concretizza nella compromissione definitva del-
l'organo della respirazione e, quindi, nel danno permanente alla relativa funzione vitale, e una
volta accertato che un soggetto sia stato colpito in modo certo da tale morbo, e'evidente la inuti- lita di un qualche periodo di "riflessione" pre-
vio allontanamento dall'ambiente morbigeno, posto che la irreversibilita e postulato della malat-
tia stessa.
Il punto essenziale della questione, dunque,
non sta nel periodo di "riflessione" ma nell'ac-
certamento sicuro sulla contrazione del morbo;
e
su questo aspetto della causa si e avanti parla-
producente appare ritornavi sia pure rias-to ne
suntivamente. 3.5.2.- Anche la seconda proposizione, per un verso risulta inammissibile, nel momento in cui
insiste nel prospettare davanti a questo Giudice
di legittimita' questioni di merito affrontate e decise dai Giudici a cio' preposti, sia pure me-
diante il richiamo, la valutazione, l'accettazio- 64 ne consapevole e ragionata, dei risultati cui i periti sono pervenuti;
per l'altro, appare infon-
data in quanto quel "deficit calante" cui i con-
sulenti di parte si richiamano, ove non risultas-
se conseguenza della malattia professionale con-
tratta nella inquinata fabbrica, come i periti hanno sostenuto, rimarebbe pur sempre valutabile quale concausa dell'evento, accertato mediante
quella metodologia di massimo rigore gia' ampia-
mente discussa.
E appena il caso di rilevare che, come risul-
ta dalla perizia richiamata dal RE nella sua approfondita motivazione (pagg. 110/111 della sentenza), ancora discussa dal Tribunale (pag.
21), il lavoratore AN ET risulto' po-
sitivo al reperto radiologico, le cui lastre e-
videnziarono ombre del tipo "P" a profusione I/2
con riduzione della diffusione alveolo-capillare.
Pur ammettendo, il primo giudice, il concorso
di un cofattore eziologico nell'abitudine all'as-
sunzione di tabacco da fumo, la descrizione delle caratteristiche inquinanti dell'ambiente di lavo-
ro nel reparto ove l'ET prestava la Sua
opera, rappresenta plasticamente l'inevitabilita dell'evento integrante il delitto in contestazio-
ne. Si legge, infatti, nella prefata sentenza 65
(pagina gia' indicata): ""La grave esposizione sempli dell ET alle polveri silicee non cemente testimoniata dalle dichiarazioni 01SUG
altri lavoratori. Le motivate lamentele richieste dei rappresentanti sindacali, le prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro, le fotografie scat-
tate per ordine dell'Autorita giudiziaria: ci in-consegnano la nitida immagine di un reparto quinato da polvere silicea. Un'immagine che trae una determinante conferma dalle misurazioni ENPI.
Sono tutte misurazioni che denotano una cospicua esposizione a polveri silicee. Bastera qui ricor dare le concentrazioni pari a 1006 pp/cc [par-
ticelle per centimetro cubo: n. .] durante la Ca-
rica di bentonite destinata alla mulazza Speed-
muller, 594 e 176 durante lo svuotamento dei Sac-
chi di bentonite in cassoni di raccolta, 308 e
222 durante l'aggiunta di bentonite sulla mulazza
Mix Miller, 227 nella zona ramolaggio di fronte a
una macchina formatrice (con TLV per la silice rispettivamente superato di 837, 425, 7, 139, 53,
147,1 pp/cc)."" Questo terrificante quadro, peraltro non dis- simile da tanti altri incornicianti i vari repar-
ti della fonderia-acciaieria di Cologno "d e qua",
verificato dagli atti di causa e posto a fon- 66
damento della decisione del Tribunale che ne ha riassunto i termini da pagina 8 in poi;
non pare ammissibile che non abbia lasciato impronta alcu-
na nei polmoni di chi vi lavorava tutti i giorni.
3.5.3.- Ne' diversa decisione puo' adottarsi in ordine alle generiche ulteriori deduzioni aggiun-
te dai ricorrenti a chiusura di questo profilo di ricorso, con le quali si vorrebbero sottoporre a revisione i casi in relazione ai quali il Tribu-
nale, applicando la regola del favor rei nella fissazione del dies a quo prescrizionale, ebbe a dichiarara la estinzione del reato per effetto del decorso del tempo. Medianțe brevissimi e поп
sempre completamente intelligibili appunti, pare si voglia insistere nella tesi incoata sulla ne-
cessita di un "periodo di riflessione", non noto
nella estensione temporale, sopra rigettata per l'evidente irrilevanza decisoria. 3.6. L'ultimo profilo del" primo" ricorso (avan-
ti 2.1.f-), da esaminare congiuntamente al " 5e-
condo motivo" del ricorso prodotto come avanti sub 2.2., affronta la problematica afferente l'e-
lemento soggettivo del reato di lesioni colpose gravi adddebitato in rubrica.
Si sostiene dai deducenti, pare di comprende-
che i giudici del merito avrebbero dovuto, re, 67
partendo dalla considerazione che in ben pochi casi, rispetto agli iniziali presi in esame, Sa-
rebbe stata raggiunta la prova della commissione del reato, sotto l'aspetto della produzione del-
l'evento aggravato dal danno permanente alla fun-
zione respiratoria, porsi il quesito se gli impu-
tati ""avrebbero potuto ritenere (di avere) to-
talmente adempiuto ai doveri imposti dalla norma-
tiva antinfortunistica""; aggiungendosi poi, nel
"secondo ricorso", l'ulteriore annotazione di im-
prevedibilita' --o quanto meno difficilissima previdibilita'-- della produzione di cotali e ven -
ti. 3.6.1.- La deduzione, gia' respinta dai giudici dell'appello (pag. 31 della sentenza), non puo'
trovare favorevole considerazione sia a Eausa
della inesattezza della premessa, sia per ragioni piu' strettamente di diritto.
I giudici del merito hanno posto in rilievo
(luogo citato) che, benche gli i mputati incor- ressero in affermazione di responsabilita' penale limitatamente a nove casi, pure non poteva essere
KA 1 gra ithe dell lan
""attesa la non trascurabilita' delle conseguenze arrecate a un numero non certamente contenuto di lavoratori"": devesi, infatti, tenere conto dei 68
casi per i quali fu accertata, in primo e poi in secondo grado, la materiale sussistenza del fatto e dichiarato prescritto il reato.
Dall'altra parte, non va dimenticato, come il
Tribunale di Torino (pag. 12) ha evidenziato,
che, in ogni caso, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 d.P.R. 19 marso 1956 n.
303, l'obbligo dell'imprenditore di assicurare
completa igiene dell'ambiente di lavoro, sotto il profilo della eliminazione di polveri e fumi, an-
che non nocivi, a tutela della salute dei dipen-
denti, si estende sino al punto di vietare l'at-
tivazione dell'opificio prima che non sia soddis-
fatto l'obbligo in questione. Il che, a fronte dei piu' decenni nel corso dei quali i prevenuti hanno mostrato di rimanere sordi e alle istanze dei lavoratori e relative organizzazioni sinda-
cali, e alle diffide degli Organi statali prepo-
sti alla vigilanza in materia (ENPI, Ispettorato
del Lavoro, USL, etc.), connota di particolare gravita la condotta, e quindi, di molto eleva il grado della colpa attribuibile ai prevenuti.
3.6.2. - Ma, approfondendo in diritto la problema-
tica sollevata dai ricorrenti, pare a questo Col-
legio non potersi operare una commistione tra gravita' del danno, come evento materiale scatu- 69
rito da un determinato comportamento, ed elemento psicologico del reato, sotto il profilo della colpa, il cui grado (a fortiori la sussistenza)
ΓΙΟΓ si ragguaglia alla gravita' -quantitativamen-
O qualitativamente dell'evento (da una lieve te disattenzione puo scatenarsi un evento disastro-
50, cosi come da una macroscopica imprudenza puo derivare un evento di lievissime proporzio ni), ma all'atteggiamento psichico dell'autore rispetto ai (suoi) doveri di prudenza, diligenza,
perizia, di osservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline (art. 43, 1 ° #iiff - 3 ipo-
tesi, cod. pen.).
Questo conduce alla doverosita' della verifica di quei doveri e di del grado di conoscibilita prevedibilita di quell'evento, comprendendo (nel concetto di conoscibilita') non solo l'aspetto
---
U P intelletivo (la conoscenza in se per se') ma che l'atteggiamento volitivo, stante il dovere di attivarsi per mettersi in grado di conoscere e di
prevedere. Perche', conoscibilita e prevedibili- ta significano essere in grado, usando l'ordina-
ria diligenza, di conoscere e prevedere.
L'indagine sull'elemento psichico del reato
colposo, quindi, non si esaurisce nello stabilire Se il soggetto agente renitente ex art. 40, 70
2 ° comma, cod.pen. abbia conosciuto e previsto,
va approfondito ed esteso sino alla verifica ma sul se, usando la ordinaria diligenza, in quella determinata situazione, avrebbe potuto conoscere e prevedere.
Indagine che, in verita', non pare possa esse-
re limitata solo alla problematica che qui inte-
ressa, essendo stata, come e noto, valorizzata dalla Corte delle Leggi nella nota sentenza n.
364/1988, con quale e stato riformulato l'art. 5
del codice penale e acclarato il dovere di cia-
scun cittadino (rectius: residente) di informarsi sull'esistenza di una legge e sulle prescrizioni che in ordine all'agire -o non agire essa detti.
3.6.3.- Ora, cosi' fissati i termini del proble-
appare assolutamente estraneo ad ogni ragio- ma,
nevole ipotesi paventare che gli imputati, dopo le ripetute vertenze sindacali, tutte imperniate sulla necessita' di adottare presidi captativi delle pelveri miste aereediffuse a tutela della salute dei lavoratori, dope i ripetuti sopralluo-
ghi dei funzionari degli Organi dello Stato
(ENPI, Ispettorato del Lavoro, USL., INAIL, etc.:
interventi tutti partitamente richiamati dal Pre-
tore, pagg. 6 segg), e persino dopo l'inizio del-
la procedura penale, non abbiano potuto, usando 71
la ordinaria diligenza richiedibile a persona preposta comunque all' amministrazione di una CO-
si' vasta azienda, rendersi conto, conoscere E
prevedere i gravissimi danni che alla salute dei lavoratori sarebbe potuto conseguire dalla aspi-
razione di massicce quantita' di polveri morbige-
ne.
Non va dimenticato che i reperti di analisi
sui campioni prelevati nel perimetro dell'opifi-
cio MA venivano comunicati agli odierni im-
putati accompagnati con prescrizioni sempre piu'
rigorose e verbosamente minacciose e sempre, 50-
stanzialmente, rimaste sterili, per ragioni che a questo Collegio non spetta evidenziare, ma ben
presenti in atti.
I giudici del merito, sia il RE che il
Tribunale, hanno ampiamente motivato su questo punto applicando esattamente consolidati principi di diritto in una situazione di fatto, probato-
riamente acclarata attraverso l'acquisizione di
- gran quantita di dati sia documentali (reperti,
analisi, fotografie, ordinanze, prescrizioni,
perizie, etc.) che orali (testimonianze dei la-
voratori colpiti e di quelli ancora illesi, di imputati e di personale a livello intermedio certo non sospetto di parzialita ai danni dei 72
prevenuti). La censura pertanto deve essere rigettata.
*
*
*
4. L'art. 152, primo comma, cod. proc. pen. sta- bilisce che: "In ogni stato e grado del procedi-
mento il giudice il quale riconosce che...il
reato e estinto, a deve dichiararlo d'ufficio con sentenza.H
Tra le cause di estinzione del reato (artt.
150 segg. cod. pen.) e compresa la prescrizione
.) ; causa di estinzione (artt. 157/160 cod. pen.
scaturente dal decorso del tempo a far capo dalla
Commissione-consumazione del reato e sino al mo-
mento della cognizione da parte del giudice che
Si occupa della procedura non ancora definitiva-
mente conclusa (arg. ex art. 576, 2° CO., cod.
proc.pen.).
In ossequio a tale dovere imposto dalla legge,
questo Collegio, d'ufficio, ma tenendo anche pre-
sente la sollecitazione proveniente dal difenmore degli imputati all'odierna udienza, deve verifi-
care se nelle more procedurali ovvero per piu' e-
satta applicazione dei principi di diritto rego-
lanti la materia, non siasi verificata causa di estinzione di uno o piu' o tutti i reati in con-
testazione. 73
Infatti, sulla scorta della documentazione in atti, emerge che per tutti gli episodi delittuosi in cognizione alla data odierna e' trascorso il termine massimo prescrizionale di anni sette E
mesi sei fissato, per il reato de quo, dal combi-
nato dispossto degli artt. 157, 1° comma n. 4) E
159 cod.pen. 4.1. E' opportuno premettere all'esame dei sin-
goli casi la puntualizzazione di principi di di-
ritto sulla base dei quali l'indagine sara' con-
dotta; principi intorno ai quali si e discuss0
nel corso della precedente fase processuale.
Il problema attiene ai criteri che debbono gui-
dare il decidente nella individuazione del dies commissi delicti;
dal quale, come е ovvio, deve farsi inziare il decorso del tempo necessario al-
la prescrizione del reato.
Rispondendo a rilievi mossi della difesa degli imputati, il Tribunale di Torino aveva rimarcato il delitto di che, dovendosi ritenere -come E
lesioni colpose (gravi) reato di evento, la con-
sumazione dello stesso dove essere fissata al ve-
rificarsi dell'evento, momento certamente diverso e temporalmente anteriore rispetto a quello del-
l'accertamento.
Trattandosi di evento collegato alla, a rap- 74
presentato dalla, contrazione di una malattia professionale a carattere evolutivo, quale la si-
licosi, cioe di un morbo che si acquisisce per effetto della esposizione al rischio di inspira- zione e accumulo di polveri morbigene aereodif-
fuse e che, pertanto, presenta un lunga evolu-
zione connessa al deposito delle polveri negli organi deputati alla respirazione umana, il mo-
mento consumativo dell'evento, cioe' il momento
in cui la malattia puo' ritenersi certamente con-
tratta, appare di difficile individuazione
-a parte la complessa problematica che e' stata વેન્ય
vanti affrontata con riferimento all'accertamento della contrazione del morbo in se per se da- "
to che non e'possibile, ne ipotizzabile, ΠΕ CO-
munque mei casi di specie e accaduto, sottoporre i soggetti a rischio ad indagini clinico-strumen-
tali e medico-legali giornalmente o a periodi temporali brevissimi o solo brevi.
E' necessario allora stabilire, ai fini di dim ritto penale, sia sotto il profilo sostanziale che processuale, quando precisamente la malattia sia stata contratta;
quando, nel caso di specie,
la compromissione della funzione respiratoria, a
causa del danno subito dal relativo organo, debba ritenersi irreversibile, qualora gli (ultimi) 75 sami forniscano prova positiva (momento dell'ac-
certamento), a fronte di prova negativa (o anche solo dubbia) annotata nel corso della precedente seduta di esami (che, in thesi, viene temporal mente collocata in un momento precedente --uno 0
piu' anni--).
I giudici del merito, nella constatata carenza di disposizioni legislative al riguardo, in relat zione alle problematiche di diritto penale so-
stanziale e processuale connesse al quesito loro posto, hanno ritenuto che debba farsi richiamo alla regola di civilta sintetizzata nel brocardo
"in dubiis pro reo”. Di tal che, nella impossibi lita' di stabilire in quale momento, tra il pe-
nultimo e l'ultimo esame, il lento progressivo accumulo di polveri morbigene abbia portato alla instaurazione della malattia con gli effetti di irreversibilita ad essa inscindibili, essendo
ipotizzabile, in via teorica, che cio' possa es-
sere accaduto il giorno successivo a quello del
-
penultimo accertamento, come il giorno precedente a quello dell'ultima serie di esame, cioe' quella dall'esito positivo, nel dubbio hanno ritenuto debba giudicarsi nel senso che risulti piu' favo-
revole all'imputato. Questo comporta che la data del commesso reato, ai fini prescrizionale, debba 176
farsi risalire al giorno successivo alla seduta di esami precedente quella accertante la defini-
tivita' della malattia. 4.2.- Ritiene il Collegio che la impostazione da-
ta dai giudici di merito al problema in discus-
sione e la soluzione teorica fornita debbano es-
sere condivise, poggiando su consolidati principi interpetrativi dettati da questa Corte di legit- timita' in tema di applicazione del principio
"in dubiis pro reo"; e cio' sia in via generale,
e quindi, in qualsiasi situazione interpetrativa dubbia, sia per la particolare fattispecie atti-
nente il caso in esame, vale a dire la fissazione del dies a quo in materia di prescrizione del
19.12.86 Saba, mass.175599; reato (cfr.: Cass.
16.11.84, Sanfelice;
Cass. 29.11.83, Fra- Cass.
villi) "
Puo', quindi, concludersi che in materia di malattia professionale eziologicamente connessa a
fattori determinanti una evoluzione nel tempo,
come nel caso di accumulo da polveri e fumi mor-
bigeni per effetto di attivita' lavorativa svolta in ambiente inquinato, qualora consegua postumo a carattere permanente attinente la funzione respi-
ratoria, o altro organo o funzione, ovvero altro fatto-reato, il dies commissi delicti, ai fini i 77 del calcolo della prescrizione, deve essere re-
trodatato al giorno successivo alla serie di esa
mi precedente quella che porto' all'accertamento della consumazione dell'evento posto a fondamento della imputazione.
4.3. Sulla base di tale regola appare necessario rivisitare, ai limitati fini della verificazione della maturazione del termine prescrizionale, i cui accertamento risulto' singoli casi-reato il positivo in sede di appello, onde soddisfare l'obbligo prescritto dalla prima parte dell'art. 152 cod.proc.pen.
4.3.1.- Per EN OR, come emerge dalle perizie medico-legali (cfr. prof. Boffa ed altri)
e dalla sentenza del RE (pagg. 105/107), da-
gli esami accertativi condotti il giorno 5 novem-
bre 1981 risulto' provata in modo inequivoco, per la concordanza dei reperti radiologici e spirome- trice, secondo quanto a wam sub: 20
e detto, la insorgenza della malattia silicotica e, quindi, la sicura definitiva compromissione della funzione respiratoria;
tale diagnosi fu confermata a seguito di ulteriori esami condotti nel 1983.
1 b ale di IM ( za pag. 19)), ffan se equivocando tra momento dell'accertamento (5 78
novembre 1981) e momento della conferma (aprile
1983), ritenne di dover far decorrere i l termine prescrizionale dalla prima di queste date, incor-
rendo in una sicura erronea applicazione della tanta attenzione, si era regola che pure, con
data: infatti, se il momento dell'accertamento
(cui e estraneo quello della conferma, o ricon-
ferma che dir si voglia) va fissato al 5 novembre
1981, il momento della consumazione, della veri-
ficazione dell'evento, ai fini prescrizionali per quanto precisato avanti, deve essere, sia pure
fittiziamente per ossequio al principio del favor rei, spostato al 29 ottobre 1980, cioe' alla data dell'esame, dall'esito dubbio, precedente quello dall'esito positivo (novembre 1981).
Da questo consegue che il termine prescrizio-
nale del reato si e' maturato alla data del 29 a-
prile 1988, giorno in cui spirarono sette anni e sei mesi a far capo dal 28 ottobre 1980.
Per i casi riguardanti IU AL, 4.3.2.
AN ET, AR CA, LA DEL
IU, IL FA e RI AN, va rile-
vato che, come emerge sia dalle perizie sia dal-
la diffusa motivazione su ciascun caso elaborata dal RE (rispettivamente pagg. 108 /109, 109
/111, 121/123, 126/128, 128/129, 150/ 151), alla 79
visita clinica e agli esami strumentali eseguiti il 28 ottobre 1980 -e a quelle precedenti- costo-
ro risultaro portatori di marcate stigmate della grave malattia silicotica, ma i reperti non for-
nirono quella concordanza di dati nella copre-
senza dei quali, Come e stato spiegato avanti
(3.1.-) si puo' pervenire a sicuro giudizio di contrazione del morbo, sostanziantesi nella de-
litive Eampromissione della funzione respira-
con il corollario -sotto il profilo giu-toria,
ridice della verificazione dell'aggravante con-
testate.
Agli esami eseguiti nel 1983 risulto certa la
contrazione della malattia la quale si instauro',
con i caratteri delle definitivita', dunque, tra
il 29 ottobre 1980 e la data degli ultimi esami.
Senza qui affrontare il problema se, risultan-
do la data dell'accertamento in epoca successiva a quella massima compresa nel capo di imputazione
(dicembre 1979-novembre 1981), altrimenti dovesse essere applicato il principio di favore a benefi cio degli imputati, rimane pacifico che, proprio in esatta applicazione della regola di cui avanti
E discusso, la data del Commes50 reato doveva Si '
deve essere fissata al 29 ottobre 1980, E cioe' al giorno successivo la penultima serie di 80
accertamenti dall'esito dubbio.
E' dunque chiaro che per il reato consumato ai danni di questi lavoratori deve essere dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione, il
cui termine ultimo risulta maturato al 29 aprile
1988, principiando a decorre dal 29 ottobre 1980. 4.3.3.- Per il caso riguardante il lavoratore
IE GO, va rilevato che, sempre per quanto risulta dalle perizie prof. Bofffa e collaborato-
ri e dalla decisione del RE (ff. 123/125),
gia' nell'ottobre 1979 fu accertato "l'indebili-
mento permanente della funzione respiratoria a-
vendo i periti registrato un quadro radiologico P
1/I associato a danno funzionale di tipo ostrut- tivo" (dalla sentenza del RE f. 125); tale evento risulto' confermato agli esami dell'otto-
bre 1981.
Per quanto piu' volte detto, ne consegue che la data del commesso reato va fissata all'ottobre
1979 e da tale epoca comimncio' a decorrere il
termine prescrizionale.
Non pare esatta, e sotto certi aspetti risulta la motivazione resa dalanche contraddittoria,
Tribunale di Torino sul caso GO, laddove si legge (pag. 24), da una parte che gli esami ese-
guiti nell'ottobre 1979 avrebbero fornito dati 818
(in particolare quello spirometrico) insufficient ti (lieve compromissione funzionale di tipo o-
struttivo) e, subito dopo (successivo periodo)
che il "quadro di irreversibilita fu confermato"
alla successiva seduta di esami, cioe' al 28
ottobre 1981. Se, infatti, a conclusione di que-
sta ultima serie di esami "fu confermato" un giu-
dizio di definitiva compromissione espresso a se
guito dalla precedente serie di esami, se il si-
gnificato della parola (confermare: vale a dire
ribadire, mantenere fermo) non inganna, vuol dire che anche il Tribunale era convinto che il danno irreversibile fu accertato siccome verificatosi sin dall'ottobre 1979.
"con-Ma anche per altra via si perviene alla ferma" della svista nella quale il giudice di appello incorse nell'esaminare il caso GO, dato come quel giudice mostra di opinare, a che se,
seguito degli esami esperiti il 28 ottobre 1981
al GO fu riconosciuto il danno permanente, il
dies a quo prescrizionale, per quella regola che il Tribunale si era imposta e che questo Collegio
condivide, deve essere spostato al giorno succes sivo la precedente sessione di esami;
dunque al
12 ottobre 1979.
4.3.4. Per RI IS va rilevato che, come ri- 82
sulta dalle perizie medico-legali nei punti che lo riguardano, riassunti dal RE a pag. 145
della sentenza di primo grado, gia' nel corso de-
gli esami eseguiti nell'ottobre 1979 al danno funzionale di tipo ostruttivo, riscontrato pre- sente nel corso degli esami condotti l'anno pre-
cedente, si associo' un quadro radiologico tipo P
2/2 "consacrando la irreversibilita' della malat-
tia" (sentenza del RE). Cio' fu confermato nel corso degli ulteriori esami eseguiti negli anni successivi;
ma si tratta di conferma che non puo' essere scambiata per primo accertamento co-
anche per questo caso, mostra di equivocareme,
il Tribunale di Torino (pag.28).
Consegue, conclusivamente, che tutti i reati
addebitati ai prevenuti sono estinti per effetto del decorso del tempo;
non resta che prenderne atto e farne declaratoria in dispositivo.
F. T. M.
la Corte, IV Sezione penale, visti gli artt. 157 e 160 cod.proc.pen.
ANNULLA rea-senza irinvio la impugnata sentenza perche'
msti sono estinti per sopravvenuta prescrizione.
3 Cosi'deciso in Roma, camera di consiglio del 23.06.88 IL PRESIDENTE"C. Coml" 83
[dott.
Il Consigliere est.
[dott. Mauro D. Losapio]
(Dott. Fiorella Donati) RE A CAN TL
"
Oseppe Consoli]
CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE 4ª PENALE
DEPOSIT
LERIA
1 3 OTL 1988